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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/09/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex artt. 70 comma 10 e 50 d.lgs. 14/2019, iscritto al n.°547 del R.G. dell'anno 2025, proposto da:
, (c.f. , nato il Parte_1 C.F._1
25.09.1984 ad Avezzano e (c.f. Parte_2
), nata il [...] ad [...], entrambi residenti C.F._2 in Pescina (AQ) Via Dei Mancini n. 20, rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'avvocato Gianluca Tarquini (c.f.
), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, il C.F._3 quale con essi elegge domicilio, ai fini del presente atto, presso lo studio dell'avvocato Valentino Venta in L'Aquila, Via della Corce Rossa n. 237/E, e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
0863/413986 ed all'indirizzo Email_1
- reclamante -
CONTRO
, con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A angolo Controparte_1 via Verziere n. 13, in persona del Procuratore Speciale (munito CP_2 dei poteri rappresentativi in virtù di procura notarile), rappresentata - in base a procura da considerarsi apposta in calce alle osservazioni trasmesse nella pre- cedente fase con pec del 24 febbraio 2025 - dall'avv. Marta Baglivo del Foro di Bologna, con studio in Via Ugo Bassi n. 7;
- reclamata –
OCC (Avv. Roberto Di Salvatore e Gian Marco Marino)
-reclamato non costituito-
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII contro sentenza di rigetto della omolo- gazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciata dal Tribunale di Avezzano il 28-29/04/2025
CONCLUSIONI
Per i reclamanti: “CHIEDONO che la Corte d'Appello di L'Aquila, in totale riforma della sentenza impugnata, verificata l'ammissibilità giuridica e la fat- tibilità del piano, voglia omologare con sentenza piano ai sensi dell'art. 70
CCII e dichiarare chiusa la procedura”.
Per la “chiede che la Corte d'appello dell'Aquila: 1) dichiari CP_1 inammissibile il reclamo proposto dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
perché tardivo;
[...]
- 2) in subordine, rigetti nel merito il reclamo proposto dai sig.ri
[...]
e o comunque rigetti le domande coltivate dai re- Parte_1 Parte_2 clamanti;
3) condanni i predetti debitori a rimborsare a le spese della CP_1 presente fase.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 3 giugno 2025, i coniugi conviventi Parte_3
e hanno adito il Tribunale di Avezzano al fine di chie-
[...] Parte_2 dere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 66 e 67 CCII, individuata la massa passiva, complessivamente, in €
2 282.895,03 ( 46,39 % : 53,61%) , oltre al compenso Parte_1 Pt_2 dell'OCC pari ad € 7.733,01, mentre l'attivo patrimoniale è rappresentato dal- le somme che i coniugi, titolari di un reddito complessivo di circa € 3.000,00
( € 1.400,00 e € 1.6000,00), detratta la quota necessaria al so- Parte_1 Pt_2 stentamento della famiglia (€ 1.920,00), impiegheranno per l'ammortamento del mutuo ipotecario, per il pagamento del credito privilegiato della Regione
(€463,00) e per il rimborso del prestito di € 50.000,00 ottenuto tramite garan- zia della Fondazione Jubileaum con una rata mensile di € 550,00, ripartita tra i coniugi nella misura del 46% a carico del e del 54% a carico del- Parte_1 la (della massa attiva, anche se non utilizzata ai fini del piano, fanno Pt_2
Contro parte l'appartamento in comproprietà dei coniugi del valore di €
56.430,00 e le rispettive autovetture del Nissan Micra, di € Parte_1
13.000,00 e della , Fiat PA € 10.000,00). Pt_2
1.1.La proposta aveva previsto il pagamento nella misura del 100% dei crediti prededucibili, 100% dei crediti privilegiati, il 29,417% dei crediti chirografari quanto al e il 26,277% quanto alla . Parte_1 Pt_2
1.2.L'OCC ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulla proposta, attestandone la sostenibilità e fattibilità nonché la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
1.3. è opposta all'omologazione osservando che: 1) Controparte_4 non sono dimostrate le ragioni dell'indebitamento indicate nel ricorso che, peraltro, non costituiscono eventi imprevedibili;
2) essa ha valutato corretta- mente il merito creditizio stanti anche le dichiarazioni rese dalla , che Pt_2 aveva negato di trovarsi in una situazione di difficoltà economica e di avere ulteriori esposizioni debitorie;
3)i debitori hanno omesso di considerare il TFS già maturato, che poteva essere oggetto di anticipazione o di cessione;
4) era inopportuna l'assunzione, da parte dei debitori, di un ulteriore mutuo garantito dalla Fondazione Jubilaeum, con rimborso in dieci anni di rate di € 550,00
3 mensili;
4) l'immobile di proprietà era stato sottostimato in rapporto al prezzo di acquisto, che, nel 2019, era stato di € 165.000,00 contestando la non con- venienza dell'alternativa liquidatoria ed ha insistito per il rigetto della doman- da.
2. Il giudicante ha valutato le osservazioni proposte da ri- Controparte_1 tenendo che non vi fosse stata, da parte sua, una approfondita verifica della situazione economica e finanziaria della debitrice posto che la Parte_4 valutazione era stata basata unicamente sul reddito del consumatore e sulle informazioni rese, senz'alcuna verifica delle stesse ed ha quindi ritenuto non valutato adeguatamente il merito creditizio, sicché era preclusa ex art. 69
CCII la contestazione della convenienza della proposta.
2.1. Ha però ritenuto non potersi escludere la colpa grave della debitrice, che aveva fornito informazioni false (aveva indicato nel questionario che il finan- ziamento era finalizzato a “spese per la famiglia” e non all'estinzione di pre- gresse esposizioni debitorie come aveva invece dichiarato nel ricorso , di non avere altri finanziamenti e di non avere figli, che invece aveva avuto il
30/7/2022), ravvisando altrettanto anche con riferimento al alla lu- Parte_1 ce della documentazione in atti, in ragione della carente ricostruzione e dimo- strazione delle cause dei singoli finanziamenti, stante la mancata allegazione di vicende sopravvenute e imprevedibili o di condizionamenti estrinseci che abbiano spinto i coniugi a contrarre i finanziamenti, anche per l'acquisto di due autovetture nuove, con una esposizione debitoria creatasi in pochi anni
(dal 2019) a fronte di una situazione reddituale familiare migliorata negli ul- timi anni.
2.2. Ha poi rilevato che la somma di € 50.000,00, messa a disposizione dai debitori, era comunque erogata da un istituto di credito con la garanzia della
Fondazione Jubilaeum e, dunque, era il frutto di un ulteriore finanziamento la cui erogazione neppure era certa, essendo prevista un'ulteriore istruttoria do-
4 po l'omologazione, somma che sarebbe stata sottratta alla falcidia prevista dalla proposta, con criticità anche rispetto alla parità di trattamento di altri crediti chirografari.
Ha pertanto rigettato la richiesta di omologa.
3. La sentenza di rigetto dell'omologa del piano è stata oggetto di reclamo da parte dei ricorrenti , che lo hanno censurato per violazione Parte_5 dell'art. 69 CCII.
3.1.In primo luogo, a proposito della mancanza del requisito della “meritevo- lezza” in capo alla , che avrebbe reso informazioni non veritiere all'atto Pt_2 della richiesta del prestito (20.4.2023) nella forma della cessione del quinto dello stipendio a , per l'importo di € 27.038,67, i recla- Controparte_1 manti hanno evidenziato che quel questionario venne da lei compilato on line mentre era al telefono con le referenti, sicché non aveva il tempo di leggere quello che mano mano sottoscriveva con lo spid e che era tutto precompilato, com'era comprovato dalle inesattezze ivi riscontrate, quale il possesso di un'autovettura Citroen in realtà mai posseduta. Tanto provava l'assenza di malafede da parte sua, della quale il primo giudice non aveva tenuto conto.
Del resto, era provato in atti che la somma ricevuta era stata in buona parte utilizzata per ripianare precedenti posizioni e questo era lo scopo del finan- ziamento, che lei aveva dichiarato fin dall'inizio (“per consolidamento debi- ti”) allorché contattò la società, come documentato dalla produzione effettuata in questa sede.
3.2. I reclamanti hanno poi censurato la sentenza per errata interpretazione dell'art. 69 CCII, posto che l'esistenza di vicende sopravvenute ed imprevedi- bili richiamate dal giudicante in realtà non prova la mancanza di colpa grave, ma la totale assenza di colpa, anche lievissima, sicché non poteva questo comprovare o sostenere o giustificare un giudizio di non meritevolezza dei debitori.
5 3.3. Hanno dato atto della sostanziale impossibilità di provare puntualmente e dettagliatamente esborsi per lavori effettuati in epoca risalente, così come le spese impreviste incontrate per i lavori nell'abitazione, effettuati in economia,
e quelle dovute alla nascita della figlia, molto numerose ma di importo unita- rio relativamente modesto.
3.4. L'assenza di colpa grave, in realtà, doveva ritenersi provata dalla circo- stanza che essi non avevano assunto nuove obbligazioni per mantenere un te- nore di vita sproporzionato rispetto al rispettivo reddito, avendolo fatto invece per far fronte ad importanti esigenze di vita personale e familiare nelle more sopravvenute e per risanare precedenti esposizioni, non certamente per l'acquisto di beni voluttuari, evidenziando come la crisi economica e finanzia- ria fosse nata nel 2022, con la nascita della figlia e la necessità dell'acquisto di un'altra autovettura, con la contrazione, effettuata in buona fede, di ulterio- ri debiti sì, ma soprattutto per risanare quelli precedenti, sicché non poteva giustificarsi il giudizio di non meritevolezza di cui alla sentenza.
3.5. Hanno infine censurato la sentenza con riferimento alle criticità riscontra- te con riferimento al piano di ristrutturazione, pur inizialmente ritenuto am- missibile e perché l'erogazione della somma di € 50.000,00 con la quale essi contavano di pagare il 30% di tutti i crediti chirografari, non era certa e per una siffatta modalità di pagamento, che comporterebbe a loro carico il paga- mento di rate onerose, senza considerare l'esonero di tale ultimo debito alla predetta falcidia.
3.6. Hanno in proposito evidenziato che nessun creditore aveva sul punto pro- posto obiezioni, ad eccezione di che in realtà neppure poteva CP_1
Part farlo non avendo adeguatamente valutato il merito creditizio dell'istante
[...
, senza considerare che neppure il Tribunale aveva il potere di entrare nel merito della convenienza o della fattibilità economica del piano, rimessa, per l'appunto, alle valutazioni dei creditori, rilevando che qualunque tipo di pia-
6 no o di proposta contiene un'alea ineliminabile, che del resto grava su di essi debitori, non sui creditori, che mantengono il credito.
3.7. Hanno quindi chiesto che, ritenuta l'assenza di colpa grave in capo ad es- si debitori, si proceda all'omologa della proposta e del piano.
4. Si è costituita in giudizio che ha contrastato gli assunti Controparte_1 dei reclamanti, chiedendo il rigetto del reclamo, riportandosi, in via subordi- nata all'eventuale accoglimento del ricorso, alle proprie osservazioni.
5. Il reclamo è stato tempestivamente proposto, in quanto iscritto a ruolo il
29 maggio 2025 (e quindi nei termini), presso la cancelleria della volontaria giurisdizione di questa Corte, e poi, a seguito dell'archiviazione disposta dal
Presidente di Sezione (decreto del 30.5.2025), è stato nuovamente iscritto nel registro degli affari contenziosi, così sanandosi la iniziale irregolarità (Cass. n.
15243/2022).
5.1. Tanto premesso, esso è fondato: non ricorre, infatti, nella specie, ad avvi- so della Corte e alla luce delle argomentazioni spese dai reclamanti, il requisi- to soggettivo ostativo all'omologa del piano, costituito dalla colpa grave, rav- visato in prime cure (il giudicante ha ritenuto che i proponenti non ne avesse- ro provato l'assenza, in una situazione contabile che non trovava adeguata spiegazione), senza che venisse invece apprezzata la diligenza con cui en- trambi i debitori avevano regolarmente e puntualmente adempiuto al paga- mento di tutte le rate del mutuo e dei finanziamenti, finché hanno potuto, tant'è che nei loro confronti non risulta iscritta alcuna procedura esecutiva.
5.2. Ritiene invero la Corte che, nella fattispecie, non ricorrano i presupposti per escludere la meritevolezza dei coniugi all'accesso alla Parte_5 procedura concorsuale minore alla luce della riforma di cui alla novella del
2020.
7 5.3. Com'è noto, l'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, che precludeva l'ammissione quando il consumatore:1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Con la novella del 2020
(l. n. 176/2020,) tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico crite- rio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebita- mento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legi- slatore del Codice nel citato art. 69 CCII. Ora, pertanto, il novero delle con- dotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l'accesso del de- bitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a si- tuazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolo- sa preordinazione, che nel caso di specie vanno evidentemente esclusi.
5.4. La colpa grave, ricorre, di regola, quando, a passività invariate, il consu- matore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incon- gruo a beneficio di terzi, ovvero per soddisfare crediti preferenziali, oppure abbia assunto incautamente nuove obbligazioni non per far fronte ad esigenze importanti e sopravvenute primarie esigenze di vita personale e familiare, ma per procurare a sé o a terzi ingiustificati vantaggi, come l'acquisto di beni vo- luttuari o l'esecuzione di pagamenti preferenziali, ovvero qualora l'assunzione di nuove obbligazioni è mirata a conservare all'indebitato condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito.
5.6. Nel caso in esame, come si evince dalle relazioni degli OCC del
4.12.2024 e del 6.3.2025, siamo in presenza di consumatori che tanto non hanno fatto, posto che hanno stipulato finanziamenti personali proprio per adempiere al pagamento dei debiti precedentemente contratti e del mutuo
8 fondiario, provvedendo peraltro nel tempo anche al regolare pagamento dei finanziamenti fino al crearsi della crisi finanziaria, nel 2022, con la nascita della figlia e la stipula del finanziamento per l'acquisto dell'altra autovettura necessaria alla per raggiungere il luogo di lavoro. Pt_2
5.7. La sostanziale buona fede degli istanti è riscontrabile dalla circostanza che hanno sempre onorato le proprie posizioni debitorie, sostanzialmente, sino al deposito della domanda.
5.8. Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, si apprende dalla relazione citata che c'è stato un intreccio di vicende familiari che i ri- correnti hanno dovuto affrontare e da cui sono stati sostanzialmente travolti, a partire dalle difficoltà insorte durante la costruzione di un fabbricato da de- stinare a casa familiare, situazione che ha costretto i coniugi a contrarre dap- prima un mutuo ipotecario e successivamente vari finanziamenti destinati prevalentemente a ripianare le pregresse situazioni debitorie via via contratte, così generandosi una spirale di contratti di finanziamento a mezzo dei quali gli istanti estinguevano la pregressa debitoria contraendone una nuova. Ciò anche con l'intento di provvedere ai normali bisogni della vita quotidiana ed ai vari ulteriori interventi di sistemazione e arredamento della detta casa fami- liare.
5.9. L'esclusione dell'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è limitato a situazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolosa preordinazione, che nel caso di specie assolutamente non ricorrono, dovendosi considerare la diligenza, evidenziata dagli OCC, con cui entrambi i debitori hanno regolar- mente e puntualmente adempiuto al pagamento di tutte le rate del mutuo e dei finanziamenti fino alla proposizione della domanda, tant'è che – e bene nuo- vamente sottolinearlo - nei loro confronti non risulta iscritta alcuna procedura esecutiva, né hanno mai subito protesti.
9 6. Vanno dunque valutati i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali, come si è detto, non potrebbero mai dirsi giustificate ove siano volte a procu- rare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (ad esempio, acquisto di be- ni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali), ovvero qualora consen- tano all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da so- vraindebitamento, ma tanto non è emerso nel caso in esame, per quanto si è detto.
6.1.Meritano, infine, esito di rigetto le osservazioni oggi riproposte, neppure espressamente, dalla resistente che peraltro hanno trovato CP_1 compiuta risposta nelle osservazioni dell'OCC (rel. 6.3.2025), che – si badi – non sono state da questa contrastate, dovendo premettersi che di quelle relati- ve alla convenienza neppure si può tener conto, avendo il giudicante ritenuto la non corretta valutazione del merito creditizio da parte della società finan- ziatrice resistente.
6.2. Con riferimento al mancato conferimento del TFS, è noto che l'orientamento giurisprudenziale sul punto è nel senso di consentire al debito- re di non inserire detto credito di lavoro in quanto inesigibile in costanza di rapporto fino al momento della cessazione dello stesso: i ricorrenti (e in parti- colare il cui accantonamento TFS ammonterebbe secondo Parte_2
a circa 22.000 euro) non sono assolutamente obbligati ad inse- CP_1
Cont rire nella proposta il credito da in quanto non fa parte del loro patrimonio disponibile, divenendo esigibile, allo stato della normativa vigente, solo all'atto della loro collocazione in quiescenza, data ben lontana dalla conclu- sione del piano.
6.3. Quanto alle osservazioni relative alla svalutazione del prezzo dell'immobile di proprietà dei ricorrenti costituente la loro abitazione, i gesto- ri (ibidem), hanno condivisibilmente contestato l'assunto evidenziando che
10 sono state prese come riferimento le Tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate e da tale stima sono stati decurtati i costi di una procedura esecutiva nonché i ribassi connessi alle modalità di vendita senza incanto. Hanno aggiunto che, anche a voler considerare una valutazione in linea con quella del prezzo di ac- quisto, dedotte le medesime spese, il ricavato vendita andrebbe a soddisfare -
e solo parzialmente - il creditore ipotecario, nulla residuando per i chirografa- P
6.4. Quanto alle osservazioni critiche relative alle risorse economiche messe a disposizione dei debitori con la garanzia della Fondazione Jubilaeum, basti osservare che il CCII prevede per numerose procedure la possibilità di riceve- re “nuova finanza” e nel caso in esame non si ravvisa un aggravamento della posizione debitoria dei ricorrenti, che, ove il finanziamento non venisse con- cesso, rimarrebbe immutata, mentre con l'omologa del piano e la concessione del finanziamento, il nuovo debito non si sommerebbe, ma si sostituirebbe a quello attuale. In proposito, i debitori hanno evidenziato che la proposta di piano è stata strutturata con l'aiuto della Fondazione Jubilaeum e con il repe- rimento di nuova finanza proprio nell'ottica di favorire i creditori, che si ve- dranno soddisfatti in misura percentuale, ma almeno in unica soluzione e in brevissimo tempo, tanto che, tranne nessun creditore si è op- CP_1 posto. Anzi, i gestori della crisi hanno condivisibilmente concluso (rel.
6.3.2025) che proprio l'apporto di finanza esterna, a condizioni peraltro molto agevolate, permetterà la chiusura del piano in tempi brevissimi rispetto alla durata che dovrebbe avere il piano se i ricorrenti versassero la medesima rata direttamente alla procedura.
6.5. In conclusione, esclusa la ricorrenza del requisito soggettivo ostativo, ri- leva la Corte la ricorrenza degli altri presupposti, tra i quali la fattibilità e la convenienza del piano, come evidenziato nelle relazioni dei Gestori del
4.12.2024 e 6.3.2025, posto che, in caso di liquidazione controllata (nella
11 quale non rientrerebbero, quale patrimonio da liquidare, le due autovetture in quanto ciò farebbe venire meno una fonte di reddito ovvero aggraverebbero le spese per il trasporto), comunque l'importo ricavabile, anche sommato a quanto messo a disposizione eccedente il limite del minimo vitale non supera la misura di quanto apportato quale finanza esterna.
6.6. Deve essere pertanto disposta, in accoglimento del reclamo,
l'omologazione del piano alla luce del decreto che ne ha sancito l'ammissibilità, ritenutane la fattibilità e convenienza in piena condivisione con quanto osservato dagli OCC nelle relazioni citate.
8. Stante l'accoglimento del reclamo, la resistente costituita, CP_1
dovrà rifondere ai reclamanti le spese di lite, liquidate come in dispositi-
[...] vo, con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vi- cenda.
PQM
Accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, visto l'art. 70
CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi e con l'ausilio dell'OCC istituito presso Parte_1 Parte_2
l'Ordine degli Avvocati di Avezzano;
DISPONE
la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, con epurazione dei dati sensibili, nei termi- ni di legge;
DISPONE
12 che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tut- ti i creditori;
condanna a rifondere ai reclamanti le spese di lite, che li- Controparte_1 quida in € 5.211,00, oltre € 201,00 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge;
DISPONE
trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano per quanto di competenza.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo ex artt. 70 comma 10 e 50 d.lgs. 14/2019, iscritto al n.°547 del R.G. dell'anno 2025, proposto da:
, (c.f. , nato il Parte_1 C.F._1
25.09.1984 ad Avezzano e (c.f. Parte_2
), nata il [...] ad [...], entrambi residenti C.F._2 in Pescina (AQ) Via Dei Mancini n. 20, rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'avvocato Gianluca Tarquini (c.f.
), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, il C.F._3 quale con essi elegge domicilio, ai fini del presente atto, presso lo studio dell'avvocato Valentino Venta in L'Aquila, Via della Corce Rossa n. 237/E, e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
0863/413986 ed all'indirizzo Email_1
- reclamante -
CONTRO
, con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A angolo Controparte_1 via Verziere n. 13, in persona del Procuratore Speciale (munito CP_2 dei poteri rappresentativi in virtù di procura notarile), rappresentata - in base a procura da considerarsi apposta in calce alle osservazioni trasmesse nella pre- cedente fase con pec del 24 febbraio 2025 - dall'avv. Marta Baglivo del Foro di Bologna, con studio in Via Ugo Bassi n. 7;
- reclamata –
OCC (Avv. Roberto Di Salvatore e Gian Marco Marino)
-reclamato non costituito-
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII contro sentenza di rigetto della omolo- gazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciata dal Tribunale di Avezzano il 28-29/04/2025
CONCLUSIONI
Per i reclamanti: “CHIEDONO che la Corte d'Appello di L'Aquila, in totale riforma della sentenza impugnata, verificata l'ammissibilità giuridica e la fat- tibilità del piano, voglia omologare con sentenza piano ai sensi dell'art. 70
CCII e dichiarare chiusa la procedura”.
Per la “chiede che la Corte d'appello dell'Aquila: 1) dichiari CP_1 inammissibile il reclamo proposto dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
perché tardivo;
[...]
- 2) in subordine, rigetti nel merito il reclamo proposto dai sig.ri
[...]
e o comunque rigetti le domande coltivate dai re- Parte_1 Parte_2 clamanti;
3) condanni i predetti debitori a rimborsare a le spese della CP_1 presente fase.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 3 giugno 2025, i coniugi conviventi Parte_3
e hanno adito il Tribunale di Avezzano al fine di chie-
[...] Parte_2 dere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 66 e 67 CCII, individuata la massa passiva, complessivamente, in €
2 282.895,03 ( 46,39 % : 53,61%) , oltre al compenso Parte_1 Pt_2 dell'OCC pari ad € 7.733,01, mentre l'attivo patrimoniale è rappresentato dal- le somme che i coniugi, titolari di un reddito complessivo di circa € 3.000,00
( € 1.400,00 e € 1.6000,00), detratta la quota necessaria al so- Parte_1 Pt_2 stentamento della famiglia (€ 1.920,00), impiegheranno per l'ammortamento del mutuo ipotecario, per il pagamento del credito privilegiato della Regione
(€463,00) e per il rimborso del prestito di € 50.000,00 ottenuto tramite garan- zia della Fondazione Jubileaum con una rata mensile di € 550,00, ripartita tra i coniugi nella misura del 46% a carico del e del 54% a carico del- Parte_1 la (della massa attiva, anche se non utilizzata ai fini del piano, fanno Pt_2
Contro parte l'appartamento in comproprietà dei coniugi del valore di €
56.430,00 e le rispettive autovetture del Nissan Micra, di € Parte_1
13.000,00 e della , Fiat PA € 10.000,00). Pt_2
1.1.La proposta aveva previsto il pagamento nella misura del 100% dei crediti prededucibili, 100% dei crediti privilegiati, il 29,417% dei crediti chirografari quanto al e il 26,277% quanto alla . Parte_1 Pt_2
1.2.L'OCC ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulla proposta, attestandone la sostenibilità e fattibilità nonché la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
1.3. è opposta all'omologazione osservando che: 1) Controparte_4 non sono dimostrate le ragioni dell'indebitamento indicate nel ricorso che, peraltro, non costituiscono eventi imprevedibili;
2) essa ha valutato corretta- mente il merito creditizio stanti anche le dichiarazioni rese dalla , che Pt_2 aveva negato di trovarsi in una situazione di difficoltà economica e di avere ulteriori esposizioni debitorie;
3)i debitori hanno omesso di considerare il TFS già maturato, che poteva essere oggetto di anticipazione o di cessione;
4) era inopportuna l'assunzione, da parte dei debitori, di un ulteriore mutuo garantito dalla Fondazione Jubilaeum, con rimborso in dieci anni di rate di € 550,00
3 mensili;
4) l'immobile di proprietà era stato sottostimato in rapporto al prezzo di acquisto, che, nel 2019, era stato di € 165.000,00 contestando la non con- venienza dell'alternativa liquidatoria ed ha insistito per il rigetto della doman- da.
2. Il giudicante ha valutato le osservazioni proposte da ri- Controparte_1 tenendo che non vi fosse stata, da parte sua, una approfondita verifica della situazione economica e finanziaria della debitrice posto che la Parte_4 valutazione era stata basata unicamente sul reddito del consumatore e sulle informazioni rese, senz'alcuna verifica delle stesse ed ha quindi ritenuto non valutato adeguatamente il merito creditizio, sicché era preclusa ex art. 69
CCII la contestazione della convenienza della proposta.
2.1. Ha però ritenuto non potersi escludere la colpa grave della debitrice, che aveva fornito informazioni false (aveva indicato nel questionario che il finan- ziamento era finalizzato a “spese per la famiglia” e non all'estinzione di pre- gresse esposizioni debitorie come aveva invece dichiarato nel ricorso , di non avere altri finanziamenti e di non avere figli, che invece aveva avuto il
30/7/2022), ravvisando altrettanto anche con riferimento al alla lu- Parte_1 ce della documentazione in atti, in ragione della carente ricostruzione e dimo- strazione delle cause dei singoli finanziamenti, stante la mancata allegazione di vicende sopravvenute e imprevedibili o di condizionamenti estrinseci che abbiano spinto i coniugi a contrarre i finanziamenti, anche per l'acquisto di due autovetture nuove, con una esposizione debitoria creatasi in pochi anni
(dal 2019) a fronte di una situazione reddituale familiare migliorata negli ul- timi anni.
2.2. Ha poi rilevato che la somma di € 50.000,00, messa a disposizione dai debitori, era comunque erogata da un istituto di credito con la garanzia della
Fondazione Jubilaeum e, dunque, era il frutto di un ulteriore finanziamento la cui erogazione neppure era certa, essendo prevista un'ulteriore istruttoria do-
4 po l'omologazione, somma che sarebbe stata sottratta alla falcidia prevista dalla proposta, con criticità anche rispetto alla parità di trattamento di altri crediti chirografari.
Ha pertanto rigettato la richiesta di omologa.
3. La sentenza di rigetto dell'omologa del piano è stata oggetto di reclamo da parte dei ricorrenti , che lo hanno censurato per violazione Parte_5 dell'art. 69 CCII.
3.1.In primo luogo, a proposito della mancanza del requisito della “meritevo- lezza” in capo alla , che avrebbe reso informazioni non veritiere all'atto Pt_2 della richiesta del prestito (20.4.2023) nella forma della cessione del quinto dello stipendio a , per l'importo di € 27.038,67, i recla- Controparte_1 manti hanno evidenziato che quel questionario venne da lei compilato on line mentre era al telefono con le referenti, sicché non aveva il tempo di leggere quello che mano mano sottoscriveva con lo spid e che era tutto precompilato, com'era comprovato dalle inesattezze ivi riscontrate, quale il possesso di un'autovettura Citroen in realtà mai posseduta. Tanto provava l'assenza di malafede da parte sua, della quale il primo giudice non aveva tenuto conto.
Del resto, era provato in atti che la somma ricevuta era stata in buona parte utilizzata per ripianare precedenti posizioni e questo era lo scopo del finan- ziamento, che lei aveva dichiarato fin dall'inizio (“per consolidamento debi- ti”) allorché contattò la società, come documentato dalla produzione effettuata in questa sede.
3.2. I reclamanti hanno poi censurato la sentenza per errata interpretazione dell'art. 69 CCII, posto che l'esistenza di vicende sopravvenute ed imprevedi- bili richiamate dal giudicante in realtà non prova la mancanza di colpa grave, ma la totale assenza di colpa, anche lievissima, sicché non poteva questo comprovare o sostenere o giustificare un giudizio di non meritevolezza dei debitori.
5 3.3. Hanno dato atto della sostanziale impossibilità di provare puntualmente e dettagliatamente esborsi per lavori effettuati in epoca risalente, così come le spese impreviste incontrate per i lavori nell'abitazione, effettuati in economia,
e quelle dovute alla nascita della figlia, molto numerose ma di importo unita- rio relativamente modesto.
3.4. L'assenza di colpa grave, in realtà, doveva ritenersi provata dalla circo- stanza che essi non avevano assunto nuove obbligazioni per mantenere un te- nore di vita sproporzionato rispetto al rispettivo reddito, avendolo fatto invece per far fronte ad importanti esigenze di vita personale e familiare nelle more sopravvenute e per risanare precedenti esposizioni, non certamente per l'acquisto di beni voluttuari, evidenziando come la crisi economica e finanzia- ria fosse nata nel 2022, con la nascita della figlia e la necessità dell'acquisto di un'altra autovettura, con la contrazione, effettuata in buona fede, di ulterio- ri debiti sì, ma soprattutto per risanare quelli precedenti, sicché non poteva giustificarsi il giudizio di non meritevolezza di cui alla sentenza.
3.5. Hanno infine censurato la sentenza con riferimento alle criticità riscontra- te con riferimento al piano di ristrutturazione, pur inizialmente ritenuto am- missibile e perché l'erogazione della somma di € 50.000,00 con la quale essi contavano di pagare il 30% di tutti i crediti chirografari, non era certa e per una siffatta modalità di pagamento, che comporterebbe a loro carico il paga- mento di rate onerose, senza considerare l'esonero di tale ultimo debito alla predetta falcidia.
3.6. Hanno in proposito evidenziato che nessun creditore aveva sul punto pro- posto obiezioni, ad eccezione di che in realtà neppure poteva CP_1
Part farlo non avendo adeguatamente valutato il merito creditizio dell'istante
[...
, senza considerare che neppure il Tribunale aveva il potere di entrare nel merito della convenienza o della fattibilità economica del piano, rimessa, per l'appunto, alle valutazioni dei creditori, rilevando che qualunque tipo di pia-
6 no o di proposta contiene un'alea ineliminabile, che del resto grava su di essi debitori, non sui creditori, che mantengono il credito.
3.7. Hanno quindi chiesto che, ritenuta l'assenza di colpa grave in capo ad es- si debitori, si proceda all'omologa della proposta e del piano.
4. Si è costituita in giudizio che ha contrastato gli assunti Controparte_1 dei reclamanti, chiedendo il rigetto del reclamo, riportandosi, in via subordi- nata all'eventuale accoglimento del ricorso, alle proprie osservazioni.
5. Il reclamo è stato tempestivamente proposto, in quanto iscritto a ruolo il
29 maggio 2025 (e quindi nei termini), presso la cancelleria della volontaria giurisdizione di questa Corte, e poi, a seguito dell'archiviazione disposta dal
Presidente di Sezione (decreto del 30.5.2025), è stato nuovamente iscritto nel registro degli affari contenziosi, così sanandosi la iniziale irregolarità (Cass. n.
15243/2022).
5.1. Tanto premesso, esso è fondato: non ricorre, infatti, nella specie, ad avvi- so della Corte e alla luce delle argomentazioni spese dai reclamanti, il requisi- to soggettivo ostativo all'omologa del piano, costituito dalla colpa grave, rav- visato in prime cure (il giudicante ha ritenuto che i proponenti non ne avesse- ro provato l'assenza, in una situazione contabile che non trovava adeguata spiegazione), senza che venisse invece apprezzata la diligenza con cui en- trambi i debitori avevano regolarmente e puntualmente adempiuto al paga- mento di tutte le rate del mutuo e dei finanziamenti, finché hanno potuto, tant'è che nei loro confronti non risulta iscritta alcuna procedura esecutiva.
5.2. Ritiene invero la Corte che, nella fattispecie, non ricorrano i presupposti per escludere la meritevolezza dei coniugi all'accesso alla Parte_5 procedura concorsuale minore alla luce della riforma di cui alla novella del
2020.
7 5.3. Com'è noto, l'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, che precludeva l'ammissione quando il consumatore:1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Con la novella del 2020
(l. n. 176/2020,) tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico crite- rio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebita- mento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legi- slatore del Codice nel citato art. 69 CCII. Ora, pertanto, il novero delle con- dotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l'accesso del de- bitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a si- tuazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolo- sa preordinazione, che nel caso di specie vanno evidentemente esclusi.
5.4. La colpa grave, ricorre, di regola, quando, a passività invariate, il consu- matore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incon- gruo a beneficio di terzi, ovvero per soddisfare crediti preferenziali, oppure abbia assunto incautamente nuove obbligazioni non per far fronte ad esigenze importanti e sopravvenute primarie esigenze di vita personale e familiare, ma per procurare a sé o a terzi ingiustificati vantaggi, come l'acquisto di beni vo- luttuari o l'esecuzione di pagamenti preferenziali, ovvero qualora l'assunzione di nuove obbligazioni è mirata a conservare all'indebitato condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito.
5.6. Nel caso in esame, come si evince dalle relazioni degli OCC del
4.12.2024 e del 6.3.2025, siamo in presenza di consumatori che tanto non hanno fatto, posto che hanno stipulato finanziamenti personali proprio per adempiere al pagamento dei debiti precedentemente contratti e del mutuo
8 fondiario, provvedendo peraltro nel tempo anche al regolare pagamento dei finanziamenti fino al crearsi della crisi finanziaria, nel 2022, con la nascita della figlia e la stipula del finanziamento per l'acquisto dell'altra autovettura necessaria alla per raggiungere il luogo di lavoro. Pt_2
5.7. La sostanziale buona fede degli istanti è riscontrabile dalla circostanza che hanno sempre onorato le proprie posizioni debitorie, sostanzialmente, sino al deposito della domanda.
5.8. Con riferimento all'origine dello stato di sovraindebitamento, si apprende dalla relazione citata che c'è stato un intreccio di vicende familiari che i ri- correnti hanno dovuto affrontare e da cui sono stati sostanzialmente travolti, a partire dalle difficoltà insorte durante la costruzione di un fabbricato da de- stinare a casa familiare, situazione che ha costretto i coniugi a contrarre dap- prima un mutuo ipotecario e successivamente vari finanziamenti destinati prevalentemente a ripianare le pregresse situazioni debitorie via via contratte, così generandosi una spirale di contratti di finanziamento a mezzo dei quali gli istanti estinguevano la pregressa debitoria contraendone una nuova. Ciò anche con l'intento di provvedere ai normali bisogni della vita quotidiana ed ai vari ulteriori interventi di sistemazione e arredamento della detta casa fami- liare.
5.9. L'esclusione dell'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è limitato a situazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolosa preordinazione, che nel caso di specie assolutamente non ricorrono, dovendosi considerare la diligenza, evidenziata dagli OCC, con cui entrambi i debitori hanno regolar- mente e puntualmente adempiuto al pagamento di tutte le rate del mutuo e dei finanziamenti fino alla proposizione della domanda, tant'è che – e bene nuo- vamente sottolinearlo - nei loro confronti non risulta iscritta alcuna procedura esecutiva, né hanno mai subito protesti.
9 6. Vanno dunque valutati i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali, come si è detto, non potrebbero mai dirsi giustificate ove siano volte a procu- rare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (ad esempio, acquisto di be- ni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali), ovvero qualora consen- tano all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da so- vraindebitamento, ma tanto non è emerso nel caso in esame, per quanto si è detto.
6.1.Meritano, infine, esito di rigetto le osservazioni oggi riproposte, neppure espressamente, dalla resistente che peraltro hanno trovato CP_1 compiuta risposta nelle osservazioni dell'OCC (rel. 6.3.2025), che – si badi – non sono state da questa contrastate, dovendo premettersi che di quelle relati- ve alla convenienza neppure si può tener conto, avendo il giudicante ritenuto la non corretta valutazione del merito creditizio da parte della società finan- ziatrice resistente.
6.2. Con riferimento al mancato conferimento del TFS, è noto che l'orientamento giurisprudenziale sul punto è nel senso di consentire al debito- re di non inserire detto credito di lavoro in quanto inesigibile in costanza di rapporto fino al momento della cessazione dello stesso: i ricorrenti (e in parti- colare il cui accantonamento TFS ammonterebbe secondo Parte_2
a circa 22.000 euro) non sono assolutamente obbligati ad inse- CP_1
Cont rire nella proposta il credito da in quanto non fa parte del loro patrimonio disponibile, divenendo esigibile, allo stato della normativa vigente, solo all'atto della loro collocazione in quiescenza, data ben lontana dalla conclu- sione del piano.
6.3. Quanto alle osservazioni relative alla svalutazione del prezzo dell'immobile di proprietà dei ricorrenti costituente la loro abitazione, i gesto- ri (ibidem), hanno condivisibilmente contestato l'assunto evidenziando che
10 sono state prese come riferimento le Tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate e da tale stima sono stati decurtati i costi di una procedura esecutiva nonché i ribassi connessi alle modalità di vendita senza incanto. Hanno aggiunto che, anche a voler considerare una valutazione in linea con quella del prezzo di ac- quisto, dedotte le medesime spese, il ricavato vendita andrebbe a soddisfare -
e solo parzialmente - il creditore ipotecario, nulla residuando per i chirografa- P
6.4. Quanto alle osservazioni critiche relative alle risorse economiche messe a disposizione dei debitori con la garanzia della Fondazione Jubilaeum, basti osservare che il CCII prevede per numerose procedure la possibilità di riceve- re “nuova finanza” e nel caso in esame non si ravvisa un aggravamento della posizione debitoria dei ricorrenti, che, ove il finanziamento non venisse con- cesso, rimarrebbe immutata, mentre con l'omologa del piano e la concessione del finanziamento, il nuovo debito non si sommerebbe, ma si sostituirebbe a quello attuale. In proposito, i debitori hanno evidenziato che la proposta di piano è stata strutturata con l'aiuto della Fondazione Jubilaeum e con il repe- rimento di nuova finanza proprio nell'ottica di favorire i creditori, che si ve- dranno soddisfatti in misura percentuale, ma almeno in unica soluzione e in brevissimo tempo, tanto che, tranne nessun creditore si è op- CP_1 posto. Anzi, i gestori della crisi hanno condivisibilmente concluso (rel.
6.3.2025) che proprio l'apporto di finanza esterna, a condizioni peraltro molto agevolate, permetterà la chiusura del piano in tempi brevissimi rispetto alla durata che dovrebbe avere il piano se i ricorrenti versassero la medesima rata direttamente alla procedura.
6.5. In conclusione, esclusa la ricorrenza del requisito soggettivo ostativo, ri- leva la Corte la ricorrenza degli altri presupposti, tra i quali la fattibilità e la convenienza del piano, come evidenziato nelle relazioni dei Gestori del
4.12.2024 e 6.3.2025, posto che, in caso di liquidazione controllata (nella
11 quale non rientrerebbero, quale patrimonio da liquidare, le due autovetture in quanto ciò farebbe venire meno una fonte di reddito ovvero aggraverebbero le spese per il trasporto), comunque l'importo ricavabile, anche sommato a quanto messo a disposizione eccedente il limite del minimo vitale non supera la misura di quanto apportato quale finanza esterna.
6.6. Deve essere pertanto disposta, in accoglimento del reclamo,
l'omologazione del piano alla luce del decreto che ne ha sancito l'ammissibilità, ritenutane la fattibilità e convenienza in piena condivisione con quanto osservato dagli OCC nelle relazioni citate.
8. Stante l'accoglimento del reclamo, la resistente costituita, CP_1
dovrà rifondere ai reclamanti le spese di lite, liquidate come in dispositi-
[...] vo, con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vi- cenda.
PQM
Accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, visto l'art. 70
CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi e con l'ausilio dell'OCC istituito presso Parte_1 Parte_2
l'Ordine degli Avvocati di Avezzano;
DISPONE
la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, con epurazione dei dati sensibili, nei termi- ni di legge;
DISPONE
12 che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tut- ti i creditori;
condanna a rifondere ai reclamanti le spese di lite, che li- Controparte_1 quida in € 5.211,00, oltre € 201,00 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge;
DISPONE
trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano per quanto di competenza.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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