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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n.1387/22 promossa con citazione datata 22/4/22
da
c.f.: Parte_1 P.IVA_1
sito a AN di PR (UD), Via Torino n. 16, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1
(doc. 1), in persona dell'Amministratore e Socio Unico geom.
nato a [...] il [...], c.f.: CP_2 C.F._1
con sede a Udine, Viale Volontari della Libertà n. 12
[...]
(doc. 2); , nata a [...] l'[...], CP_3
c.f.: residente a [...]di PR (UD), CodiceFiscale_2
Via Torino n. 16/A, int. 8; , nato a [...] Parte_2
il 4.1.1975, c.f.: e , CodiceFiscale_3 Parte_3
nata ad [...] il [...], c.f.: CodiceFiscale_4
entrambi residenti a [...], int. 9; , nata a [...] Controparte_4
1 (UD) il 10.10.1964, c.f.: residente a CodiceFiscale_5
AN di PR (UD), Via Torino n. 16/A, int. 10; CP_5
nato a [...] il [...], c.f.:
[...] C.F._6
residente a [...],
[...]
int. 12; nato a [...] il [...], c.f.: CP_6 [...]
residente a [...]
n. 16/A, int. 13; , nato a [...] l'[...], c.f.: CP_7
e nata a [...] CodiceFiscale_8 CP_8
Repubblica Popolare) il 22.1.1979, c.f.: CodiceFiscale_9
entrambi residenti a [...];
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_9 [...]
residente a [...]
16/A; tutti con la proc. e dom. avv. Francesca Canciani del
Foro di Udine, con studio in Cividale del Friuli (UD), Via
Borgo San Pietro n. 5, c.f.: pec: CodiceFiscale_11
, fax: 0432 731037, come Email_1
da procure rilasciate su fogli separati e uniti alla citazione;
- attori -
contro
(c.f. ), nata a [...] CP_10 C.F._12
(UD), il 26/03/1946 e residente in [...] e (c.f. Controparte_11
), nata a [...], il [...] e residente in C.F._13
2 Pagnacco (UD), Fraz, Plaino, Via della Fortuna n. 2;
rappresentate e difese rappresentate e difese dagli avvocati
Sara Bernardis, c.f. (la quale chiede di C.F._14
ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC e al seguente Email_2
numero di fax 0432.512144) e Giorgio Ortis, c.f.
(il quale chiede di ricevere le C.F._15
comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC
e al seguente numero di fax Email_3
0432.512144), con domicilio eletto presso il loro studio in
Udine via T. Ciconi n. 26, come da procura alle liti unite alla la comparsa di costituzione mediante strumenti telematici in copia autenticata con firma digitale
- convenute-
Arch. (c.f. ), residente CP_12 C.F._16
in Buttrio (Ud), via Boscat n. 17, con studio professionale in Martignacco (Ud), via Spilimbergo n. 163, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio Toneatto del Foro di Udine
(c.f. – pec C.F._17
) e Gianmarco Dalla Costa Email_4
del Foro di Udine(c.f. pec C.F._18
) – per mandato a Email_5
margine della comparsa di risposto – con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valerio Toneatto in Udine, via
3 Gorghi n. 11 - che dichiara di volere ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 0432-501639 o al proprio indirizzo di posta elettronica pec
; Email_4
-convenuto –
ING. (C.F. ), con studio Persona_1 C.F._19
in Udine, Via Moretti 15 e residente in [...], pec. , Email_6
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Spadetto del foro di Udine (C.F. - fax 0432.507418 – pec C.F._20
dove si chiede vengano Email_7
effettuate le comunicazioni del procedimento), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore corrente in Udine, Via Vittorio Veneto n. 39, come da mandato congiunto alla comparsa di risposta mediante strumenti telematici in copia autenticata con firma digitale,
-convenuto –
e nei confronti di
(codice fiscale e Controparte_13
partita IVA ), in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Delegato, Dott. (codice fiscale CP_14
), domiciliato per la carica in Roma, Via C.F._21
Guido D'Arezzo n. 14, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta telematicamente in calce alla
4 comparsa di risposta (doc. a), dall'Avv. Giorgio Grasso del
Foro di Roma (codice fiscale ed C.F._22
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli 86, il quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax: Email_8
P.IVA_3
-terza chiamata –
con sede legale in 20145 - Milano (MI), CP_15
Piazza Tre Torri, 3, codice fiscale e Registro Imprese di
Milano n. partita IVA n. in persona P.IVA_4 P.IVA_5
del suo procuratore dott. rappresentata e CP_16
difesa – giusta procura speciale ad litem dalla quale è stata estratta copia informatica conforme per immagine all'originale, inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta–, dall'avv. Lucio Tirelli (cod. fisc. n.
; PEC: ; fax n. C.F._23 Email_9
0432.292588), presso lo studio del quale in Udine (UD), via
Tullio, 9, ha eletto domicilio;
-terza chiamata –
In punto: risarcimento danni.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese sulle seguenti
5 conclusioni:
Per gli attori:
Nel merito: accertarsi la responsabilità solidale dei convenuti, nelle rispettive qualità, per i vizi e difetti afferenti l'edificio del e, per Parte_1 l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori per € 711.702,58, oltre a IVA, o per la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Per le medesime causali condannarsi, inoltre, i convenuti al risarcimento dei maggiori danni patiti e patendi dai singoli condòmini e, in particolare, per il mancato utilizzo degli immobili in ragione della loro inagibilità, nei confronti della sig.ra per € 2.400,00, nei confronti dei sigg.ri CP_3
e per € 4.200,00, nei confronti della Pt_2 Parte_3 sig.ra per € 4.200,00, nei confronti del sig. CP_4
per € 4.200,00, nei confronti del sig. per CP_5 CP_6 Con
€ 4.200,00, nei confronti dei sigg.ri e per € CP_7 9.810,00 e nei confronti del sig. per € 4.920,00, o CP_9 per i diversi importi ritenuti di giustizia, da determinarsi tenendo in considerazione i valori locativi dei singoli appartamenti indicati a pag. 16 dell'atto di citazione, punto n. 7 e documentati al doc. 31 di parte attrice, e il fatto che, da dicembre 2020, gli immobili sono gravati dall'ordinanza di inagibilità del Sindaco del Comune di AN di PR, non essendo ancora conclusi i lavori di ripristino. Con integrale rifusione delle spese di lite, anche riferite al procedimento per ATP n. 259/2021 R.G. Trib. Udine ed anche per i compensi corrisposti al CTU e al CTP. In via subordinata istruttoria: si insiste per il richiamo del CTU a chiarimenti sui punti elencati nel verbale dell'udienza del 6.2.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Per le convenute e : CP_10 CP_11
In via pregiudiziale / preliminare:
- respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti delle sig.re e per intervenuto precedente CP_10 CP_11 accordo transattivo e/o per intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; Nel merito, in via subordinata:
- respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare le domande proposte nei confronti delle sig.re e perché infondate CP_10 CP_11 e/o inammissibili;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande avversarie, condannare la terza chiamata (cf , a garantire e CP_15 P.IVA_5
6 manlevare le convenute da ogni pretesa formulata nei loro confronti, ivi comprese le spese di lite, e per l'effetto condannare la terza chiamata al pagamento delle somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
Per il conveuto : CP_12
Preliminarmente: autorizzarsi la chiamata in causa della (c.f. con Controparte_13 P.IVA_2 sede in Roma, via Guido d'Arezzo n. 14 (pec
), ed in denegata ipotesi di Email_10 accoglimento delle domande attoree, condannare la stessa a tenere indenne l'Arch. da ogni somma venisse CP_12 condannato a pagare agli attori a titolo di responsabilità professionale coperta dalla polizza n. 0000086123 . Spese e compensi professionali di lite rifusi oltre IVA e Cassa Avvocati. Nel merito: Respingersi le istanze attoree per i motivi di cui in narrativa. In subordine: preso atto dell'avvenuta sanatoria delle difformità amministrative della costruzione oggetto di causa, accertarsi le misure atte all'eliminazione dei vizi/fessurazioni con i minori costi possibili. Spese e compensi professionali rifusi oltre IVA e Cassa Avvocati.
Per il conveuto : Per_1
In via preliminare
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza, emesse tutte le più opportune pronunzie e declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per mancanza assoluta e/o comunque insufficiente indicazione dei contenuti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c.; In via pregiudiziale/preliminare:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza, emesse tutte le più opportune pronunzie e declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui in narrativa degli atti di causa e per quanto dedotto in udienza, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza di qualsivoglia diritto e/o azione degli attori nei confronti dell'ing. e/o la carenza dei relativi presupposti, e, Per_1 per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità delle domande e/o azioni proposte dagli attori nei confronti dell'ing.
, ovvero comunque rigettare le medesime domande;
Per_1 In via subordinata, mel merito:
— respingere comunque in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte nei confronti dell'ing. per tutti i motivi di Persona_1
7 cui in narrativa degli atti di causa oltre a quanto dedotto in udienza;
In via ulteriormente subordinata:
— respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie e declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'ing. Persona_1 eventualmente anche in solido con altri convenuti, determinarsi il grado/quota di responsabilità del medesimo. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria (…)
Per la terza chiamata : Controparte_13
Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie, in via preliminare: dichiarare la decadenza e/o la prescrizione dei diritti e/o azioni degli attori nei confronti dell'Arch. e/o per carenza dei presupposti CP_12 relativi, e conseguentemente nei confronti dell'esponente, per i motivi di cui in narrativa, dichiarando l'estromissione della Compagnia dal giudizio de quo. In via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dagli attori e/o da chiunque nei confronti dell'Arch. in quanto CP_12 infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e caducazione della domanda di manleva proposta dall'Assicurato nei confronti di dichiarando Controparte_13 l'estromissione della Compagnia dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertando e dichiarando l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della Compagnia, assolvendo la stessa da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori nei confronti dell'Arch. e/o da chiunque formulate CP_12 accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza de qua, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, assolvere
dalle domande avverso la stessa proposte;
CP_13 in via ancora subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte attrice e/o da chiunque nei confronti dell'Assicurato e di ritenuta operatività della Polizza oggetto del presente atto, tenuto conto dell'art. 1917 c.c., accertare e dichiarare la ripartizione delle quote interne di responsabilità rispettivamente imputabili a ciascuna delle parti coinvolte e, quindi, contenere l'obbligazione di manleva di
[...]
(i)) se ed in quanto la Polizza stessa Controparte_13 copra l'evento e i danni dedotti, in tutto od in parte;
(ii) se l' ne dia piena prova e nei limiti della quota Parte_4 di responsabilità direttamente imputabile all' ; Parte_4 (iii) in ogni caso, nei limiti indicati in Polizza in ragione del massimale, della franchigia e delle limitazioni e dello scoperto (iv) secondo il grado che verrà eventualmente
8 accertato, anche in considerazione della eventuale condotta colposa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., (v) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate da per lo stesso rischio CP_17 ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti, anche ai fini del regresso ex art. 1910, comma 4, c.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; oltre, le spese del giudizio di ATP. Ci si oppone alle richieste istruttorie di parte attrice, in caso di ammissione delle avverse richieste istruttorie chiede l'ammissione alla prova contraria.
Per la terza chiamata : CP_15
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria difesa, domanda e/o eccezione reietta: In via principale
- rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, considerare assorbita o comunque rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti di in quanto infondata, in fatto e CP_15 in diritto;
- condannare gli attori (in solido fra loro) e/o le convenute e eredi di CP_10 Controparte_11
già titolare dell'omonima impresa Persona_2 individuale (in solido fra loro) a rifondere ad CP_15
le spese di difesa e consulenza tecnica nel presente
[...] giudizio, nonché le spese di difesa e di consulenza tecnica di parte nel proc. n. 259/2021 RG Trib. Udine. In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree
- rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti di in quanto infondata, in fatto e CP_15 in diritto;
- condannare le convenute e CP_10 CP_11
eredi di già titolare
[...] Persona_2 dell'omonima impresa individuale (in solido fra loro) a rifondere ad le spese di difesa e consulenza CP_15 tecnica nel presente giudizio, nonché le spese di difesa e di consulenza tecnica di parte nel proc. n. 259/2021 RG Trib. Udine. In via di ulteriore subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree e, al contempo, delle domande formulate nei confronti di CP_15
determinata la quota di responsabilità eventualmente
[...] ascrivibile a soggetti diversi da già Persona_2 titolare dell'omonima impresa individuale, contenere eventuali indennizzi e risarcimenti assicurativi a carico di nei limiti della quota di responsabilità nella CP_15 causazione di eventuali danni di cui ex adverso si chiede il risarcimento, in denegata ipotesi ascrivibile al predetto
già titolare dell'omonima impresa Persona_2 individuale (e, per lui, alle sue eredi, convenute CP_10
9 e e comunque, e in ogni caso, nei CP_10 Controparte_11 limiti e nel rispetto delle previsioni contrattuali assicurative, nonché dei massimali, dei limiti di indennizzo e relativi sottolimiti, degli scoperti con relativi minimi e delle regole, dei quali tutti alla Polizza n. CP_15 85036615 e relative CGA e appendici. Compensare le spese di difesa e consulenza tecnica nel presente giudizio, nonché le spese di difesa e di consulenza tecnica di parte e di CTU nel proc. n. 259/2021 RG Trib. Udine.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre osservare che l'art.1669 c.c.
individua tre termini: uno, decennale, attinente al rapporto sostanziale con il costruttore;
un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Essi sono interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo non sia rispettato.
E' bene subito evidenziare che il termine decennale decorre dal compimento dell'opera ( Cass. 8050/1995), non dal completamento di sue singole parti eventualmente viziate
(cfr. Cass. 13983/11 secondo cui “Nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione
dell'opera commissionata, restando inadempiente
all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina
applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia
di inadempimento contrattuale, dettata dagli art. 1453 e 1455
10 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli art. 1667 e
1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi,
difformità o difetti.(…)”).
Il termine annuale per la denuncia, previsto a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro
derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera
(cfr. Cass. 19343/2022; Cass. 24486/2017; Cass. 4249/2010;
Cass. 1463/2008), non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza, od a semplici sospetti
(Cass. 2436/2018; Cass. 4622/2002; Cass. 8053/1990). Tale
conoscenza consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie,
quali cadute, rovine estese e simili (Cass. 2977/1998); per lo più, invece, deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, nel qual caso il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico (Cass. 11740/2003; Cass.
4622/2002; Cass. 14218/1999) pur non potendosi escludere casi nei quali possa ritenersi che la proposizione di azione giudiziaria mediante citazione presupponga la conoscenza dei vizi lamentati (Cass. 9199/2001). E tuttavia, qualora il
11 problema si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, sia nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito degli approfondimenti tecnici (Cass. 19343/2022).
L'onere della prova circa la tempestiva proposizione della denuncia incombe sul committente e non sul costruttore,
posto che la stessa costituisce condizione necessaria dell'azione (Cass. 8187/2000; Cass. 10624/1996); il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è
riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass.
4249/2010).
Per quanto qui in particolare interessa, l'azione risarcitoria può essere iniziata anche dopo la scadenza del termine decennale - che attiene alle condizioni di fatto che danno luogo alla responsabilità del costruttore, e non anche all'esercizio dell'azione - purché entro un anno dalla tempestiva denuncia dei vizi (Cass. 5920/1993).
La responsabilità risarcitoria dà luogo ad un debito di valore, che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione giudiziale (Cass.
6682/2000; Cass. 13/1993).
12 La responsabilità prescinde dal rapporto negoziale
(appalto, vendita) in base al quale il bene sia pervenuto,
dal costruttore, nella sfera di dominio del soggetto che abbia subito il pregiudizio ( Cass. 12106/1998). Pertanto la domanda può essere proposta dall'acquirente dell'immobile
(Cass. 14626/2002; Cass. 11947/2002) nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass. 8904/1994). L'art. 1669
delinea infatti un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che,
prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (Cass. 35931/2022).
L'azione ha carattere personale, e, in presenza di un condominio, può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini,
sia nel caso che i vizi denunciati riguardino la cosa comune,
sia qualora investano unità immobiliari di proprietà
esclusiva (Cass. 4485/2000).
Ne risponde il costruttore, a carico del quale, pur non configurandosi né un'ipotesi di responsabilità obbiettiva, né
una presunzione assoluta di colpa, sussiste comunque una presunzione iuris tantum di responsabilità: essa può essere
13 vinta non attraverso la generica prova di aver usato ogni possibile diligenza nell'esecuzione, ma allegando fatti positivi, precisi e concordanti (Cass. 12106/1998; Cass.
2123/1991).
È responsabile anche il progettista quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione (Cass.
8016/2012; Cass. 13158/2002) come pure chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura ed alla statica dell'edificio
(Cass. 8811/2003): trattasi di responsabilità solidale, e non sussidiaria (Cass. 1290/2000; Cass. 7550/1994). Ed altresì il direttore dei lavori (Cass. 13158/2002; Cass. 10719/2000;
Cass. 4900/1993): nei confronti di entrambi si estende la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore (Trib. Perugia 9.1.1996; con riferimento al direttore dei lavori, Trib. Roma 20.7.2000 precisa essere necessario dimostrare in che modo egli, venendo meno ai propri doveri, abbia concausato l'insorgenza del vizio).
Non risponde il fornitore dei materiali, in quanto privo di autonomia decisionale nella partecipazione alla costruzione (Cass. 13158/2002).
Tutti i soggetti ritenuti responsabili possono essere chiamati in giudizio, indipendentemente dalla graduazione delle colpe, per l'integrale risarcimento del danno (Cass.
4900/1993). Non si ha, tuttavia, un'ipotesi di litisconsorzio
14 necessario di carattere sostanziale (che impone di integrare il contraddittorio), ma, configurandosi una comunanza di causa, può determinarsi una chiamata per ordine del giudice,
ex art. 107 c.p.c., di quei soggetti che non siano stati evocati in giudizio (Cass. 1948/1989).
Orbene, così ricostruite le linee guida in diritto che orienteranno la decisione, ritiene il Tribunale che, alla luce della convincente CTU svolta in corso di causa, la domanda attorea sia parzialmente fondata e, nei limiti di seguito esposti, vada, pertanto, accolta.
In estrema sintesi, la presente vicenda processuale attiene ai vizi e ai difetti lamentati dagli attori relativamente al corpo “A” dell'immobile denominato
“CONOMINIO RESIDENZA RICCARDO”, sito in Comune di AN di
PR (UD), alla via Torino, n° 16.
Come evidenziato dall'ausiliario si tratta “di fessure
insorte nell'intradosso dei solai in laterocemento (tipo
EDIREX), accompagnate, in taluni casi, da rigonfiamento e
distacco dell'intonaco unitamente alla rottura sovrastante
del fondello del blocco in laterizio costituente il solaio
(sfondellamento della pignatta); tali fenomeni sono visibili
all'interno delle unità residenziali poste ai piani I° e II°,
in tutti gli appartamenti e corridoi comuni, ad eccezione
dell'unità contraddistinta dal sub. 22, posta al piano I°.”
15 In particolare, l'ausiliario sulla scorta di un'accurata indagine e di convincenti argomentazioni tecniche supportate dalla relazione del tecnico di fiducia ing. Per_3
allegata sub 10 all'elaborato, ha concluso che le fessurazioni, i distacchi e gli sfondellamenti accertati,
siano riconducibili a vizio costruttivo, segnatamente derivante da cattiva qualità delle componenti in laterizio
(pignatte) che compongono i solai, dovuta, in particolare,
alla scarsa qualità del materiale costituente gli alleggerimenti in laterizio (pignatte) e/o alla cattiva cottura degli stessi elementi, che ne hanno causato l'invecchiamento precoce.
Ha precisato che i fenomeni descritti non derivano dalla scelta della tipologia di solaio (EDIREX), seppure diversa da quella indicata dal progettista (UNISOL), poiché
la relativa conformità è attestata dalla relazione di calcolo resa dal costruttore del sistema e depositata agli atti.
Né la loro causa, secondo l'ausiliario, è individuabile nell'assenza delle corree di ripartizione, peraltro accertata solo nei solai posti a pano II° , poiché le prove di carico post operam eseguite nell'anno 2022, come risulta dalle specifiche relazioni tecniche e dall'ulteriore collaudo statico in sanatoria del 08/09/2022, hanno evidenziato trascurabili deformate dei solai, significativamente
16 inferiori a quelle desunte dai calcoli statici, a dimostrazione di una generale buona rigidezza dei solai stessi, che conferma per essi l'ipotesi di funzionamento a piastra con corretta ripartizione trasversale dei carichi.
Il CTU ha poi considerato non condivisibile l'ipotesi formulata dall'Arch. e dal C. T. di , i CP_12 CP_11
quali riconducono gli sfondellamenti dei solai alle sollecitazioni indotte sulle strutture dell'immobile dai lavori di demolizione della copertura dell'edificio ed a presunte infiltrazioni meteoriche nel corso dei lavori di rifacimento della copertura.
Ciò perché tali interventi di demolizione risultano recentemente eseguiti (giugno-luglio 2023), mentre i fenomeni rilevati sono stati accertati già nel corso dell'ATP/2021 n.
259 RG;
inoltre, nel corso dei sopralluoghi non sono state rilevate macchie di umidità in corrispondenza delle fessurazioni a soffitto, segno inequivocabile di assenza di infiltrazioni.
L'ausiliario, sulla base di tali considerazioni, ha,
quindi, individuato la causa dei vizi accertati nella scarsa qualità dei componenti in laterizio di cui si avvalse l'impresa costruttrice per la realizzazione dell'opera.
Si tratta di vizi gravi, secondo il CTU, perché le fessurazioni e gli sfondellamenti insorti, pur non
17 comportando alcun pericolo di collasso delle componenti strutturali ove si sono verificati (solai in laterocemento)
pregiudicano l'uso delle unità residenziali in condizioni di assoluta sicurezza, non potendosi escludere il verificarsi di ulteriori distacchi in presenza degli abitanti, fermo restando che tali gravi vizi non dipendono in alcun modo dai lavori in corso relativamente alla copertura dell'edificio.
A proposito della gravità dei vizi occorre richiamare a mente il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio,
poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è
destinata; e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (Cass. 3752/2007; Cass.
117/2000; Cass. 81/2000; Cass. 1203/1998; Cass. 8109/1997;
Cass. 1081/1995)
In ragione di ciò, ritiene, pertanto, il Tribunale che la responsabilità di un tanto ricada, ai sensi dell'art.1669
c.c., esclusivamente sull'impresa costruttrice – e quindi
18 sulle eredi dell'imprenditore defunto citate in giudizio -
atteso che il costruttore, essendo tenuto ad eseguire l'opera a regola d'arte secondo la speciale diligenza di cui all'art.1176 2° comma c.c., era tenuto ad utilizzare materiali in grado di impedire l'insorgenza dei predetti vizi nel limite del decennio dal compimento dell'opera.
Né le predetti eredi hanno offerto la prova liberatoria posto che, per quanto sopra esposto, grava sul costruttore una presunzione juris tantum di responsabilità che può essere vinta non attraverso la generica prova di aver usato ogni possibile diligenza nell'esecuzione, ma allegando fatti positivi, precisi e concordanti: il che, nella fattispecie al vaglio del Tribunale non è avvenuto.
Del resto, è bene sottolinearlo, la condizione di fatto dell'insorgenza dei vizi nel termine del decennio dal compimento dell'opera è per l'appunto soddisfatta perché,
come fatto cenno nelle linee in diritto della presente decisione, il dies a quo non è costituito dal compimento della struttura viziata, ma dall'ultimazione dell'intera opera di cui tale struttura costituisce una parte.
Sicchè, posto che l'ultimazione complessiva dei lavori di costruzione dell'immobile, come accertato dal CTU, va individuata nel 15/10/2010, il termine decennale dal compimento dell'opera risulta rispettato perché la prima
19 evidenza dei vizi risale al 15/7/2020 sulla base dall'accertamento tecnico di parte illustrato in apposita relazione del 15/7/2020 (P.I. Tuzzi doc.8 att.) che costituì
il supporto tecnico della prima denunzia documentata del
20/7/2020 (doc.6 att.).
Nè gli attori sono incorsi nella decadenza e, a maggior ragione, nella prescrizione di cui al citato art.1669 c.c.
atteso che ancorchè gli stessi abbiano avuto contezza dei vizi lamentati in data 15/7/2020 attraverso gli accertamenti della predetta relazione tecnica, gli stessi hanno acquisito la consapevolezza delle cause soltanto con la relazione del
CTU svolta nel presente giudizio, come del resto reso evidente dalla contrapposizione delle opposte tesi tecniche illustrate dall'ausiliario sulla derivazione eziologica di tali difetti che testimoniano la complessità del caso in questione.
Il che esclude in radice qualsivoglia decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art.1669 c.c.
considerato che
lo stesso termine per la denunzia presuppone che gli attori abbiano raggiunto non solo un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti, ma anche, e soprattutto, della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. le sopra citate Cass. 19343/2022;
Cass. 24486/2017; Cass. 4249/2010; Cass. 1463/2008).
20 Oltre a ciò, va escluso che i vizi e i difetti riscontrati dipendano dai danni oggetto della transazione di cui al doc.43 doc. perché, come Parte_5
correttamente evidenziato dalla difesa attorea, essi riguardano, seppur senza rischio di rovina, opere strutturali dell'immobile condominiale che non furono mai oggetto della stessa perché all'epoca vi erano solo delle microfessurazioni dell'intonaco che riguardavano lo strato di finitura del soffitto, non essendo stato individuato alcun fenomeno di sfondellamento del solaio.
Accertata, pertanto, l'esclusiva responsabilità ex art.1669 c.c. dell'impresa costruttrice e, pertanto, delle convenute e quali eredi Controparte_11 CP_10
dell'imprenditore individuale che ne era Persona_2
titolare, occorre soffermarsi sulla liquidazione del danno,
ossia sui costi stimati per l'eliminazione di tali vizi.
Anche su tale aspetto viene in soccorso la CTU che ha stimato, i costi complessivi per eseguire gli interventi atti ad emendare i difetti accertati, sia al piano I° che II°, in complessivi Euro 349.490,66 + IVA.
Il Tribunale ritiene di liquidare il danno subito dagli attori in misura corrispondente alla stima operata dal CTU
perché essa è stata eseguita sulla scorta di un accurato e dettagliato computo metrico, tenendo conto della consistenza
21 dei gravi vizi accertati.
Ne consegue che le predette convenute andranno condannate al pagamento, in favore degli attori di siffatto importo, gravato degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Né trova applicazione nel caso di specie la regola della divisibilità dei debiti ereditari in proporzione alla relativa quota ereditaria, in difetto di specifica eccezione in tal senso, essendo state le predette eredi citate direttamente in giudizio per tale debito ereditario (cfr.
Cass.3391/23).
A questo punto occorre soffermarsi sulla domanda di manleva proposta dalla difesa delle convenute nei confronti della terza chiamata in ragione della polizza CP_15
“Decennale Postuma Edilizia Residenziale” azionata nel presente giudizio a titolo di garanzia.
E' bene subito anticipare che tale polizza non risulta operativa nel caso di specie in ragione della non indennizzabilità dei gravi difetti costruttivi allorquando,
come nella fattispecie, essi non compromettano la stabilità
della costruzione, come accertato dal CTU.
A tale proposito le condizioni di polizza specificano che i gravi difetti costruttivi sono indennizzabili “purché
detti eventi siano derivati, come previsto dall'art. 1669
22 c.c., da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale
difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile
destinate per propria natura a lunga durata, compromettendone
in maniera certa ed attuale la stabilità”.
In tal senso coglie nel segno la difesa della compagnia nell'evidenziare che “i danni da sfondellamento non sono
indennizzabili ai sensi della polizza azionata, in quanto
tanto la Rovina totale, quanto la Rovina parziale di cui
ragionano l'art. 1669 e l'art. 1 CGA presuppongono difetti
che incidono sulla stabilità dell'edificio e quindi sulla sua
struttura (l'art. 1 CGA richiede espressamente la
compromissione della stabilità dell'immobile “in maniera
certa e attuale”).
Nel caso di specie, il CTU del presente giudizio ha
escluso l'esistenza di danni strutturali all'edificio (del
resto recentemente collaudato: i difetti accertati non
comportano “alcun pericolo di collasso delle componenti
strutturali ove si sono verificati”; cfr. CTU, pag. 9) e così
ha escluso che si versi in un caso di Rovina totale o
parziale (ai sensi del citato art. 1669 c.c. e delle
condizioni di polizza sopra richiamate).”
In ragione di ciò la domanda di manleva non può
evidentemente trova accoglimento.
In definitiva, l'attorea domanda andrà accolta nei
23 limiti sopra esposti nei confronti delle sole convenute e quali eredi di CP_11 CP_10 Persona_2
titolare dell'impresa individuale costruttrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) condanna le convenute e al CP_11 CP_10
pagamento, in favore degli attori, di Euro 349.490,66,
oltre IVA, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
b) rigetta le altre domande;
c) condanna le convenute e al CP_11 CP_10
pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che liquida in Euro 22.457,00 a titolo di compenso, Euro 545,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
d) condanna, altresì, le convenute e CP_11
al pagamento, in favore della terza chiamata CP_10
delle spese del giudizio che liquida in Euro CP_15
22.457,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) condanna gli attori al pagamento, in favore del
24 convenuto , delle spese del giudizio che liquida in CP_12
Euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
f) condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto , delle spese del giudizio che liquida in Per_1
Euro 14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
g) condanna gli attori al pagamento, in favore della terza chiamata delle spese Controparte_13
del giudizio che liquida in Euro 14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
h) pone a definitivo carico delle convenute e le spese di CTU. CP_11 CP_10
Così deciso in Udine in data 11/2/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n.1387/22 promossa con citazione datata 22/4/22
da
c.f.: Parte_1 P.IVA_1
sito a AN di PR (UD), Via Torino n. 16, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1
(doc. 1), in persona dell'Amministratore e Socio Unico geom.
nato a [...] il [...], c.f.: CP_2 C.F._1
con sede a Udine, Viale Volontari della Libertà n. 12
[...]
(doc. 2); , nata a [...] l'[...], CP_3
c.f.: residente a [...]di PR (UD), CodiceFiscale_2
Via Torino n. 16/A, int. 8; , nato a [...] Parte_2
il 4.1.1975, c.f.: e , CodiceFiscale_3 Parte_3
nata ad [...] il [...], c.f.: CodiceFiscale_4
entrambi residenti a [...], int. 9; , nata a [...] Controparte_4
1 (UD) il 10.10.1964, c.f.: residente a CodiceFiscale_5
AN di PR (UD), Via Torino n. 16/A, int. 10; CP_5
nato a [...] il [...], c.f.:
[...] C.F._6
residente a [...],
[...]
int. 12; nato a [...] il [...], c.f.: CP_6 [...]
residente a [...]
n. 16/A, int. 13; , nato a [...] l'[...], c.f.: CP_7
e nata a [...] CodiceFiscale_8 CP_8
Repubblica Popolare) il 22.1.1979, c.f.: CodiceFiscale_9
entrambi residenti a [...];
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_9 [...]
residente a [...]
16/A; tutti con la proc. e dom. avv. Francesca Canciani del
Foro di Udine, con studio in Cividale del Friuli (UD), Via
Borgo San Pietro n. 5, c.f.: pec: CodiceFiscale_11
, fax: 0432 731037, come Email_1
da procure rilasciate su fogli separati e uniti alla citazione;
- attori -
contro
(c.f. ), nata a [...] CP_10 C.F._12
(UD), il 26/03/1946 e residente in [...] e (c.f. Controparte_11
), nata a [...], il [...] e residente in C.F._13
2 Pagnacco (UD), Fraz, Plaino, Via della Fortuna n. 2;
rappresentate e difese rappresentate e difese dagli avvocati
Sara Bernardis, c.f. (la quale chiede di C.F._14
ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC e al seguente Email_2
numero di fax 0432.512144) e Giorgio Ortis, c.f.
(il quale chiede di ricevere le C.F._15
comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC
e al seguente numero di fax Email_3
0432.512144), con domicilio eletto presso il loro studio in
Udine via T. Ciconi n. 26, come da procura alle liti unite alla la comparsa di costituzione mediante strumenti telematici in copia autenticata con firma digitale
- convenute-
Arch. (c.f. ), residente CP_12 C.F._16
in Buttrio (Ud), via Boscat n. 17, con studio professionale in Martignacco (Ud), via Spilimbergo n. 163, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valerio Toneatto del Foro di Udine
(c.f. – pec C.F._17
) e Gianmarco Dalla Costa Email_4
del Foro di Udine(c.f. pec C.F._18
) – per mandato a Email_5
margine della comparsa di risposto – con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valerio Toneatto in Udine, via
3 Gorghi n. 11 - che dichiara di volere ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 0432-501639 o al proprio indirizzo di posta elettronica pec
; Email_4
-convenuto –
ING. (C.F. ), con studio Persona_1 C.F._19
in Udine, Via Moretti 15 e residente in [...], pec. , Email_6
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Spadetto del foro di Udine (C.F. - fax 0432.507418 – pec C.F._20
dove si chiede vengano Email_7
effettuate le comunicazioni del procedimento), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore corrente in Udine, Via Vittorio Veneto n. 39, come da mandato congiunto alla comparsa di risposta mediante strumenti telematici in copia autenticata con firma digitale,
-convenuto –
e nei confronti di
(codice fiscale e Controparte_13
partita IVA ), in persona dell'Amministratore P.IVA_2
Delegato, Dott. (codice fiscale CP_14
), domiciliato per la carica in Roma, Via C.F._21
Guido D'Arezzo n. 14, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta telematicamente in calce alla
4 comparsa di risposta (doc. a), dall'Avv. Giorgio Grasso del
Foro di Roma (codice fiscale ed C.F._22
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli 86, il quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax: Email_8
P.IVA_3
-terza chiamata –
con sede legale in 20145 - Milano (MI), CP_15
Piazza Tre Torri, 3, codice fiscale e Registro Imprese di
Milano n. partita IVA n. in persona P.IVA_4 P.IVA_5
del suo procuratore dott. rappresentata e CP_16
difesa – giusta procura speciale ad litem dalla quale è stata estratta copia informatica conforme per immagine all'originale, inserita nella busta telematica contenente la comparsa di risposta–, dall'avv. Lucio Tirelli (cod. fisc. n.
; PEC: ; fax n. C.F._23 Email_9
0432.292588), presso lo studio del quale in Udine (UD), via
Tullio, 9, ha eletto domicilio;
-terza chiamata –
In punto: risarcimento danni.
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese sulle seguenti
5 conclusioni:
Per gli attori:
Nel merito: accertarsi la responsabilità solidale dei convenuti, nelle rispettive qualità, per i vizi e difetti afferenti l'edificio del e, per Parte_1 l'effetto, condannarli in solido al risarcimento dei danni in favore degli attori per € 711.702,58, oltre a IVA, o per la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo. Per le medesime causali condannarsi, inoltre, i convenuti al risarcimento dei maggiori danni patiti e patendi dai singoli condòmini e, in particolare, per il mancato utilizzo degli immobili in ragione della loro inagibilità, nei confronti della sig.ra per € 2.400,00, nei confronti dei sigg.ri CP_3
e per € 4.200,00, nei confronti della Pt_2 Parte_3 sig.ra per € 4.200,00, nei confronti del sig. CP_4
per € 4.200,00, nei confronti del sig. per CP_5 CP_6 Con
€ 4.200,00, nei confronti dei sigg.ri e per € CP_7 9.810,00 e nei confronti del sig. per € 4.920,00, o CP_9 per i diversi importi ritenuti di giustizia, da determinarsi tenendo in considerazione i valori locativi dei singoli appartamenti indicati a pag. 16 dell'atto di citazione, punto n. 7 e documentati al doc. 31 di parte attrice, e il fatto che, da dicembre 2020, gli immobili sono gravati dall'ordinanza di inagibilità del Sindaco del Comune di AN di PR, non essendo ancora conclusi i lavori di ripristino. Con integrale rifusione delle spese di lite, anche riferite al procedimento per ATP n. 259/2021 R.G. Trib. Udine ed anche per i compensi corrisposti al CTU e al CTP. In via subordinata istruttoria: si insiste per il richiamo del CTU a chiarimenti sui punti elencati nel verbale dell'udienza del 6.2.2024, da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Per le convenute e : CP_10 CP_11
In via pregiudiziale / preliminare:
- respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti delle sig.re e per intervenuto precedente CP_10 CP_11 accordo transattivo e/o per intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; Nel merito, in via subordinata:
- respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare le domande proposte nei confronti delle sig.re e perché infondate CP_10 CP_11 e/o inammissibili;
Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande avversarie, condannare la terza chiamata (cf , a garantire e CP_15 P.IVA_5
6 manlevare le convenute da ogni pretesa formulata nei loro confronti, ivi comprese le spese di lite, e per l'effetto condannare la terza chiamata al pagamento delle somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%,
Per il conveuto : CP_12
Preliminarmente: autorizzarsi la chiamata in causa della (c.f. con Controparte_13 P.IVA_2 sede in Roma, via Guido d'Arezzo n. 14 (pec
), ed in denegata ipotesi di Email_10 accoglimento delle domande attoree, condannare la stessa a tenere indenne l'Arch. da ogni somma venisse CP_12 condannato a pagare agli attori a titolo di responsabilità professionale coperta dalla polizza n. 0000086123 . Spese e compensi professionali di lite rifusi oltre IVA e Cassa Avvocati. Nel merito: Respingersi le istanze attoree per i motivi di cui in narrativa. In subordine: preso atto dell'avvenuta sanatoria delle difformità amministrative della costruzione oggetto di causa, accertarsi le misure atte all'eliminazione dei vizi/fessurazioni con i minori costi possibili. Spese e compensi professionali rifusi oltre IVA e Cassa Avvocati.
Per il conveuto : Per_1
In via preliminare
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza, emesse tutte le più opportune pronunzie e declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per mancanza assoluta e/o comunque insufficiente indicazione dei contenuti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c.; In via pregiudiziale/preliminare:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione deduzione ed istanza, emesse tutte le più opportune pronunzie e declaratorie del caso, accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui in narrativa degli atti di causa e per quanto dedotto in udienza, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza di qualsivoglia diritto e/o azione degli attori nei confronti dell'ing. e/o la carenza dei relativi presupposti, e, Per_1 per l'effetto, dichiararsi l'inammissibilità delle domande e/o azioni proposte dagli attori nei confronti dell'ing.
, ovvero comunque rigettare le medesime domande;
Per_1 In via subordinata, mel merito:
— respingere comunque in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte nei confronti dell'ing. per tutti i motivi di Persona_1
7 cui in narrativa degli atti di causa oltre a quanto dedotto in udienza;
In via ulteriormente subordinata:
— respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie e declaratorie del caso, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità dell'ing. Persona_1 eventualmente anche in solido con altri convenuti, determinarsi il grado/quota di responsabilità del medesimo. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria (…)
Per la terza chiamata : Controparte_13
Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie, in via preliminare: dichiarare la decadenza e/o la prescrizione dei diritti e/o azioni degli attori nei confronti dell'Arch. e/o per carenza dei presupposti CP_12 relativi, e conseguentemente nei confronti dell'esponente, per i motivi di cui in narrativa, dichiarando l'estromissione della Compagnia dal giudizio de quo. In via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dagli attori e/o da chiunque nei confronti dell'Arch. in quanto CP_12 infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità e caducazione della domanda di manleva proposta dall'Assicurato nei confronti di dichiarando Controparte_13 l'estromissione della Compagnia dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertando e dichiarando l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei confronti della Compagnia, assolvendo la stessa da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata, per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori nei confronti dell'Arch. e/o da chiunque formulate CP_12 accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza de qua, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, assolvere
dalle domande avverso la stessa proposte;
CP_13 in via ancora subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da parte attrice e/o da chiunque nei confronti dell'Assicurato e di ritenuta operatività della Polizza oggetto del presente atto, tenuto conto dell'art. 1917 c.c., accertare e dichiarare la ripartizione delle quote interne di responsabilità rispettivamente imputabili a ciascuna delle parti coinvolte e, quindi, contenere l'obbligazione di manleva di
[...]
(i)) se ed in quanto la Polizza stessa Controparte_13 copra l'evento e i danni dedotti, in tutto od in parte;
(ii) se l' ne dia piena prova e nei limiti della quota Parte_4 di responsabilità direttamente imputabile all' ; Parte_4 (iii) in ogni caso, nei limiti indicati in Polizza in ragione del massimale, della franchigia e delle limitazioni e dello scoperto (iv) secondo il grado che verrà eventualmente
8 accertato, anche in considerazione della eventuale condotta colposa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., (v) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate da per lo stesso rischio CP_17 ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti, anche ai fini del regresso ex art. 1910, comma 4, c.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; oltre, le spese del giudizio di ATP. Ci si oppone alle richieste istruttorie di parte attrice, in caso di ammissione delle avverse richieste istruttorie chiede l'ammissione alla prova contraria.
Per la terza chiamata : CP_15
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria difesa, domanda e/o eccezione reietta: In via principale
- rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, considerare assorbita o comunque rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti di in quanto infondata, in fatto e CP_15 in diritto;
- condannare gli attori (in solido fra loro) e/o le convenute e eredi di CP_10 Controparte_11
già titolare dell'omonima impresa Persona_2 individuale (in solido fra loro) a rifondere ad CP_15
le spese di difesa e consulenza tecnica nel presente
[...] giudizio, nonché le spese di difesa e di consulenza tecnica di parte nel proc. n. 259/2021 RG Trib. Udine. In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande attoree
- rigettare ogni avversa domanda formulata nei confronti di in quanto infondata, in fatto e CP_15 in diritto;
- condannare le convenute e CP_10 CP_11
eredi di già titolare
[...] Persona_2 dell'omonima impresa individuale (in solido fra loro) a rifondere ad le spese di difesa e consulenza CP_15 tecnica nel presente giudizio, nonché le spese di difesa e di consulenza tecnica di parte nel proc. n. 259/2021 RG Trib. Udine. In via di ulteriore subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree e, al contempo, delle domande formulate nei confronti di CP_15
determinata la quota di responsabilità eventualmente
[...] ascrivibile a soggetti diversi da già Persona_2 titolare dell'omonima impresa individuale, contenere eventuali indennizzi e risarcimenti assicurativi a carico di nei limiti della quota di responsabilità nella CP_15 causazione di eventuali danni di cui ex adverso si chiede il risarcimento, in denegata ipotesi ascrivibile al predetto
già titolare dell'omonima impresa Persona_2 individuale (e, per lui, alle sue eredi, convenute CP_10
9 e e comunque, e in ogni caso, nei CP_10 Controparte_11 limiti e nel rispetto delle previsioni contrattuali assicurative, nonché dei massimali, dei limiti di indennizzo e relativi sottolimiti, degli scoperti con relativi minimi e delle regole, dei quali tutti alla Polizza n. CP_15 85036615 e relative CGA e appendici. Compensare le spese di difesa e consulenza tecnica nel presente giudizio, nonché le spese di difesa e di consulenza tecnica di parte e di CTU nel proc. n. 259/2021 RG Trib. Udine.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre osservare che l'art.1669 c.c.
individua tre termini: uno, decennale, attinente al rapporto sostanziale con il costruttore;
un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Essi sono interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo non sia rispettato.
E' bene subito evidenziare che il termine decennale decorre dal compimento dell'opera ( Cass. 8050/1995), non dal completamento di sue singole parti eventualmente viziate
(cfr. Cass. 13983/11 secondo cui “Nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione
dell'opera commissionata, restando inadempiente
all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina
applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia
di inadempimento contrattuale, dettata dagli art. 1453 e 1455
10 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli art. 1667 e
1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui
l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi,
difformità o difetti.(…)”).
Il termine annuale per la denuncia, previsto a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente o l'acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro
derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera
(cfr. Cass. 19343/2022; Cass. 24486/2017; Cass. 4249/2010;
Cass. 1463/2008), non essendo sufficiente far riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza, od a semplici sospetti
(Cass. 2436/2018; Cass. 4622/2002; Cass. 8053/1990). Tale
conoscenza consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie,
quali cadute, rovine estese e simili (Cass. 2977/1998); per lo più, invece, deriva dall'espletamento di indagini tecniche suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, nel qual caso il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico (Cass. 11740/2003; Cass.
4622/2002; Cass. 14218/1999) pur non potendosi escludere casi nei quali possa ritenersi che la proposizione di azione giudiziaria mediante citazione presupponga la conoscenza dei vizi lamentati (Cass. 9199/2001). E tuttavia, qualora il
11 problema si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, sia nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito degli approfondimenti tecnici (Cass. 19343/2022).
L'onere della prova circa la tempestiva proposizione della denuncia incombe sul committente e non sul costruttore,
posto che la stessa costituisce condizione necessaria dell'azione (Cass. 8187/2000; Cass. 10624/1996); il relativo accertamento, involgendo un apprezzamento di fatto, è
riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, purché sorretto da una motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto (Cass.
4249/2010).
Per quanto qui in particolare interessa, l'azione risarcitoria può essere iniziata anche dopo la scadenza del termine decennale - che attiene alle condizioni di fatto che danno luogo alla responsabilità del costruttore, e non anche all'esercizio dell'azione - purché entro un anno dalla tempestiva denuncia dei vizi (Cass. 5920/1993).
La responsabilità risarcitoria dà luogo ad un debito di valore, che va liquidato avuto riguardo al potere di acquisto della moneta alla data della decisione giudiziale (Cass.
6682/2000; Cass. 13/1993).
12 La responsabilità prescinde dal rapporto negoziale
(appalto, vendita) in base al quale il bene sia pervenuto,
dal costruttore, nella sfera di dominio del soggetto che abbia subito il pregiudizio ( Cass. 12106/1998). Pertanto la domanda può essere proposta dall'acquirente dell'immobile
(Cass. 14626/2002; Cass. 11947/2002) nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass. 8904/1994). L'art. 1669
delinea infatti un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che,
prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (Cass. 35931/2022).
L'azione ha carattere personale, e, in presenza di un condominio, può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini,
sia nel caso che i vizi denunciati riguardino la cosa comune,
sia qualora investano unità immobiliari di proprietà
esclusiva (Cass. 4485/2000).
Ne risponde il costruttore, a carico del quale, pur non configurandosi né un'ipotesi di responsabilità obbiettiva, né
una presunzione assoluta di colpa, sussiste comunque una presunzione iuris tantum di responsabilità: essa può essere
13 vinta non attraverso la generica prova di aver usato ogni possibile diligenza nell'esecuzione, ma allegando fatti positivi, precisi e concordanti (Cass. 12106/1998; Cass.
2123/1991).
È responsabile anche il progettista quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione (Cass.
8016/2012; Cass. 13158/2002) come pure chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura ed alla statica dell'edificio
(Cass. 8811/2003): trattasi di responsabilità solidale, e non sussidiaria (Cass. 1290/2000; Cass. 7550/1994). Ed altresì il direttore dei lavori (Cass. 13158/2002; Cass. 10719/2000;
Cass. 4900/1993): nei confronti di entrambi si estende la presunzione di responsabilità posta dalla legge a carico dell'appaltatore (Trib. Perugia 9.1.1996; con riferimento al direttore dei lavori, Trib. Roma 20.7.2000 precisa essere necessario dimostrare in che modo egli, venendo meno ai propri doveri, abbia concausato l'insorgenza del vizio).
Non risponde il fornitore dei materiali, in quanto privo di autonomia decisionale nella partecipazione alla costruzione (Cass. 13158/2002).
Tutti i soggetti ritenuti responsabili possono essere chiamati in giudizio, indipendentemente dalla graduazione delle colpe, per l'integrale risarcimento del danno (Cass.
4900/1993). Non si ha, tuttavia, un'ipotesi di litisconsorzio
14 necessario di carattere sostanziale (che impone di integrare il contraddittorio), ma, configurandosi una comunanza di causa, può determinarsi una chiamata per ordine del giudice,
ex art. 107 c.p.c., di quei soggetti che non siano stati evocati in giudizio (Cass. 1948/1989).
Orbene, così ricostruite le linee guida in diritto che orienteranno la decisione, ritiene il Tribunale che, alla luce della convincente CTU svolta in corso di causa, la domanda attorea sia parzialmente fondata e, nei limiti di seguito esposti, vada, pertanto, accolta.
In estrema sintesi, la presente vicenda processuale attiene ai vizi e ai difetti lamentati dagli attori relativamente al corpo “A” dell'immobile denominato
“CONOMINIO RESIDENZA RICCARDO”, sito in Comune di AN di
PR (UD), alla via Torino, n° 16.
Come evidenziato dall'ausiliario si tratta “di fessure
insorte nell'intradosso dei solai in laterocemento (tipo
EDIREX), accompagnate, in taluni casi, da rigonfiamento e
distacco dell'intonaco unitamente alla rottura sovrastante
del fondello del blocco in laterizio costituente il solaio
(sfondellamento della pignatta); tali fenomeni sono visibili
all'interno delle unità residenziali poste ai piani I° e II°,
in tutti gli appartamenti e corridoi comuni, ad eccezione
dell'unità contraddistinta dal sub. 22, posta al piano I°.”
15 In particolare, l'ausiliario sulla scorta di un'accurata indagine e di convincenti argomentazioni tecniche supportate dalla relazione del tecnico di fiducia ing. Per_3
allegata sub 10 all'elaborato, ha concluso che le fessurazioni, i distacchi e gli sfondellamenti accertati,
siano riconducibili a vizio costruttivo, segnatamente derivante da cattiva qualità delle componenti in laterizio
(pignatte) che compongono i solai, dovuta, in particolare,
alla scarsa qualità del materiale costituente gli alleggerimenti in laterizio (pignatte) e/o alla cattiva cottura degli stessi elementi, che ne hanno causato l'invecchiamento precoce.
Ha precisato che i fenomeni descritti non derivano dalla scelta della tipologia di solaio (EDIREX), seppure diversa da quella indicata dal progettista (UNISOL), poiché
la relativa conformità è attestata dalla relazione di calcolo resa dal costruttore del sistema e depositata agli atti.
Né la loro causa, secondo l'ausiliario, è individuabile nell'assenza delle corree di ripartizione, peraltro accertata solo nei solai posti a pano II° , poiché le prove di carico post operam eseguite nell'anno 2022, come risulta dalle specifiche relazioni tecniche e dall'ulteriore collaudo statico in sanatoria del 08/09/2022, hanno evidenziato trascurabili deformate dei solai, significativamente
16 inferiori a quelle desunte dai calcoli statici, a dimostrazione di una generale buona rigidezza dei solai stessi, che conferma per essi l'ipotesi di funzionamento a piastra con corretta ripartizione trasversale dei carichi.
Il CTU ha poi considerato non condivisibile l'ipotesi formulata dall'Arch. e dal C. T. di , i CP_12 CP_11
quali riconducono gli sfondellamenti dei solai alle sollecitazioni indotte sulle strutture dell'immobile dai lavori di demolizione della copertura dell'edificio ed a presunte infiltrazioni meteoriche nel corso dei lavori di rifacimento della copertura.
Ciò perché tali interventi di demolizione risultano recentemente eseguiti (giugno-luglio 2023), mentre i fenomeni rilevati sono stati accertati già nel corso dell'ATP/2021 n.
259 RG;
inoltre, nel corso dei sopralluoghi non sono state rilevate macchie di umidità in corrispondenza delle fessurazioni a soffitto, segno inequivocabile di assenza di infiltrazioni.
L'ausiliario, sulla base di tali considerazioni, ha,
quindi, individuato la causa dei vizi accertati nella scarsa qualità dei componenti in laterizio di cui si avvalse l'impresa costruttrice per la realizzazione dell'opera.
Si tratta di vizi gravi, secondo il CTU, perché le fessurazioni e gli sfondellamenti insorti, pur non
17 comportando alcun pericolo di collasso delle componenti strutturali ove si sono verificati (solai in laterocemento)
pregiudicano l'uso delle unità residenziali in condizioni di assoluta sicurezza, non potendosi escludere il verificarsi di ulteriori distacchi in presenza degli abitanti, fermo restando che tali gravi vizi non dipendono in alcun modo dai lavori in corso relativamente alla copertura dell'edificio.
A proposito della gravità dei vizi occorre richiamare a mente il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio,
poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina"; possono invece consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è
destinata; e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (Cass. 3752/2007; Cass.
117/2000; Cass. 81/2000; Cass. 1203/1998; Cass. 8109/1997;
Cass. 1081/1995)
In ragione di ciò, ritiene, pertanto, il Tribunale che la responsabilità di un tanto ricada, ai sensi dell'art.1669
c.c., esclusivamente sull'impresa costruttrice – e quindi
18 sulle eredi dell'imprenditore defunto citate in giudizio -
atteso che il costruttore, essendo tenuto ad eseguire l'opera a regola d'arte secondo la speciale diligenza di cui all'art.1176 2° comma c.c., era tenuto ad utilizzare materiali in grado di impedire l'insorgenza dei predetti vizi nel limite del decennio dal compimento dell'opera.
Né le predetti eredi hanno offerto la prova liberatoria posto che, per quanto sopra esposto, grava sul costruttore una presunzione juris tantum di responsabilità che può essere vinta non attraverso la generica prova di aver usato ogni possibile diligenza nell'esecuzione, ma allegando fatti positivi, precisi e concordanti: il che, nella fattispecie al vaglio del Tribunale non è avvenuto.
Del resto, è bene sottolinearlo, la condizione di fatto dell'insorgenza dei vizi nel termine del decennio dal compimento dell'opera è per l'appunto soddisfatta perché,
come fatto cenno nelle linee in diritto della presente decisione, il dies a quo non è costituito dal compimento della struttura viziata, ma dall'ultimazione dell'intera opera di cui tale struttura costituisce una parte.
Sicchè, posto che l'ultimazione complessiva dei lavori di costruzione dell'immobile, come accertato dal CTU, va individuata nel 15/10/2010, il termine decennale dal compimento dell'opera risulta rispettato perché la prima
19 evidenza dei vizi risale al 15/7/2020 sulla base dall'accertamento tecnico di parte illustrato in apposita relazione del 15/7/2020 (P.I. Tuzzi doc.8 att.) che costituì
il supporto tecnico della prima denunzia documentata del
20/7/2020 (doc.6 att.).
Nè gli attori sono incorsi nella decadenza e, a maggior ragione, nella prescrizione di cui al citato art.1669 c.c.
atteso che ancorchè gli stessi abbiano avuto contezza dei vizi lamentati in data 15/7/2020 attraverso gli accertamenti della predetta relazione tecnica, gli stessi hanno acquisito la consapevolezza delle cause soltanto con la relazione del
CTU svolta nel presente giudizio, come del resto reso evidente dalla contrapposizione delle opposte tesi tecniche illustrate dall'ausiliario sulla derivazione eziologica di tali difetti che testimoniano la complessità del caso in questione.
Il che esclude in radice qualsivoglia decadenza e prescrizione dell'azione di cui all'art.1669 c.c.
considerato che
lo stesso termine per la denunzia presuppone che gli attori abbiano raggiunto non solo un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti, ma anche, e soprattutto, della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. le sopra citate Cass. 19343/2022;
Cass. 24486/2017; Cass. 4249/2010; Cass. 1463/2008).
20 Oltre a ciò, va escluso che i vizi e i difetti riscontrati dipendano dai danni oggetto della transazione di cui al doc.43 doc. perché, come Parte_5
correttamente evidenziato dalla difesa attorea, essi riguardano, seppur senza rischio di rovina, opere strutturali dell'immobile condominiale che non furono mai oggetto della stessa perché all'epoca vi erano solo delle microfessurazioni dell'intonaco che riguardavano lo strato di finitura del soffitto, non essendo stato individuato alcun fenomeno di sfondellamento del solaio.
Accertata, pertanto, l'esclusiva responsabilità ex art.1669 c.c. dell'impresa costruttrice e, pertanto, delle convenute e quali eredi Controparte_11 CP_10
dell'imprenditore individuale che ne era Persona_2
titolare, occorre soffermarsi sulla liquidazione del danno,
ossia sui costi stimati per l'eliminazione di tali vizi.
Anche su tale aspetto viene in soccorso la CTU che ha stimato, i costi complessivi per eseguire gli interventi atti ad emendare i difetti accertati, sia al piano I° che II°, in complessivi Euro 349.490,66 + IVA.
Il Tribunale ritiene di liquidare il danno subito dagli attori in misura corrispondente alla stima operata dal CTU
perché essa è stata eseguita sulla scorta di un accurato e dettagliato computo metrico, tenendo conto della consistenza
21 dei gravi vizi accertati.
Ne consegue che le predette convenute andranno condannate al pagamento, in favore degli attori di siffatto importo, gravato degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Né trova applicazione nel caso di specie la regola della divisibilità dei debiti ereditari in proporzione alla relativa quota ereditaria, in difetto di specifica eccezione in tal senso, essendo state le predette eredi citate direttamente in giudizio per tale debito ereditario (cfr.
Cass.3391/23).
A questo punto occorre soffermarsi sulla domanda di manleva proposta dalla difesa delle convenute nei confronti della terza chiamata in ragione della polizza CP_15
“Decennale Postuma Edilizia Residenziale” azionata nel presente giudizio a titolo di garanzia.
E' bene subito anticipare che tale polizza non risulta operativa nel caso di specie in ragione della non indennizzabilità dei gravi difetti costruttivi allorquando,
come nella fattispecie, essi non compromettano la stabilità
della costruzione, come accertato dal CTU.
A tale proposito le condizioni di polizza specificano che i gravi difetti costruttivi sono indennizzabili “purché
detti eventi siano derivati, come previsto dall'art. 1669
22 c.c., da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale
difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile
destinate per propria natura a lunga durata, compromettendone
in maniera certa ed attuale la stabilità”.
In tal senso coglie nel segno la difesa della compagnia nell'evidenziare che “i danni da sfondellamento non sono
indennizzabili ai sensi della polizza azionata, in quanto
tanto la Rovina totale, quanto la Rovina parziale di cui
ragionano l'art. 1669 e l'art. 1 CGA presuppongono difetti
che incidono sulla stabilità dell'edificio e quindi sulla sua
struttura (l'art. 1 CGA richiede espressamente la
compromissione della stabilità dell'immobile “in maniera
certa e attuale”).
Nel caso di specie, il CTU del presente giudizio ha
escluso l'esistenza di danni strutturali all'edificio (del
resto recentemente collaudato: i difetti accertati non
comportano “alcun pericolo di collasso delle componenti
strutturali ove si sono verificati”; cfr. CTU, pag. 9) e così
ha escluso che si versi in un caso di Rovina totale o
parziale (ai sensi del citato art. 1669 c.c. e delle
condizioni di polizza sopra richiamate).”
In ragione di ciò la domanda di manleva non può
evidentemente trova accoglimento.
In definitiva, l'attorea domanda andrà accolta nei
23 limiti sopra esposti nei confronti delle sole convenute e quali eredi di CP_11 CP_10 Persona_2
titolare dell'impresa individuale costruttrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) condanna le convenute e al CP_11 CP_10
pagamento, in favore degli attori, di Euro 349.490,66,
oltre IVA, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
b) rigetta le altre domande;
c) condanna le convenute e al CP_11 CP_10
pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio che liquida in Euro 22.457,00 a titolo di compenso, Euro 545,00 per spese vive, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
d) condanna, altresì, le convenute e CP_11
al pagamento, in favore della terza chiamata CP_10
delle spese del giudizio che liquida in Euro CP_15
22.457,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
e) condanna gli attori al pagamento, in favore del
24 convenuto , delle spese del giudizio che liquida in CP_12
Euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
f) condanna gli attori al pagamento, in favore del convenuto , delle spese del giudizio che liquida in Per_1
Euro 14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
g) condanna gli attori al pagamento, in favore della terza chiamata delle spese Controparte_13
del giudizio che liquida in Euro 14.103,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
h) pone a definitivo carico delle convenute e le spese di CTU. CP_11 CP_10
Così deciso in Udine in data 11/2/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
25