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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1326 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Parte_1 D'Ovidio n.71, presso lo studio dell'Avv.to Giampiero Michielan, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, racc. n.7313, del
22.03.2024 per atto notaio di Fiumicino, elettivamente Persona_1 domiciliato in Terni, via Bramante n. 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024 parte ricorrente premetteva: - CP_ di aver ricevuto in data 15.11.2024 dall' avviso di addebito n. 409 2024 00006630 84 000 formato in data 24.10.2024 per l'importo di € 30.799,04 riguardante omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione
Commercianti per il periodo dal 1.1.2017/31.12.2023 ed in data 26.11.2024 ulteriore avviso di addebito n. 409 2024 00009274 31 000 formato il 9.11.2024 per l'importo di € 5.548,37 riguardante omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal
1.1.2017/31.12.2018.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nel ricorso e pertanto, conveniva davanti al CP_ Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dei titoli e nel merito l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 27.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e fissata l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto all'annullamento in autotutela dell'Iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti ed al conseguente sgravio degli importi indicati negli avvisi di addebito opposti (cfr. doc.ti depositati telematicamente in atti allegati alla memoria) con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta assegnate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle spese di lite;
mentre l' nelle note CP_1 insisteva per la compensazione integrale.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale. Quindi, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE L'intervenuto annullamento in autotutela con provvedimento n. 800000- 25-0009 del 15/01/2025 di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti , con conseguente sgravio dell'importo richiesto con gli CP_1 avvisi di addebito opposti ed indicati nella premessa (cfr. delibera di CP_1 annullamento dell'iscrizione e provvedimento di totale sgravio degli importi richiesti con gli AVA opposti) ed integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dall'opponente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
In merito alla regolamentazione delle spese l'adempimento spontaneo da CP_ parte dell' avvenuto successivamente al deposito del ricorso e nelle more della notifica del ricorso con riconoscimento della fondatezza della contestazione attorea quanto al pagamento della contribuzione alla Gestione Commercianti dell' , costituisce giusto motivo per compensare della metà le spese del CP_1 giudizio tra la parte ricorrente e l' ; l'Istituto previdenziale, il quale, con il CP_1 tardivo annullamento ha costretto comunque l'opponente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale (n.1 udienza), nonchè dell'effettiva attività defensionale espletata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' nella misura della CP_1 metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 nella misura della metà che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali ed € 21,50 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Lì, il 24 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1326 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Parte_1 D'Ovidio n.71, presso lo studio dell'Avv.to Giampiero Michielan, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, in virtù di procura alle liti rep. 37875, racc. n.7313, del
22.03.2024 per atto notaio di Fiumicino, elettivamente Persona_1 domiciliato in Terni, via Bramante n. 13
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024 parte ricorrente premetteva: - CP_ di aver ricevuto in data 15.11.2024 dall' avviso di addebito n. 409 2024 00006630 84 000 formato in data 24.10.2024 per l'importo di € 30.799,04 riguardante omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione
Commercianti per il periodo dal 1.1.2017/31.12.2023 ed in data 26.11.2024 ulteriore avviso di addebito n. 409 2024 00009274 31 000 formato il 9.11.2024 per l'importo di € 5.548,37 riguardante omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal
1.1.2017/31.12.2018.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa contributiva in fatto ed in diritto per le ragioni diffusamente indicate nel ricorso e pertanto, conveniva davanti al CP_ Giudice del Lavoro di Terni l' chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dei titoli e nel merito l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 27.12.2024 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo impugnato e fissata l'udienza di discussione. CP_ Si costituiva l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo provveduto all'annullamento in autotutela dell'Iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti ed al conseguente sgravio degli importi indicati negli avvisi di addebito opposti (cfr. doc.ti depositati telematicamente in atti allegati alla memoria) con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta assegnate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere, tuttavia con vittoria delle spese di lite;
mentre l' nelle note CP_1 insisteva per la compensazione integrale.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale. Quindi, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni indicate nelle note scritte la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE L'intervenuto annullamento in autotutela con provvedimento n. 800000- 25-0009 del 15/01/2025 di iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti , con conseguente sgravio dell'importo richiesto con gli CP_1 avvisi di addebito opposti ed indicati nella premessa (cfr. delibera di CP_1 annullamento dell'iscrizione e provvedimento di totale sgravio degli importi richiesti con gli AVA opposti) ed integrale soddisfacimento delle richieste avanzate dall'opponente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
In merito alla regolamentazione delle spese l'adempimento spontaneo da CP_ parte dell' avvenuto successivamente al deposito del ricorso e nelle more della notifica del ricorso con riconoscimento della fondatezza della contestazione attorea quanto al pagamento della contribuzione alla Gestione Commercianti dell' , costituisce giusto motivo per compensare della metà le spese del CP_1 giudizio tra la parte ricorrente e l' ; l'Istituto previdenziale, il quale, con il CP_1 tardivo annullamento ha costretto comunque l'opponente a presentare ricorso, deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della restante metà delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale (n.1 udienza), nonchè dell'effettiva attività defensionale espletata.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' nella misura della CP_1 metà;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1 nella misura della metà che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali ed € 21,50 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Lì, il 24 aprile 2025
Il giudice
Manuela Olivieri