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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.06.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 6002.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_1
Lauretta, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04.10.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro 1.170,66 dall'01/01/2004 al 31/12/2004 a titolo di malattia e maternità agricola eventualmente erogate dall' e richieste indietro dall' (come specificato dal CP_1 CP_1 provvedimento dell'aprile 2023); 2) Sentir dichiarare per l'effetto la ricorrente CP_1 non tenuta alla restituzione all' della somma di euro 678,23 dall'01/01/2004 al CP_1
31/12/2004 a titolo di disoccupazione agricola oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra della somma di euro 1.170,66 eventualmente già Pt_1 trattenute a titolo di indebito, per le causali in parola, da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
” Ha dedotto, nello specifico: che l' , nell'aprile 2023, provvedeva alla CP_1 contestazione di una somma, a suo dire, corrisposta all'istante a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2004, del seguente tenore: “la informiamo che, nel periodo che va dal 01/01/2004 al 31/12/2004, sono stati pagati 1.170,66 euro ... non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”; la richiesta di indebito da parte dell corrispondeva ad euro 1.170,66
CP_1 dall'01/01/2004 al 31/12/2004 a titolo di malattia e maternità agricola;
tuttavia l' non dava prova di aver corrisposto alla ricorrente effettivamente tali somme,
CP_1 euro 1.170,66 dall'01/01/2004 al 31/12/2004 a titolo di malattia e maternità agricola, di cui chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito il mancato pagamento della somma di cui l'
CP_1 pretendeva l'indebita erogazione e la prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' avente ad oggetto la CP_1 richiesta di restituzione dell'importo di erogato a titolo di malattia/maternità per l'anno 2004. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite per la mancanza di requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli della ricorrente per l'anno 2004 Ciò posto, le eccezioni di parte ricorrente, incontestato il merito dell'indebito, concernono la prova del pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ebbene l ha CP_1 allegato e documentato la corresponsione delle prestazioni indebite ( attestazione dell'ente poste (all. 2), tesoriere dell' nel 2004, da cui si evince la riscossione CP_1 presso l'Ufficio Postale di Castellammare di Stabia 2 dei bonifici domiciliati eseguiti nell'interesse dell' in data 23.12.2004 di euro 222,97, 514,35 e 434,05, per un CP_1 importo complessivo di euro 1.1171,37, ossia gli importi della prestazione di indennità di malattia venuta meno per effetto della cancellazione dagli elenchi agricoli ) e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo le richieste ed i solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente. (missive ricevute in data 8.5.2013 (all. 3 lettera con r/r), in data 19.11.2013 (all. 4 lettera con r/r) .
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 17.06.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.06.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 6002.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_1
Lauretta, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04.10.23, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1)Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro 1.170,66 dall'01/01/2004 al 31/12/2004 a titolo di malattia e maternità agricola eventualmente erogate dall' e richieste indietro dall' (come specificato dal CP_1 CP_1 provvedimento dell'aprile 2023); 2) Sentir dichiarare per l'effetto la ricorrente CP_1 non tenuta alla restituzione all' della somma di euro 678,23 dall'01/01/2004 al CP_1
31/12/2004 a titolo di disoccupazione agricola oltre interessi come per legge oltre alla rivalutazione monetaria;
3)Condannare l'istituto in parola alla restituzione in favore della sig. ra della somma di euro 1.170,66 eventualmente già Pt_1 trattenute a titolo di indebito, per le causali in parola, da esso Istituto;
4)Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
” Ha dedotto, nello specifico: che l' , nell'aprile 2023, provvedeva alla CP_1 contestazione di una somma, a suo dire, corrisposta all'istante a titolo di disoccupazione agricola relativa all'anno 2004, del seguente tenore: “la informiamo che, nel periodo che va dal 01/01/2004 al 31/12/2004, sono stati pagati 1.170,66 euro ... non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”; la richiesta di indebito da parte dell corrispondeva ad euro 1.170,66
CP_1 dall'01/01/2004 al 31/12/2004 a titolo di malattia e maternità agricola;
tuttavia l' non dava prova di aver corrisposto alla ricorrente effettivamente tali somme,
CP_1 euro 1.170,66 dall'01/01/2004 al 31/12/2004 a titolo di malattia e maternità agricola, di cui chiedeva la restituzione;
di avere proposto ricorso alla amministrazione senza esito positivo. Ha quindi eccepito il mancato pagamento della somma di cui l'
CP_1 pretendeva l'indebita erogazione e la prescrizione del diritto alla restituzione della somma in parola, essendo decorsi più di anni dieci dall'eventuale erogazione da parte dell'istituto convenuto della somma oggi risultata indebita. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto.
CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Le circostanze di fatto e diritto sono provate dalla documentazione versata in atti dall' previdenziale convenuto. CP_1
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dall' avente ad oggetto la CP_1 richiesta di restituzione dell'importo di erogato a titolo di malattia/maternità per l'anno 2004. L' , nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che le somme Controparte_2 liquidate a titolo di prestazioni previdenziali erano divenute indebite per la mancanza di requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli della ricorrente per l'anno 2004 Ciò posto, le eccezioni di parte ricorrente, incontestato il merito dell'indebito, concernono la prova del pagamento e l'intervenuta prescrizione. Ebbene l ha CP_1 allegato e documentato la corresponsione delle prestazioni indebite ( attestazione dell'ente poste (all. 2), tesoriere dell' nel 2004, da cui si evince la riscossione CP_1 presso l'Ufficio Postale di Castellammare di Stabia 2 dei bonifici domiciliati eseguiti nell'interesse dell' in data 23.12.2004 di euro 222,97, 514,35 e 434,05, per un CP_1 importo complessivo di euro 1.1171,37, ossia gli importi della prestazione di indennità di malattia venuta meno per effetto della cancellazione dagli elenchi agricoli ) e l'interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa, producendo le richieste ed i solleciti di pagamento inviati a mezzo posta e ritualmente ricevuti dalla ricorrente. (missive ricevute in data 8.5.2013 (all. 3 lettera con r/r), in data 19.11.2013 (all. 4 lettera con r/r) .
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 17.06.25
Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè