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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11807 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16839/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria
Corvino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16839/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, e vertente tra,
(C.F. , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv.ti Iolanda Del Prete (C.F. - C.F._2
P.IVA ) e avv. Carlo Riboulet (C.F. – P.IVA P.IVA_1 C.F._3
), dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2
ATTORE
E
(C. F. e N. iscr. Registro delle Imprese di Trieste Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti p. t., rappresentata e difesa, in P.IVA_3
virtù di procura generale alle liti atto per notar di Trieste dell'11 Persona_1
ottobre 2016- rep. n. 4506, raccolta n. 3234 dall'Avv. Milena CURTO
( ), presso il cui studio elegge elettivamente domicilio in C.F._4
Napoli al Vico Tre Re a Toledo, 60
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve precisarsi che la decisione viene assunta nelle forme e agli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att. al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata dall' attrice contro le e Parte_1 Controparte_1 [...]
, ricevendo il Giudice gli atti e l'istruttoria orale e documentale come CP_2 ammessa ed espletata dal precedente Giudice.
Deve comunque procedersi ad una breve ricostruzione dei fatti del processo partendo dalla domanda dell'attrice introdotta con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.7.2020, con cui che riassumeva il Parte_1
procedimento già introdotto con atto di citazione notificato in data 2.3.2020 non iscritto a ruolo nel termine, convenendo dinanzi all' Intestato Tribunale la
Compagnia Assicurativa e , quale responsabile Controparte_1 Controparte_2
civile per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi in data 19.6.2017 alle ore11.30 alla via Domenico Fontana in Napoli.
Esponeva l'attrice che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, all'altezza della Parrocchia Santa Maria Antesaecula, nei pressi del civico 109, mentre stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, giunta al centro della carreggiata, veniva investita frontalmente dal conducente della Chevrolet
Matiz tg. EC027NC di sua proprietà che, transitando in detta via ad elevata velocità, non si avvedeva della presenza della stessa e la faceva balzare in aria ed impattare inizialmente, quasi in piedi al suolo con la gamba ed il piede sinistro per poi rovinare a terra con tutto il corpo.
- 2 - A seguito del suddetto sinistro, l'attrice subiva gravi lesioni personali di natura traumatica per le quali, accompagnata dallo stesso conducente dell'autovettura investitrice presso il P.S. del Presidio Ospedaliero A. Cardarelli di Napoli con accesso in codice verde, i sanitari di turno refertavano “frattura scomposta del calcagno e della base del V metatarso del piede sx ed escoriazioni al gomito dx”, con giorni 30 di prognosi s.c., ( cfr da referto di P.S. n. 2017/39242 allegato agli atti).
Deduceva altresì l'istante che, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/05, veniva regolarmente inoltrata alla quale Compagnia assicurativa del Controparte_1
veicolo danneggiante (Chevrolet Matiz), una richiesta di risarcimento danni da lesioni a persona, mediante P.E.C. del 24.07.2017 e successiva richiesta ai fini interruttivi (a mezzo P.E.C. del 25.06.2019) senza alcun riscontro, nonostante si fosse sottoposta, in data 22.10.2018, anche visita medico-legale presso lo studio del Dott. , fiduciario della Controparte_3 Controparte_4
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità del veicolo Matiz nella causa del sinistro e conseguentemente la condanna della in persona del legale rapp.te p.t. ed in solido con il CP_1 responsabile civile – sig. - al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_2
nella somma complessiva di Euro 57.617,83 (in virtù di una quantificazione del
D.B del 12%, ITT. ITP e spese legali, contenendo però la domanda nel limite di €
52.000,00) con vittoria di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari, oltre CPA ed oneri accessori.
In data 20.11.2020 si costituiva in giudizio la che CP_5 Controparte_1
impugnava e contestava la domanda nei suoi confronti proposta, adducendo: carenza di prova del fatto storico, carenza di nesso eziologico tra evento e lesioni e tra lesioni diagnosticate in sede di P.S. e menomazioni, chiedendo in via principale il rigetto della domanda proposta e in via subordinata, nella denegata
- 3 - ipotesi di accoglimento, la rideterminazione delle somme dovute all' attrice a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, del c.p.c. il GI dott. Pappalardo formulava in data 29.11.2021 proposta di accordo conciliativo/transattivo ex art. 185 bis c.p.c.( nei seguenti termini: pagamento, da parte della compagnia assicurativa ed in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 36.500,00, di cui € 2.500,00
(comprensivi di accessori di legge) per spese di lite), cui la Compagnia non prestava assenso per la contestazione sull' an.
Pertanto la causa veniva istruita con l'escussione delle testi indicata da parte attorea all'udienza del 3.3.2022 e Parte_2 Controparte_6
all'udienza del 26.5.2022 nonché l'interrogatorio libero reso dall' attrice e all' esito veniva ammessa CTU affidandola al dott. che depositava Persona_2
relazione peritale in data 10.2.2023
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per scritti conclusionali
Così riassunti brevemente i termini della questione e le vicende processuali si procede all' esame del merito.
Preliminarmente occorre dare atto della contumacia del convenuto CP_2
, ritualmente citato e non costituitosi.
[...]
Risulta invece regolarmente instaurato il contraddittorio con la convenuta che ha contestato specificatamente l' accadimento del fatto storico del CP_1 sinistro e le modalità con cui sarebbe avvenuto come descritte dall' attrice che ha ritenuto singolari e di improbabile accadimento.
Pertanto si procede all'esame di atti e documenti del processo per valutare l' an e il quantum del fatto posto a base della domanda risarcitoria.
A ben vedere e dal' esame dell' istruttoria orale e documentale risulta che la dinamica, come descritta dall' attrice non può ritenersi sufficientemente provata
- 4 - stante l'incertezza della dinamica dell' investimento come descritto in quelle circostanze di tempo e di luogo.
Più precisamente, passando all' esame delle deposizioni rese da Parte_2
nipote dell'attrice che riferisce “Ricordo che era il 19.6.2017, erano circa le
[...]
11 – 11:30. Io e mia sorella avevamo parcheggiato l'auto a Napoli, in via D. Fontana davanti ad un cancello, ed avevamo attraversato la strada. Di fronte al cancello c'è una chiesa con una fermata del pullman, e noi ci trovavamo proprio in quel punto, in attesa di mia zia, che doveva venire insieme a noi a prendere sua figlia che si trovava in una abitazione poco distante, da un'amica, se non sbaglio al n.109 di via D.
Fontana….Ricordo che mia zia stava attraversando la strada, ed aveva quasi completato
l'attraversamento, quando sopraggiunse a forte velocità un'auto - che scendeva lungo via
D. Fontana, provenendo da una curva - che effettuò una brusca frenata, ma, ciononostante, colpì mia zia. Ricordo che il rumore della frenata e dell'impatto fu così forte che si affacciò anche una signora dalla finestra di un palazzo vicino….L'auto in questione era una Matiz di colore grigio chiaro…Quando udì il rumore di frenata, mia zia si girò verso l'auto, e quindi, dopo essere stata colpita dalla parte frontale, finì sul cofano dell'auto, poi fece una specie di capriola, e cadde a terra, finendo prima a terra con il piede sinistro, e poi rotolando sul fianco destro….Ci avvicinammo insieme ad altri passanti.
Anche il conducente del veicolo investitore prestò immediato soccorso. Aiutammo mia zia
a rialzarsi, e la accompagnammo verso un bar. Ricordo che mia zia svenne…Quando la rialzammo il piede sinistro appariva gonfio e “storto”. Aveva poi graffi ed escoriazioni…Proprio il conducente del veicolo investitore accompagnò con la sua auto mia zia in ospedale”.
Anche l' altra teste “Stavamo andando a prendere la figlia di Controparte_6
, che si trovava a via Domenico Fontana, a casa di un'amica. Parte_1
Avevamo parcheggiato la macchina e abbiamo attraversato la strada…Dopo poco mia zia sopraggiunse e, poiché si trovava dalla parte opposta della strada, attraversò. Mentre stava attraversando sopraggiunse un'auto, una Matiz di colore grigio chiaro, ed udimmo
- 5 - un forte rumore di frenata, e subito dopo l'auto colpì mia zia. Quando sentì lo stridere dei freni, mia zia si voltò verso l'auto per cui, a causa dell'impatto, finì prima frontalmente sul cofano dell'auto, poi rotolò effettuando una specie di capriola, e poi cadde a terra, prima con il piede sinistro, e poi rotolò sul fianco destro…Ricordo che vidi anche delle persone che si erano affacciate dalla finestra di casa, attirate dallo stridere dei freni….Aiutate dal conducente dell'auto, accompagnammo mia zia in un bar lì vicino, dove mia zia svenne. Quando si riprese, ricordo che era preoccupata per sua figlia, che si trovava a casa di un'amica, per cui io e mia sorella aspettammo per andare a prendere la bimba, mentre il conducente l'accompagnò in ospedale. Ricordo che mia zia aveva il piede sinistro molto gonfio, e delle escoriazioni sul braccio destro. Non c'erano strisce pedonali nel tratto di strada dove mia zia attraversò. Ricordo la presenza di strisce di rallentamento. Ricordo anche che l'auto procedeva a forte velocità, come ammise anche il conducente dell'auto investitrice”.
A fronte di una ricchezza dei particolari come narrati dalle testi nessuna dichiarazione sulla dinamica veniva invece fornita dall' attrice sentita in sede di interrogatorio libero limitandosi a riferire che responsabile civile oggi contumace, si era assunto ogni responsabilità, anche se in effetti non provvedeva a comunicare alla propria compagnia il sinistro.
Non può che rilevarsi che le deposizioni delle testi per quanto simili non convincono apparendo inverosimile la dinamica dell' incidente e le sue conseguenze per cui l' attrice investita e sbalzata sul cofano dell' auto a folle velocità poi sia caduta in piedi e dopo aver fatto una capriola sarebbe rovinata a terra.
Se come dichiarato dalle testimoni l'auto correva a forte velocità investendo in pieno e di fronte l'attrice, appare poco credibile che la stessa avesse riportato solo i danni come refertati dai sanitari del PS “ frattura del calcagno e della base V metatarso piede sinistro, escoriazioni al gomito destro”.
- 6 - Tali lesioni infatti sono state contestate dalla Compagnia Assicurativa perché del tutto incompatibili con la dinamica descritta di un urto frontale, con capriola, caduta in piedi e poi un rotolamento sul fianco destro, come descritto dalle testimoni, che verosimilmente avrebbe dovuto cagionare ben più di una escoriazione sul gomito oltre ad una mera frattura del piede.
I sanitari hanno indicato il soccorso all' attrice in codice verde e non hanno riscontrato nè lividi né altre fratture o lesioni generabili da un investimento violento per effetto di auto che procedeva ad elevata velocità da una curva.
Peraltro appare singolare la circostanza che l' attrice fosse stata investita alle 11.40
e dopo essere svenuta ed essersi ripresa ( istantaneamente?) veniva soccorsa dallo stesso investitore e medicata al Cardarelli appena 10 minuti dopo, considerato che l' accesso al Pronto soccorso dell' AO Cardarelli risulta annotato alle 11. 47, in codice verde, che quindi impone una attesa più lunga rispetto ai codici rossi e gialli. ( cfr verbale di pronto soccorso),
Allo stesso modo dubbio è anche il coinvolgimento della presunta auto investitrice modello Matiz di colore grigio chiaro, che entrambe le testimoni richiamano in sede di esame istruttorio ma che non trova alcun riscontro probatorio dal rilevamento dell'impianto satellitare QD in dotazione dell'auto de quo, tg EC027NC, che, per il giorno 19/06/17, avrebbe effettivamente registrato un unico evento crash- con urto interessante proprio la parte anteriore del veicolo, ma accaduto invece che alle 11,30, alle ore 14,30 e nella una diversa e altra strada (via Nuova del Campo in Napoli), pertanto in circostanze di luogo e tempo diverse rispetto alla dinamica invece descritta in citazione.
A tal proposito si rammenta come il d.lgs. n. 209/2005 abbia introdotto, nel Codice delle Assicurazioni private, l'art. 145-bis che regolamenta l'utilizzo e l'installazione delle c.d. "scatole nere".
Secondo la norma in commento, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono “piena prova”, salvo che la
- 7 - controparte contro la quale sono stati prodotti non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera.
Il valore dell' esito delle risultanze registrate dalla scatola nera installata, risultano anche confermate anche dalla legge n. 124/2017 con cui il legislatore ha apportato una significativa modifica all'art. 145 bis del codice delle assicurazioni private (D. lgs. 209/2005), stabilendo che, nei giudizi civili, le registrazioni e i dati della scatola nera auto formino piena prova nei confronti della parte contro la quale sono prodotti e che chi intenda provare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti o opposte con quanto registrato è preliminarmente onerato di provare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo.
Ebbene a fronte della eccezione sollevata dalla parte convenuta l' attrice non ha neanche provato a contestare la validità del valore probatorio della eccezione della compagnia ovvero dedurne il mal funzionamento del dispositivo installato sull' auto investitrice, per cui le risultanze di tempo e di luogo registrate dal dispositivo della parte convenuta in un luogo e tempo diverso possono essere considerate, anche per non contestazione dell' attrice, acquisite al procedimento e valutabili dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova, determinando incertezza sull' esistenza del fatto storico come articolato dall' attrice.
Per la presenza dell'auto sui luoghi di causa non convincono nè le dichiarazioni favoleggianti rese dalle testimoni anche per lo stretto legame di parentela con l'attrice e per le conseguenze atipiche del nesso causa ed effetto tra un dinamismo violento dell'evento e le conseguenze-lesioni riportate dall' attrice.
Per cui è evidente la contraddizione degli elementi di fatto come riscontrabili dalle deposizioni testimoniali che non consentono al Giudice di considerare perfezionata la prova del sinistro.
Ad alimentare il dubbio sulla veridicità dell'evento concorre anche la circostanza che nell'immediatezza del fatto, in pieno centro storico al momento del sinistro nessuna autorità preposta è risultata allertata dalle persone presenti, che a metà
- 8 - mattina del centro città in una giornata di giugno, non potevano i passanti non aver assistito al sinistro, ad eccezione delle due cugine dell' attrice accorse per aiutarla ma che poi finivano per affidare la loro parente al soccorso del medesimo investitore.
Sulla valutazione delle testimonianze ci si attiene ad un complesso di regole di esperienze ritenute astrattamente valide ed affidabili.
La prima di tali regole è quella della normale terzietà del teste: tali considerazioni spiegano allora perché la presunzione di attendibilità della testimonianza sia solamente generica e “Juris tantum”, in quanto suscettibile di prova contraria, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica che questi avrà effettuato della stessa, se la testimonianza non appare credibile o comunque non sincera.
Verifica che, non necessitando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all'esame dell'attendibilità intrinseca della deposizione, quando essa, come nel caso di specie, appare intrisa di elementi valutativi di chiaro favore per la parte al cui interesse è state resa.
Necessario e sufficiente sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilità, normalità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza rispetto alle parti, della quale non possa affermarsi alcun apprezzabile interesse a mentire e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all'ipotesi di un eventuale mendacio. In omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto, o con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi “aliunde” accertati con i caratteri della certezza acquisiti al processo che il Giudice deve valutare secondo un suo prudente apprezzamento, dato dall' esame generale degli atti e da riscontri documentali che involgono il suo convincimento.
- 9 - La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia
“significativo” di ciò che con la testimonianza si intende provare senza aggiungere elementi ulteriori che non sono richiesti. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente o lacunosa ed incompleta oppure si presenta anche fantasiosa e favoleggiata, al solo scopo di convincere che i fatti si siano svolti in un determinato modo, e quindi artefatta non sincera e spontanea, con la conseguenza le richiamate deposizioni risultano inefficaci per la conferma del fatto come dedotto dall' attrice.
Pertanto sussistendo elementi e circostanze contraddittorie sulla esatta dinamica del sinistro e del tempo e del luogo dell' accadimento inducono ad escludere che sia l' an che le conseguenze dannose dell' evento.
Né può essere ritenuta sufficiente ad invertire il convincimento del giudice,
l'ammissione della ctu come disposta dal precedente Giudice e la relazione del
CTU dott. che aveva ritenuto la compatibilità tra le lesioni e la Per_2
dinamica del fatto dannoso provvedendo anche all' accertamento in favore dell' attrice del . Parte_3
Pertanto allo stato la domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
poichè non sufficientemente provata non può essere accolta.
Considerata la serialità dell' oggetto della causa e l' attività difensionale svolta da entrambe le parti si ritiene di poter procedere alla compensazione integrale delle spese di lite ponendo invece a carico della parte attrice le spese di ctu come liquidate in decreto.
P.Q.M.
- 10 - Il Tribunale di Napoli in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, assorbita e rigettata ogni ulteriore domanda anche se non espressamente esaminata, così provvede:
-rigetta la domanda della parte attrice in quanto non sufficientemente provata;
-compensa interamente le spese di lite tra le parti.
-pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in decreto;
Cosi deciso in Napoli li 15.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
- 11 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
DECIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria
Corvino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16839/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, e vertente tra,
(C.F. , elett.te dom.ta in Napoli Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avv.ti Iolanda Del Prete (C.F. - C.F._2
P.IVA ) e avv. Carlo Riboulet (C.F. – P.IVA P.IVA_1 C.F._3
), dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_2
ATTORE
E
(C. F. e N. iscr. Registro delle Imprese di Trieste Controparte_1
), in persona dei legali rappresentanti p. t., rappresentata e difesa, in P.IVA_3
virtù di procura generale alle liti atto per notar di Trieste dell'11 Persona_1
ottobre 2016- rep. n. 4506, raccolta n. 3234 dall'Avv. Milena CURTO
( ), presso il cui studio elegge elettivamente domicilio in C.F._4
Napoli al Vico Tre Re a Toledo, 60
CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve precisarsi che la decisione viene assunta nelle forme e agli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att. al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata dall' attrice contro le e Parte_1 Controparte_1 [...]
, ricevendo il Giudice gli atti e l'istruttoria orale e documentale come CP_2 ammessa ed espletata dal precedente Giudice.
Deve comunque procedersi ad una breve ricostruzione dei fatti del processo partendo dalla domanda dell'attrice introdotta con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.7.2020, con cui che riassumeva il Parte_1
procedimento già introdotto con atto di citazione notificato in data 2.3.2020 non iscritto a ruolo nel termine, convenendo dinanzi all' Intestato Tribunale la
Compagnia Assicurativa e , quale responsabile Controparte_1 Controparte_2
civile per le lesioni riportate a seguito del sinistro verificatosi in data 19.6.2017 alle ore11.30 alla via Domenico Fontana in Napoli.
Esponeva l'attrice che, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, all'altezza della Parrocchia Santa Maria Antesaecula, nei pressi del civico 109, mentre stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, giunta al centro della carreggiata, veniva investita frontalmente dal conducente della Chevrolet
Matiz tg. EC027NC di sua proprietà che, transitando in detta via ad elevata velocità, non si avvedeva della presenza della stessa e la faceva balzare in aria ed impattare inizialmente, quasi in piedi al suolo con la gamba ed il piede sinistro per poi rovinare a terra con tutto il corpo.
- 2 - A seguito del suddetto sinistro, l'attrice subiva gravi lesioni personali di natura traumatica per le quali, accompagnata dallo stesso conducente dell'autovettura investitrice presso il P.S. del Presidio Ospedaliero A. Cardarelli di Napoli con accesso in codice verde, i sanitari di turno refertavano “frattura scomposta del calcagno e della base del V metatarso del piede sx ed escoriazioni al gomito dx”, con giorni 30 di prognosi s.c., ( cfr da referto di P.S. n. 2017/39242 allegato agli atti).
Deduceva altresì l'istante che, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. 209/05, veniva regolarmente inoltrata alla quale Compagnia assicurativa del Controparte_1
veicolo danneggiante (Chevrolet Matiz), una richiesta di risarcimento danni da lesioni a persona, mediante P.E.C. del 24.07.2017 e successiva richiesta ai fini interruttivi (a mezzo P.E.C. del 25.06.2019) senza alcun riscontro, nonostante si fosse sottoposta, in data 22.10.2018, anche visita medico-legale presso lo studio del Dott. , fiduciario della Controparte_3 Controparte_4
Chiedeva pertanto all'adito Tribunale che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità del veicolo Matiz nella causa del sinistro e conseguentemente la condanna della in persona del legale rapp.te p.t. ed in solido con il CP_1 responsabile civile – sig. - al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_2
nella somma complessiva di Euro 57.617,83 (in virtù di una quantificazione del
D.B del 12%, ITT. ITP e spese legali, contenendo però la domanda nel limite di €
52.000,00) con vittoria di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari, oltre CPA ed oneri accessori.
In data 20.11.2020 si costituiva in giudizio la che CP_5 Controparte_1
impugnava e contestava la domanda nei suoi confronti proposta, adducendo: carenza di prova del fatto storico, carenza di nesso eziologico tra evento e lesioni e tra lesioni diagnosticate in sede di P.S. e menomazioni, chiedendo in via principale il rigetto della domanda proposta e in via subordinata, nella denegata
- 3 - ipotesi di accoglimento, la rideterminazione delle somme dovute all' attrice a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, del c.p.c. il GI dott. Pappalardo formulava in data 29.11.2021 proposta di accordo conciliativo/transattivo ex art. 185 bis c.p.c.( nei seguenti termini: pagamento, da parte della compagnia assicurativa ed in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 36.500,00, di cui € 2.500,00
(comprensivi di accessori di legge) per spese di lite), cui la Compagnia non prestava assenso per la contestazione sull' an.
Pertanto la causa veniva istruita con l'escussione delle testi indicata da parte attorea all'udienza del 3.3.2022 e Parte_2 Controparte_6
all'udienza del 26.5.2022 nonché l'interrogatorio libero reso dall' attrice e all' esito veniva ammessa CTU affidandola al dott. che depositava Persona_2
relazione peritale in data 10.2.2023
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per scritti conclusionali
Così riassunti brevemente i termini della questione e le vicende processuali si procede all' esame del merito.
Preliminarmente occorre dare atto della contumacia del convenuto CP_2
, ritualmente citato e non costituitosi.
[...]
Risulta invece regolarmente instaurato il contraddittorio con la convenuta che ha contestato specificatamente l' accadimento del fatto storico del CP_1 sinistro e le modalità con cui sarebbe avvenuto come descritte dall' attrice che ha ritenuto singolari e di improbabile accadimento.
Pertanto si procede all'esame di atti e documenti del processo per valutare l' an e il quantum del fatto posto a base della domanda risarcitoria.
A ben vedere e dal' esame dell' istruttoria orale e documentale risulta che la dinamica, come descritta dall' attrice non può ritenersi sufficientemente provata
- 4 - stante l'incertezza della dinamica dell' investimento come descritto in quelle circostanze di tempo e di luogo.
Più precisamente, passando all' esame delle deposizioni rese da Parte_2
nipote dell'attrice che riferisce “Ricordo che era il 19.6.2017, erano circa le
[...]
11 – 11:30. Io e mia sorella avevamo parcheggiato l'auto a Napoli, in via D. Fontana davanti ad un cancello, ed avevamo attraversato la strada. Di fronte al cancello c'è una chiesa con una fermata del pullman, e noi ci trovavamo proprio in quel punto, in attesa di mia zia, che doveva venire insieme a noi a prendere sua figlia che si trovava in una abitazione poco distante, da un'amica, se non sbaglio al n.109 di via D.
Fontana….Ricordo che mia zia stava attraversando la strada, ed aveva quasi completato
l'attraversamento, quando sopraggiunse a forte velocità un'auto - che scendeva lungo via
D. Fontana, provenendo da una curva - che effettuò una brusca frenata, ma, ciononostante, colpì mia zia. Ricordo che il rumore della frenata e dell'impatto fu così forte che si affacciò anche una signora dalla finestra di un palazzo vicino….L'auto in questione era una Matiz di colore grigio chiaro…Quando udì il rumore di frenata, mia zia si girò verso l'auto, e quindi, dopo essere stata colpita dalla parte frontale, finì sul cofano dell'auto, poi fece una specie di capriola, e cadde a terra, finendo prima a terra con il piede sinistro, e poi rotolando sul fianco destro….Ci avvicinammo insieme ad altri passanti.
Anche il conducente del veicolo investitore prestò immediato soccorso. Aiutammo mia zia
a rialzarsi, e la accompagnammo verso un bar. Ricordo che mia zia svenne…Quando la rialzammo il piede sinistro appariva gonfio e “storto”. Aveva poi graffi ed escoriazioni…Proprio il conducente del veicolo investitore accompagnò con la sua auto mia zia in ospedale”.
Anche l' altra teste “Stavamo andando a prendere la figlia di Controparte_6
, che si trovava a via Domenico Fontana, a casa di un'amica. Parte_1
Avevamo parcheggiato la macchina e abbiamo attraversato la strada…Dopo poco mia zia sopraggiunse e, poiché si trovava dalla parte opposta della strada, attraversò. Mentre stava attraversando sopraggiunse un'auto, una Matiz di colore grigio chiaro, ed udimmo
- 5 - un forte rumore di frenata, e subito dopo l'auto colpì mia zia. Quando sentì lo stridere dei freni, mia zia si voltò verso l'auto per cui, a causa dell'impatto, finì prima frontalmente sul cofano dell'auto, poi rotolò effettuando una specie di capriola, e poi cadde a terra, prima con il piede sinistro, e poi rotolò sul fianco destro…Ricordo che vidi anche delle persone che si erano affacciate dalla finestra di casa, attirate dallo stridere dei freni….Aiutate dal conducente dell'auto, accompagnammo mia zia in un bar lì vicino, dove mia zia svenne. Quando si riprese, ricordo che era preoccupata per sua figlia, che si trovava a casa di un'amica, per cui io e mia sorella aspettammo per andare a prendere la bimba, mentre il conducente l'accompagnò in ospedale. Ricordo che mia zia aveva il piede sinistro molto gonfio, e delle escoriazioni sul braccio destro. Non c'erano strisce pedonali nel tratto di strada dove mia zia attraversò. Ricordo la presenza di strisce di rallentamento. Ricordo anche che l'auto procedeva a forte velocità, come ammise anche il conducente dell'auto investitrice”.
A fronte di una ricchezza dei particolari come narrati dalle testi nessuna dichiarazione sulla dinamica veniva invece fornita dall' attrice sentita in sede di interrogatorio libero limitandosi a riferire che responsabile civile oggi contumace, si era assunto ogni responsabilità, anche se in effetti non provvedeva a comunicare alla propria compagnia il sinistro.
Non può che rilevarsi che le deposizioni delle testi per quanto simili non convincono apparendo inverosimile la dinamica dell' incidente e le sue conseguenze per cui l' attrice investita e sbalzata sul cofano dell' auto a folle velocità poi sia caduta in piedi e dopo aver fatto una capriola sarebbe rovinata a terra.
Se come dichiarato dalle testimoni l'auto correva a forte velocità investendo in pieno e di fronte l'attrice, appare poco credibile che la stessa avesse riportato solo i danni come refertati dai sanitari del PS “ frattura del calcagno e della base V metatarso piede sinistro, escoriazioni al gomito destro”.
- 6 - Tali lesioni infatti sono state contestate dalla Compagnia Assicurativa perché del tutto incompatibili con la dinamica descritta di un urto frontale, con capriola, caduta in piedi e poi un rotolamento sul fianco destro, come descritto dalle testimoni, che verosimilmente avrebbe dovuto cagionare ben più di una escoriazione sul gomito oltre ad una mera frattura del piede.
I sanitari hanno indicato il soccorso all' attrice in codice verde e non hanno riscontrato nè lividi né altre fratture o lesioni generabili da un investimento violento per effetto di auto che procedeva ad elevata velocità da una curva.
Peraltro appare singolare la circostanza che l' attrice fosse stata investita alle 11.40
e dopo essere svenuta ed essersi ripresa ( istantaneamente?) veniva soccorsa dallo stesso investitore e medicata al Cardarelli appena 10 minuti dopo, considerato che l' accesso al Pronto soccorso dell' AO Cardarelli risulta annotato alle 11. 47, in codice verde, che quindi impone una attesa più lunga rispetto ai codici rossi e gialli. ( cfr verbale di pronto soccorso),
Allo stesso modo dubbio è anche il coinvolgimento della presunta auto investitrice modello Matiz di colore grigio chiaro, che entrambe le testimoni richiamano in sede di esame istruttorio ma che non trova alcun riscontro probatorio dal rilevamento dell'impianto satellitare QD in dotazione dell'auto de quo, tg EC027NC, che, per il giorno 19/06/17, avrebbe effettivamente registrato un unico evento crash- con urto interessante proprio la parte anteriore del veicolo, ma accaduto invece che alle 11,30, alle ore 14,30 e nella una diversa e altra strada (via Nuova del Campo in Napoli), pertanto in circostanze di luogo e tempo diverse rispetto alla dinamica invece descritta in citazione.
A tal proposito si rammenta come il d.lgs. n. 209/2005 abbia introdotto, nel Codice delle Assicurazioni private, l'art. 145-bis che regolamenta l'utilizzo e l'installazione delle c.d. "scatole nere".
Secondo la norma in commento, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono “piena prova”, salvo che la
- 7 - controparte contro la quale sono stati prodotti non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera.
Il valore dell' esito delle risultanze registrate dalla scatola nera installata, risultano anche confermate anche dalla legge n. 124/2017 con cui il legislatore ha apportato una significativa modifica all'art. 145 bis del codice delle assicurazioni private (D. lgs. 209/2005), stabilendo che, nei giudizi civili, le registrazioni e i dati della scatola nera auto formino piena prova nei confronti della parte contro la quale sono prodotti e che chi intenda provare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti o opposte con quanto registrato è preliminarmente onerato di provare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo.
Ebbene a fronte della eccezione sollevata dalla parte convenuta l' attrice non ha neanche provato a contestare la validità del valore probatorio della eccezione della compagnia ovvero dedurne il mal funzionamento del dispositivo installato sull' auto investitrice, per cui le risultanze di tempo e di luogo registrate dal dispositivo della parte convenuta in un luogo e tempo diverso possono essere considerate, anche per non contestazione dell' attrice, acquisite al procedimento e valutabili dal Giudice unitamente agli altri elementi di prova, determinando incertezza sull' esistenza del fatto storico come articolato dall' attrice.
Per la presenza dell'auto sui luoghi di causa non convincono nè le dichiarazioni favoleggianti rese dalle testimoni anche per lo stretto legame di parentela con l'attrice e per le conseguenze atipiche del nesso causa ed effetto tra un dinamismo violento dell'evento e le conseguenze-lesioni riportate dall' attrice.
Per cui è evidente la contraddizione degli elementi di fatto come riscontrabili dalle deposizioni testimoniali che non consentono al Giudice di considerare perfezionata la prova del sinistro.
Ad alimentare il dubbio sulla veridicità dell'evento concorre anche la circostanza che nell'immediatezza del fatto, in pieno centro storico al momento del sinistro nessuna autorità preposta è risultata allertata dalle persone presenti, che a metà
- 8 - mattina del centro città in una giornata di giugno, non potevano i passanti non aver assistito al sinistro, ad eccezione delle due cugine dell' attrice accorse per aiutarla ma che poi finivano per affidare la loro parente al soccorso del medesimo investitore.
Sulla valutazione delle testimonianze ci si attiene ad un complesso di regole di esperienze ritenute astrattamente valide ed affidabili.
La prima di tali regole è quella della normale terzietà del teste: tali considerazioni spiegano allora perché la presunzione di attendibilità della testimonianza sia solamente generica e “Juris tantum”, in quanto suscettibile di prova contraria, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica che questi avrà effettuato della stessa, se la testimonianza non appare credibile o comunque non sincera.
Verifica che, non necessitando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all'esame dell'attendibilità intrinseca della deposizione, quando essa, come nel caso di specie, appare intrisa di elementi valutativi di chiaro favore per la parte al cui interesse è state resa.
Necessario e sufficiente sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilità, normalità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza rispetto alle parti, della quale non possa affermarsi alcun apprezzabile interesse a mentire e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all'ipotesi di un eventuale mendacio. In omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto, o con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi “aliunde” accertati con i caratteri della certezza acquisiti al processo che il Giudice deve valutare secondo un suo prudente apprezzamento, dato dall' esame generale degli atti e da riscontri documentali che involgono il suo convincimento.
- 9 - La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia
“significativo” di ciò che con la testimonianza si intende provare senza aggiungere elementi ulteriori che non sono richiesti. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza che insegna che la menzogna è genericamente o lacunosa ed incompleta oppure si presenta anche fantasiosa e favoleggiata, al solo scopo di convincere che i fatti si siano svolti in un determinato modo, e quindi artefatta non sincera e spontanea, con la conseguenza le richiamate deposizioni risultano inefficaci per la conferma del fatto come dedotto dall' attrice.
Pertanto sussistendo elementi e circostanze contraddittorie sulla esatta dinamica del sinistro e del tempo e del luogo dell' accadimento inducono ad escludere che sia l' an che le conseguenze dannose dell' evento.
Né può essere ritenuta sufficiente ad invertire il convincimento del giudice,
l'ammissione della ctu come disposta dal precedente Giudice e la relazione del
CTU dott. che aveva ritenuto la compatibilità tra le lesioni e la Per_2
dinamica del fatto dannoso provvedendo anche all' accertamento in favore dell' attrice del . Parte_3
Pertanto allo stato la domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
poichè non sufficientemente provata non può essere accolta.
Considerata la serialità dell' oggetto della causa e l' attività difensionale svolta da entrambe le parti si ritiene di poter procedere alla compensazione integrale delle spese di lite ponendo invece a carico della parte attrice le spese di ctu come liquidate in decreto.
P.Q.M.
- 10 - Il Tribunale di Napoli in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, assorbita e rigettata ogni ulteriore domanda anche se non espressamente esaminata, così provvede:
-rigetta la domanda della parte attrice in quanto non sufficientemente provata;
-compensa interamente le spese di lite tra le parti.
-pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in decreto;
Cosi deciso in Napoli li 15.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Corvino
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