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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2020 promossa da: ( c.f. e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappre avv. I ed C.F._2 presso il suo studio ATTORI contro c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rap 'avv C.F._4 CP_1 in pr miciliati presso il suo studio CONVENUTI (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._5
TTA iliato presso il suo studio RZ HI ( c.f. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_4 P.IVA_1
SGOB d elettivamente domiciliato presso il suo studio RZ HI di Antoniello MIchele ed Emiliano, (c.f. Controparte_5
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO P.IVA_2
I MENCACCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio TE TA ( c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._6
OG RT AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima TA (c.f. e P. iva , in persona del Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4
pagina 1 di 7 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PINZAUTI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio TE TA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 16.09.2024 riportandosi le parti ai propri atti difensivi;
con provvedimento riservato del 23.09.2024 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. visto il vecchio rito. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio i convenuti chiedendo l'accertamento dell'esistenza di vizi presenti obile acquistato con atto di compravendita del 22.05.2017 nel territorio di e la CP_4 conseguente riduzione del prezzo con condanna dei convenuti venditori ento in favore degli attori acquirenti con il pagamento della somma .352,00 come quantificato dalla relazione svolta ex art. 696 bis c.p.c.dall'ing. nominato dal CP_8
Tribunale in altra composizione ( rg 1518/2018) o quello divers risarcimento dei danni, interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva il rimborso delle spese di lite ivi compese quelle del procedimento per la CTP;
chiedeva altresì fosse disposto ex art. 96 c.p.c. a titolo di risarcimento in favore degli attori. Gli attori deducevano che l'immobile era stato oggetto di una ristrutturazione edilizia con opere in economia da parte dei venditori anche con riguardo al rifacimento del sistema di smaltimento non in pubblica fognatura, con un impianto costituito da una fossa biologica tipo IMHOFF per le acque nere più pozzetto sgrassatore per le acque chiare;
nell'immobile, in particolare in occasione di piogge, gli attori riferivano che in modo persistente si presentavano, sul terreno e sul resede che circondava la casa, fenomeni di ristagno di acqua e melma con insorgenza di odoiri sgradevoli e vistose tracce di umidità di risalita dal suolo con formazione di muffe al piano terra dell'immobile e lungo i muri perimetrali. Si costituivano in giudizio i convenuti che sere
, a chiamare in causa il Geologo e il CP_3 [...]
e, nel merito, chiedevano, in via o de CP_9 ia di spese e, in via ipotetica la manleva da parte dei chiamati in causa. Si costituiva il Geologo che a, in via p CP_3 zion il DL Geom. CP_5 CP_6
e la erito in via p
[...] Controparte_10 le d n vitoria di spese e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva. pagina 2 di 7 Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree e il Controparte_4 rigetto della d ittoria di spese. Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_5
e il rigetto della n vittoria di spese. Si costituiva la Geom. che chiedeva in via preliminare la improcedibilità della CP_6 propria chiamata in c etto della domanda proposta contro di lei e il rigetto della domanda di manleva con vitoria di spes e;
in ipotesi chiedeva la determinazione della minore quota di responsbilità. Si costituiva infine iedeva il rigetto delle domande Controparte_7 formulate contro il con vittoria di spese;
in ipotesi CP_3 CP_7 chiedeva la limitazio glimento d da alle garanzie prestate. La causa, dopo le rituali autorizzazioni alle varie chiamate in causa e le costituzioni in giudizio delle parti era istruita con le produzioni documentali, con la prova testimoniale assunta le 29.11.2022 e con l'espletamento della CTU tecnica da parte dell'Ing. ominato dal Tribunale. Persona_1
Preliminarment ta l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla terza chiamata per mancanza dell di condanna nei confronti di CP_6 quest'ultima att ddove il chiamante formula nei suoi confronti una CP_3 domanda di manleva appare evidente che chi nel caso in cui vi sia una a di condanna della parte istante che appare ritualmente avanzata dal altresì appare fondata la chia medesimo CP_3 nei confronti della terza chiamata atteso che CP_3 Controparte_10 rigettata la eccezione riferita al i 10 giorni entro il quale deve essere depositata la citazione integrativa;
nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il termine ex art. 269 c.p.c. è ordinatorio e non perentorio ( cfr la risalente Cass. Civ. 7341 /1983); appa di carenza di interesse avanzata dalla terza chiamata Controparte_10 data la giurisprudenza sul punto ( cfr. SS.UU. N. 24707/2 All'esito del giudizio si deve ritenere fondata la domanda attorea. Dalla espletata istruttoria, anche testimoniale ( teste e in particolare dalla CTU è Tes_1 emersa la sussistenza dei vizi redibitori rilevanti ex a 0 e ss. c.c le cui cause sono da imputarsi ai convenuti venditori.
L'accertamento tecnico effettuato nel giudizio ha rilevato la presenza di errori nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all'impianto di smaltimento;
la ctu ha indicato in modo espresso che i lavori effettuati all'impianto di smaltimento ( acque reflue e meteoriche) non sono stati eseguiti a regola d'arte ( cfr. pag. 15 relazione in atti). pagina 3 di 7 a altresì che nella autorizzazione allo scarico rilasciata dal CP_4
è evidenziato come il trattamento richiesto sia “sub irrigazion
[...] otta disperdente debba essere realizzata in modo tale da evitare che riceva le acque di ruscellamento dalle aree circostanti “; tuttavia sia il metodo di trattamento secondario sia la realizzazione dello stesso siano “non conformi nè a quanto dichiarato in fase di richiesta di autorizzazione nè tantomeno a quanto successivamente autorizzato. Nel caso di specie, infatti, è stata realizzata una semplice sub irrigazione e non una sub irrigazione drenata;
non è presente inoltre un pozzo a dispersione come indicato nella domanda di autorizzazione essendoci solo un pozzetto di ispezione;
peralro, la presenza, sopra la tubazione della sub irrigazione del tubo che raccoglie le acque meteoriche, anche questo microforato, è in netto contrasto con quanto autorizzato ( cfr. CTU in atti). Il CTU stabilisce che per il ripristino dell'immobile si debba prevedere un sistema di sub irrigazione drenata con nuova tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche( cfr. pagg. 18 e ss. CTU in atti). La soluzione per eliminare il problema è la creazione di una fognatura stradale che, partendo in corrispondenza dell'immobile, convogli a valle gli scarichi depurati oltre alle acque meteriche fino al pri e intervento dovrà essere autorizzato dagli appositi uffici del Controparte_4
Il CTU afferma che per effettuare tali opere la somma ritenuta necessaria è quella di €. 31.753,52 oltre IVA oltre alle spese previste per gli onorariu professionali e èpari a €. 8.000,00. Alla somma complessiva di €. 39.753,52 corrisponde la riduzione del valore dell'immobile accertata dal CTU. Per quanto acclarato dalla espletata CTU l'agibilità dell'immobile non è più valida così come l'autroizzazione allo scarico ( cfr. pag 24 e ss. CTU in atti). La mancanza di agibilità non vieta la commercibliatà del bene ma ne diminuisce inevitabilmente il valore. L'umidità dei locali impatta sulla salubrità dei locali stessi causando notevole disagio agli attori. Sul punto della quantificazione delle quote di responsabilità dei soggetti intervenuti il CTU non dà una risposta certa attesa la concatenazione di fattori che ha determinato la sussistenza dei danni lamentati dagli attori. Le cause derivano, a parere del CTU, da una errata progettazione ma anche da una non corretta direzione dei lavori e da una non corretta esecuzione delle opere nona regola pagina 4 di 7 d'arte dovute all'errato rinterro delle tubazioni e dalla collocazione delle stesse in sovrapposizione l'una all'altra. Il CTU ha rilevato distacchi di intonaco dovuti alla mancata impermeabiliazzaione e all'asenza di uno scannafosso fenomeno accentualto dal manctao funzionalmento della sub irrigazione che ha aumentato l'umidità del terreno;
la presenza della tubazione meteorica microforata ha aggravato la situazione. Il CTU afferma che non vi siano state modifiche sostanziali nella conformazione del l'anno 2016 e l'anno 2023 di talchè appare evidente che anche il geologo ha omesso di effettuare i propri controlli e accertamenti prelminari errando CP_3 azione della composizione e della natura del terreno su cui erano fatti gli interventi. In base al principio della regolarità causale è sufficiente, per costante giurisprudenza di legittimità, che la condotta omissiva o commissiva costituisca uno degli antecedenti logici senza il quale l'evento non si sarebbe mai verificato in un rapp ogico normale e non fuori dall'ordinario; nel caso di specie la condotta del va inquadrata in questo contesto e appare come una concausa CP_3 dell' noso. Alcuna responsabilità va imputata al che aveva dato una Controparte_4 autorizzazione che poi non è stata e dai professionisti intervenuti nella vicenda. Va invece rimarcata la responsabilità della Geom. che era direttrice dei lavori CP_6
e come tale aveva un ruolo fondamentale nel co la esecuzione dei lavori. E' noto infatti che tra i principali compiti del DL vi è quello di svolgere “attività di alta sorveglianza dei lavori che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera nel cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizazzione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, atraverso periodiche visite e contatti diretti con gl organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati ( cfr. fra le tante: Cass. 22643/2012). Sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU nell'elaborato peritale va affermata una concorrente responsabilità di col svolto una attività preliminare di one dei lavori ( geologo , della Direttrice CP_3
e della impresa che ha m e svolto le opere ( CP_6 Controparte_5 tificand el modo che s
[...] [...]
30% alla 0% al geologo CP_11 Controparte_5 CP_3
Dagli atti emerge invece che la parte attrice abbia provv ad effettuare le dovute opere di manutenzione ( cfrr. docc. in atti e testimonianza . Tes_1
Pertanto si ritiene che la domanda attorea debba esere accolta e i convenuti debbono pagina 5 di 7 essere ritenuti responsabili per inadempimento ex art. 1492 c.c. con riferimento al contratto di compravendita del 22.05.2017 intercorso con gli attori e, per gli effetti, si deve disporre la riduzione del prezzo e condannare i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma come stabilita dalla CTU di €. 39.753,52 oltre IVA come risarcimento in favore degli attori per il minor valore dell'immobile e altresì al pagamento della somma di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il disagio inevitabile sopportato dagli attori oltre interessi dal dì della domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Si devono altresì accogliere le dom leva dei convenuti, in solido tra loro, nei confronti del solo terzo Ge i deve rigettare la domanda CP_3 avanzata nei confronti d si deve invece accogliere la Controparte_4 domanda di manleva di gnia assicuratrice. La CP_3 domanda di garanzia nei di è stata validamente Controparte_7 proposta in quanto diretta a tenere i a dalle conseguenze economiche derivanti dall'accertamento della sua reponsabilità professionale per i danni cagionati agli attori. La soccombenza fa derivare la condanna ex art. 91 c.p.c. della parte convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice da liquidarsi sulla base della notula allegata ed ex d.m. 147/22 in €. 11.588,80 per compensi complessivi ( di cui €. 3.972,80 per la fase ante causam ed €. 9.900,80 per la fase di merito ) ed €. 888,48 per spese vive ( di cui €. 317,86 per spese vive della fase ante causam ed €. 570,62 per spese vive della causa di merito) oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e altresì delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi per ciascuna di esse essendo stata la loro chiamata originata dalla costituzione in giudizio dei convenuti e dalle loro domande rigettate oltre al rimborso delle spese di CTP e di CTU di entrambe le fasi ( ante causam e di merito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda degli attori e e, per gli effetti, Parte_1 Parte_2
dichiara i convenuti AVV. e responsabili per CP_1 CP_1 Controparte_2 inadempimento ex ar c.c. co ime mpravendita del 22.05.2017 intercorso con gli attori;
riduzione del prezzo e condanna i convenuti AV CP_1 CP_1 [...] lido tra loro, al pagamento, in favore tori CP_2 Parte_1 della somma come stabilita dalla CTU di €. 39.7 e Parte_2
pagina 6 di 7 risarcimento in favore degli attori per il minor valore dell'immobile e altresì al pagamento, in favore degli attori della somma di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa oltre interessi dal dì della domanda e fino all'effetivo saldo e rivalutazione monetaria. omanda di manleva svolta dai convenuti nei confronti del CP_4
;
[...]
accoglie tutte le altre domande di manleva svolte dai convenuti e dal terzo chiamato e, per l'uteriore effetto, abilità nella causazione d nella quota del 50%, della Controparte_6 Controparte_12 nella quota del 30% e del
[...] CP_3
ento della domand danna la terza chiamata
[...]
a rifondere al Dott. tutto quanto dovesse corr CP_7 CP_3 nei limiti della qu tà dell'assicurato ( 20%) dedotta la evantuale franchigia;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. i conven CP_1 CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, a rimborsare agli attori Parte_1 Parte_2 di lite sostenute nel giudizio liquidate in 8 nsi ed €. 888,48 per spese vive ( come meglio specificati nella parte motivazionale) oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e altresì condanna la parte convenuta a rimborsare le spese di lite sostenute da tutte le altre parti nel giudizio che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi per ciascuna di esse oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e al rimborso delle spese di CTP e di CTU di entrambe le fasi ( ante causam e di merito). Prato, 01.04.2025 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2020 promossa da: ( c.f. e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappre avv. I ed C.F._2 presso il suo studio ATTORI contro c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rap 'avv C.F._4 CP_1 in pr miciliati presso il suo studio CONVENUTI (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._5
TTA iliato presso il suo studio RZ HI ( c.f. , in persona del Sindaco p.t., Controparte_4 P.IVA_1
SGOB d elettivamente domiciliato presso il suo studio RZ HI di Antoniello MIchele ed Emiliano, (c.f. Controparte_5
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO P.IVA_2
I MENCACCI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio TE TA ( c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._6
OG RT AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima TA (c.f. e P. iva , in persona del Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4
pagina 1 di 7 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PINZAUTI STEFANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio TE TA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 16.09.2024 riportandosi le parti ai propri atti difensivi;
con provvedimento riservato del 23.09.2024 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. visto il vecchio rito. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio i convenuti chiedendo l'accertamento dell'esistenza di vizi presenti obile acquistato con atto di compravendita del 22.05.2017 nel territorio di e la CP_4 conseguente riduzione del prezzo con condanna dei convenuti venditori ento in favore degli attori acquirenti con il pagamento della somma .352,00 come quantificato dalla relazione svolta ex art. 696 bis c.p.c.dall'ing. nominato dal CP_8
Tribunale in altra composizione ( rg 1518/2018) o quello divers risarcimento dei danni, interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva il rimborso delle spese di lite ivi compese quelle del procedimento per la CTP;
chiedeva altresì fosse disposto ex art. 96 c.p.c. a titolo di risarcimento in favore degli attori. Gli attori deducevano che l'immobile era stato oggetto di una ristrutturazione edilizia con opere in economia da parte dei venditori anche con riguardo al rifacimento del sistema di smaltimento non in pubblica fognatura, con un impianto costituito da una fossa biologica tipo IMHOFF per le acque nere più pozzetto sgrassatore per le acque chiare;
nell'immobile, in particolare in occasione di piogge, gli attori riferivano che in modo persistente si presentavano, sul terreno e sul resede che circondava la casa, fenomeni di ristagno di acqua e melma con insorgenza di odoiri sgradevoli e vistose tracce di umidità di risalita dal suolo con formazione di muffe al piano terra dell'immobile e lungo i muri perimetrali. Si costituivano in giudizio i convenuti che sere
, a chiamare in causa il Geologo e il CP_3 [...]
e, nel merito, chiedevano, in via o de CP_9 ia di spese e, in via ipotetica la manleva da parte dei chiamati in causa. Si costituiva il Geologo che a, in via p CP_3 zion il DL Geom. CP_5 CP_6
e la erito in via p
[...] Controparte_10 le d n vitoria di spese e, in subordine, il rigetto della domanda di manleva. pagina 2 di 7 Si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree e il Controparte_4 rigetto della d ittoria di spese. Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda attorea Controparte_5
e il rigetto della n vittoria di spese. Si costituiva la Geom. che chiedeva in via preliminare la improcedibilità della CP_6 propria chiamata in c etto della domanda proposta contro di lei e il rigetto della domanda di manleva con vitoria di spes e;
in ipotesi chiedeva la determinazione della minore quota di responsbilità. Si costituiva infine iedeva il rigetto delle domande Controparte_7 formulate contro il con vittoria di spese;
in ipotesi CP_3 CP_7 chiedeva la limitazio glimento d da alle garanzie prestate. La causa, dopo le rituali autorizzazioni alle varie chiamate in causa e le costituzioni in giudizio delle parti era istruita con le produzioni documentali, con la prova testimoniale assunta le 29.11.2022 e con l'espletamento della CTU tecnica da parte dell'Ing. ominato dal Tribunale. Persona_1
Preliminarment ta l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dalla terza chiamata per mancanza dell di condanna nei confronti di CP_6 quest'ultima att ddove il chiamante formula nei suoi confronti una CP_3 domanda di manleva appare evidente che chi nel caso in cui vi sia una a di condanna della parte istante che appare ritualmente avanzata dal altresì appare fondata la chia medesimo CP_3 nei confronti della terza chiamata atteso che CP_3 Controparte_10 rigettata la eccezione riferita al i 10 giorni entro il quale deve essere depositata la citazione integrativa;
nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che il termine ex art. 269 c.p.c. è ordinatorio e non perentorio ( cfr la risalente Cass. Civ. 7341 /1983); appa di carenza di interesse avanzata dalla terza chiamata Controparte_10 data la giurisprudenza sul punto ( cfr. SS.UU. N. 24707/2 All'esito del giudizio si deve ritenere fondata la domanda attorea. Dalla espletata istruttoria, anche testimoniale ( teste e in particolare dalla CTU è Tes_1 emersa la sussistenza dei vizi redibitori rilevanti ex a 0 e ss. c.c le cui cause sono da imputarsi ai convenuti venditori.
L'accertamento tecnico effettuato nel giudizio ha rilevato la presenza di errori nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all'impianto di smaltimento;
la ctu ha indicato in modo espresso che i lavori effettuati all'impianto di smaltimento ( acque reflue e meteoriche) non sono stati eseguiti a regola d'arte ( cfr. pag. 15 relazione in atti). pagina 3 di 7 a altresì che nella autorizzazione allo scarico rilasciata dal CP_4
è evidenziato come il trattamento richiesto sia “sub irrigazion
[...] otta disperdente debba essere realizzata in modo tale da evitare che riceva le acque di ruscellamento dalle aree circostanti “; tuttavia sia il metodo di trattamento secondario sia la realizzazione dello stesso siano “non conformi nè a quanto dichiarato in fase di richiesta di autorizzazione nè tantomeno a quanto successivamente autorizzato. Nel caso di specie, infatti, è stata realizzata una semplice sub irrigazione e non una sub irrigazione drenata;
non è presente inoltre un pozzo a dispersione come indicato nella domanda di autorizzazione essendoci solo un pozzetto di ispezione;
peralro, la presenza, sopra la tubazione della sub irrigazione del tubo che raccoglie le acque meteoriche, anche questo microforato, è in netto contrasto con quanto autorizzato ( cfr. CTU in atti). Il CTU stabilisce che per il ripristino dell'immobile si debba prevedere un sistema di sub irrigazione drenata con nuova tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche( cfr. pagg. 18 e ss. CTU in atti). La soluzione per eliminare il problema è la creazione di una fognatura stradale che, partendo in corrispondenza dell'immobile, convogli a valle gli scarichi depurati oltre alle acque meteriche fino al pri e intervento dovrà essere autorizzato dagli appositi uffici del Controparte_4
Il CTU afferma che per effettuare tali opere la somma ritenuta necessaria è quella di €. 31.753,52 oltre IVA oltre alle spese previste per gli onorariu professionali e èpari a €. 8.000,00. Alla somma complessiva di €. 39.753,52 corrisponde la riduzione del valore dell'immobile accertata dal CTU. Per quanto acclarato dalla espletata CTU l'agibilità dell'immobile non è più valida così come l'autroizzazione allo scarico ( cfr. pag 24 e ss. CTU in atti). La mancanza di agibilità non vieta la commercibliatà del bene ma ne diminuisce inevitabilmente il valore. L'umidità dei locali impatta sulla salubrità dei locali stessi causando notevole disagio agli attori. Sul punto della quantificazione delle quote di responsabilità dei soggetti intervenuti il CTU non dà una risposta certa attesa la concatenazione di fattori che ha determinato la sussistenza dei danni lamentati dagli attori. Le cause derivano, a parere del CTU, da una errata progettazione ma anche da una non corretta direzione dei lavori e da una non corretta esecuzione delle opere nona regola pagina 4 di 7 d'arte dovute all'errato rinterro delle tubazioni e dalla collocazione delle stesse in sovrapposizione l'una all'altra. Il CTU ha rilevato distacchi di intonaco dovuti alla mancata impermeabiliazzaione e all'asenza di uno scannafosso fenomeno accentualto dal manctao funzionalmento della sub irrigazione che ha aumentato l'umidità del terreno;
la presenza della tubazione meteorica microforata ha aggravato la situazione. Il CTU afferma che non vi siano state modifiche sostanziali nella conformazione del l'anno 2016 e l'anno 2023 di talchè appare evidente che anche il geologo ha omesso di effettuare i propri controlli e accertamenti prelminari errando CP_3 azione della composizione e della natura del terreno su cui erano fatti gli interventi. In base al principio della regolarità causale è sufficiente, per costante giurisprudenza di legittimità, che la condotta omissiva o commissiva costituisca uno degli antecedenti logici senza il quale l'evento non si sarebbe mai verificato in un rapp ogico normale e non fuori dall'ordinario; nel caso di specie la condotta del va inquadrata in questo contesto e appare come una concausa CP_3 dell' noso. Alcuna responsabilità va imputata al che aveva dato una Controparte_4 autorizzazione che poi non è stata e dai professionisti intervenuti nella vicenda. Va invece rimarcata la responsabilità della Geom. che era direttrice dei lavori CP_6
e come tale aveva un ruolo fondamentale nel co la esecuzione dei lavori. E' noto infatti che tra i principali compiti del DL vi è quello di svolgere “attività di alta sorveglianza dei lavori che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera nel cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizazzione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, atraverso periodiche visite e contatti diretti con gl organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati ( cfr. fra le tante: Cass. 22643/2012). Sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU nell'elaborato peritale va affermata una concorrente responsabilità di col svolto una attività preliminare di one dei lavori ( geologo , della Direttrice CP_3
e della impresa che ha m e svolto le opere ( CP_6 Controparte_5 tificand el modo che s
[...] [...]
30% alla 0% al geologo CP_11 Controparte_5 CP_3
Dagli atti emerge invece che la parte attrice abbia provv ad effettuare le dovute opere di manutenzione ( cfrr. docc. in atti e testimonianza . Tes_1
Pertanto si ritiene che la domanda attorea debba esere accolta e i convenuti debbono pagina 5 di 7 essere ritenuti responsabili per inadempimento ex art. 1492 c.c. con riferimento al contratto di compravendita del 22.05.2017 intercorso con gli attori e, per gli effetti, si deve disporre la riduzione del prezzo e condannare i convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma come stabilita dalla CTU di €. 39.753,52 oltre IVA come risarcimento in favore degli attori per il minor valore dell'immobile e altresì al pagamento della somma di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il disagio inevitabile sopportato dagli attori oltre interessi dal dì della domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Si devono altresì accogliere le dom leva dei convenuti, in solido tra loro, nei confronti del solo terzo Ge i deve rigettare la domanda CP_3 avanzata nei confronti d si deve invece accogliere la Controparte_4 domanda di manleva di gnia assicuratrice. La CP_3 domanda di garanzia nei di è stata validamente Controparte_7 proposta in quanto diretta a tenere i a dalle conseguenze economiche derivanti dall'accertamento della sua reponsabilità professionale per i danni cagionati agli attori. La soccombenza fa derivare la condanna ex art. 91 c.p.c. della parte convenuta al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice da liquidarsi sulla base della notula allegata ed ex d.m. 147/22 in €. 11.588,80 per compensi complessivi ( di cui €. 3.972,80 per la fase ante causam ed €. 9.900,80 per la fase di merito ) ed €. 888,48 per spese vive ( di cui €. 317,86 per spese vive della fase ante causam ed €. 570,62 per spese vive della causa di merito) oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e altresì delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi per ciascuna di esse essendo stata la loro chiamata originata dalla costituzione in giudizio dei convenuti e dalle loro domande rigettate oltre al rimborso delle spese di CTP e di CTU di entrambe le fasi ( ante causam e di merito).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda degli attori e e, per gli effetti, Parte_1 Parte_2
dichiara i convenuti AVV. e responsabili per CP_1 CP_1 Controparte_2 inadempimento ex ar c.c. co ime mpravendita del 22.05.2017 intercorso con gli attori;
riduzione del prezzo e condanna i convenuti AV CP_1 CP_1 [...] lido tra loro, al pagamento, in favore tori CP_2 Parte_1 della somma come stabilita dalla CTU di €. 39.7 e Parte_2
pagina 6 di 7 risarcimento in favore degli attori per il minor valore dell'immobile e altresì al pagamento, in favore degli attori della somma di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa oltre interessi dal dì della domanda e fino all'effetivo saldo e rivalutazione monetaria. omanda di manleva svolta dai convenuti nei confronti del CP_4
;
[...]
accoglie tutte le altre domande di manleva svolte dai convenuti e dal terzo chiamato e, per l'uteriore effetto, abilità nella causazione d nella quota del 50%, della Controparte_6 Controparte_12 nella quota del 30% e del
[...] CP_3
ento della domand danna la terza chiamata
[...]
a rifondere al Dott. tutto quanto dovesse corr CP_7 CP_3 nei limiti della qu tà dell'assicurato ( 20%) dedotta la evantuale franchigia;
condanna altresì ex art. 91 c.p.c. i conven CP_1 CP_1 Controparte_2 in solido tra loro, a rimborsare agli attori Parte_1 Parte_2 di lite sostenute nel giudizio liquidate in 8 nsi ed €. 888,48 per spese vive ( come meglio specificati nella parte motivazionale) oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e altresì condanna la parte convenuta a rimborsare le spese di lite sostenute da tutte le altre parti nel giudizio che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi per ciascuna di esse oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge e al rimborso delle spese di CTP e di CTU di entrambe le fasi ( ante causam e di merito). Prato, 01.04.2025 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
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