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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4036 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
PA NO, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Walter Controparte_1 C.F._2
Orsini, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (cessazione effetti civili).
All'udienza del 3 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 22.6.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con l'11.4.1987 in Ugento (LE), in Controparte_1 regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 22.7.1987, di Per_1 professione estetista, e il 18.8.1988, di professione agricoltore;
che i coniugi, entrambi impiegati Per_2 come operai, avevano originariamente stabilito, di comune accordo, la residenza coniugale in Ugento, in un'abitazione di proprietà del padre del convenuto, per poi spostarsi, insieme ai figli, in altre abitazioni prese in locazione;
che in data 8.5.2005 era stata costretta ad abbandonare la casa coniugale per salvaguardare la sua incolumità e quella dei figli, in quanto la convivenza era diventata intollerabile a causa dell'abuso di alcool da parte del convenuto, il quale poneva in essere condotte aggressive e irascibili nei confronti della moglie;
che, pertanto, era da tempo venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti;
che il convenuto, tuttavia, aveva, da quel momento, posto in essere atteggiamenti prevaricatori nei confronti della moglie, appostandosi nei luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, e costringendola, in tal modo,
a modificare le proprie abitudini di vita;
che in data 27.1.2019, in seguito all'ennesimo episodio di violenza, aveva sporto formale denuncia-querela presso la compagnia dei Carabinieri di Casarano;
che il convenuto, inoltre, non aveva mai contribuito economicamente ai bisogni e alle esigenze della moglie e dei figli;
che erano stati vani i tentavi di giungere ad un accordo sulla separazione per responsabilità del convenuto;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in atti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi senza alcuna ulteriore statuizione, oltre che, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. si è costituito, con comparsa depositata il 4.9.2025, non opponendosi Controparte_1 alla declaratoria richiesta, ma contestando le avverse deduzioni in ordine alle cause della crisi coniugale e richiese. Ha dedotto, quindi: in costanza di matrimonio era venuto a conoscenza di diversi episodi di infedeltà posti in essere dalla moglie che lo avevano profondamente segnato e indotto a stati depressivi, con saltuario ricorso a modiche quantità di alcolici;
che si era sempre adoperato per garantire il sostentamento dei figli;
che entrambe le parti erano economicamente autonome. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi senza alcuna ulteriore statuizione.
Con istanza congiunta sottoscritta da parti e difensori, depositata il 29.10.2025, entrambe le parti hanno confermato di voler ottenere la pronuncia di separazione personale senza alcun obbligo reciproco, oltre che, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito dell'ascolto delle parti all'udienza del 3.11.2025, infine, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le rispettive conclusioni chiedendo dichiararsi con sentenza non definitiva la separazione personale tra i coniugi, senza altre statuizioni, e che, trascorsi i termini di legge, l'udienza fissata per la pronuncia del divorzio si svolgesse nelle forme della trattazione scritta, avendo le parti, allo stato, concordato per la pronuncia del divorzio senza condizioni. La
Presidente relatrice, quindi, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione ai fini della pronuncia sulla separazione personale, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare. Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 4.6.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Ugento (LE) l'11.4.1987 (trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune al n. 11 parte II serie A anno 1987), autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 7.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore