Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1498/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. 1498/2017 R.G. avverso la sentenza n. 49/2017
emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello e depositata il 16-03-2017,
promossa da:
con sede in Roma, via G. Grezer n. Parte_1
14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
subentrata a titolo universale a giusta art. 76 D.L. 25 Parte_1 Parte_2
maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio n. 106,
elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME), via Asmara n. 10, presso lo studio dell'avv. Sonia Morgano che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Appellante –
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Avola (SR), Piazza Vittorio Veneto n. 25, presso lo studio dell'avv. Davide Antonuccio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'appellante il 30-10-2024 per l'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. come richiamato dall'art. 352
comma 1 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 11 settembre 2017,
[...]
(ora ) conveniva in giudizio CP_2 Parte_1 CP_1
e, in ragione delle doglianze ivi esposte, chiedeva all'intestato Tribunale:
[...]
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 12 aprile 2018, si costituiva CP_1
instando per “in via preliminare, per tutti i motivi sopra esposti, ritenere la
[...]
nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione in appello e per l'effetto adottare gli opportuni provvedimenti di cui all'art. 348-bis c.p.c.; nel merito rigettare l'appello proposto da per la riforma della sentenza n. 49/2017 emessa dal Giudice di pace di Controparte_2
Santa'Agata di Militello, in data 02.03.2017 e, depositata in data 16.03.2017 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 65/2017 r.g., promosso dalla sig.ra siccome infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata e,
condannare, altresì, l'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del presente grado giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione del 13/04/2018, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado che veniva acquisito giusta annotazione di Cancelleria del 27/06/2019, dopo ulteriore richiesta di cui all'udienza del 20/06/2019 (vedi verbale in atti).
All'udienza dell'8-11-2021, la causa veniva rinviata all'udienza del 9-05-2022 poiché
“Rilevato che, nelle proprie note depositate il 2-11-2021, parte appellata ha eccepito il difetto di legittimazione processuale dell'agente della riscossione poiché “….Nella specie, infatti, il concessionario conferiva la rappresentanza processuale all'Avv. Sonia Morgano, in forza di una procura speciale rilasciata dal Presidente ed autenticata in data 28.04.2015 dal Notaio
, di cui non v'è traccia alcuna nel fascicolo di parte…”Rilevato che, in ragione Persona_1
dell'incompletezza del fascicolo telematico, non può essere allo stato apprezzata tale eccezione che, invero, sembra essere stata formulata dalla per la prima volta nelle proprie note CP_1
del 2-11-2021” Rilevato che, con decreto del 28-09-2021 con cui è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza odierna, il Giudice aveva invitato i procuratori delle parti, in occasione
3 del deposito della nota scritta, a depositare altresì, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove assenti nel fascicolo telematico, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT (con particolare riferimento soprattutto agli atti e documenti da acquisirsi in formato informatico in relazione al tipo di provvedimento richiesto al fine di consentire al Giudice di vagliare adeguatamente le istanze delle parti – cfr. punto 7 del protocollo del 24-04-2020 stipulato con il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Patti); Ritenuto, quindi, che, stante l'incompletezza del fascicolo telematico, occorre disporre il rinvio della trattazione del presente procedimento ad altra data di udienza”.
Quindi, con ordinanza del 14-11-2022, il Giudice, “Lette le note di trattazione scritta in atti relative all'udienza del 14-11-2022 svoltasi giusta decreto in atti con le modalità di cui all'art. 221 comma 4 Legge n. 77 del 17.07.2020; Considerata la normativa (cfr. di recente c.d.
Decreto Sostegni – D.L. n. 41/2021 del 21-03-2021) in tema di “stralcio dei debiti” e avuto riguardo all'importo complessivo dell'intimazione di pagamento oggetto di causa, l'agente della riscossione appellante va, anzitutto, invitato a chiarire se, per effetto della detta normativa, si siano verificate ipotesi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere,
anche solo parziale, in relazione alle pretese di cui alla precitata intimazione di pagamento”,
rinviava la causa all'udienza del 27-2-2023.
Di poi, in considerazione della produzione documentale depositata da il CP_3
28/07/2023, sul seguente rilievo del Giudice: “Alla luce delle conclusioni come precisate dall'agente della riscossione nelle proprie note secondo cui “..alle cartelle n.
29520140008273818 e n. 29520140027209426 per le quali, seppur azzerate ex lege, non potrà
dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante la sussistenza della giurisdizione tributaria..”, occorre richiedere chiarimenti alle parti e, in primis, a parte appellante, atteso che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, posto che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (vedi tra le tante Tribunale Palermo sez. V, 03/05/2019, n.2194). In altri termini,
4 l'evenienza che la questione sarebbe (in tesi) di spettanza della Giurisdizione Tributaria non farebbe venire meno le ragioni di cessazione della materia del contendere, non potendo il giudizio proseguire – sia pure dinanzi ad una differente Giurisdizione – per una pretesa che è
stata “azzerata” per volontà di legge”, la causa veniva rinviata all'udienza del
17/12/2024.
Come accennato, in occasione di tale udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'appellante precisava le conclusioni come da note scritte depositate il
30-10-2024, mentre l'appellata non depositava note scritte, e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c., come richiamato dall'art. 352 comma 1 c.p.c.
2. Preliminarmente, rileva notare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
formulata da , ai sensi degli art. 348 bis c.p.c., resta assorbita dalla Controparte_1
definizione del gravame nel merito atteso che “la definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è scelta del giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
10. tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata e pertanto, una volta non assunta, essa resta assorbita nella successiva decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma anche se esso venga accolto;
11. l'iter procedurale di cui alla norma in esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4,
c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento prognostico sul merito stesso” (Cass. civ. sez. VI - L, ord. 29/11/2021, n.
37272) e ancora che “Qualora il giudice ritenga fin da subito che l'appello non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ai sensi dell'art. 348-bis e ter c.p.c.” (Corte d'Appello di Firenze
5 sez. IV, 27/03/2023, n.613), mentre il dedotto mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c. non costituirebbe (in astratto) una fattispecie di inammissibilità del gravame quanto, semmai, di infondatezza dello stesso.
3. Con riferimento all'eccezione sollevata da parte appellata all'udienza dell'8-11-
2021, giusta note scritte del 2-11-2021, si condivide quanto controdedotto da parte appellante ovvero che “Controparte ha eccepito il difetto di legittimatio ad processum di solo nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza virtuale Parte_1 Parte_2
dell'08.11.2021 e, dunque, tardivamente. Sul punto, si evidenzia l'infondatezza e la pretestuosità di tale eccezione in quanto in calce all'atto di appello vi è la procura rilasciata al difensore da parte del Direttore Generale f.f. Dr. Gaetano Romano “giusta procura rilasciata dal presidente della Società ed autenticata il 28aprile 2015 dal Notaio Dr. Persona_1 Per_2
rep. N. 2031 racc. 1460”. Non vi è dubbio, pertanto, che l'eccepito difetto di legittimatio ad processum non possa trovare accoglimento alla luce della procura rilasciata dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione di al Direttore Generale f.f. dott. Romano Controparte_2
che ha legittimamente esercitato i poteri rappresentativi dell'Ente. Per completezza va, pure,
osservato, che in tema di rappresentanza processuale, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio per cui la procura rilasciata nella qualità di organo della persona giuridica rimane ferma anche a seguito della sostituzione della persona fisica che l'ha rilasciata. Ad ogni buon conto, si deposita in allegato alle presenti note la procura rilasciata dal Presidente della al Direttore Generale f.f. Procuratore Dr. Gaetano Controparte_2
Romano autenticata il 28.04.2015 dal Notaio Dr. in Catania rep. n. 2031 Persona_1 Per_2
racc. n. 1460 in forza della quale è stato conferito mandato alla sottoscritta Avv. Sonia
Morgano di rappresentare e difendere l'Agente di Riscossione, oggi Parte_1
nel giudizio che ci occupa. In ogni caso, si rileva che, come statuito dalle SS.UU.
[...]
con Sentenza del 04.03.2016 n. 4248 l'eventuale difetto di rappresentanza è sanabile in qualsiasi momento del giudizio, anche in sede di legittimità” (cfr. note del 2-5-2022 e allegata documentazione).
Conseguentemente, l'eccezione è infondata e va rigettata.
6 4. Tanto premesso, nel merito, ai fini della definizione della presente controversia,
alla luce delle sopravvenienze normative rappresentate in corso di causa, non può
prescindersi, dalle conclusioni come precisate dall'agente della riscossione nelle note scritte del 30 ottobre 2024 che, qui, si trascrivono:
“L'Avv. Sonia Morgano, procuratore di Controparte_4
si riporta alla propria posizione processuale, precisa le conclusioni come da atti e
[...]
verbali di causa e chiede:
- accogliersi l'appello dichiarando la fondatezza dello stesso e l'erroneità della statuizione emessa a suo tempo dal giudice di primo grado e confermare, attesi gli interventi normativi succedutisi nelle more che hanno determinato l'annullamento ex lege di alcune cartelle e/o partite di ruolo modificando parzialmente quanto prospettato in appello, la piena legittimità
delle cartelle n. 29520120038148482 e n. 29520120008584287 – solo ruolo nr. 0001763 anno
2012, con condanna di controparte alle spese di lite;
- dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla cartella n.29520120008584287- ruolo nr. 0001731 anno 2012- rimasta a debito, erroneamente non dichiarata in primo grado;
- dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n.
29520120006549514, sempre annullata ex lege;
Si specifica che per le cartelle n. 29520140008273818 e n. 29520140027209426, nelle more azzerate ex lege, non potrà essere emesso alcun provvedimento del Tribunale di Patti in quanto per esse era già stato dichiarato (correttamente) il difetto di giurisdizione da parte del
Giudice di Pace di S.Agata Militello che aveva anche assegnato alla parte ricorrente il termine per la riassunzione, rimasto ineseguito. In relazione a tali atti nessuna censura è stata mossa nell'atto di appello e, pertanto, anche a prescindere dalla giurisdizione, nessuna pronunzia di cessazione della materia del contendere potrebbe essere emessa in quanto sarebbe ultra petita”.
4.1. Anzitutto, risulta corretta la controdeduzione dell'agente della riscossione secondo cui “Si specifica che per le cartelle n. 29520140008273818 e n.
29520140027209426, nelle more azzerate ex lege, non potrà essere emesso alcun provvedimento del Tribunale di Patti in quanto per esse era già stato dichiarato
7 (correttamente) il difetto di giurisdizione da parte del Giudice di Pace di S.Agata Militello che aveva anche assegnato alla parte ricorrente il termine per la riassunzione, rimasto ineseguito.
In relazione a tali atti nessuna censura è stata mossa nell'atto di appello e, pertanto, anche a prescindere dalla giurisdizione, nessuna pronunzia di cessazione della materia del contendere potrebbe essere emessa in quanto sarebbe ultra petita”, atteso che la statuizione del
Giudice di Pace sul punto: “dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle somme richieste dalle cartelle di pagamento n. 29520140008273818 e n. 29520140027209426…”
non ha costituito oggetto di gravame, divenendo, allora, irrilevante, nel presente giudizio, il sopravvenuto “annullamento” ex lege delle pretese ivi contenute.
4.2. È, altrettanto, corretta la prospettazione dell'agente della riscossione secondo cui deve essere dichiarata “la cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 29520120006549514, sempre annullata ex lege”, considerato che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza prevalente, “la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. III civile, n.
3165/2013, depositata in data 10 maggio 2013).
Ora, nel caso in esame, ricorre un'ipotesi di cessazione della materia del contendere,
posto che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, posto che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (Tribunale Palermo sez. V, 03/05/2019, n.2194); sicché, nella specie,
l'annullamento ex lege della cartella n. 29520120006549514 ha fatto venir meno le ragioni di contrasto fra le parti e l'interesse a una pronuncia di merito.
8 4.3. Con riguardo all'omessa declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in relazione alla cartella n.29520120008584287- ruolo nr. 0001731 anno
2012- rimasta a debito, il motivo di gravame è fondato, trattandosi di imposta comunale sugli immobili (codice tributo 8858), atteso che “In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da qualificarsi come tributo e non come entrata patrimoniale pubblica extratributaria, l'opposizione proposta dal contribuente avverso l'ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario instaurato dal primo contro l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, sostanzialmente equivalente all'iscrizione dell'imposta nel ruolo notificata al contribuente stesso, è
assimilabile alla lite concernente l'impugnazione del ruolo, sicché la relativa controversia
è attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, giusta il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 546 del 1992,
e 15 del d.lgs. n. 504 del 1992” (Cassazione civile sez. un., 05/01/2016, n.29).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della giurisdizione tributaria.
4.4. Del pari, risulta erronea la valutazione del primo Giudice secondo cui l'ente convenuto non avrebbe fornito la prova della notificazione della predetta cartella esattoriale n. 29520120008584287- ruolo nr. 0001731 anno 2012- notificata a mani proprie della il 16-05-2012, come documentato in atti, fermo restando che “il CP_1
ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agente della riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (art. 49, D.P.R. n. 602 del 1973) e la cartella di pagamento, redatta in conformità al modello ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo (art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973), consistendo, in buona sostanza, nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (con la conseguenza che l'agente della riscossione non è in grado di produrre la cartella proprio perché l'unico originale è in possesso della parte debitrice) (Cass. 24 settembre 2018, n. 22531, in motivazione;
Cass. 27 novembre
2015, n. 24235, in motivazione;
Cass. 23 giugno 2015, n. 12888, in motivazione); -
conseguentemente, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova
9 della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore,
ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), non sussiste un onere,
in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa
(Cass. 15 settembre 2017, n. 21533; Cass. 13 maggio 2014, n. 10326); - peraltro, in tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602
del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è
assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale – una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario – deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 24 settembre
2018, n. 22531, in motivazione;
Cass. 29 ottobre 2016, n. 21803; Cass. 27 novembre 2015, n.
24235, in motivazione;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9246, in motivazione)” (cfr. Tribunale
Napoli sez. XIV, 07/03/2022 n. 2271).
E ancora “In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del
1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario,
deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez.
5 - Sentenza n. 33563 del 28/12/2018)” (Tribunale Torre
Annunziata sez. III, 01/03/2023 n. 615) e inoltre “l'agente della riscossione non deve né
fornire prove sul contenuto della raccomandata, né depositare l'originale o la copia integrale della cartella recapitata ed in caso di notifica di cartella di pagamento mediante raccomandata,
la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, in conformità al principio di "vicinanza della prova", la conoscenza dell'atto da
10 parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova. Questo il principio affermato dalle due ordinanze della Cassazione n. 14935/2020 e n. 14941/2020 ove la Corte ha altresì confermato che, in caso di contestazioni, neppure grava sull'agente della riscossione l'onere di depositare l'originale o la copia integrale della cartella” (Comm. Trib. Prov.le
Milano sez. I, 18/06/2021, n.2777).
4.5. Siffatte argomentazioni si presentano come rilevanti anche in relazione alla fondatezza del gravame rispetto alle ulteriori conclusioni precisate dall'appellante ovvero “accogliersi l'appello dichiarando la fondatezza dello stesso e l'erroneità della statuizione emessa a suo tempo dal giudice di primo grado e confermare, attesi gli interventi normativi succedutisi nelle more che hanno determinato l'annullamento ex lege di alcune cartelle e/o partite di ruolo modificando parzialmente quanto prospettato in appello, la piena legittimità delle cartelle n. 29520120038148482 e n. 29520120008584287 – solo ruolo nr.
0001763 anno 2012, con condanna di controparte alle spese di lite”, rilevato che l'agente della riscossione ha provato il perfezionamento della notificazione, alla destinataria,
anche della predetta cartella n. 29520120038148482 avvenuta il 22-11-2012 (cfr.
documentazione in atti) nonché della cartella n. 29520120008584287- ruolo nr.
0001763 anno 2012- notificata a mani proprie della il 16-05-2012. CP_1
Ne segue che, con riferimento alle precitate cartelle, l'opposizione della va CP_1
rigettata.
5. Conclusivamente, quindi, l'appello (sulla scorta delle conclusioni precisate dall'appellante nelle note del 30-10-2024) è fondato e merita accoglimento.
Ne segue la parziale riforma della sentenza impugnata, dovendosi, infatti, dichiarare:
1. la legittimità delle pretese portate dalle cartelle esattoriali n. 29520120038148482 e n. 29520120008584287 – solo ruolo nr. 0001763 anno 2012, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado;
2. il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in relazione all'impugnativa della cartella n.
29520120008584287 – solo ruolo nr. 0001731 anno 2012 – in favore della Giurisdizione
Tributaria;
11 3. la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di cui alla cartella n. 29520120006549514.
5.1. Per il resto, giova osservare che va anche annullata la statuizione del primo
Giudice con la quale è stata disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata poiché, per un verso, “Come condivisibilmente affermato da questo Tribunale
(sentenza 26/2/19) l'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito,
costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può
avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può
ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito. (Tribunale Roma sez. lav.,
01/08/2019, n.6552) e, per altro verso, a tutto concedere, il primo Giudice non avrebbe potuto annullare l'intimazione di pagamento in questione per l'intero importo ivi contenuto fosse solo perché, in relazione ad alcune pretese riportate, dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.
6. Ancora non è indifferente osservare che la mancata esplicita riproposizione di tutti i motivi di opposizione, fatti valere in prime cure da , la quale in Controparte_1
12 comparsa si è limitata soltanto a contrastare il proposto gravame, ha limitato il thema decidendum in appello ai soli motivi di impugnazione sollevati da tenuto CP_3
conto, peraltro, dell'effetto devolutivo dell'appello.
7. Con riferimento alla regolazione delle spese di lite, considerato che “Nel processo di appello civile, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza, una rivalutazione della decisione sulle spese processuali anche in relazione al primo giudizio”
(Corte Appello Firenze sez. II, 28/02/2023, n.408), si ritiene che le spese del primo grado di giudizio vadano integralmente compensate (come da statuizione di primo grado) considerato che il primo Giudice si limitò a scrutinare uno solo dei motivi di opposizione articolati dall'attrice.
7.1. Con riguardo, invece, al giudizio di appello, le spese seguono la soccombenza della CP_1
Sicché, avuto riguardo al residuo valore della controversia e all'entità delle questioni trattate, le spese di lite si liquidano, in base ai parametri minimi ex D.M. n. 55/2014,
come aggiornato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, in complessivi € 266,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo nella causa n. 1498/2017 R.G., ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. Accoglie l'appello proposto da (già Controparte_5 [...]
e, a parziale riforma della sentenza impugnata: CP_2
1. dichiara la legittimità delle pretese portate dalle cartelle esattoriali n.
29520120038148482 e n. 29520120008584287 – solo ruolo nr. 0001763 anno 2012 - con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in relazione all'impugnativa della cartella n. 29520120008584287 – solo ruolo nr. 0001731 anno 2012 – in favore della
Giurisdizione Tributaria dinanzi a cui il giudizio va riassunto entro i termini di legge;
13 3. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di cui alla cartella n. 29520120006549514;
4. annulla la statuizione della sentenza impugnata di annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione per le causali di cui in motivazione;
5. conferma, per il resto, la sentenza di primo grado (in relazione alla declaratoria di difetto di giurisdizione e alla compensazione delle spese di lite);
2. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del giudizio di appello che si liquidano in complessivi
[...]
€ 232,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Patti, 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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