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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
11/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 11/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5481/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico
elettivamente domiciliato presso Comune Di Montebello Jonico Comune 89064 Montebello Jonico
Resistente_1 ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 981 DEL 2023 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 581 DEL 2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024 (tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente impugnava, gli avvisi di accertamento 581/2023 con cui gli veniva intimato il pagamento di € 28,00 per l'omesso o parziale versamento TASI 2018 e l'avviso di accertamento 981/2023 con cui veniva richiesto il pagamento di € 212,00 per l'omesso o parziale versamento IMU 2018(con sanzioni, interessi e spese), notificati in data 26.02.24 dal Comune di Montebello Ionico.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, evidenziando che l'immobile per il quale veniva richiesto il tributo è rappresentato da un terreno che non può essere utilizzato ai fini edificatori per sua natura e che il Comune di Montebello Ionico non ha mai comunicato all'odierno ricorrente il cambio di destinazione d'uso del terreno de quo da agricolo a edificabile.
Pur ritualmente citato, il comune di Montebello Ionico non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 11 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'immobile nella titolarità del ricorrente, sito nel comune di Montebello Ionico, corrisponde alla particella nr.
134, oggetto degli avvisi impugnati e ha un'estensione catastale complessiva di mq 1.100, per quota parte compresa nella destinazione urbanistica di Zona C (mq 1.078), per altra quota parte compresa in area agricola (mq 22). Il Comune di Montebello Ionio ha richiesto il pagamento della TASI e dell'IMU in forza della destinazione urbanistica attribuita al terreno dal vigente Piano Regolatore Generale, ma in realtà il terreno risulta utilizzato ai fini edificatori per sua natura.
Peraltro il Comune di Montebello Ionico non ha mai comunicato all'odierno ricorrente il cambio di destinazione d'uso del terreno de quo da agricolo a edificabile e che, pertanto, nulla è dovuto.
La parte dell'area compresa in zona C è regolata dall'art.15 delle Norme Tecniche di Attuazione che così dispone: "Il rilascio della concessione per l'edificazione può avvenire solo previo intervento urbanistico preventivo (sull'intera unità di zona interessata, o, comunque, su una superficie non inferiore ai 10.000 mq.
L'intervento urbanistico preventivo consiste nella predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa comunale, piani di zona ex lege n. 167/162, piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, Per tali zone l'edificazione è consentita con un indice di fabbricabilità territoriale di 1,00 mc/mq”.
Un privato proprietario di un'area ricadente in Zona C, come quella oggetto dell'odierno giudizio, per poter edificare deve aspettare la predisposizione dei piani particolareggiati di iniziativa comunale o, in alternativa, avviare trattative con altri privati proprietari di aree limitrofe, o anche prossime, allo scopo di redigere, in regime di consorzio tra privati, il piano particolareggiato, sostituendosi al Comune.
Il terreno de quo non può essere utilizzato ai fini edificatori.
E ancora il comune di Montebello non ha mai predisposto un piano particolareggiato per poter edificare e nessun consorzio tra privati potrebbe immaginare di redigerlo poichè l'area è desolata e priva di tracce di urbanizzazione.
Come documentato fotograficamente dal ricorrente, mediante CTP allegata al ricorso, il terreno de quo - che altro non è che un'area collinare incolta e in stato di abbandono - non è raggiungibile con mezzi motorizzati ed è privo di un accesso carrabile atteso che la strada provinciale Sant'Elia-Fossato Jonico è parecchio distante, ed è posta ad una quota relativa molto più alta, quindi con forte dislivello da superare. Il terreno ha una giacitura in un accentuato pendio naturale.
Il costo per un'eventuale strada sarebbe sicuramente elevatissimo, non sostenibile ed antieconomico.
Il pendio ha la forma di un trapezio rettangolo ed ha dato origine ad un torrentello che scorre in un canalone per il deflusso delle acque superficiali che, dal costone roccioso poste a monte, si riversano a valle. Si tratta di roccia non adattabile ad alcuna finalità̀ di urbanizzazione e/o comunque ad alcuna attività̀ edificatoria.
La qualifica di fabbricabilità̀ impropriamente attribuita negli avvisi impugnati al terreno in esame è dunque dovuta presumibilmente ad una scelta frettolosa operata sulla cartografia catastale che, com'è noto, è priva delle quote planimetriche e dei riferimenti geomorfologici, elementi indispensabili alla zonizzazione urbanistica dei PRG.
Infine, il valore del terreno non potrebbe comunque essere maggiore di quello stimato dal CTP con la consulenza allegata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento TASI 2018 - Provv. nr 581/2023 e l' avviso di accertamento IMU 2018 - Provv. nr. 981/2023. Condanna il Comune di Montebello Ionico al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 473,00 di cui euro 30,00 a titolo di contributo unificato, rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge. Con distrazione, se richiesta.
Reggio Calabria, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
11/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 11/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5481/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico
elettivamente domiciliato presso Comune Di Montebello Jonico Comune 89064 Montebello Jonico
Resistente_1 ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 981 DEL 2023 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 581 DEL 2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 maggio 2024 (tempestivamente notificato alla controparte), il ricorrente impugnava, gli avvisi di accertamento 581/2023 con cui gli veniva intimato il pagamento di € 28,00 per l'omesso o parziale versamento TASI 2018 e l'avviso di accertamento 981/2023 con cui veniva richiesto il pagamento di € 212,00 per l'omesso o parziale versamento IMU 2018(con sanzioni, interessi e spese), notificati in data 26.02.24 dal Comune di Montebello Ionico.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, evidenziando che l'immobile per il quale veniva richiesto il tributo è rappresentato da un terreno che non può essere utilizzato ai fini edificatori per sua natura e che il Comune di Montebello Ionico non ha mai comunicato all'odierno ricorrente il cambio di destinazione d'uso del terreno de quo da agricolo a edificabile.
Pur ritualmente citato, il comune di Montebello Ionico non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 11 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'immobile nella titolarità del ricorrente, sito nel comune di Montebello Ionico, corrisponde alla particella nr.
134, oggetto degli avvisi impugnati e ha un'estensione catastale complessiva di mq 1.100, per quota parte compresa nella destinazione urbanistica di Zona C (mq 1.078), per altra quota parte compresa in area agricola (mq 22). Il Comune di Montebello Ionio ha richiesto il pagamento della TASI e dell'IMU in forza della destinazione urbanistica attribuita al terreno dal vigente Piano Regolatore Generale, ma in realtà il terreno risulta utilizzato ai fini edificatori per sua natura.
Peraltro il Comune di Montebello Ionico non ha mai comunicato all'odierno ricorrente il cambio di destinazione d'uso del terreno de quo da agricolo a edificabile e che, pertanto, nulla è dovuto.
La parte dell'area compresa in zona C è regolata dall'art.15 delle Norme Tecniche di Attuazione che così dispone: "Il rilascio della concessione per l'edificazione può avvenire solo previo intervento urbanistico preventivo (sull'intera unità di zona interessata, o, comunque, su una superficie non inferiore ai 10.000 mq.
L'intervento urbanistico preventivo consiste nella predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa comunale, piani di zona ex lege n. 167/162, piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata, Per tali zone l'edificazione è consentita con un indice di fabbricabilità territoriale di 1,00 mc/mq”.
Un privato proprietario di un'area ricadente in Zona C, come quella oggetto dell'odierno giudizio, per poter edificare deve aspettare la predisposizione dei piani particolareggiati di iniziativa comunale o, in alternativa, avviare trattative con altri privati proprietari di aree limitrofe, o anche prossime, allo scopo di redigere, in regime di consorzio tra privati, il piano particolareggiato, sostituendosi al Comune.
Il terreno de quo non può essere utilizzato ai fini edificatori.
E ancora il comune di Montebello non ha mai predisposto un piano particolareggiato per poter edificare e nessun consorzio tra privati potrebbe immaginare di redigerlo poichè l'area è desolata e priva di tracce di urbanizzazione.
Come documentato fotograficamente dal ricorrente, mediante CTP allegata al ricorso, il terreno de quo - che altro non è che un'area collinare incolta e in stato di abbandono - non è raggiungibile con mezzi motorizzati ed è privo di un accesso carrabile atteso che la strada provinciale Sant'Elia-Fossato Jonico è parecchio distante, ed è posta ad una quota relativa molto più alta, quindi con forte dislivello da superare. Il terreno ha una giacitura in un accentuato pendio naturale.
Il costo per un'eventuale strada sarebbe sicuramente elevatissimo, non sostenibile ed antieconomico.
Il pendio ha la forma di un trapezio rettangolo ed ha dato origine ad un torrentello che scorre in un canalone per il deflusso delle acque superficiali che, dal costone roccioso poste a monte, si riversano a valle. Si tratta di roccia non adattabile ad alcuna finalità̀ di urbanizzazione e/o comunque ad alcuna attività̀ edificatoria.
La qualifica di fabbricabilità̀ impropriamente attribuita negli avvisi impugnati al terreno in esame è dunque dovuta presumibilmente ad una scelta frettolosa operata sulla cartografia catastale che, com'è noto, è priva delle quote planimetriche e dei riferimenti geomorfologici, elementi indispensabili alla zonizzazione urbanistica dei PRG.
Infine, il valore del terreno non potrebbe comunque essere maggiore di quello stimato dal CTP con la consulenza allegata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento TASI 2018 - Provv. nr 581/2023 e l' avviso di accertamento IMU 2018 - Provv. nr. 981/2023. Condanna il Comune di Montebello Ionico al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 473,00 di cui euro 30,00 a titolo di contributo unificato, rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge. Con distrazione, se richiesta.
Reggio Calabria, 11 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci