CA
Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/01/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1438 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
( cod.fisc. ) per Parte_1 P.IVA_1 già (c.f. CP_1 Controparte_2
-P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 P.IVA_3
Gaetano Biocca ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico
APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_3
APPELLATO- contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 194/2019 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 19.03.2019 in materia di contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 662/2014 emesso in data 10.07.2014 Controparte_4 ha ingiunto a il pagamento della somma di €.
[...] Parte_2
113.160.79, oltre interessi così come richiesti, quale scoperto del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 30060810.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società ingiunta, lamentando l'applicazione di tassi usurari.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la banca convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio veniva istruito mediante CTU, per l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia;
il CTU rilevava che agli atti non risultava il deposito del contratto di conto corrente;
la difesa della con istanza del 13.03.2018, depositava CP_4
telematicamente il fascicolo monitorio nel quale era compreso il detto documento;
il
CTU tuttavia redigeva la perizia senza tenere conto del contratto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva quindi accolta, con condanna della l pagamento a favore della creditrice opposta della minor somma di euro CP_3
57.017,70 oltre rivalutazione ed interessi come richiesti dall'istituto di credito nella procedura monitoria.
In particolare il giudice di prime cure riteneva la tardività del deposito del contratto di conto corrente.
In data 24.06.2019, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 26/2019 Reg. Fall., dichiarava il fallimento della società CP_3
Con atto depositato il 28.10.2019 appellava la Parte_1 decisione di primo grado lamentando la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. e quindi la erroneità della CTU espletata sul conto corrente n. 30060810.
pag. 2/4 Nessuno si è costituito per la Curatela Fallimentare, che pertanto va dichiarata contumace.
Con ordinanza del 10.01.2023 questa Corte, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, riteneva necessario rinnovare la CTU tenendo conto dei documenti contenuti nel ricorso monitorio.
Espletato l'incombente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha illustrato che nelle more del giudizio di appello il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 17.09.2021 ha dichiarato la chiusura del fallimento per mancanza di attivo della procedura;
ha quindi rinunciato al gravame, essendo venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione essendo comunque irrealizzabile l'eventuale credito ricalcolato.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Non vanno adottate statuizioni sulle spese di lite attesa l'assenza di attività difensiva del , rimasto contumace;
le spese di consulenza vanno poste a carico CP_3
pag. 3/4 dell'appellante, e liquidate come da separato decreto;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da avverso per la riforma della sentenza in epigrafe
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese di lite del grado;
- pone a carico dell'appellante le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto;
Ancona, li 20.12.2023
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1438 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa da
( cod.fisc. ) per Parte_1 P.IVA_1 già (c.f. CP_1 Controparte_2
-P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 P.IVA_3
Gaetano Biocca ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico
APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_3
APPELLATO- contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 194/2019 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 19.03.2019 in materia di contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 662/2014 emesso in data 10.07.2014 Controparte_4 ha ingiunto a il pagamento della somma di €.
[...] Parte_2
113.160.79, oltre interessi così come richiesti, quale scoperto del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 30060810.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la società ingiunta, lamentando l'applicazione di tassi usurari.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la banca convenuta opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il giudizio veniva istruito mediante CTU, per l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia;
il CTU rilevava che agli atti non risultava il deposito del contratto di conto corrente;
la difesa della con istanza del 13.03.2018, depositava CP_4
telematicamente il fascicolo monitorio nel quale era compreso il detto documento;
il
CTU tuttavia redigeva la perizia senza tenere conto del contratto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo veniva quindi accolta, con condanna della l pagamento a favore della creditrice opposta della minor somma di euro CP_3
57.017,70 oltre rivalutazione ed interessi come richiesti dall'istituto di credito nella procedura monitoria.
In particolare il giudice di prime cure riteneva la tardività del deposito del contratto di conto corrente.
In data 24.06.2019, il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 26/2019 Reg. Fall., dichiarava il fallimento della società CP_3
Con atto depositato il 28.10.2019 appellava la Parte_1 decisione di primo grado lamentando la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697
c.c. e quindi la erroneità della CTU espletata sul conto corrente n. 30060810.
pag. 2/4 Nessuno si è costituito per la Curatela Fallimentare, che pertanto va dichiarata contumace.
Con ordinanza del 10.01.2023 questa Corte, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, riteneva necessario rinnovare la CTU tenendo conto dei documenti contenuti nel ricorso monitorio.
Espletato l'incombente, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha illustrato che nelle more del giudizio di appello il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto del 17.09.2021 ha dichiarato la chiusura del fallimento per mancanza di attivo della procedura;
ha quindi rinunciato al gravame, essendo venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione essendo comunque irrealizzabile l'eventuale credito ricalcolato.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
Invero, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Non vanno adottate statuizioni sulle spese di lite attesa l'assenza di attività difensiva del , rimasto contumace;
le spese di consulenza vanno poste a carico CP_3
pag. 3/4 dell'appellante, e liquidate come da separato decreto;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da avverso per la riforma della sentenza in epigrafe
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla sulle spese di lite del grado;
- pone a carico dell'appellante le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto;
Ancona, li 20.12.2023
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 4/4