Decreto cautelare 4 gennaio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/02/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02688/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Accademia Zephir S.A.S di NT NE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2255 del 31.10.2024, successivamente conosciuto, con il quale è negata la “riattivazione, per l’a.s. 2024-2025, del Plesso III sito in Terelle (FR), Piazza V. Crolla, relativo agli indirizzi Liceo delle scienze umane - opz. ec. soc. (cod. mecc. FRPM9Q500B) e Tecnico economico - Amministrazione finanza e marketing (FRTDI4500L), temporaneamente sospeso per l’a.s. 2023-2024 in seguito alle notifiche prot. 2360-2361 del 14.09.2023, (d’ora innanzi anche LES e AFM);
B) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. Nr. 78382 del 18.10.2024;
C) Ove occorra della precedente richiesta di integrazione documentale prot. Nr. 75741 del 10.10.2024;
D) Ove occorra della nota dell’USR prot. Nr. 52642 del 5.08.2024 nella parte in cui precluda la riattivazione corsi degli indirizzi in precedenza sospesi mediante semplice richiesta della scuola.
E) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
F) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C) e D) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
G) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\1\2025:
A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2255 del 31.10.2024, successivamente conosciuto, con il quale è negata la “riattivazione, per l’a.s. 2024-2025, del Plesso III sito in Terelle (FR), Piazza V. Crolla, relativo agli indirizzi Liceo delle scienze umane - opz. ec. soc. (cod. mecc. FRPM9Q500B) e Tecnico economico - Amministrazione finanza e marketing (FRTDI4500L), temporaneamente sospeso per l’a.s. 2023-2024 in seguito alle notifiche prot. 2360-2361 del 14.09.2023, (d’ora innanzi anche LES e AFM);
B) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. Nr. 78382 del 18.10.2024;
C) Ove occorra della precedente richiesta di integrazione documentale prot. Nr. 75741 del 10.10.2024;
D) Ove occorra della nota dell’USR prot. Nr. 52642 del 5.08.2024 nella parte in cui precluda la riattivazione corsi degli indirizzi in precedenza sospesi mediante semplice richiesta della scuola;
E) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
F) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C) e D) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
G) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
NONCHE’ CON ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI
I) Del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale dell’11.12.2024 prot. Nr. 94380, recante Mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali (proseguendo la numerazione di cui al ricorso introduttivo).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto che con dichiarazione depositata in giudizio è stato segnalato che la parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il Collegio debba prendere atto di quanto sopra e che le spese di lite possano essere compensate considerando la natura della controversia e la soluzione in rito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO