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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4810/2024 R.G. sul ricorso depositato il 08/10/2024 proposto da (difesa dall'Avv. Sebastiano Rodà) Parte_1 nei confronti di (difeso da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ) viste le note di trattazione scritta della ricorrente , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1,
[...] comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2020/2021, 2021/202 e 2022/2023 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto la domanda
Compensa un quarto le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1250,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, c.d. Carta Elettronica del Docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, dal d.p.c.m del 23 settembre 2015 e della successiva nota del n 15219 del 15 CP_2 ottobre 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici con contratti a tempo
1 determinato, come specificati in ricorso e dunque 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 –
2022/2023;
2. Per l'effetto, condannare il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_1 riconoscimento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.000,00 quale somma dovuta a titolo della “c.d. Carta Elettronica del Docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_2 per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici con contratti a tempo determinato, come specificati in ricorso, e dunque (2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023) mettendo a disposizione del docente l'importo in discorso.
Parte ricorrente deduceva che: ha prestato (e presta a tutt'oggi c/o l'lstituto Comprensivo “Carducci” di Reggio Calabria) servizio alle dipendenze del , inquadrato con la qualifica di docente, in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e
2024/2025
Nello specifico:
- dal 01.09.2019 al 31.08.2020, presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. 6235 del 02.09.2019;
- dal 01.09.2020 al 31.08.2021, presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. del 01.09.220;
- dal 91.09.2021 al 31.08.2022, presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. del 01.09.2021;
- dal 01.09.2022 al 31.08.2023 presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. 10612 del 01.09.2022;
- dal 01.09.2024 al 31.08.2025 presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. del 01.09.2024;
- nonostante il ruolo di docente rivestito a tutt'oggi e l'attività regolarmente prestata negli anni indicati, al ricorrente non è stato riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, co. 121, l. 107/2015, ai sensi del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n CP_2
15219/2015, finalizzati all'attività di formazione del personale docente, la c.d. “Carta Elettronica del Docente” come invece riconosciuto ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda , eccependo anche la Controparte_1 prescrizione del diritto anno 2019/2020.
2 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà .
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
3 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla EM Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al 31.8 per gli anni scolastici richiesti.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla EM (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo), il beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente, quanto alla permanenza nel sistema scolastico, prova i contratto 2025/2026.
In ordine alla eccezione di prescrizione per il beneficio anno 2019/2020 , va detto che l'incarico aveva decorrenza dal 1.9. 2019 il contratto è stipulato il 2.9. 2024 e . la diffida è del 20.9.2024 per cui il quinquennio è maturato e il diritto al beneficio per l'anno in questione è prescritto.
Né parte ricorrente allega e dimostra data diversa di accessibilità alla piattaforma .
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 13.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria ) viste le note di trattazione scritta della ricorrente , così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1,
[...] comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni di servizio a termine 2020/2021, 2021/202 e 2022/2023 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto la domanda
Compensa un quarto le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1250,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, c.d. Carta Elettronica del Docente, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, dal d.p.c.m del 23 settembre 2015 e della successiva nota del n 15219 del 15 CP_2 ottobre 2015, per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici con contratti a tempo
1 determinato, come specificati in ricorso e dunque 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 –
2022/2023;
2. Per l'effetto, condannare il , in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_1 riconoscimento in favore della ricorrente dell'importo di euro 2.000,00 quale somma dovuta a titolo della “c.d. Carta Elettronica del Docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, dal d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e dalla successiva nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_2 per l'attività lavorativa prestata nel corso degli anni scolastici con contratti a tempo determinato, come specificati in ricorso, e dunque (2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023) mettendo a disposizione del docente l'importo in discorso.
Parte ricorrente deduceva che: ha prestato (e presta a tutt'oggi c/o l'lstituto Comprensivo “Carducci” di Reggio Calabria) servizio alle dipendenze del , inquadrato con la qualifica di docente, in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 e
2024/2025
Nello specifico:
- dal 01.09.2019 al 31.08.2020, presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. 6235 del 02.09.2019;
- dal 01.09.2020 al 31.08.2021, presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. del 01.09.220;
- dal 91.09.2021 al 31.08.2022, presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. del 01.09.2021;
- dal 01.09.2022 al 31.08.2023 presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. 10612 del 01.09.2022;
- dal 01.09.2024 al 31.08.2025 presso “L'Istituto Comprensivo Carducci di Reggio Calabria, per un posto a tempo determinato, prot. del 01.09.2024;
- nonostante il ruolo di docente rivestito a tutt'oggi e l'attività regolarmente prestata negli anni indicati, al ricorrente non è stato riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, co. 121, l. 107/2015, ai sensi del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n CP_2
15219/2015, finalizzati all'attività di formazione del personale docente, la c.d. “Carta Elettronica del Docente” come invece riconosciuto ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda , eccependo anche la Controparte_1 prescrizione del diritto anno 2019/2020.
2 Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà .
1. CARTA ELETTRONICA DOCENTE
La domanda riguarda la pretesa al beneficio della c.d. Carta docente, per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per il valore di 500,00 euro annui.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine (supplenze) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la
3 prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla EM Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363- bis c.p.c., non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorché i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale.
Orbene, nel caso di specie, dai contratti di lavoro allegati da parte ricorrente emergono supplenze con inizio anteriore al 31 dicembre e svolte fino al 31.8 per gli anni scolastici richiesti.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla EM (fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo), il beneficio richiesto con condanna del a procedere all'attribuzione della Carta Docente CP_1 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente, quanto alla permanenza nel sistema scolastico, prova i contratto 2025/2026.
In ordine alla eccezione di prescrizione per il beneficio anno 2019/2020 , va detto che l'incarico aveva decorrenza dal 1.9. 2019 il contratto è stipulato il 2.9. 2024 e . la diffida è del 20.9.2024 per cui il quinquennio è maturato e il diritto al beneficio per l'anno in questione è prescritto.
Né parte ricorrente allega e dimostra data diversa di accessibilità alla piattaforma .
2. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 13.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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