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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 277/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ERIKA BRUNORI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PELUSO Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel merito, accertare, riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c. della , in persona del Presidente p.t., nella causazione dell'evento de Controparte_1 quo e, per l'effetto, in via principale, condannare la medesima convenuta, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello, al risarcimento di tutti i danni materiali riportati dall'autovettura Ford Eco Sport tg. FC280EYdi proprietà del Sig. , nonché di Parte_1 tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, subiti dal medesimo attore in conseguenza
1 del detto evento, mediante il pagamento in suo favore della somma di € 6.086,63 per i danni materiali propriamente detti riportati dalla suddetta autovettura, di € 713,70 per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo o, in subordine in ogni caso, per il danno da fermo tecnico subito, nonché della somma di € 9.042,00 per danno alla persona (di cui
I.P. al 4.5% € 4.923,28, ITP al 75% giorni 25 € 1027,50, ITP al 50% giorni 20 € 548,00,
ITP al 25% giorni 20 € 274,00, spese mediche per € 2.270,00), oltre al rimborso delle spese di CTU per € 500,00 e di CTP per € 250,00, così, complessivamente della somma di € 16.592,33 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata e salvo gravame, condannare la medesima convenuta, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello, al risarcimento di tutti i danni materiali riportati dall'autovettura Ford Eco Sport tg. FC280EYdi proprietà del Sig. , nonché di Parte_1 tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, subiti dal medesimo attore in conseguenza del detto evento, mediante il pagamento in suo favore della somma di € 6.086,63 per i danni materiali propriamente detti riportati dalla suddetta autovettura, di € 713,70 per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo o, in subordine in ogni caso, per il danno da fermo tecnico subito, nonché della somma di € 4.847,20 per danno alla persona nella misura determinata dal CTU (di cui I.P. al 2% € 1.705,70, ITP al 75% giorni 15 € 616,50,
ITP al 50% giorni 15 € 411,00, ITP al 25% giorni 20 € 274,00, spese mediche per €
1.840,00), oltre al rimborso delle spese di CTU per € 500,00 e di CTP per € 250,00, così, complessivamente della somma di € 12.397,53 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze professionali tutte del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“Si conclude affinché questo ecc.ma Corte Voglia:
1) Dichiarare inammissibili e/o improcedibili i motivi di appello proposto dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado rigettando tutte le domande perché inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto.
2) Rigettare nel merito i motivi di appello proposto dall'appellante, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado rigettando tutte le domande perché inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto.
3) Nel merito: In ogni caso, rigettare le domande avanzate dall'attore, in quanto inammissibili, carenti di prova, infondate in fatto ed in diritto nonché, in subordine, oltremodo eccessiva ed indimostrata nel suo ammontare;
2 In ogni caso, con riproposizione ex art 346 cpc, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del danneggiato ex art. 1227 2° co. c.c. per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e conseguentemente rigettare ogni domanda nei confronti della convenuta.
In ogni caso, con riproposizione ex art 346 cpc, in subordine, ridurre il danno quantificato perché non provato ed eccessivo.
4) Con vittoria di spese processuali per il doppio grado.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1066/2023 del Tribunale di Grosseto, in materia di danno da fauna selvatica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Grosseto la , Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti - pari a complessivi Euro 14.863,38, per danni all'autovettura, fermo tecnico e lesioni personali
(€ 6.086,63 per i danni materiali all'autovettura, € 713,70 per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo ed € 8.063,05 per danno alla persona) - a seguito di un sinistro avvenuto in data 18.09.2016, alle ore 00.20 circa, allorquando egli stava percorrendo la
S.R. n. 74 Maremmana-direzione Bolsena (VT), alla guida dell'autovettura di sua proprietà, mod. Ford Eco sport, targata FC280EY.
In particolare, l'attore aveva dedotto che il sinistro si era verificato all'altezza del Km
48+200, nel Comune di Pitigliano (GR), a causa dell'attraversamento improvviso di un cinghiale, che veniva travolto dall'autovettura e decedeva dopo poco, e che dunque era ravvisabile la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, quale responsabile per le funzioni di gestione diretta del territorio in materia faunistico-venatoria, in quanto tale tenuta a rispondere per danni derivati a terzi dalla fauna selvatica.
La convenuta s'era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata unicamente la Provincia di Grosseto, e nel merito sostenendo l'infondatezza della domanda per assenza di ogni responsabilità in capo ad essa.
Il tribunale, espletate delel prove per testi ed una ctu medico-legale sulla persona dello aveva premesso che la domanda andava inquadrata nell'ambito della responsabilità Pt_1 extracontrattuale ex art. 2052 c.c., trattandosi di danno all'utente della strada cagionato da animali selvatici (citando Cass. n. 12113/2020 e n. 7969/2020), che sussisteva la legittimazione passiva della e che doveva ritenersi dimostrato che il sinistro era CP_1
3 avvenuto a causa dell'attraversamento di un cinghiale, ma che la domanda non poteva essere accolta perché era ravvisabile l'esimente del caso fortuito. ha impugnato tale sentenza facendo valere due motivi d'opposizione: Pt_1
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 2052 C.C.
ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL RINNOVATO
ORIENTAMENTO DANNI DA . OMESSA, ERRONEA E Parte_2
ARBITRARIA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697
C.C., 115, 116 e 246 C.P.C. DIFETTO DI ULTRAPETIZIONE PER AVER
RITENUTO SUSSISTENTE IL CASO FORTUITO IN DIFETTO DI PROVA SUL
PUNTO DA PARTE DELLA REGIONE . OMESSA, ILLOGICA, CP_1
INSUFFICIENTE, ARBITARIA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN
PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. L'appellante ha rilevato che erroneamente il tribunale, dopo aver affermato che i fatti di causa erano riconducibili all'art. 2052 c.c., l'aveva onerata della prova di una colpa in capo alla
P.A.; peraltro, tale prova era stata raggiunta, avendo la stessa ammesso CP_1 che il tratto di strada in esame era soggetto ad un peculiare attraversamento di fauna selvatica, ciò che avrebbe imposto l'adozione di sistemi di prevenzione quali l'illuminazione, la recinzione, l'installazione di dissuasori, non essendo certo sufficiente l'abbattimento di taluni capi di cinghiale;
peraltro, la stessa predisposizione ed attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale non poteva essere dimostrata attraverso l'audizione di un teste avente interesse in giudizio, perché responsabile della per quel servizio;
per converso, esso CP_1 attore aveva tenuto un contegno prudente, procedendo a bassa velocità - come dimostrava anche il fatto che altrimenti avrebbe perso il controllo del mezzo - ed i testi da lui indotti erroneamente erano stati ritenuti incapaci ex art. 246 c.p.c.
20.01.2020 del teste (dipendente della dal Testimone_1 Controparte_1
01.01.2016 con qualifica di responsabile della sede di Grosseto del settore attività faunistico venatorie), “… essendo la qualità del teste rilevante sul piano dell'attendibilità e non dell'incapacità”;
II. ERRATA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2043
C.C. IN RELAZIONE ALL'ASSOLVIMENTO DA PARTE DELL'ATTORE
DELL'ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115, 116 E 246 C.P.C.. OMESSA, ILLOGICA,
INSUFFICIENTE, ARBITARIA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN
4 PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. Posto e ribadito che ai sensi dell'art. 2052 c.c. era del tutto irrilevante la condotta del custode, né spettava al danneggiato l'onere di dimostrare la colpa della , comunque, finanche CP_1 qualora si fosse voluto applicare l'art. 2043 c.c., egli aveva pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, fornendo prova delle molteplici condotte omissive poste in essere dalla . Controparte_1 ha dunque insistito nella propria domanda risarcitoria, rilevando che il danno Pt_1 patrimoniale era provato per tabulas e quello alla sua persona, sottostimato dal ctu, doveva essere liquidato sulla base della perizia di parte.
La s'è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e Controparte_1 riproponendo ex art. 346 c.p.c. le proprie eccezioni in punto di concorso di colpa del danneggiato e di quantificazione del danno;
in particolare, ha sostenuto che il danno alla persona andasse liquidato applicando la tabella ministeriale di cui all'art. 139 cod. ass. e che quello per la riparazione dell'auto e il noleggio della vettura sostitutiva non fossero indennizzabili, trattandosi di voci per le quali già lo aveva percepito (o comunque Pt_1 poteva percepire) un'indennità dal proprio assicuratore, in relazione a Controparte_2 Con tale eccezione, ha chiesto che fosse ordinato ad ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione relativa agli indennizzi erogati o comunque erogandi all'attore in virtù della polizza n. CL20356128/00.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 9.5.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione.
Il tribunale ha affermato che la domanda di era sussumibile nella norma dell'art. Pt_1
2052 c.c. e che andava affermata la titolarità passiva della pretesa attorea in capo alla ex art. 2052 c.c., quale ente cui spettavano, in base alla Costituzione ed alle CP_1 leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, rappresentava il soggetto “utilizzatore” per fini di utilità collettiva, aggiungendo che essa rispondeva nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici a prescindere da eventuali deleghe ad altri enti minori per la gestione della detta fauna.
Poiché l'appellata non ha proposto impugnazione incidentale, tali affermazioni sono divenute incontrovertibili.
5 Parimenti incontrovertibile è divenuta l'affermazione che “risulta provato lo scontro con
l'animale e i danni al veicolo, nonché l'imputabilità del secondo al primo”.
3. La responsabilità della . CP_1
Entrambi i motivi d'appello attengono all'an debeatur, ovvero alla responsabilità della
, oggettiva, ex art. 2052 c.c., ma anche per colpa. CP_1
Il tribunale ha così argomentato sul punto: la “risponde nei confronti dei terzi dei danni CP_1 eventualmente causati dagli animali selvatici, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c., a prescindere da eventuali deleghe ad altri enti minori per la gestione della detta fauna. Si tratta quindi, in definitiva, di verificare se effettivamente può essere affermata una colpa della per non avere adottato misure idonee ad impedire CP_1
l'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico che ha originato il sinistro. [...] in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, con la conseguenza che graverà sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato, l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Va poi precisato che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052
c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass. Sentenza
n. 200 del 09/01/2002; n. 11780 del 06/08/2002; n. 3991 del 22/04/1999 e n. 4373 del 07/03/2016).
Ne deriva che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Ciò posto, dall'esame complessivo delle testimonianze rese in corso di causa, seppure possa ritenersi dimostrato che la collisione de qua avvenne a causa dell'attraversamento di un animale selvatico (oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992), si osserva come la stessa non possa essere ricondotta a responsabilità della , dovendo ritenersi CP_1 applicabile nel caso di specie l'esimente del caso fortuito.
6 L'inquadramento della fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2052 c.c. comporta infatti che, in punto di valutazione delle responsabilità dell'Ente preposto, deve comunque tenersi conto delle innegabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa funzionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della proprietà pubblica della suddetta fauna) al fine di contemperare le contrapposte esigenze di garantire al danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, uniformi sull'intero territorio nazionale, senza che ciò determini una incontrollata ed eccessiva espansione della responsabilità civile della pubblica amministrazione, anche per danni del tutto sottratti alla possibilità di un adeguato ed effettivo controllo (cfr. Cass. n.
7969/2020; conforme Cassazione civile n. 12113/2020).
In questo senso, deve aderirsi a quella giurisprudenza che ritiene che non può costituire oggetto di obbligo giuridico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n.
9276; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080), indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, ove non si provi che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo, ovvero teatro di precedenti incidenti (in tal senso, si vedano i principi espressi da cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5722).
Nondimeno, va ritenuto che l'Ente preposto, in mancanza di specifica prova – come visto gravante sull'attore ex art. 2052 c.c. - della notoria pericolosità della strada in ragione del possibile attraversamento di animali selvatici, non può essere ritenuto in colpa per una eventuale mancanza di illuminazione e di segnaletica di pericolo, non esistendo alcuna norma che imponga all'amministrazione di illuminare tutte le strade o di apporre segnalazioni particolari. [...] in caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per la prova della causa del danno non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1,
c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11107 del 27 aprile 2023).
Nella specie, devono valorizzarsi i seguenti elementi:
7 Innanzitutto, non è emersa all'istruttoria la mancata adozione da parte della delle misure idonee ad evitare che CP_1 la fauna selvatica arrechi danni a terzi, essendo invece emerso un adeguato coordinamento tra Ente regionale ed enti minori, nonché una fattiva attività di vigilanza sulla corretta esecuzione delle misure prescritte, con ampia previsione di sistemi di monitoraggio e di previsione in grado di consentire anno per anno una giusta calibratura dei prelievi di caccia, onde conseguire le densità ottimali a seconda delle condizioni locali, nonché il conseguimento degli obiettivi previsti dai piani di abbattimento nell'area in cui ricade il tratto della SR 74 nel quale si è verificato il sinistro per cui è causa (di competenza dell'attuale ATC GR 7 SUD), tanto che nell'anno del sinistro per cui è causa il piano complessivo dell'intero ATC è stato non solo rispettato ma è stato abbattuto un numero di cinghiali pari al 105,8 % rispetto al programmato (cfr. deposizione del teste - Verbale del 22.01.2020). Tes_2
In secondo luogo, dal verbale di incidente si ricava la presenza, al momento del sinistro e nel tratto stradale in questione, di apposita segnaletica di pericolo attraversamento animali selvatici (cfr. doc B in produzione parte attrice) mentre non risulta provata la concreta necessità di presidi di sicurezza ulteriori rispetto a quelli, comunque, presenti su quel tratto di strada. In particolare, non risulta provata in giudizio una anomala frequenza di attraversamento di animali selvatici (dedotta in via presuntiva sulla base della presenza di una zona di caccia nella medesima area) che giustificasse l'adozione di misure ulteriori rispetto a quelle già adottate, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico a carico dell'Ente generale la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080).
Inoltre, a parte la repentinità dell'attraversamento dell'animale (ragionevolmente presumibile), non appare adeguatamente provata la congruità del comportamento di guida tenuto dallo stesso attore, anche avuto riguardo alle circostanze capitolate per la prova orale, con conseguente assenza di prova (gravante sul danneggiato) che nella specie sia stata adottata ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Ed infatti, sebbene risulti ragionevole (e possa darsi per provato) che l'attraversamento sia stato del tutto improvviso, nulla risulta dedotto in merito alla velocità, congrua o meno, tenuta dall'attore su quel tratto di strada al momento dell'incidente. Invero non è stato indicato dalle parti nemmeno quale fosse il limite di velocità vigente al momento del sinistro, né tale informazione risulta annotata dai verbalizzanti intervenuti sul posto.
La domanda dovrà quindi essere integralmente respinta, per essere l'accaduto ascrivibile – in ultima analisi – più che ad una colpevole omissione dell'Ente preposto, al caso fortuito”.
L'appellante si duole, in buona sostanza, che il primo giudice, da un canto, pur premettendo di voler ricondurre i fatti di causa all'art. 2052 c.c., lo avrebbe contraddittoriamente onerato della prova di una colpa in capo alla , e, dall'altro, CP_1 avrebbe ritenuto che il tratto stradale teatro del sinistro non fosse soggetto ad attraversamento di animali selvatici in modo peculiare, tale da imporre l'adozione di
8 particolari cautele, e che esso automobilista non avesse provato d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quanto alla prima doglianza, se è vero che nella prima parte della sentenza il tribunale pare richiedere un accertamento di colpa dell'amministrazione convenuta (“Si tratta quindi, in definitiva, di verificare se effettivamente può essere affermata una colpa della
per non avere adottato misure idonee ad impedire l'attraversamento della strada CP_1 da parte dell'animale selvatico che ha originato il sinistro”) - che non è invece necessario, posto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 2052 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, da cui il convenuto può esimersi solo dimostrando il caso fortuito - tuttavia è vero anche che poi, nello svolgere la concreta motivazione, il giudicante ritiene che la P.A. abbia provato il caso fortuito.
Dunque, ad essere controversi, più che le regole di giudizio e l'allocazione dei rispettivi oneri probatori, paiono piuttosto le valutazioni fattuali.
Prima di procedere alla disamina delle concrete circostanze di fatto, appare tuttavia opportuno meglio chiarire la portata dell'orientamento giurisprudenziale, pure citato dal tribunale, per il caso di urto tra veicolo e animale, posto che le affermazioni al riguardo del tribunale presentano una certa ambiguità, e potrebbero ingenerare la convinzione - contrastata dall'appellante - che l'onere della P.A. di dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del sinistro scatti solo qualora il danneggiato abbia dimostrato d'aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
Ebbene, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (così Cass.
23/05/2022 n. 16550). Dunque, la presunzione di responsabilità a carico del conducente
(ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi
9 vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (così
Cass. 10/11/2023 n. 31335).
In particolare, in quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha espressamente rilevato
“come sia erronea in punto di diritto la suddetta affermazione del Tribunale nella parte in cui sostiene che, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale”.
Dunque, se è vero che il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del
1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, è vero anche che, al contempo, la deve dimostrare il caso fortuito, e dunque stante la CP_1 pari efficacia di entrambe le presunzioni (v. in termini anche Cass. 21/06/2024 n.
17523), qualora nessuna delle due parti assolva al proprio onere il risarcimento sarà proporzionalmente ridotto, ma non negato.
Tanto premesso, i dati fattuali documentali (perché risultanti dal rapporto dei CC) o comunque pacifici sono i seguenti.
Il tratto di S.R. 74 ove è avvenuto il sinistro è adiacente ad una Zona di ripopolamento e cattura e ad una Zona di rispetto venatorio, cioè a zone ove è vietata la caccia;
tali zone confinano poi, invece, con un distretto di caccia, di talché sul piano indiziario è estremamente probabile che la zona del sinistro abbia una popolazione di cinghiali superiore alla media del territorio grossetano, perché all'interno di essa gli ungulati trovano, da un canto, con più facilità e abbondanza, di che nutrirsi e, dall'altro, riparo dai cacciatori.
Tale presunzione è confermata dal fatto che, come emerge dal rapporto dei CC, in prossimità dei luoghi di causa era posizionato un cartello di pericolo di attraversamento di animali selvatici, ciò che conferma che fosse nota alla Provincia (e dunque dovesse esserlo anche alla ) la peculiare presenza nella zona di ungulati. CP_1
Soprattutto, poi, la stessa nel costituirsi in giudizio (v. p. 10 della comparsa di CP_1 costituzione e risposta) aveva ammesso che nella zona di causa era notorio il rischio di
10 attraversamento di animali: ciò aveva dedotto per desumerne la colpa dell'automobilista, che avrebbe dovuto tenere un contegno di guida particolarmente prudente, ma ovviamente la sua affermazione vale più in generale ad imprimere su quel tratto stradale un connotato di pericolosità, legato all'essere particolarmente soggetto all'attraversamento di fauna selvatica, nel senso che se nella campagna maremmana ogni strada è potenzialmente suscettibile di essere attraversata da cinghiali e caprioli quella ove è avvenuto il sinistro lo era più di altre.
Non solo, il tratto in questione nelle ore notturne era più pericoloso che mai perché privo di illuminazione che consentisse di tenere sotto controllo la vegetazione adiacente alla carreggiata.
Se così è, la mera circostanza che nell'anno precedente il fatto il Piano Faunistico
Venatorio Provinciale fosse stato attuato, con l'abbattimento, riferito dal teste Tes_2 dipendente della e responsabile del settore faunistico-venatorio per la provincia CP_1 di Grosseto, di 269 cinghiali, ovvero 35 in più dei 234 cinghiali previsti dal Piano, a prescindere dall'attendibilità del teste (obiettivamente non indifferente alla vicenda e che si era evidentemente preparato in funzione della deposizione), non appare sufficiente ad affermare che il sinistro - del tutto prevedibile, per quanto premesso - non potesse essere evitato.
Benvero, il mero contenimento della popolazione d'ungulati non è certo l'unica misura preventiva a disposizione della . CP_1
Da un canto, essa appare particolarmente inadeguata nello specifico contesto territoriale, in cui l'area in oggetto tende ad accogliere gli animali che fuggono dalle zone di caccia e dunque ad essere sovrappopolata ex se.
Dall'altro, vi sono ulteriore strumenti di cautela, ben evidenziati dall'appellante. In particolare, come emerge dal Progetto “Life Strade”, cui ha partecipato, tra gli altri, proprio la (v. doc. Z2 dello , oltre alle tradizionali barriere e Controparte_1 Pt_1 recinzioni - che comunque per brevi tratti non appaiono incompatibile con le esigenze faunistiche né particolarmente costose, e dunque possono rivelarsi un ottimo strumento preventivo - sono ormai in uso sistemi innovativi di prevenzione che, in modo interattivo e simultaneo, mettono in allerta i guidatori e scoraggiano gli animali dall'attraversare la strada quando sopraggiunge un'auto; esistono poi dissuasori ottici, barriere olfattive e repellenti sonori.
Ovviamente tali presidi non possono essere istallati lungo ogni strada di campagna, ma qualora un tratto stradale presenti un particolare rischio di attraversamento della fauna selvatica - e come evidenziato quello in esame lo presentava - è esigibile dalla il CP_1 loro impiego.
11 Come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 10/11/2023 n. 31335 già citata), “Secondo attendibili studi provenienti da associazioni del settore, e calcolando solo i sinistri stradali con danni alle persone, nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto od un ferito ogni 41 ore. Sicché, anche ad ammettere che la lettera dell'art. 2052 c.c. possa dirsi ambigua sotto il profilo di cui qui si discorre, proprio per questa ragione deve essere preferita l'interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse”.
Dunque, si deve affermare che nel caso in esame il sinistro oltre che prevedibile era anche prevenibile, e che l'appellata non ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito.
In particolare, non può neppure sostenersi che il sinistro sarebbe stato causato da un contegno tanto imprudente ed abnorme del conducente della vettura da assurgere esso stesso a caso fortuito, perchè ove realmente lo fosse sopraggiunto ad una velocità Pt_1 sconsiderata certamente le conseguenze per lui e gli altri occupanti dell'auto sarebbero state ben peggiori, posto che avrebbe certamente perduto il controllo del mezzo dopo l'impatto.
Passando ad esaminare il contegno dell'appellante, ed al precipuo fine di valutare se il medesimo abbia, dal canto suo, assolto all'onere probatorio di cui lo grava l'art. 2054 comma primo c.c., si deve intanto confermare la correttezza della statuizione del primo giudice in punto d'incapacità a deporre dei testi e Tes_3 Tes_4
I medesimi, invero, si trovavano quali terzi trasportati a bordo della vettura condotta dallo e, come da loro stessi dichiarato nel corso della deposizione, avevano Pt_1 anch'essi riportato lesioni personali in conseguenza dell'urto, di talché ben avrebbero potuto intervenire nel presente giudizio per chiedere a loro volta il risarcimento del danno, ciò che quindi li rendeva incapaci ex art. 246 c.p.c. a deporre. Al momento della loro escussione essi (per quanto dichiarato in sede d'esame testimoniale) erano ancora in Con attesa del risarcimento del danno, che avevano domandato ad assicuratrice per la r.c. auto dello ma se anche già fossero stati risarciti non per questo avrebbero Pt_1 riacquisito la capacità ad assumere la veste di testimoni.
Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass.
29/04/2022 n. 13501; 29/09/2015 n. 19528), la vittima di un sinistro stradale, in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato, è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di
12 rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto o estinto per intervenuto adempimento, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti.
Per lo specifico caso in cui il testimone sia un terzo trasportato, poi, come nel caso in esame, la Cassazione (v. Cass. 17/07/2019 n. 19121) ha espressamente rilevato che:
“La circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale fosse una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio. Posto, infatti, che l'incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato
a deporre, nessuna influenza può avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall'art.
2054 c.c. o 141 cod. ass.. Anche la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, infatti, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva (da ultimo, in tal senso, Sez. 3 -' Sentenza n. 4147 del
13/02/2019, Rv. 652744 - 01).”; del resto, è facoltà del creditore rivolgere la propria pretesa nei confronti dell'uno o dell'altro condebitore solidale, ed anche chiedere l'adempimento in un secondo momento a colui cui non ci si è rivolti in prima battuta, se non si è stati totalmente soddisfatti.
Peraltro, a ben vedere, anche ove i suddetti testi fossero stati capaci lo non avrebbe Pt_1 assolto all'onere su di lui gravante ex art. 2054 comma primo c.c., ed in particolare non avrebbe dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. Se, infatti, è plausibile che come indicato dai testi - e come valutato anche dal tribunale, con valutazione non censurata dalla - il cinghiale si sia appalesato sulla sede CP_1 stradale, attraversandola, in modo piuttosto improvviso, anche per la situazione di buio
(incontestata) e perché il tratto precedente il sinistro era curvilineo, tuttavia non è dato sapere a che velocità l'auto stesse procedendo.
Se, come detto, certamente non teneva una velocità folle, ché altrimenti sarebbe verosimilmente finita fuori strada, tuttavia si deve anche considerare che proprio per il buio pesto e la presenza di una curva lo avrebbe dovuto tenere una velocità Pt_1 particolarmente moderata. Risulta infatti dal verbale dei carabinieri che il pericolo di attraversamento di animali selvatici era segnalato, e a fronte di tale segnaletica sarebbe stato onere dell'appellante, ex art. 2054 comma 1 c.c., dimostrare che essa non era visibile da chi proveniva dalla sua direzione (considerato, peraltro, che i fari della macchina consentono di vedere la segnaletica presente a lato strada anche nei tratti privi
13 d'illuminazione pubblica) e/o che non era correttamente posizionata - circostanze, queste, indimostrate e, ancor prima, allegate in maniera del tutto generica.
Dunque, anche lo non ha vinto la presunzione a suo carico, non avendo dimostrato Pt_1
d'aver proceduto a velocità particolarmente moderata - come imponeva lo stato dei luoghi;
se ciò avesse fatto, invero, sarebbe potuto riuscire a fermarsi in tempo o comunque, quantomeno, l'impatto sarebbe stato più lieve e le conseguenze inferiori.
Pertanto, il sinistro va ascritto a sua corresponsabilità per il 50% ed il suo credito risarcitorio va quantificato nella metà dei danni patiti.
4. La quantificazione dei danni.
Lo ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, alla propria persona, e Pt_1 patrimoniali per spese mediche, per il costo di riparazione del danno e per il noleggio di una vettura sostitutiva.
4 a) Il danno non patrimoniale.
Partendo dalla prima voce, il ctu dott. ha evidenziato che il paziente, a Persona_1 seguito del sinistro, ha riportato “trauma contusivo spalla sinistra, ginocchio destro e rachide cervicale”, compatibili con una collisione, e quindi brusco arresto, e che al momento della visita erano presenti esiti del trauma distorsivo del rachide cervicale, non anche del concomitante trauma della spalla sinistra e del ginocchio destro.
Ha quindi quantificato i postumi nella misura del 2% e l'invalidità temporanea in gg. 15 al 75%, gg. 15 al 50% e gg. 20 al 25%.
L'appellante ha sostenuto, da un canto, che la consulenza sarebbe nulla perché il ctu non avrebbe risposto alle osservazioni critiche del consulente di parte attrice Prof. e, CP_3 dall'altro, che i postumi sarebbero pari al 4,5%, ed anche la temporanea più lunga e consistente.
Si tratta di deduzioni infondate.
Il ctu infatti ha confermato il proprio giudizio, ritenendo che quanto esposto fosse sufficiente a supportarlo, ed in effetti considerato che lo stesso ctp indicava nei propri rilievi che per il colpo di frusta il danno andava dal 2 al 4%, a seconda della gravita delle conseguenze, e che il ctu sotto il profilo obiettivo aveva rilevato soltanto una persistente rigidità del rachide cervicale, l'adozione della percentuale inferiore era giustificata. Si deve inoltre rilevare che lo stesso ctp, lungi dall'indicare la percentuale del 4,5% pretesa dall'appellante, indicava quella del 3%, di talché lo scostamento del giudizio del ctu rispetto a quello del ctp è veramente irrisorio.
Quanto alla temporanea, il ctp non aveva mosso alcun rilievo all'elaborato peritale.
Dunque, si deve procedere alla liquidazione del danno secondo le valutazioni del dott.
. Per_1
14 Tale liquidazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, deve avvenire sulla scorta della tabella milanese, posto che la tabella ministeriale ex art. 139 cod. ass. si applica unicamente ai sinistri stradali (oltre che in materia sanitaria) - con tale dizione intendendosi quelli derivanti dalla circolazione di veicoli, ex art. 2054 c.c., laddove il sinistro in esame è cagionato dall'animale, ex art. 2052 c.c. Invero, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali
(cfr. Cass. 11/02/2022 n. 4509, con cui la S.C. ha escluso l'applicazione delle tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Com'è noto, tali tabelle, conformemente ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, liquidano il danno non patrimoniale come figura unitaria, tenendo conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione complessiva.
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 46 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo quarantaseiesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 2.868,00 (di cui euro
2.295,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
15 Alla suddetta somma, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità), e stante l'esiguità delle lesioni appare congruo attestarsi sulla somma base, per complessivi euro 2.731,25.
Il complessivo danno non patrimoniale è quindi pari all'importo di euro 5.299,25 e, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, il credito risarcitorio ammonta all'importo di euro 2.799,62.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno si debbono altresì computare gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, di talché il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale ammonta all'importo (così arrotondato) di complessivi euro 3.085,00.
4 b. Il danno patrimoniale.
A titolo di danno patrimoniale, sono poi dovute allo le spese mediche sostenute, Pt_1 documentate e ritenute congrue dal ctu - tanto quelle fatturate, per euro 110,00, quanto quelle per cui sono in atti preavvisi di parcella, posto che non è contestato l'effettivo espletamento della prestazione e che la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato: “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass., 10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21,
e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718); “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n.
22826/2010). Ed ancora: “per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non
16 potendosene pretendere l'assoluta certezza.” (così Cass. n. 495/1987; Cass. n.
23878/2020).
Dunque, le spese mediche (in senso stretto, ovvero diagnostiche) ammontano a euro
1.840,00 e il credito risarcitorio a tale titolo, stante la dimidiazione, a euro 920,00.
Sono infine dovute, quale voce di danno, anche le spese sostenute dallo per la Pt_1 perizia di parte del Prof. per € 430,00, al 50%, trattandosi comunque di spesa CP_3 congrua connessa secondo un criterio di regolarità causale al sinistro, per euro 215,00.
Dunque, il credito complessivo per spese lato sensu mediche è pari ad euro 1.135,00
(2.270/2).
Anche tale importo costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, da maggiorare della rivalutazione (tenuto contro della svalutazione intervenuta dalla data dell'esborso a oggi)
e degli interessi, per complessivi euro 1.516,00. ha poi chiesto il danno al mezzo, rapportato al costo affrontato per le riparazioni, il Pt_1 danno da fermo tecnico e quello per il noleggio di una vettura sostitutiva.
La ha contestato tali domande in primo luogo perché, a suo dire, lo godeva CP_1 Pt_1 di un'assicurazione kasko e dunque il danno alla vettura e quello per il noleggio di un'auto sostitutiva erano già stati indennizzati dall'assicuratore.
Tale tesi è destituita di fondamento. Con L'appellata, che insiste nel chiedere l'esibizione ad della documentazione relativa alle prestazioni erogate per il sinistro in oggetto, pare dimenticare che tale richiesta è già stata accolta in primo grado;
il tribunale con ordinanza 26.6.2019 ha già disposto tale Con esibizione e dai documenti esibiti da emerge che alcun danno all'auto (o per un'auto Con sostitutiva) è stato indennizzato;
invero la quale Compagnia garante la RCA, ha risarcito soltanto i terzi trasportati e ai sensi dell'art. 141 Persona_2 Persona_3
C.d.A. per le lesioni riportate in occasione del sinistro.
A ciò consegue che debba essere rifusa allo quale voce di danno regolarmente Pt_1 connessa al sinistro (essendo ormai esigenza avvertita come primaria la disponibilità di una vettura) il 50% del costo di € 713,70 (di cui non è contestata la congruità), per il noleggio di una macchina sostitutiva, pari ad euro 356,85, che maggiorata di rivalutazione ed interessi fonda un credito di euro 472,00.
Proprio perché viene riconosciuta al danneggiato tale voce, poi, nulla deve invece essergli corrisposto a titolo di fermo tecnico (ché altrimenti finirebbe per esservi una duplicazione del danno;
lo stesso danneggiato peraltro in primo grado aveva posto le due domande in via alternativa).
17 Per quanto attiene ai danni connessi alle riparazioni, essi sono stati quantificati nel preventivo e poi nella fattura n. 96 del 14.02.2017 della Tecnoauto in € 6.086,63 IVA compresa (doc. c).
Se la fattura da sola non costituisce prova del danno, tuttavia nel caso concreto si deve ritenere raggiunta tale prova.
Intanto, si deve rilevare che tale documento è estremamente dettagliato nel descrivere le voci di spesa.
18 E' poi sufficiente confrontare tali voci di spesa con la foto (che non è stata mai oggetto di rilievi da parte della ) che ritrae i danni riportati dalla vettura, per verificare che CP_1
l'intervento ha riguardato proprio le parti danneggiate dal sinistro, ovvero le componenti della carrozzeria anteriore destra.
D'altro canto, gli importi correlati alle singole voci di danno non sono stati puntualmente contestati dall'appellata, che non ha neppure indicato un diverso prezziario né specificamente negato la necessità delle ore di manodopera fatturate;
la sua contestazione è stata invero genericissima, laddove, invece, l'importo preteso corrisponde ictu oculi ai prezzi di mercato e dunque è congruo.
Pertanto, per il danno alla vettura dev'essere riconosciuta la complessiva somma di euro
3.043,31, pari al 50% del costo del ripristino (6.086,63/2), somma che, maggiorata di
19 rivalutazione ed interessi dal febbraio 2017 (data della fattura), ammonta a complessivi euro 4.029,63.
Quindi, il complessivo danno patrimoniale è pari ad euro 6.017,63.
L'appellante pretende poi il rimborso delle spese della CTU medico legale anticipate nel primo grado di giudizio nella misura di € 500,00, nonché di quelle di CTP per € 250,00 come da notula del Prof. ma tali importi costituiscono non voci risarcitorie, Persona_4 bensì spese di lite, di talché di esse si darà conto nel prossimo paragrafo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi ha visto riconosciuto il proprio credito in misura pari al 50%, stante il suo concorso di colpa.
A ciò consegue che le spese di lite debbano essere compensate per un mezzo e la parte appellata condannata a corrispondere all'appellante la residua metà di esse, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, per il primo grado è dovuta la somma di euro 2.538,50, pari un mezzo di euro 5.077/00; inoltre, sono dovute le spese di ctu (500,00 euro) e di ctp (250 euro) sempre al 50%.
Per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro
1.983,00, pari un mezzo di euro 3.966,00.
20
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1066/2023 del Tribunale di Parte_1
Grosseto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, accerta la responsabilità dell'appellata ex art. 2052 c.c. per il sinistro di causa e il concorso colposo dello nella Pt_1 misura del 50%; per l'effetto, condanna la a corrispondere allo la CP_1 Pt_1 somma di euro 3.085,00 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di euro
6.017,63 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
compensa per un mezzo le spese di lite e condanna l'appellata a rifondere all'appellante la residua metà di esse, che liquida per il primo grado nella somma già proporzionata di euro 2.538,50 per compensi professionali, euro
250,00 per spese di ctu ed euro 125,00 per spese di ctp e per il secondo grado nella somma già proporzionata di euro 1.983,00 per compensi professionali.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 277/2024 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. ERIKA BRUNORI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PELUSO Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel merito, accertare, riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 c.c. ovvero ex art. 2043
c.c. della , in persona del Presidente p.t., nella causazione dell'evento de Controparte_1 quo e, per l'effetto, in via principale, condannare la medesima convenuta, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello, al risarcimento di tutti i danni materiali riportati dall'autovettura Ford Eco Sport tg. FC280EYdi proprietà del Sig. , nonché di Parte_1 tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, subiti dal medesimo attore in conseguenza
1 del detto evento, mediante il pagamento in suo favore della somma di € 6.086,63 per i danni materiali propriamente detti riportati dalla suddetta autovettura, di € 713,70 per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo o, in subordine in ogni caso, per il danno da fermo tecnico subito, nonché della somma di € 9.042,00 per danno alla persona (di cui
I.P. al 4.5% € 4.923,28, ITP al 75% giorni 25 € 1027,50, ITP al 50% giorni 20 € 548,00,
ITP al 25% giorni 20 € 274,00, spese mediche per € 2.270,00), oltre al rimborso delle spese di CTU per € 500,00 e di CTP per € 250,00, così, complessivamente della somma di € 16.592,33 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
in via subordinata e salvo gravame, condannare la medesima convenuta, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di appello, al risarcimento di tutti i danni materiali riportati dall'autovettura Ford Eco Sport tg. FC280EYdi proprietà del Sig. , nonché di Parte_1 tutti i danni alla persona, patrimoniali e non, subiti dal medesimo attore in conseguenza del detto evento, mediante il pagamento in suo favore della somma di € 6.086,63 per i danni materiali propriamente detti riportati dalla suddetta autovettura, di € 713,70 per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo o, in subordine in ogni caso, per il danno da fermo tecnico subito, nonché della somma di € 4.847,20 per danno alla persona nella misura determinata dal CTU (di cui I.P. al 2% € 1.705,70, ITP al 75% giorni 15 € 616,50,
ITP al 50% giorni 15 € 411,00, ITP al 25% giorni 20 € 274,00, spese mediche per €
1.840,00), oltre al rimborso delle spese di CTU per € 500,00 e di CTP per € 250,00, così, complessivamente della somma di € 12.397,53 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria delle spese e competenze professionali tutte del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“Si conclude affinché questo ecc.ma Corte Voglia:
1) Dichiarare inammissibili e/o improcedibili i motivi di appello proposto dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado rigettando tutte le domande perché inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto.
2) Rigettare nel merito i motivi di appello proposto dall'appellante, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado rigettando tutte le domande perché inammissibili, non provate, infondate in fatto e diritto.
3) Nel merito: In ogni caso, rigettare le domande avanzate dall'attore, in quanto inammissibili, carenti di prova, infondate in fatto ed in diritto nonché, in subordine, oltremodo eccessiva ed indimostrata nel suo ammontare;
2 In ogni caso, con riproposizione ex art 346 cpc, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del danneggiato ex art. 1227 2° co. c.c. per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e conseguentemente rigettare ogni domanda nei confronti della convenuta.
In ogni caso, con riproposizione ex art 346 cpc, in subordine, ridurre il danno quantificato perché non provato ed eccessivo.
4) Con vittoria di spese processuali per il doppio grado.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1066/2023 del Tribunale di Grosseto, in materia di danno da fauna selvatica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Grosseto la , Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti - pari a complessivi Euro 14.863,38, per danni all'autovettura, fermo tecnico e lesioni personali
(€ 6.086,63 per i danni materiali all'autovettura, € 713,70 per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo ed € 8.063,05 per danno alla persona) - a seguito di un sinistro avvenuto in data 18.09.2016, alle ore 00.20 circa, allorquando egli stava percorrendo la
S.R. n. 74 Maremmana-direzione Bolsena (VT), alla guida dell'autovettura di sua proprietà, mod. Ford Eco sport, targata FC280EY.
In particolare, l'attore aveva dedotto che il sinistro si era verificato all'altezza del Km
48+200, nel Comune di Pitigliano (GR), a causa dell'attraversamento improvviso di un cinghiale, che veniva travolto dall'autovettura e decedeva dopo poco, e che dunque era ravvisabile la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro de quo, quale responsabile per le funzioni di gestione diretta del territorio in materia faunistico-venatoria, in quanto tale tenuta a rispondere per danni derivati a terzi dalla fauna selvatica.
La convenuta s'era costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata unicamente la Provincia di Grosseto, e nel merito sostenendo l'infondatezza della domanda per assenza di ogni responsabilità in capo ad essa.
Il tribunale, espletate delel prove per testi ed una ctu medico-legale sulla persona dello aveva premesso che la domanda andava inquadrata nell'ambito della responsabilità Pt_1 extracontrattuale ex art. 2052 c.c., trattandosi di danno all'utente della strada cagionato da animali selvatici (citando Cass. n. 12113/2020 e n. 7969/2020), che sussisteva la legittimazione passiva della e che doveva ritenersi dimostrato che il sinistro era CP_1
3 avvenuto a causa dell'attraversamento di un cinghiale, ma che la domanda non poteva essere accolta perché era ravvisabile l'esimente del caso fortuito. ha impugnato tale sentenza facendo valere due motivi d'opposizione: Pt_1
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 2052 C.C.
ERRATA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL RINNOVATO
ORIENTAMENTO DANNI DA . OMESSA, ERRONEA E Parte_2
ARBITRARIA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697
C.C., 115, 116 e 246 C.P.C. DIFETTO DI ULTRAPETIZIONE PER AVER
RITENUTO SUSSISTENTE IL CASO FORTUITO IN DIFETTO DI PROVA SUL
PUNTO DA PARTE DELLA REGIONE . OMESSA, ILLOGICA, CP_1
INSUFFICIENTE, ARBITARIA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN
PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. L'appellante ha rilevato che erroneamente il tribunale, dopo aver affermato che i fatti di causa erano riconducibili all'art. 2052 c.c., l'aveva onerata della prova di una colpa in capo alla
P.A.; peraltro, tale prova era stata raggiunta, avendo la stessa ammesso CP_1 che il tratto di strada in esame era soggetto ad un peculiare attraversamento di fauna selvatica, ciò che avrebbe imposto l'adozione di sistemi di prevenzione quali l'illuminazione, la recinzione, l'installazione di dissuasori, non essendo certo sufficiente l'abbattimento di taluni capi di cinghiale;
peraltro, la stessa predisposizione ed attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale non poteva essere dimostrata attraverso l'audizione di un teste avente interesse in giudizio, perché responsabile della per quel servizio;
per converso, esso CP_1 attore aveva tenuto un contegno prudente, procedendo a bassa velocità - come dimostrava anche il fatto che altrimenti avrebbe perso il controllo del mezzo - ed i testi da lui indotti erroneamente erano stati ritenuti incapaci ex art. 246 c.p.c.
20.01.2020 del teste (dipendente della dal Testimone_1 Controparte_1
01.01.2016 con qualifica di responsabile della sede di Grosseto del settore attività faunistico venatorie), “… essendo la qualità del teste rilevante sul piano dell'attendibilità e non dell'incapacità”;
II. ERRATA ED OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2043
C.C. IN RELAZIONE ALL'ASSOLVIMENTO DA PARTE DELL'ATTORE
DELL'ONERE PROBATORIO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115, 116 E 246 C.P.C.. OMESSA, ILLOGICA,
INSUFFICIENTE, ARBITARIA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN
4 PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. Posto e ribadito che ai sensi dell'art. 2052 c.c. era del tutto irrilevante la condotta del custode, né spettava al danneggiato l'onere di dimostrare la colpa della , comunque, finanche CP_1 qualora si fosse voluto applicare l'art. 2043 c.c., egli aveva pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, fornendo prova delle molteplici condotte omissive poste in essere dalla . Controparte_1 ha dunque insistito nella propria domanda risarcitoria, rilevando che il danno Pt_1 patrimoniale era provato per tabulas e quello alla sua persona, sottostimato dal ctu, doveva essere liquidato sulla base della perizia di parte.
La s'è costituita, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, e Controparte_1 riproponendo ex art. 346 c.p.c. le proprie eccezioni in punto di concorso di colpa del danneggiato e di quantificazione del danno;
in particolare, ha sostenuto che il danno alla persona andasse liquidato applicando la tabella ministeriale di cui all'art. 139 cod. ass. e che quello per la riparazione dell'auto e il noleggio della vettura sostitutiva non fossero indennizzabili, trattandosi di voci per le quali già lo aveva percepito (o comunque Pt_1 poteva percepire) un'indennità dal proprio assicuratore, in relazione a Controparte_2 Con tale eccezione, ha chiesto che fosse ordinato ad ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione relativa agli indennizzi erogati o comunque erogandi all'attore in virtù della polizza n. CL20356128/00.
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.2025, mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 9.5.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione.
Il tribunale ha affermato che la domanda di era sussumibile nella norma dell'art. Pt_1
2052 c.c. e che andava affermata la titolarità passiva della pretesa attorea in capo alla ex art. 2052 c.c., quale ente cui spettavano, in base alla Costituzione ed alle CP_1 leggi statali, le competenze normative, le principali competenze amministrative, e comunque di programmazione, coordinamento e controllo, nonché i connessi poteri sostitutivi, per la tutela e la gestione della fauna selvatica, e che quindi, sul piano civilistico, rappresentava il soggetto “utilizzatore” per fini di utilità collettiva, aggiungendo che essa rispondeva nei confronti dei terzi dei danni eventualmente causati dagli animali selvatici a prescindere da eventuali deleghe ad altri enti minori per la gestione della detta fauna.
Poiché l'appellata non ha proposto impugnazione incidentale, tali affermazioni sono divenute incontrovertibili.
5 Parimenti incontrovertibile è divenuta l'affermazione che “risulta provato lo scontro con
l'animale e i danni al veicolo, nonché l'imputabilità del secondo al primo”.
3. La responsabilità della . CP_1
Entrambi i motivi d'appello attengono all'an debeatur, ovvero alla responsabilità della
, oggettiva, ex art. 2052 c.c., ma anche per colpa. CP_1
Il tribunale ha così argomentato sul punto: la “risponde nei confronti dei terzi dei danni CP_1 eventualmente causati dagli animali selvatici, in applicazione della disciplina di cui all'art. 2052 c.c., a prescindere da eventuali deleghe ad altri enti minori per la gestione della detta fauna. Si tratta quindi, in definitiva, di verificare se effettivamente può essere affermata una colpa della per non avere adottato misure idonee ad impedire CP_1
l'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico che ha originato il sinistro. [...] in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico, con la conseguenza che graverà sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato, l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Va poi precisato che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052
c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (cfr. in proposito: Cass. Sentenza
n. 200 del 09/01/2002; n. 11780 del 06/08/2002; n. 3991 del 22/04/1999 e n. 4373 del 07/03/2016).
Ne deriva che l'attore che chieda il risarcimento per danni che sostenga causati da un animale selvatico in occasione di un sinistro stradale, resta certamente soggetto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, e quindi il conducente del veicolo ha l'onere di dimostrare non solo la precisa dinamica dell'incidente, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e che tale prova deve essere valutata con particolare rigore in caso di sinistro avvenuto in aree in cui era segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
Ciò posto, dall'esame complessivo delle testimonianze rese in corso di causa, seppure possa ritenersi dimostrato che la collisione de qua avvenne a causa dell'attraversamento di un animale selvatico (oggetto della tutela di cui alla L. n.
157 del 1992), si osserva come la stessa non possa essere ricondotta a responsabilità della , dovendo ritenersi CP_1 applicabile nel caso di specie l'esimente del caso fortuito.
6 L'inquadramento della fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2052 c.c. comporta infatti che, in punto di valutazione delle responsabilità dell'Ente preposto, deve comunque tenersi conto delle innegabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa funzionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della proprietà pubblica della suddetta fauna) al fine di contemperare le contrapposte esigenze di garantire al danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, uniformi sull'intero territorio nazionale, senza che ciò determini una incontrollata ed eccessiva espansione della responsabilità civile della pubblica amministrazione, anche per danni del tutto sottratti alla possibilità di un adeguato ed effettivo controllo (cfr. Cass. n.
7969/2020; conforme Cassazione civile n. 12113/2020).
In questo senso, deve aderirsi a quella giurisprudenza che ritiene che non può costituire oggetto di obbligo giuridico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n.
9276; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080), indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, ove non si provi che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo, ovvero teatro di precedenti incidenti (in tal senso, si vedano i principi espressi da cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 5722).
Nondimeno, va ritenuto che l'Ente preposto, in mancanza di specifica prova – come visto gravante sull'attore ex art. 2052 c.c. - della notoria pericolosità della strada in ragione del possibile attraversamento di animali selvatici, non può essere ritenuto in colpa per una eventuale mancanza di illuminazione e di segnaletica di pericolo, non esistendo alcuna norma che imponga all'amministrazione di illuminare tutte le strade o di apporre segnalazioni particolari. [...] in caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. per la prova della causa del danno non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1,
c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11107 del 27 aprile 2023).
Nella specie, devono valorizzarsi i seguenti elementi:
7 Innanzitutto, non è emersa all'istruttoria la mancata adozione da parte della delle misure idonee ad evitare che CP_1 la fauna selvatica arrechi danni a terzi, essendo invece emerso un adeguato coordinamento tra Ente regionale ed enti minori, nonché una fattiva attività di vigilanza sulla corretta esecuzione delle misure prescritte, con ampia previsione di sistemi di monitoraggio e di previsione in grado di consentire anno per anno una giusta calibratura dei prelievi di caccia, onde conseguire le densità ottimali a seconda delle condizioni locali, nonché il conseguimento degli obiettivi previsti dai piani di abbattimento nell'area in cui ricade il tratto della SR 74 nel quale si è verificato il sinistro per cui è causa (di competenza dell'attuale ATC GR 7 SUD), tanto che nell'anno del sinistro per cui è causa il piano complessivo dell'intero ATC è stato non solo rispettato ma è stato abbattuto un numero di cinghiali pari al 105,8 % rispetto al programmato (cfr. deposizione del teste - Verbale del 22.01.2020). Tes_2
In secondo luogo, dal verbale di incidente si ricava la presenza, al momento del sinistro e nel tratto stradale in questione, di apposita segnaletica di pericolo attraversamento animali selvatici (cfr. doc B in produzione parte attrice) mentre non risulta provata la concreta necessità di presidi di sicurezza ulteriori rispetto a quelli, comunque, presenti su quel tratto di strada. In particolare, non risulta provata in giudizio una anomala frequenza di attraversamento di animali selvatici (dedotta in via presuntiva sulla base della presenza di una zona di caccia nella medesima area) che giustificasse l'adozione di misure ulteriori rispetto a quelle già adottate, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico a carico dell'Ente generale la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276; Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2006, n. 7080).
Inoltre, a parte la repentinità dell'attraversamento dell'animale (ragionevolmente presumibile), non appare adeguatamente provata la congruità del comportamento di guida tenuto dallo stesso attore, anche avuto riguardo alle circostanze capitolate per la prova orale, con conseguente assenza di prova (gravante sul danneggiato) che nella specie sia stata adottata ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
Ed infatti, sebbene risulti ragionevole (e possa darsi per provato) che l'attraversamento sia stato del tutto improvviso, nulla risulta dedotto in merito alla velocità, congrua o meno, tenuta dall'attore su quel tratto di strada al momento dell'incidente. Invero non è stato indicato dalle parti nemmeno quale fosse il limite di velocità vigente al momento del sinistro, né tale informazione risulta annotata dai verbalizzanti intervenuti sul posto.
La domanda dovrà quindi essere integralmente respinta, per essere l'accaduto ascrivibile – in ultima analisi – più che ad una colpevole omissione dell'Ente preposto, al caso fortuito”.
L'appellante si duole, in buona sostanza, che il primo giudice, da un canto, pur premettendo di voler ricondurre i fatti di causa all'art. 2052 c.c., lo avrebbe contraddittoriamente onerato della prova di una colpa in capo alla , e, dall'altro, CP_1 avrebbe ritenuto che il tratto stradale teatro del sinistro non fosse soggetto ad attraversamento di animali selvatici in modo peculiare, tale da imporre l'adozione di
8 particolari cautele, e che esso automobilista non avesse provato d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Quanto alla prima doglianza, se è vero che nella prima parte della sentenza il tribunale pare richiedere un accertamento di colpa dell'amministrazione convenuta (“Si tratta quindi, in definitiva, di verificare se effettivamente può essere affermata una colpa della
per non avere adottato misure idonee ad impedire l'attraversamento della strada CP_1 da parte dell'animale selvatico che ha originato il sinistro”) - che non è invece necessario, posto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'art. 2052 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, da cui il convenuto può esimersi solo dimostrando il caso fortuito - tuttavia è vero anche che poi, nello svolgere la concreta motivazione, il giudicante ritiene che la P.A. abbia provato il caso fortuito.
Dunque, ad essere controversi, più che le regole di giudizio e l'allocazione dei rispettivi oneri probatori, paiono piuttosto le valutazioni fattuali.
Prima di procedere alla disamina delle concrete circostanze di fatto, appare tuttavia opportuno meglio chiarire la portata dell'orientamento giurisprudenziale, pure citato dal tribunale, per il caso di urto tra veicolo e animale, posto che le affermazioni al riguardo del tribunale presentano una certa ambiguità, e potrebbero ingenerare la convinzione - contrastata dall'appellante - che l'onere della P.A. di dimostrare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del sinistro scatti solo qualora il danneggiato abbia dimostrato d'aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.
Ebbene, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. (così Cass.
23/05/2022 n. 16550). Dunque, la presunzione di responsabilità a carico del conducente
(ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi
9 vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (così
Cass. 10/11/2023 n. 31335).
In particolare, in quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha espressamente rilevato
“come sia erronea in punto di diritto la suddetta affermazione del Tribunale nella parte in cui sostiene che, nel caso di sinistri stradali causati da fauna selvatica, dapprima il giudicante debba accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
e solo dopo che sia stata fornita tale prova, scatterebbe la presunzione di colpa di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale”.
Dunque, se è vero che il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del
1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, è vero anche che, al contempo, la deve dimostrare il caso fortuito, e dunque stante la CP_1 pari efficacia di entrambe le presunzioni (v. in termini anche Cass. 21/06/2024 n.
17523), qualora nessuna delle due parti assolva al proprio onere il risarcimento sarà proporzionalmente ridotto, ma non negato.
Tanto premesso, i dati fattuali documentali (perché risultanti dal rapporto dei CC) o comunque pacifici sono i seguenti.
Il tratto di S.R. 74 ove è avvenuto il sinistro è adiacente ad una Zona di ripopolamento e cattura e ad una Zona di rispetto venatorio, cioè a zone ove è vietata la caccia;
tali zone confinano poi, invece, con un distretto di caccia, di talché sul piano indiziario è estremamente probabile che la zona del sinistro abbia una popolazione di cinghiali superiore alla media del territorio grossetano, perché all'interno di essa gli ungulati trovano, da un canto, con più facilità e abbondanza, di che nutrirsi e, dall'altro, riparo dai cacciatori.
Tale presunzione è confermata dal fatto che, come emerge dal rapporto dei CC, in prossimità dei luoghi di causa era posizionato un cartello di pericolo di attraversamento di animali selvatici, ciò che conferma che fosse nota alla Provincia (e dunque dovesse esserlo anche alla ) la peculiare presenza nella zona di ungulati. CP_1
Soprattutto, poi, la stessa nel costituirsi in giudizio (v. p. 10 della comparsa di CP_1 costituzione e risposta) aveva ammesso che nella zona di causa era notorio il rischio di
10 attraversamento di animali: ciò aveva dedotto per desumerne la colpa dell'automobilista, che avrebbe dovuto tenere un contegno di guida particolarmente prudente, ma ovviamente la sua affermazione vale più in generale ad imprimere su quel tratto stradale un connotato di pericolosità, legato all'essere particolarmente soggetto all'attraversamento di fauna selvatica, nel senso che se nella campagna maremmana ogni strada è potenzialmente suscettibile di essere attraversata da cinghiali e caprioli quella ove è avvenuto il sinistro lo era più di altre.
Non solo, il tratto in questione nelle ore notturne era più pericoloso che mai perché privo di illuminazione che consentisse di tenere sotto controllo la vegetazione adiacente alla carreggiata.
Se così è, la mera circostanza che nell'anno precedente il fatto il Piano Faunistico
Venatorio Provinciale fosse stato attuato, con l'abbattimento, riferito dal teste Tes_2 dipendente della e responsabile del settore faunistico-venatorio per la provincia CP_1 di Grosseto, di 269 cinghiali, ovvero 35 in più dei 234 cinghiali previsti dal Piano, a prescindere dall'attendibilità del teste (obiettivamente non indifferente alla vicenda e che si era evidentemente preparato in funzione della deposizione), non appare sufficiente ad affermare che il sinistro - del tutto prevedibile, per quanto premesso - non potesse essere evitato.
Benvero, il mero contenimento della popolazione d'ungulati non è certo l'unica misura preventiva a disposizione della . CP_1
Da un canto, essa appare particolarmente inadeguata nello specifico contesto territoriale, in cui l'area in oggetto tende ad accogliere gli animali che fuggono dalle zone di caccia e dunque ad essere sovrappopolata ex se.
Dall'altro, vi sono ulteriore strumenti di cautela, ben evidenziati dall'appellante. In particolare, come emerge dal Progetto “Life Strade”, cui ha partecipato, tra gli altri, proprio la (v. doc. Z2 dello , oltre alle tradizionali barriere e Controparte_1 Pt_1 recinzioni - che comunque per brevi tratti non appaiono incompatibile con le esigenze faunistiche né particolarmente costose, e dunque possono rivelarsi un ottimo strumento preventivo - sono ormai in uso sistemi innovativi di prevenzione che, in modo interattivo e simultaneo, mettono in allerta i guidatori e scoraggiano gli animali dall'attraversare la strada quando sopraggiunge un'auto; esistono poi dissuasori ottici, barriere olfattive e repellenti sonori.
Ovviamente tali presidi non possono essere istallati lungo ogni strada di campagna, ma qualora un tratto stradale presenti un particolare rischio di attraversamento della fauna selvatica - e come evidenziato quello in esame lo presentava - è esigibile dalla il CP_1 loro impiego.
11 Come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 10/11/2023 n. 31335 già citata), “Secondo attendibili studi provenienti da associazioni del settore, e calcolando solo i sinistri stradali con danni alle persone, nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto od un ferito ogni 41 ore. Sicché, anche ad ammettere che la lettera dell'art. 2052 c.c. possa dirsi ambigua sotto il profilo di cui qui si discorre, proprio per questa ragione deve essere preferita l'interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse”.
Dunque, si deve affermare che nel caso in esame il sinistro oltre che prevedibile era anche prevenibile, e che l'appellata non ha dimostrato la sussistenza di un caso fortuito.
In particolare, non può neppure sostenersi che il sinistro sarebbe stato causato da un contegno tanto imprudente ed abnorme del conducente della vettura da assurgere esso stesso a caso fortuito, perchè ove realmente lo fosse sopraggiunto ad una velocità Pt_1 sconsiderata certamente le conseguenze per lui e gli altri occupanti dell'auto sarebbero state ben peggiori, posto che avrebbe certamente perduto il controllo del mezzo dopo l'impatto.
Passando ad esaminare il contegno dell'appellante, ed al precipuo fine di valutare se il medesimo abbia, dal canto suo, assolto all'onere probatorio di cui lo grava l'art. 2054 comma primo c.c., si deve intanto confermare la correttezza della statuizione del primo giudice in punto d'incapacità a deporre dei testi e Tes_3 Tes_4
I medesimi, invero, si trovavano quali terzi trasportati a bordo della vettura condotta dallo e, come da loro stessi dichiarato nel corso della deposizione, avevano Pt_1 anch'essi riportato lesioni personali in conseguenza dell'urto, di talché ben avrebbero potuto intervenire nel presente giudizio per chiedere a loro volta il risarcimento del danno, ciò che quindi li rendeva incapaci ex art. 246 c.p.c. a deporre. Al momento della loro escussione essi (per quanto dichiarato in sede d'esame testimoniale) erano ancora in Con attesa del risarcimento del danno, che avevano domandato ad assicuratrice per la r.c. auto dello ma se anche già fossero stati risarciti non per questo avrebbero Pt_1 riacquisito la capacità ad assumere la veste di testimoni.
Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo Cass.
29/04/2022 n. 13501; 29/09/2015 n. 19528), la vittima di un sinistro stradale, in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato, è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di
12 rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto o estinto per intervenuto adempimento, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti.
Per lo specifico caso in cui il testimone sia un terzo trasportato, poi, come nel caso in esame, la Cassazione (v. Cass. 17/07/2019 n. 19121) ha espressamente rilevato che:
“La circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale fosse una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio. Posto, infatti, che l'incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato
a deporre, nessuna influenza può avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall'art.
2054 c.c. o 141 cod. ass.. Anche la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, infatti, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva (da ultimo, in tal senso, Sez. 3 -' Sentenza n. 4147 del
13/02/2019, Rv. 652744 - 01).”; del resto, è facoltà del creditore rivolgere la propria pretesa nei confronti dell'uno o dell'altro condebitore solidale, ed anche chiedere l'adempimento in un secondo momento a colui cui non ci si è rivolti in prima battuta, se non si è stati totalmente soddisfatti.
Peraltro, a ben vedere, anche ove i suddetti testi fossero stati capaci lo non avrebbe Pt_1 assolto all'onere su di lui gravante ex art. 2054 comma primo c.c., ed in particolare non avrebbe dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. Se, infatti, è plausibile che come indicato dai testi - e come valutato anche dal tribunale, con valutazione non censurata dalla - il cinghiale si sia appalesato sulla sede CP_1 stradale, attraversandola, in modo piuttosto improvviso, anche per la situazione di buio
(incontestata) e perché il tratto precedente il sinistro era curvilineo, tuttavia non è dato sapere a che velocità l'auto stesse procedendo.
Se, come detto, certamente non teneva una velocità folle, ché altrimenti sarebbe verosimilmente finita fuori strada, tuttavia si deve anche considerare che proprio per il buio pesto e la presenza di una curva lo avrebbe dovuto tenere una velocità Pt_1 particolarmente moderata. Risulta infatti dal verbale dei carabinieri che il pericolo di attraversamento di animali selvatici era segnalato, e a fronte di tale segnaletica sarebbe stato onere dell'appellante, ex art. 2054 comma 1 c.c., dimostrare che essa non era visibile da chi proveniva dalla sua direzione (considerato, peraltro, che i fari della macchina consentono di vedere la segnaletica presente a lato strada anche nei tratti privi
13 d'illuminazione pubblica) e/o che non era correttamente posizionata - circostanze, queste, indimostrate e, ancor prima, allegate in maniera del tutto generica.
Dunque, anche lo non ha vinto la presunzione a suo carico, non avendo dimostrato Pt_1
d'aver proceduto a velocità particolarmente moderata - come imponeva lo stato dei luoghi;
se ciò avesse fatto, invero, sarebbe potuto riuscire a fermarsi in tempo o comunque, quantomeno, l'impatto sarebbe stato più lieve e le conseguenze inferiori.
Pertanto, il sinistro va ascritto a sua corresponsabilità per il 50% ed il suo credito risarcitorio va quantificato nella metà dei danni patiti.
4. La quantificazione dei danni.
Lo ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, alla propria persona, e Pt_1 patrimoniali per spese mediche, per il costo di riparazione del danno e per il noleggio di una vettura sostitutiva.
4 a) Il danno non patrimoniale.
Partendo dalla prima voce, il ctu dott. ha evidenziato che il paziente, a Persona_1 seguito del sinistro, ha riportato “trauma contusivo spalla sinistra, ginocchio destro e rachide cervicale”, compatibili con una collisione, e quindi brusco arresto, e che al momento della visita erano presenti esiti del trauma distorsivo del rachide cervicale, non anche del concomitante trauma della spalla sinistra e del ginocchio destro.
Ha quindi quantificato i postumi nella misura del 2% e l'invalidità temporanea in gg. 15 al 75%, gg. 15 al 50% e gg. 20 al 25%.
L'appellante ha sostenuto, da un canto, che la consulenza sarebbe nulla perché il ctu non avrebbe risposto alle osservazioni critiche del consulente di parte attrice Prof. e, CP_3 dall'altro, che i postumi sarebbero pari al 4,5%, ed anche la temporanea più lunga e consistente.
Si tratta di deduzioni infondate.
Il ctu infatti ha confermato il proprio giudizio, ritenendo che quanto esposto fosse sufficiente a supportarlo, ed in effetti considerato che lo stesso ctp indicava nei propri rilievi che per il colpo di frusta il danno andava dal 2 al 4%, a seconda della gravita delle conseguenze, e che il ctu sotto il profilo obiettivo aveva rilevato soltanto una persistente rigidità del rachide cervicale, l'adozione della percentuale inferiore era giustificata. Si deve inoltre rilevare che lo stesso ctp, lungi dall'indicare la percentuale del 4,5% pretesa dall'appellante, indicava quella del 3%, di talché lo scostamento del giudizio del ctu rispetto a quello del ctp è veramente irrisorio.
Quanto alla temporanea, il ctp non aveva mosso alcun rilievo all'elaborato peritale.
Dunque, si deve procedere alla liquidazione del danno secondo le valutazioni del dott.
. Per_1
14 Tale liquidazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, deve avvenire sulla scorta della tabella milanese, posto che la tabella ministeriale ex art. 139 cod. ass. si applica unicamente ai sinistri stradali (oltre che in materia sanitaria) - con tale dizione intendendosi quelli derivanti dalla circolazione di veicoli, ex art. 2054 c.c., laddove il sinistro in esame è cagionato dall'animale, ex art. 2052 c.c. Invero, i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali
(cfr. Cass. 11/02/2022 n. 4509, con cui la S.C. ha escluso l'applicazione delle tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012).
Com'è noto, tali tabelle, conformemente ai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, liquidano il danno non patrimoniale come figura unitaria, tenendo conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione complessiva.
Poiché l'appellante al momento del fatto aveva 46 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo quarantaseiesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta ad euro 2.868,00 (di cui euro
2.295,00 a titolo di danno biologico, il resto a titolo di danno morale).
15 Alla suddetta somma, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
l'attuale tabella milanese stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità), e stante l'esiguità delle lesioni appare congruo attestarsi sulla somma base, per complessivi euro 2.731,25.
Il complessivo danno non patrimoniale è quindi pari all'importo di euro 5.299,25 e, considerato il riconosciuto concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, il credito risarcitorio ammonta all'importo di euro 2.799,62.
Tale somma, oggetto di un'obbligazione di valore, è già liquidata all'attualità; sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno si debbono altresì computare gli interessi compensativi, quali danno per il ritardato pagamento, di talché il complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale ammonta all'importo (così arrotondato) di complessivi euro 3.085,00.
4 b. Il danno patrimoniale.
A titolo di danno patrimoniale, sono poi dovute allo le spese mediche sostenute, Pt_1 documentate e ritenute congrue dal ctu - tanto quelle fatturate, per euro 110,00, quanto quelle per cui sono in atti preavvisi di parcella, posto che non è contestato l'effettivo espletamento della prestazione e che la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato: “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (Cass., 10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21,
e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718); “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n.
22826/2010). Ed ancora: “per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non
16 potendosene pretendere l'assoluta certezza.” (così Cass. n. 495/1987; Cass. n.
23878/2020).
Dunque, le spese mediche (in senso stretto, ovvero diagnostiche) ammontano a euro
1.840,00 e il credito risarcitorio a tale titolo, stante la dimidiazione, a euro 920,00.
Sono infine dovute, quale voce di danno, anche le spese sostenute dallo per la Pt_1 perizia di parte del Prof. per € 430,00, al 50%, trattandosi comunque di spesa CP_3 congrua connessa secondo un criterio di regolarità causale al sinistro, per euro 215,00.
Dunque, il credito complessivo per spese lato sensu mediche è pari ad euro 1.135,00
(2.270/2).
Anche tale importo costituisce oggetto di un'obbligazione di valore, da maggiorare della rivalutazione (tenuto contro della svalutazione intervenuta dalla data dell'esborso a oggi)
e degli interessi, per complessivi euro 1.516,00. ha poi chiesto il danno al mezzo, rapportato al costo affrontato per le riparazioni, il Pt_1 danno da fermo tecnico e quello per il noleggio di una vettura sostitutiva.
La ha contestato tali domande in primo luogo perché, a suo dire, lo godeva CP_1 Pt_1 di un'assicurazione kasko e dunque il danno alla vettura e quello per il noleggio di un'auto sostitutiva erano già stati indennizzati dall'assicuratore.
Tale tesi è destituita di fondamento. Con L'appellata, che insiste nel chiedere l'esibizione ad della documentazione relativa alle prestazioni erogate per il sinistro in oggetto, pare dimenticare che tale richiesta è già stata accolta in primo grado;
il tribunale con ordinanza 26.6.2019 ha già disposto tale Con esibizione e dai documenti esibiti da emerge che alcun danno all'auto (o per un'auto Con sostitutiva) è stato indennizzato;
invero la quale Compagnia garante la RCA, ha risarcito soltanto i terzi trasportati e ai sensi dell'art. 141 Persona_2 Persona_3
C.d.A. per le lesioni riportate in occasione del sinistro.
A ciò consegue che debba essere rifusa allo quale voce di danno regolarmente Pt_1 connessa al sinistro (essendo ormai esigenza avvertita come primaria la disponibilità di una vettura) il 50% del costo di € 713,70 (di cui non è contestata la congruità), per il noleggio di una macchina sostitutiva, pari ad euro 356,85, che maggiorata di rivalutazione ed interessi fonda un credito di euro 472,00.
Proprio perché viene riconosciuta al danneggiato tale voce, poi, nulla deve invece essergli corrisposto a titolo di fermo tecnico (ché altrimenti finirebbe per esservi una duplicazione del danno;
lo stesso danneggiato peraltro in primo grado aveva posto le due domande in via alternativa).
17 Per quanto attiene ai danni connessi alle riparazioni, essi sono stati quantificati nel preventivo e poi nella fattura n. 96 del 14.02.2017 della Tecnoauto in € 6.086,63 IVA compresa (doc. c).
Se la fattura da sola non costituisce prova del danno, tuttavia nel caso concreto si deve ritenere raggiunta tale prova.
Intanto, si deve rilevare che tale documento è estremamente dettagliato nel descrivere le voci di spesa.
18 E' poi sufficiente confrontare tali voci di spesa con la foto (che non è stata mai oggetto di rilievi da parte della ) che ritrae i danni riportati dalla vettura, per verificare che CP_1
l'intervento ha riguardato proprio le parti danneggiate dal sinistro, ovvero le componenti della carrozzeria anteriore destra.
D'altro canto, gli importi correlati alle singole voci di danno non sono stati puntualmente contestati dall'appellata, che non ha neppure indicato un diverso prezziario né specificamente negato la necessità delle ore di manodopera fatturate;
la sua contestazione è stata invero genericissima, laddove, invece, l'importo preteso corrisponde ictu oculi ai prezzi di mercato e dunque è congruo.
Pertanto, per il danno alla vettura dev'essere riconosciuta la complessiva somma di euro
3.043,31, pari al 50% del costo del ripristino (6.086,63/2), somma che, maggiorata di
19 rivalutazione ed interessi dal febbraio 2017 (data della fattura), ammonta a complessivi euro 4.029,63.
Quindi, il complessivo danno patrimoniale è pari ad euro 6.017,63.
L'appellante pretende poi il rimborso delle spese della CTU medico legale anticipate nel primo grado di giudizio nella misura di € 500,00, nonché di quelle di CTP per € 250,00 come da notula del Prof. ma tali importi costituiscono non voci risarcitorie, Persona_4 bensì spese di lite, di talché di esse si darà conto nel prossimo paragrafo.
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che l'appellante all'esito dei due gradi ha visto riconosciuto il proprio credito in misura pari al 50%, stante il suo concorso di colpa.
A ciò consegue che le spese di lite debbano essere compensate per un mezzo e la parte appellata condannata a corrispondere all'appellante la residua metà di esse, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22.
Pertanto, applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000, in considerazione del valore del credito riconosciuto, per il primo grado è dovuta la somma di euro 2.538,50, pari un mezzo di euro 5.077/00; inoltre, sono dovute le spese di ctu (500,00 euro) e di ctp (250 euro) sempre al 50%.
Per il secondo grado, sulla base del medesimo scaglione, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro
1.983,00, pari un mezzo di euro 3.966,00.
20
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1066/2023 del Tribunale di Parte_1
Grosseto, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello, accerta la responsabilità dell'appellata ex art. 2052 c.c. per il sinistro di causa e il concorso colposo dello nella Pt_1 misura del 50%; per l'effetto, condanna la a corrispondere allo la CP_1 Pt_1 somma di euro 3.085,00 a titolo di danno non patrimoniale e la somma di euro
6.017,63 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
compensa per un mezzo le spese di lite e condanna l'appellata a rifondere all'appellante la residua metà di esse, che liquida per il primo grado nella somma già proporzionata di euro 2.538,50 per compensi professionali, euro
250,00 per spese di ctu ed euro 125,00 per spese di ctp e per il secondo grado nella somma già proporzionata di euro 1.983,00 per compensi professionali.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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