Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2025, proposto da
“Società Agricola Alisones S.S.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ avvocato Pietro Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’agricoltura sovranità alimentare e delle foreste, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
- ARGEA Sardegna - Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Lisa Noce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Associazione RR de LI - Gruppo di Azione Locale – AL, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Casula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determina prot. n. 790/U del 6 agosto 2024 con la quale l’Associazione RR de LI ha rigettato la domanda di pagamento (saldo) n. 044270020736 del 6 febbraio 2024 presentata dalla ricorrente per l’intero ammontare del contributo richiesto a liquidazione, pari a Euro 31.082,84, stante il mancato rispetto dell’art. 15, lett. f) del bando pubblico per l’ammissione a finanziamenti, intervento 19.2.6.4.2.1.2, “Attivazione di investimenti per lo sviluppo di aziende agricole esistenti” codice univoco bando 41041, pubblicato nel mese di febbraio 2020 da AL RR de LI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’agricoltura sovranità alimentare e delle foreste, di ARGEA e di AL RR de LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 11, c.p.a;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. IO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Nel mese di febbraio 2020 AL RR de LI - associazione costituita tra enti pubblici e soggetti privati per lo svolgimento dell’attività di promozione, valorizzazione e sostegno dei fattori di sviluppo economico, sociale ed occupazionale nel territorio dell’Oristanese nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - pubblicava il bando 41041 per l’“ Attivazione di investimento per lo sviluppo di aziende agricole esistenti ”, a valere sulla “ Azione Chiave 2.1. Turismo sostenibile - Sostegno alle imprese agricole ”.
2. La società “Società Agricola Alisones S.S.”, attiva nel settore dell’allevamento bovino e suino da carne e nel settore equestre, inoltrava, nel mese di marzo 2020, domanda di aiuto per un importo di Euro 35.555,55, al fine di adeguare le strutture esistenti per il ricovero dei cavalli e di realizzare un campo di addestramento equini scoperto con superficie di 2.060 metri quadrati.
Con determina n. 69 del 15 luglio 2022 AL RR de LI, all’esito di istruttoria, concedeva alla ricorrente il contributo richiesto, assegnando il termine di 12 mesi (successivamente prorogato sino al 15 febbraio 2024, v. documento n. 9 depositato dalla parte resistente) per la realizzazione dell’intervento e per la “ presentazione della domanda di saldo finale, con la relativa documentazione ” (pagina 8 del documento n. 4 depositato dalla parte resistente).
3. Con nota prot. 521/U del 4 giugno 2024 AL RR de LI comunicava alla ricorrente il preavviso di rigetto ex art. 10- bis , legge 7 agosto 1990, n. 241 della domanda di pagamento del saldo del 6 febbraio 2024, poiché, in estrema sintesi, la documentazione prodotta a corredo della domanda non era ritenuta conforme a quanto previsto dall’art. 15 del bando.
4. Nonostante la presentazione di tempestive controdeduzioni, la domanda di aiuto veniva respinta con l’impugnato provvedimento in epigrafe indicato e la concessione del contributo revocata, in quanto la comunicazione difetteva di idonea comunicazione di inizio lavori, come richiesto dall’art. 15, lett. f) del bando, necessaria per opere, quali quelle in esame, non effettuabili in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 15, c. 2, lett. b) della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
5. Con il ricorso in esame la società “Società Agricola Alisones S.S.” lamenta l’illegittimità del provvedimento negativo adottato nei suoi confronti per i seguenti motivi:
1) violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 10- bis l. 241/1990, con conseguente illegittimità del procedimento amministrativo;
2) violazione, erronea e falsa applicazione dei termini delle fasi procedimentali di ammissibilità e rigetto delle domande di pagamento;
3) violazione dell’art. 2135, comma 3 c.c. - eccesso di potere per difetto di istruttoria - contraddittorietà e irragionevolezza della determina di rigetto;
4) carenza di potere e difetto di competenza in ordine alla dichiarazione di invalidità del titolo abilitativo - violazione degli artt. 21- septies e ss., l. 241/1990.
6. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio:
- il Ministero dell’agricoltura sovranità alimentare e delle foreste;
- AL RR de LI, che con memoria del 10 ottobre 2025 ha eccepito il difetto di giurisdizione;
- ARGEA, che con memoria di costituzione dell’8 aprile 2025, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
7. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
8. Alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di ARGEA, in quanto la stessa non ha emesso l’atto impugnato ( ex multis , T.A.R. Sardegna, n. 965/2025).
2. Il ricorso è peraltro inammissibile per difetto di giurisdizione.
3. Sulla scorta di un’interpretazione giurisprudenziale ormai risalente e consolidata, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, in tema di finanziamenti pubblici, una volta emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi da parte del beneficiario attiene all’esecuzione del rapporto stesso. Pertanto, le controversie riguardanti il ritiro del contributo, che trovino fondamento non già su un vizio di legittimità del provvedimento concessorio o sul contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario agli obblighi inerenti l’esecuzione del rapporto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo ha consistenza di diritto soggettivo ( ex multis , Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 19484/2024; Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 25213/2020; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 6/2014; Consiglio di Sato, n. 4557/2023; Consiglio di Stato, n. 4730/2022; Consiglio di Stato, n. 2733/2022; Consiglio di Stato n. 2609/2021; Consiglio di Stato, n. 621/2021; T.A.R. Sardegna, n. 734/2025).
4. La questione oggetto della controversia riguarda proprio il rigetto del pagamento del saldo finale e la revoca del contributo concesso a favore della società ricorrente, non avendo quest’ultima adempiuto a quanto previsto dall’art. dall’art. 15, lett. f) del bando, secondo cui alla domanda di pagamento del saldo finale deve essere allegata, tra l’altro, la comunicazione di inizio lavori.
4.1 La disposizione, in particolare, stabilisce, in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, che i beneficiari debbano allegare alla domanda di pagamento del contributo (di anticipo, di acconto su stato di avanzamento lavori o, come nel caso in esame, di saldo) documentazione idonea a dimostrare la regolarità degli interventi realizzati con fondi pubblici, non potendosi ragionevolmente pretendere l’erogazione di contributi per immobili che presentino difformità urbanistico edilizie (T.A.R. Sardegna, n. 982/2025).
E’ possibile, quindi, affermare che tra gli obblighi assunti dai beneficiari del finanziamento vi sia anche quello di realizzare interventi edilizi conformi alla normativa vigente.
4.2 Nel caso di specie, la parte resistente ha esercitato il controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 15, lett. f) della lex specialis e avendo riscontrato, anche avvalendosi di una consulenza esterna e tutt’altro che irragionevolmente, una violazione delle disposizioni edilizie, ha ritenuto di non procedere al pagamento. Viene in rilievo, quindi, un ritenuto inadempimento sotto il profilo della (in tesi erronea) realizzazione di opere in regime di edilizia libera ai sensi dell’art. 15, c. 2, lett. b), l.r. 23/1985.
Pertanto, come correttamente affermato dalla parte resistente a pagina 5 della memoria depositata il 10 ottobre 2025, “ la fattispecie in esame attiene al diniego dell’erogazione a saldo del contributo e alla sua revoca, in ragione della mancata osservanza da parte della Società beneficiaria degli obblighi sottesi alla corretta esecuzione delle opere e spendita delle risorse assegnate, con particolare riferimento al contestato inadempimento della procedura di autorizzazione edilizia per la realizzazione delle opere di trasformazione del territorio ”.
5. Sotto altro profilo, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente nella memoria depositata il 20 ottobre 2025, dagli atti versati in giudizio risulta che AL RR de LI abbia assentito, con la determina n. 69 del 15 luglio 2022, l’intervento descritto nella domanda di aiuto e nella relazione di fattibilità di intervento, che non contengono alcun riferimento al regime giuridico dello stesso (documenti n. 7 e n. 5 depositati dalla parte resistente). Pertanto, AL RR de IA non ha proceduto alla revoca del contributo “ per vizi di legittimità o per un contrasto iniziale con l'interesse pubblico ”, ma per inadempimento della ricorrente, avendo quest’ultima realizzato, in tesi, interventi edilizi in assenza di titolo idoneo.
5.1 Inoltre, nel caso di specie non è configurabile un’ipotesi di attività amministrativa per accordi (le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), bensì un atto unilaterale di AL RR de LI che ha attribuito un vantaggio economico (ai sensi della “ Azione Chiave 2.1. Turismo sostenibile - Sostegno alle imprese agricole ”), a seguito di partecipazione della
“Società Agricola Alisones S.S.” a specifico bando.
Pertanto, trovano applicazione le regole ordinarie di riparto della giurisdizione in materia di contributi pubblici, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza su citata.
6. In conclusione deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
7. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di ARGEA, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il Tribunale civile di Oristano, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
IO TO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO TO | IT RU |
IL SEGRETARIO