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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
******
La Corte d'Appello di Lecce
- Sezione Promiscua - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Maurizio Petrelli PRESIDENTE
Dott. Carlo Errico CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 281/2024, passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 17.12.2024;
PROMOSSA DA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Parte_1 Parte_2
Sgrò ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Roma alla Via San Nicola da Tolentino n. 50;
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 7 aprile 2022, notificata alle parti, il Tribunale Apostolico della
Rota Romana dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato in RM (Le) in data
11 giugno 2008 tra e per esclusione dell'indissolubilità e Parte_1 Controparte_1
della prole da parte della donna.
1 Con ricorso congiunto datato 10 luglio 2024, depositato in data 16 luglio 2024, e Parte_1
chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della citata Controparte_1
sentenza del Tribunale della Rota Romana, con le conseguenti annotazioni di legge.
In data 30 settembre 2024, il P.G. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
Con decreto datato 10 giugno 2024, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico - dichiarava l'esecutività della predetta sentenza canonica.
Con ordinanza depositata in data 2 dicembre 2024, questa Corte disponeva la trattazione scritta del presente procedimento.
Le parti depositavano proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 17 dicembre 2024,
insistendo nell'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art.17 l.27/5/1929 n.847), che si identifica, ai sensi dell'art.8 della l.25/3/1985 n.121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n.6551
e Cass. 9/3/1995 n.2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che - come si evince dalla documentazione prodotta - nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
2 Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna.; che la sentenza è passata in giudicato secondo le norme del diritto canonico.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste dalle norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art.8 n.2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del
18/2/1984, ratificato con la l.25/3/1985 n.121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art.123 cc, senza che vi osti la circostanza che la predetta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma “pur avendo carattere imperativo, non
configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello
Stato delineano l'istituto del matrimonio e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia
ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass. Sez. U. sentenza n. 4700
del 20/07/1988).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perchè “tale
principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di
disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni,
non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non
conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato
ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva
conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza
ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte
Cass. 7/12/2005 n.27078).
P. Q. M.
3 La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Apostolico della Rota
Romana depositata in data 7 aprile 2022, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in RM (Le) in data 11 giugno 2008 tra (nata a [...] - Le - in Parte_1
data 15.08.1983) e nato a [...] - Ba - il 10.02.1982), e trascritto Controparte_1
negli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte II, Serie A dell'anno 2008;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'ufficiale dello stato civile di detto
Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce in data 17 dicembre 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Alessandra Ferraro dott. Maurizio Petrelli
4
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La Corte d'Appello di Lecce
- Sezione Promiscua - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Maurizio Petrelli PRESIDENTE
Dott. Carlo Errico CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 281/2024, passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 17.12.2024;
PROMOSSA DA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Parte_1 Parte_2
Sgrò ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Roma alla Via San Nicola da Tolentino n. 50;
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 7 aprile 2022, notificata alle parti, il Tribunale Apostolico della
Rota Romana dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato in RM (Le) in data
11 giugno 2008 tra e per esclusione dell'indissolubilità e Parte_1 Controparte_1
della prole da parte della donna.
1 Con ricorso congiunto datato 10 luglio 2024, depositato in data 16 luglio 2024, e Parte_1
chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della citata Controparte_1
sentenza del Tribunale della Rota Romana, con le conseguenti annotazioni di legge.
In data 30 settembre 2024, il P.G. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
Con decreto datato 10 giugno 2024, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico - dichiarava l'esecutività della predetta sentenza canonica.
Con ordinanza depositata in data 2 dicembre 2024, questa Corte disponeva la trattazione scritta del presente procedimento.
Le parti depositavano proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 17 dicembre 2024,
insistendo nell'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art.17 l.27/5/1929 n.847), che si identifica, ai sensi dell'art.8 della l.25/3/1985 n.121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato” (Cass. 27/6/1990 n.6551
e Cass. 9/3/1995 n.2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che - come si evince dalla documentazione prodotta - nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
2 Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio;
che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna.; che la sentenza è passata in giudicato secondo le norme del diritto canonico.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste dalle norme per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art.8 n.2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del
18/2/1984, ratificato con la l.25/3/1985 n.121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art.123 cc, senza che vi osti la circostanza che la predetta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma “pur avendo carattere imperativo, non
configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello
Stato delineano l'istituto del matrimonio e che, pertanto, la indicata difformità non pone la pronuncia
ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass. Sez. U. sentenza n. 4700
del 20/07/1988).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perchè “tale
principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di
disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni,
non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non
conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato
ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva
conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza
ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte
Cass. 7/12/2005 n.27078).
P. Q. M.
3 La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Apostolico della Rota
Romana depositata in data 7 aprile 2022, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in RM (Le) in data 11 giugno 2008 tra (nata a [...] - Le - in Parte_1
data 15.08.1983) e nato a [...] - Ba - il 10.02.1982), e trascritto Controparte_1
negli atti di matrimonio di quel Comune al n. 9, parte II, Serie A dell'anno 2008;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'ufficiale dello stato civile di detto
Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce in data 17 dicembre 2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Alessandra Ferraro dott. Maurizio Petrelli
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