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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2024, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Procedimento RG 5704 / 2021
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile
IL GOP Dott.ssa Loredana Palcera, nella causa civile iscritta al n. 5704/2021 R.G.,
Promossa da : rapp.to e difeso dagli avv.ti Aniello De Girolamo Del Mauro Parte_1
e Gerardo De Girolamo Del Mauro ed elett.te dom.to come in atti
Attore/Opponente
Nei confronti di : , quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Controparte_1
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Tata, Vincenzo Persona_1
Gifoli ed Andrea Tata ed elett.te dom.ta come in atti,
Convenuta/Opposta
Avente ad oggetto : Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1138/2021, emesso dal Tribunale di Salerno e notificato in data 21.06.2021
Conclusioni : come in atti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'instante opponeva il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, emesso nell'ammontare di € 5.516,00 oltre interessi e spese, richiesto sulla differenza tra l'importo versato e quello dovuto a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore secondo le determinazioni assunte sul punto dal Tribunale di Salerno in sede Persona_1
di separazione. A sostegno della domanda deduceva in via preliminare l'inammissibilità della domanda monitoria per essere stata richiesta sulla scorta di provvedimenti aventi essi stessi efficacia esecutiva in relazione alla somma ivi fissata a titolo di assegno di mantenimento, sì come disposto con ordinanza presidenziale e successiva sentenza di separazione;
riferiva inoltre che,
a seguito di ricorso ex art. 710 cpc finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione, aveva ottenuto una riduzione ad € 300,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio minore e pertanto, dagli importi già versati alla opposta, andava decurtata la somma pari ad € 100,00 per 11 mensilità a far tempo dal settembre 2020; riteneva inoltre che il provvedimento monitorio difettasse dei presupposti di legge ai fini della sua emissione e spiegava altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la somma di € 2.245,11 afferente il pagamento delle fatture di fornitura di energia elettrica - nel periodo 2017/2020 - riguardanti la casa coniugale, posta in OR EL (Sa) alla Via Pace n.68, assegnata dal
Tribunale di Salerno in godimento alla moglie unitamente al figlio minore, instando infine per la condanna della opposta ai sensi dell'art. 96/3° comma cpc, per avere agito con malafede e colpa grave. Chiedeva pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, revocarsi il DI
n. 1138/21 o, in subordine, rideterminarsi l'importo eventualmente dovuto, in ragione dei motivi svolti a supporto della domanda riconvenzionale.
Con propria comparsa si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per sua infondatezza in fatto ed in diritto, più in particolare eccependo l'inammissibilità della riconvenzionale per avere essa ad oggetto un petitum estraneo alla res judicata costituita dalla sentenza n. 3142 del 07.10.2019, resa nel giudizio di separazione coniugi, riguardando in ogni caso, le somme oggetto di riconvenzionale, voci di spesa per un bene della comunione familiare, sostenute in data antecedente allo scioglimento della comunione legale, avvenuta con la sentenza di separazione;
rimarcava la correttezza del calcolo della somma dovuta e dunque della prova del quantum richiesto in via monitoria, atteso che la relativa domanda afferiva al mancato pagamento di quanto dovuto da luglio 2017 fino al settembre 2020, sottratti gli importi già corrisposti nell'ammontare di € 7.284,00.
Successivamente, rigettate le richieste istruttorie avanzate in atti da parte opposta, la causa veniva assunta in decisione previa assegnazione die termini di cui all'art. 190 cpc.
Circa l'inammissibilità del ricorso monitorio dedotto in via preliminare a sostegno dell'opposizione, per essere l'opposta già munita di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di separazione, deve osservarsi che , ai fini dell'azione esecutiva, il provvedimento giudiziario con cui viene stabilito in sede di separazione personale come contribuire al mantenimento dei figli, richiede, nel caso in cui il genitore affidatario non provveda alle spese straordinarie relative ai figli, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, siccome riguardanti eventi il cui accadimento risulta oggettivamente incerto;
al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 comma 2 cc, quale modo di contribuzione al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore/creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità ed impregiudicato, comunque, il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore(Cassazione n. 11316 del 23 maggio 2011; cfr. anche Cassazione I sez. civile n. 4543/2011).
Con altro arresto la SC ha ribadito che “All'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate per il prosieguo. Pertanto, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare” (Cass.
29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 2014 n. 2815)
Tanto considerato, nel caso di specie, l'inadempimento oggetto di monitorio, afferisce alla mancata corresponsione del quantum fissato per il mantenimento del figlio minore, già determinato, nel suo ammontare, nella sentenza di separazione, di tal che deve ritenersi l'insussistenza della necessità di munirsi di altro titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti l'esistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quella spesa, e ne determini l'esatto ammontare (Cass. n. 1758/2008), atteso che la somma oggetto di adempimento risulta determinata, ovvero determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico, con conseguente revoca del DI laddove emesso, per carenza di interesse alla domanda monitoria.
Circa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, quale eccezione dedotta a difesa dalla opposta, deve osservarsi che, in ragione della natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto non è consentito proporre domande riconvenzionali, poiché egli assume il ruolo di attore sostanziale e, conseguentemente, non gli è consentita la proposizione di domande diverse da quelle già proposte con il ricorso monitorio, pena l'elusione del divieto di mutatio libelli, ammettendosi, quale unica deroga a detto principio, la possibilità che l'opposto possa introdurre una domanda riconvenzionale nel caso in cui egli, a fronte delle difese svolte dall'opponente, venga a trovarsi a propria volta nella posizione processuale di convenuto: in tal caso, dovendosi dare attuazione al principio costituzionale di effettività della tutela ex art. 24 Cost., dovrà ammettersi la possibilità di una reconventio reconventionis rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte opponente al decreto ingiuntivo.
Per converso, l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, a condizione che sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 cpc ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Ciò posto, nel caso di specie, il petitum avanzato in sede monitoria, è coperto da giudicato sostanziale rappresentato dalla sentenza di separazione n. 3142/2029, con conseguente immodificabilità delle statuizioni in essa contenute in applicazione dell'art. 2909 cc.
È principio noto infatti, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cassazione sentenza 4 marzo 2020 n. 6091); sulla scorta di tale premessa, la SC ha anche affermato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest'ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, quando, come detto, non si determini spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus.
Tanto considerato, fatta applicazione di detto principio, la riconvenzionale spiegata in atti dall'opponente deve ritenersi inammissibile, per il diverso fondamento delle domande, atteso che parte opposta ha agito in qualità di genitore del figlio minore per il Persona_1 pagamento dell'assegno di mantenimento - a questi riconosciuto in sede di separazione - non corrisposto a far tempo dal luglio 2017 fino a settembre 2020 , laddove, per converso,
l'opponente ha avanzato, in riconvenzionale, la richiesta di restituzione degli esborsi effettuati per fornitura di energia elettrica riguardanti la casa coniugale, posta in OR EL
(Sa) alla Via Pace n.68, assegnata dal Tribunale di Salerno in godimento alla moglie unitamente al figlio minore, di tal che alcun collegamento oggettivo, può reputarsi esistente tra le due domande, tale da ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente nel senso anzidetto, tenuto conto, in ogni caso, che questi, ben avrebbe potuto far valere la richiesta oggi avanzata in via riconvenzionale già nel giudizio di separazione ai sensi dell'art. 192/4° comma cc.
Nel merito - osservato preliminarmente che l'opponente non ha espressamente contestato l'inadempimento - la documentazione versata in atti, dà conto della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla opposta, trovando essa la sua fonte nella sentenza di separazione intervenuta tra i coniugi, con la quale - a conferma dell'ordinanza presidenziale sul punto - veniva disposto a carico del l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento Pt_1
a favore del figlio , in € 400,00 mensili, almeno fino al decreto reso in sede Persona_1 di modifica delle condizioni di separazione, che aveva rideterminato tale assegno in € 300,00 mensili.
Deve pertanto ritenersi assolto, in capo all'opposta, quale parte sostanziale, l'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, risultando, di contro, la mancata allegazione di fatti estintivi del credito azionato in monitorio, da parte dell'opponente. In ragione di quanto innanzi deve pertanto disporsi il rigetto dell'opposizione, con revoca del
DI opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.516,00 oltre interessi a far data dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il GOP, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di nella qualità in atti, ogni altra istanza o deduzione disattesa e/o Controparte_1
assorbita, così provvede :
- Rigetta l'opposizione;
- Revoca il Decreto Ingiuntivo per quanto in parte motiva;
- Condanna al pagamento della somma di € 5.516,00 oltre interessi a far Parte_1
data dalla domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di causa, che si liquidano, con Parte_1 attribuzione ai difensori di parte opposta, in complessivi € 2.540,00, oltre 15% rimborso spese generali sul compenso, IVA e CpA.
Salerno, lì 09.11.2024.
Il GOP
Dott.ssa Loredana Palcera
Salerno, lì ……………… .
IL GOP
Dott.ssa Loredana Palcera
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile
IL GOP Dott.ssa Loredana Palcera, nella causa civile iscritta al n. 5704/2021 R.G.,
Promossa da : rapp.to e difeso dagli avv.ti Aniello De Girolamo Del Mauro Parte_1
e Gerardo De Girolamo Del Mauro ed elett.te dom.to come in atti
Attore/Opponente
Nei confronti di : , quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Controparte_1
, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Francesco Tata, Vincenzo Persona_1
Gifoli ed Andrea Tata ed elett.te dom.ta come in atti,
Convenuta/Opposta
Avente ad oggetto : Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1138/2021, emesso dal Tribunale di Salerno e notificato in data 21.06.2021
Conclusioni : come in atti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'instante opponeva il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, emesso nell'ammontare di € 5.516,00 oltre interessi e spese, richiesto sulla differenza tra l'importo versato e quello dovuto a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore secondo le determinazioni assunte sul punto dal Tribunale di Salerno in sede Persona_1
di separazione. A sostegno della domanda deduceva in via preliminare l'inammissibilità della domanda monitoria per essere stata richiesta sulla scorta di provvedimenti aventi essi stessi efficacia esecutiva in relazione alla somma ivi fissata a titolo di assegno di mantenimento, sì come disposto con ordinanza presidenziale e successiva sentenza di separazione;
riferiva inoltre che,
a seguito di ricorso ex art. 710 cpc finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione, aveva ottenuto una riduzione ad € 300,00 dell'assegno di mantenimento per il figlio minore e pertanto, dagli importi già versati alla opposta, andava decurtata la somma pari ad € 100,00 per 11 mensilità a far tempo dal settembre 2020; riteneva inoltre che il provvedimento monitorio difettasse dei presupposti di legge ai fini della sua emissione e spiegava altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la somma di € 2.245,11 afferente il pagamento delle fatture di fornitura di energia elettrica - nel periodo 2017/2020 - riguardanti la casa coniugale, posta in OR EL (Sa) alla Via Pace n.68, assegnata dal
Tribunale di Salerno in godimento alla moglie unitamente al figlio minore, instando infine per la condanna della opposta ai sensi dell'art. 96/3° comma cpc, per avere agito con malafede e colpa grave. Chiedeva pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, revocarsi il DI
n. 1138/21 o, in subordine, rideterminarsi l'importo eventualmente dovuto, in ragione dei motivi svolti a supporto della domanda riconvenzionale.
Con propria comparsa si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per sua infondatezza in fatto ed in diritto, più in particolare eccependo l'inammissibilità della riconvenzionale per avere essa ad oggetto un petitum estraneo alla res judicata costituita dalla sentenza n. 3142 del 07.10.2019, resa nel giudizio di separazione coniugi, riguardando in ogni caso, le somme oggetto di riconvenzionale, voci di spesa per un bene della comunione familiare, sostenute in data antecedente allo scioglimento della comunione legale, avvenuta con la sentenza di separazione;
rimarcava la correttezza del calcolo della somma dovuta e dunque della prova del quantum richiesto in via monitoria, atteso che la relativa domanda afferiva al mancato pagamento di quanto dovuto da luglio 2017 fino al settembre 2020, sottratti gli importi già corrisposti nell'ammontare di € 7.284,00.
Successivamente, rigettate le richieste istruttorie avanzate in atti da parte opposta, la causa veniva assunta in decisione previa assegnazione die termini di cui all'art. 190 cpc.
Circa l'inammissibilità del ricorso monitorio dedotto in via preliminare a sostegno dell'opposizione, per essere l'opposta già munita di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di separazione, deve osservarsi che , ai fini dell'azione esecutiva, il provvedimento giudiziario con cui viene stabilito in sede di separazione personale come contribuire al mantenimento dei figli, richiede, nel caso in cui il genitore affidatario non provveda alle spese straordinarie relative ai figli, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, siccome riguardanti eventi il cui accadimento risulta oggettivamente incerto;
al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione si stabilisca, ai sensi dell'art. 155 comma 2 cc, quale modo di contribuzione al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore/creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità ed impregiudicato, comunque, il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore(Cassazione n. 11316 del 23 maggio 2011; cfr. anche Cassazione I sez. civile n. 4543/2011).
Con altro arresto la SC ha ribadito che “All'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall'art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell'ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate per il prosieguo. Pertanto, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l'esatto ammontare” (Cass.
29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; Cassazione civile, sez. I, 7 febbraio 2014 n. 2815)
Tanto considerato, nel caso di specie, l'inadempimento oggetto di monitorio, afferisce alla mancata corresponsione del quantum fissato per il mantenimento del figlio minore, già determinato, nel suo ammontare, nella sentenza di separazione, di tal che deve ritenersi l'insussistenza della necessità di munirsi di altro titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti l'esistenza delle condizioni di fatto che determinano l'insorgenza stessa dell'obbligo di esborso di quella spesa, e ne determini l'esatto ammontare (Cass. n. 1758/2008), atteso che la somma oggetto di adempimento risulta determinata, ovvero determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico, con conseguente revoca del DI laddove emesso, per carenza di interesse alla domanda monitoria.
Circa l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, quale eccezione dedotta a difesa dalla opposta, deve osservarsi che, in ragione della natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto non è consentito proporre domande riconvenzionali, poiché egli assume il ruolo di attore sostanziale e, conseguentemente, non gli è consentita la proposizione di domande diverse da quelle già proposte con il ricorso monitorio, pena l'elusione del divieto di mutatio libelli, ammettendosi, quale unica deroga a detto principio, la possibilità che l'opposto possa introdurre una domanda riconvenzionale nel caso in cui egli, a fronte delle difese svolte dall'opponente, venga a trovarsi a propria volta nella posizione processuale di convenuto: in tal caso, dovendosi dare attuazione al principio costituzionale di effettività della tutela ex art. 24 Cost., dovrà ammettersi la possibilità di una reconventio reconventionis rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte opponente al decreto ingiuntivo.
Per converso, l'opponente può proporre domanda riconvenzionale, a condizione che sia dipendente dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ex art. 36 cpc ovvero, se si tratti di un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, purché non si determini uno spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno il simultaneus processus.
Ciò posto, nel caso di specie, il petitum avanzato in sede monitoria, è coperto da giudicato sostanziale rappresentato dalla sentenza di separazione n. 3142/2029, con conseguente immodificabilità delle statuizioni in essa contenute in applicazione dell'art. 2909 cc.
È principio noto infatti, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cassazione sentenza 4 marzo 2020 n. 6091); sulla scorta di tale premessa, la SC ha anche affermato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, potendo quest'ultimo proporre domanda riconvenzionale a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento dell'ingiunzione, quando, come detto, non si determini spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra titolo fatto valere con l'ingiunzione e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus.
Tanto considerato, fatta applicazione di detto principio, la riconvenzionale spiegata in atti dall'opponente deve ritenersi inammissibile, per il diverso fondamento delle domande, atteso che parte opposta ha agito in qualità di genitore del figlio minore per il Persona_1 pagamento dell'assegno di mantenimento - a questi riconosciuto in sede di separazione - non corrisposto a far tempo dal luglio 2017 fino a settembre 2020 , laddove, per converso,
l'opponente ha avanzato, in riconvenzionale, la richiesta di restituzione degli esborsi effettuati per fornitura di energia elettrica riguardanti la casa coniugale, posta in OR EL
(Sa) alla Via Pace n.68, assegnata dal Tribunale di Salerno in godimento alla moglie unitamente al figlio minore, di tal che alcun collegamento oggettivo, può reputarsi esistente tra le due domande, tale da ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente nel senso anzidetto, tenuto conto, in ogni caso, che questi, ben avrebbe potuto far valere la richiesta oggi avanzata in via riconvenzionale già nel giudizio di separazione ai sensi dell'art. 192/4° comma cc.
Nel merito - osservato preliminarmente che l'opponente non ha espressamente contestato l'inadempimento - la documentazione versata in atti, dà conto della fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla opposta, trovando essa la sua fonte nella sentenza di separazione intervenuta tra i coniugi, con la quale - a conferma dell'ordinanza presidenziale sul punto - veniva disposto a carico del l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento Pt_1
a favore del figlio , in € 400,00 mensili, almeno fino al decreto reso in sede Persona_1 di modifica delle condizioni di separazione, che aveva rideterminato tale assegno in € 300,00 mensili.
Deve pertanto ritenersi assolto, in capo all'opposta, quale parte sostanziale, l'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, risultando, di contro, la mancata allegazione di fatti estintivi del credito azionato in monitorio, da parte dell'opponente. In ragione di quanto innanzi deve pertanto disporsi il rigetto dell'opposizione, con revoca del
DI opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.516,00 oltre interessi a far data dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il GOP, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di nella qualità in atti, ogni altra istanza o deduzione disattesa e/o Controparte_1
assorbita, così provvede :
- Rigetta l'opposizione;
- Revoca il Decreto Ingiuntivo per quanto in parte motiva;
- Condanna al pagamento della somma di € 5.516,00 oltre interessi a far Parte_1
data dalla domanda;
- Condanna al pagamento delle spese di causa, che si liquidano, con Parte_1 attribuzione ai difensori di parte opposta, in complessivi € 2.540,00, oltre 15% rimborso spese generali sul compenso, IVA e CpA.
Salerno, lì 09.11.2024.
Il GOP
Dott.ssa Loredana Palcera
Salerno, lì ……………… .
IL GOP
Dott.ssa Loredana Palcera