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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
IZ IG - GI
Anna Carbonara - GI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2977/2025 R.G. avente ad oggetto:
separazione giudiziale
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA EDVIGE MATTESI Parte_1
come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. VITTORIO BARBARO come da CP_1
mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/06/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 01/07/2013 in Pulsano (TA) con che della loro unione CP_2
erano nati i due figli gemelli e il 05/11/2021 a Treviso, chiedeva Per_1 Per_2
pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 26/11/2025, le parti dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla
educazione della prole”, dispone che il GI pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si
è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che con note
2 depositate per l'udienza a trattazione scritta del 26/11/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché
quelli patrimoniali, alle condizioni di cui al relativo verbale di udienza.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
il 28/08/1981, e nata a [...] il [...], uniti in matrimonio CP_2
in Pulsano (TA) il 01/07/2013, con atto trascritto nell'apposito registro al n.13, parte II,
serie A, anno 2013;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e CP_2 Parte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse nelle note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 26/11/2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 28/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
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