Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12665/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. COLUCCIA ALFREDO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BASURTO MARIA CRISTINA CP_1
Resistente
Oggetto: retribuzione
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 18/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto: “a) accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che il dott. ha svolto le funzioni di Dirigente Responsabile della Struttura complessa UOC Anestesia del Pt_1
PO di GA;
b) conseguentemente, riconoscere al ricorrente, per i titoli innanzi evidenziati
(esercizio di mansioni superiori, illegittima discriminazione, perdita di chance) il diritto alle differenze retributive come sopra specificate nelle voci di cui al punto 8), da calcolarsi attraverso una CTU, o della diversa somma che risulterà di giustizia, con condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle stesse;
c) in subordine, dichiarare il diritto del ricorrente alla indennità prevista dall'art. 18, CCNL in € 535,06 mensili (già L. 1.036.000), a fare data da luglio 2016 e fino a settembre
2022 (ad eccezione di un mese l'11/9/2016 e il 13/10/2016, nonché all'importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) percepita dal ricorrente e quella spettante al Direttore della UOC titolare, con condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle relative somme;
d) condannare la alla ricostruzione della carriera della CP_1 ricorrente ed alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale, in conseguenza del differente trattamento retributivo spettante”.
La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
1
La domanda principale di cui ai punti a) e b) delle conclusioni è infondata, in quanto l'art. 19 co.
1 D.Lgs. 165/2001 (che disciplina il conferimento di incarichi dirigenziali) prevede espressamente che Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “Nell'ambito della dirigenza sanitaria, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato - che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale - è ribadita specificamente per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dall'art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 06/02/2024, n. 3368).
In particolare, l'art. 15 ter D.Lgs 502/1992 (che disciplina il conferimento degli “Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) prevede al comma 5 che “Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa;
alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile”. L'art. 28 CCNL
08/06/2000 (“Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali”) prevede poi al co. 7, lett. g), che
“data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l'art. 2103, comma 1, del C.C.”.
Secondo quanto affermato da Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2022, n. 4570, “La qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale. Per la dirigenza sanitaria, il principio è ribadito dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 (come sostituito dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 13, comma 1) - secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello - ed art. 15 ter, (aggiunto dal D.Lgs. n.
229 del 1999, medesimo art. 13, comma 1), comma 5 - secondo cui il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1”.
Nello stesso senso, tra le altre, Cassazione civile sez. lavoro 14/09/2022, n.27109 ha affermato:
“La sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'art. 18 C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000), non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità C.D.. sostitutiva”.
2 Non può quindi essere riconosciuto il “diritto alle differenze retributive come sopra specificate nelle voci di cui al punto 8)”, in quanto “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 31/01/2024, n. 2875).
Applicando i principi di diritto di cui innanzi, tali differenze retributive – oltre a non poter essere riconosciute ai sensi dell'art. 36 Cost., come richiesto al punto 15) del ricorso - non possono essere riconosciute nemmeno ai sensi dell'art. 2041 c.c. o a titolo di perdita di chance, come richiesto in via subordinata ai successivi punti 16-20, in quanto lo svolgimento delle funzioni di
Dirigente di struttura complessa, ove anche esercitato oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 18 comma 4 CCNL 08/06/2000 (in base al quale “4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e
484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici”), comporta solo il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di € 535,05 mensili di cui al comma 7, che prevede: “7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione.
La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati”.
La domanda subordinata di cui al punto c) delle conclusioni è parzialmente fondata, in quanto – sia pure nei limiti temporali di seguito esposti – il ricorrente ha fornito prova documentale dello svolgimento delle funzioni di Dirigente di struttura complessa, con conseguente diritto alla suddetta indennità sostitutiva ex art. 18 co. 7 CCNL 08/06/2000.
3 A sostegno della domanda, ai punti 1-2-3-4-5 dell'atto introduttivo il ricorrente ha dedotto:
1) che il dott. è Dirigente medico, dipendente della , in servizio presso Parte_1 CP_1
l'Ospedale di GA Santa Caterina Novella, nell'Unità Operativa Complessa (in sigla: UOC) di
Anestesia, con rapporto di esclusività;
2) che a fare data dal 24/5/2016 all'11/9/2016 e, successivamente, dal 13/10/2016 e fino a tutto settembre 2022, il dott. ha svolto le funzioni di Direttore dell' Parte_1 [...]
con continuità e prevalenza qualitativa e quantitativa e … ha … Controparte_2 condotto il reparto, consentendo alle specialità chirurgiche esistenti presso l'Ospedale di operare agevolmente e con la frequenza richiesta dalle necessità delle singole branche, di modo che non vi fossero mai tempi di attesa eccessivi a carico dei pazienti;
3) che in tutto il predetto periodo 2016-2022, il dott. -ha diretto ed ha provveduto Pt_1 all'organizzazione dell'Unità Operativa di Anestesia del P.O. di GA, impartendo gli ordini di servizio necessari al personale dipendente del Reparto, ivi compresi i dirigenti (in totale, circa 30 dipendenti); -ha organizzato i turni di servizio del personale e programmato l'attività del reparto, vigilando che la programmazione venisse rispettata;
-ha provveduto alla gestione del personale medico e, con la collaborazione della Caposala, di quello infermieristico ed ausiliario;
-ha programmato l'attività del personale dell'UOC nelle sale operatorie dell , predisponendo Pt_2
l'ordine degli interventi e coordinando l'attività del proprio reparto con quella degli altri reparti dell'area chirurgica, anche a seconda delle emergenze che si verificavano durante il corso dell'attività; -ha curato l'avvio e la definizione dei procedimenti disciplinari di sua competenza;
-ha provveduto alla valutazione del personale medico in servizio presso l'UO ai fini dell'attribuzione delle indennità che presuppongono la valutazione dell'operato degli aventi diritto;
-ha indicato gli Cont obiettivi strategici della UOC;
-ha intrattenuto rapporti con la Direzione Generale della in qualità di Primario del Reparto ed è stato convocato unitamente agli altri Primari delle Unità
Operative di Anestesia della al fine di affrontare le problematiche della branca di CP_1 anestesia;
4) che tale incarico, inizialmente esercitato in saltuaria sostituzione del Primario FF dott. , a Per_1 partire dal mese di 24 maggio 2016, dal quale il dott. è stato dapprima assente per malattia Per_1
e successivamente collocato in pensione, con la sola eccezione del periodo dall'11/9/2016 al
13/10/2016 (in cui il dott. è rientrato) è stato svolto continuativamente ed esclusivamente Per_1 dall'odierno ricorrente;
5) che lo svolgimento delle funzioni di responsabile è sempre stato pacificamente riconosciuto Cont dalla come si può evincere dalla documentazione versata in atti (docc. 1-42: si tratta di decine di note nelle quali il dott. agisce in veste di Direttore del Reparto di Anestesia e Pt_1
Rianimazione; esse costituiscono solo una parte della copiosa corrispondenza tra il dott. e Pt_1 Cont la essendo la restante parte conservata presso gli archivi dell' ). CP_3
4 Tali circostanze risultano dalla copiosa documentazione allegata al ricorso e non sono smentite da prove contrarie fino al mese di giugno 2021, quando è stato disposto “l'accorpamento dei
Servizi con l Controparte_4 Controparte_5 [...]
incaricando formalmente il Direttore dell' Parte_3 [...]
, Dott. , di assumere la Parte_4 Persona_2 responsabilità organizzativa dei Servizi di Anestesia e dei CP_4 Controparte_5 Cont
”, come dedotto dall' ai punti 3-4 della memoria di costituzione.
[...] Cont Contrariamente a quanto dedotto dalla ciò risulta però avvenuto solo “con nota CP_1
N. 0095560 del 09.06.2021 (cfr. ALL. 2)” e non vi è prova che tale incarico fosse stato conferito al dott. “dalla cessazione del F.F. Direttore dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Per_2
"Santa Caterina Novella" di GA Dr. ”, non essendovi documenti a supporto Persona_3 di tale assunto;
in senso contrario, il ricorrente ha prodotto la missiva del 12/10/2016 (all. 1), con la quale il dott. informava che in sua assenza, le funzioni di Sostituto Direttore U.O. Per_1
Anestesia sarebbero state svolte dal ricorrente, “come già in precedenza comunicato”.
Dalla copiosa documentazione allegata al ricorso – a partire dalla nota del 02/03/2017 (all. 2) – risulta che il ricorrente ha continuato a svolgere tali funzioni anche dopo il pensionamento del dott. , sia pure in via di mero fatto e senza un atto formale di nomina. Per_1
Al riguardo, si deve però rilevare che “In tema di dirigenza sanitaria, l'art. 7 del d.P.R. n. 128 del
1969 stabilisce i criteri per la sostituzione del primario in ipotesi di assenza, impedimento o nei casi di urgenza (prevedendosi a tal fine la sostituzione del medesimo da parte dell'aiuto e che, tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetti all'aiuto con maggiori titoli), ma, trattandosi di misura di rilievo primariamente organizzativo, al fine del determinarsi delle conseguenze economiche in favore dei sostituti, è sempre necessaria la prova dell'effettivo svolgimento dei compiti sostitutivi, in forza di incarico formale o in via di fatto, principio valido anche in virtù dei diversi criteri sostitutivi di cui all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000, ove il diritto alle differenze retributive è riconosciuto a favore del dirigente medico "incaricato della sostituzione” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/08/2020, n. 16854).
Ne consegue che anche lo svolgimento in via di fatto dei suddetti compiti sostitutivi giustifica il riconoscimento dell'indennità ex art. 18 co.7 cit., per cui non rileva il fatto che non vi sia un atto Cont formale di nomina in favore del ricorrente e che la non abbia ritenuto di dare inizio ad una procedura selettiva per il conferimento dell'incarico dopo il pensionamento del dott. . Per_1 Cont Deve pertanto essere superata l'eccezione sollevata dalla circa il fatto che “non sussistono nei confronti dell'odierno ricorrente provvedimenti di formalizzazione dell'incarico di sostituzione ex art. 18 commi 1 e 2 CCNL Dirigenza Medica 8 - 6 -2000”, in quanto – sulla base del principio di diritto innanzi richiamato – ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 rileva anche lo svolgimento di fatto di tale incarico, con onere della prova a carico del ricorrente.
5 Orbene, dagli atti risulta che il ricorrente ha firmato copiosa documentazione qualificandosi come “Direttore f.f.” o “Dirigente Responsabile” U.O. Anestesia e Rianimazione. Cont Al riguardo, si deve rilevare che – contrariamente a quanto dedotto dall' - gli atti a sua firma non riguardavano solo la predisposizione dei turni di servizio e non vi sono documenti di segno contrario da cui risulti che la resistente abbia disconosciuto tale sua funzione. Tali conclusioni devono ritenersi confermate anche all'esito della prova orale, nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, si deve rilevare che la tesi del ricorrente appare pienamente confermata dalle dichiarazioni del teste , il quale ha riferito: Testimone_1
A.D.R. Sono Dirigente Medico presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione di GA dal 2003 e il ricorrente lavora nel mio stesso reparto;
per quanto mi risulta, le funzioni di Direttore del reparto sono state svolte dal ricorrente a partire dal pensionamento del dott. , anzi anche prima, in Per_1 quanto il dott. era in malattia e tutti i documenti che arrivavano erano indirizzati al dott. Per_1 come facente funzioni;
anche i colleghi di altri reparti chiedevano di parlare con lui per gli Pt_1 interventi operatori in quanto direttore, nonché medico più esperto. A.D.R. Il dott. è venuto Per_2 qualche volta per dare un'occhiata ma non ha mai svolto funzioni, a quanto mi risulta;
non so dire se avesse incarichi di coordinamento a livello provinciale, posso dire che nel periodo Covid mi rivolsi a lui per risolvere alcuni problemi e lui mi disse di rivolgermi al mio direttore dott. il Pt_1 dott. provvedeva a fare i turni mensili e si rivolgeva al dott. per coprire quelli Pt_1 Per_2 scoperti;
nel reparto era solo lui ad occuparsi dei turni, come pure si occupava lui insieme alla caposala delle forniture del materiale mancante;
ricordo che una volta la direzione generale di chiese al dott. il parere su alcuni respiratori nuovi da acquistare. CP_1 Pt_1
A.D.R. il ricorrente si occupava anche delle valutazioni e procedimenti disciplinari.
A.D.R. era sempre lui ad indicare gli obiettivi strategici del reparto nella sua relazione.
Nello stesso senso le dichiarazioni della teste , la quale ha riferito: Testimone_2
A.D.R. Sono infermiere coordinatrice presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione di GA dal
2004; quando è andato via il dott. è stato il dott. a svolgere le funzioni di direttore Per_1 Pt_1 del reparto, anzi già prima che il dott. andasse in pensione aveva designato il dott. Per_1 Pt_1 come sostituto, successivamente il dott. ha svolto le stesse funzioni prima svolte dal dott. Pt_1
, in particolare si occupava dei turni dei medici, dell'organizzazione delle sale, di tutta la Per_1 gestione della sala operatoria e delle criticità tipiche del reparto.
A.D.R. con riferimento al dott. ricordo che arrivò una nota in cui si diceva che egli svolgeva Per_2 funzioni di coordinamento, per cui dovevamo fare riferimento anche a lui;
non ricordo quando si colloca tale nota, ma era certamente successiva al lockdown;
se c'erano scoperture nei turni e non si riusciva a risolverle all'interno del reparto il responsabile si rivolgeva al dott. PU per coprire i turni scoperti;
l'approvvigionamento del materiale l'ho sempre curato io, con la collaborazione del dott. il quale si occupava anche delle ferie e dei procedimenti disciplinari. Pt_1
6 A.D.R. era sempre lui a coordinare le priorità della sala operatoria e ad occuparsi delle valutazioni del personale medico e delle mie, mentre facevamo insieme quelle degli infermieri;
era sempre lui a fissare gli obiettivi del reparto nella sua relazione.
A.D.R. il dott. svolgeva un ruolo legato ai problemi delle scoperture di organico anche prima Per_2 della nota di cui ho riferito in precedenza, in quanto le scoperture ci sono sempre state in reparto, ma preciso che io non avevo un canale diretto con lui e per tutte le questioni mi rivolgevo sempre al dott. al limite era poi lui a rivolgersi al dott. , il quale si occupava di fornire al dott. Pt_1 Per_2 il personale da altri ospedali per coprire le scoperture a GA. Pt_1
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni, che non risultano smentite da prove contrarie e, anzi, trovano parziale conferma anche nelle dichiarazioni dei testi di parte resistente. Al riguardo, il teste ha dichiarato: A.D.R. Sono Direttore Medico Testimone_3 del P.O. di GA dal 2005; conosco il ricorrente, il quale presta servizio presso il Reparto di
Anestesia e Rianimazione;
in quel reparto, dopo il pensionamento del dott. che era il Per_1 facente funzioni, c'è stato un vuoto di attribuzione di funzioni, nel senso che non c'è stata un'attribuzione formale di funzioni, per cui è stato il dott. a fungere da interlocutore della Pt_1 direzione medica, insieme però al dott. , che aveva un incarico di gestione del personale Per_2 anestesista;
il dott. lavorava a , non a GA, ma aveva un incarico di coordinamento Per_2 CP_1 dei servizi di anestesia, soprattutto con riferimento alla gestione del personale, ricordo che fu fatta una lettera con la quale veniva investito di tali funzioni, vi era una carenza di personale in quel reparto e il dott. fu chiamato ad occuparsi della copertura di tali carenze;
il dott. Per_2
che era presente sul posto, si occupava della gestione minuta dei turni, soprattutto delle Pt_1 sostituzioni dell'ultimo momento, mentre delle scoperture mensili si occupava il dott. . Per_2
A.D.R. per le questioni relative alla chiusura di sale operatorie interloquivo con il dott. e Pt_1 con la caposala;
era sempre il dott. ad occuparsi delle forniture dei materiali e non il dott. Pt_1
che stava a;
molto però riguardava anche le funzioni della caposala. Per_2 CP_1
A.D.R. Il dott. svolgeva funzioni di coordinatore a livello provinciale, anche presso ospedali Per_2 che avevano il loro primario;
ricordo che però c'era una nota con la quale furono attribuite al dott.
funzioni esplicite su GA, presumo risulti dagli atti. I turni mensili venivano predisposti Per_2 dal dott. adeguandosi alle coperture predisposte dal dott. , per cui si sentivano Pt_1 Per_2 continuamente;
non so dire se si sia occupato dei turni anche il dott. ; preciso che il dott. Per_4 conosceva certamente meglio le esigenze locali rispetto al dott. ; preciso però che la Pt_1 Per_2 definizione dei turni avveniva di concerto tra il dott. e il dott. , non so dire nel Pt_1 Per_2 dettaglio come avvenisse tale concerto. A.D.R. le funzioni direttive presso il Reparto di Anestesia e
Rianimazione di GA furono poi assegnate prima al dott. e poi al dott. , ma non Per_5 Per_6 ricordo quando, credo intorno alla fine del 2022, inizi 2023.
7 Infine, è stato sentito , il quale ha dichiarato: Persona_2
A.D.R. Sono Direttore Dipartimento delle UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione della Parte_5 da un paio di anni, dal 2007 sono stato Direttore di struttura complessa prima al PO di Scorrano e dal 2014 al di;
dal 2021 ho avuto l'incarico formale di coordinamento dei reparti di Parte_3 CP_1 anestesia e rianimazione degli ospedali di e GA;
tuttavia, anche in precedenza, a CP_5 partire dal 2017 circa, la carenza di personale presso i suddetti ospedali ha fatto sì che io mi occupassi della turnazione dei medici di altri ospedali per coprire le scoperture mensili di GA e
, nel senso che ero io a comunicare i nominativi di uno o due medici, in questa fase anche CP_5 tre per , per coprire tali scoperture mensili;
sulla base della mia indicazione venivano CP_5 predisposti i turni all'interno dei singoli reparti interessati.
A.D.R. per l'ospedale di GA interloquivo in linea di massima con il dott. per tutte le Pt_1 questioni relative ai turni e alla copertura di quelli scoperti di cui ho parlato prima;
è capitato che mi sentissi anche al dott. e al dott. , ma preferivo interloquire con il dott. Per_4 Tes_1 Pt_1 in quanto era il più anziano del gruppo ed aveva maggiore esperienza;
non mi risulta che avesse un ruolo formale di direttore, era un riferimento legato alle necessità lavorative.
A.D.R. il mio intervento su GA si limitava alle questioni legate ai turni scoperti, sia prima che dopo la nota di attribuzione di funzioni del 2021; nel periodo Covid andai a creare gli spazi necessari per il reparto di rianimazione che però non è mai stato avviato per carenza di personale;
molte volte venivo interpellato per questioni cliniche dal dott. e io mi rivolgevo di solito al dott. Tes_3
o agli altri colleghi se non c'era lui, ma il mio riferimento era il dott. Preciso che il Pt_1 Pt_1 mio intervento riguardava il rischio dell'intervento e l'eventuale opportunità di effettuarlo in altri ospedali più attrezzati, in particolare su , come nel caso di cesari particolari, gente fragile. CP_1
A.D.R. riconosco come mia la firma in calce alla missiva del 15.01.2018 di cui all'allegato n. 18 che mi viene esibita e preciso di averla inviata al dott. come Direttore facente funzioni perché Pt_1 pensavo avesse un ruolo formale;
preciso che i rapporti con il dott. si sono incrinati nel Pt_1
2021 perché era andato a casa lasciando scoperto l'ospedale, creandomi notevole disagio, anche perché non mi aveva avvertito, né mi ha detto perché non mi abbia avvisato prima;
da allora posso dire che il mio interesse ad interloquire con lui è calato.
Sulla base delle prove orali e documentali innanzi indicate, si deve ritenere che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costituitivi del diritto azionato.
Dal punto di vista temporale, l'indennità di € 535,05 mensili ex art. 18 co. 7 CCNL 08/06/2000 spetta però solo a partire dal 13/10/2016 (il primo documento è infatti datato 12/10/2016, mentre per il periodo precedente non vi è prova certa e, in ogni caso, la norma contrattuale prevede che “Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi”) fino al 08/06/2021, in quanto si è già visto che con nota
[...]
N. 0095560 del 09/06/2021 l'incarico è stato affidato al dott. . CP_1 Per_2
8 Ne consegue la condanna della resistente al pagamento del dovuto a tale titolo, oltre interessi o rivalutazione come per legge dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.
Ad avviso del giudicante, non può essere invece accolta la domanda subordinata nella parte in cui viene chiesto il riconoscimento del diritto “alla retribuzione di posizione riconosciuta dalla giurisprudenza in favore di coloro che hanno svolto in via di fatto le funzioni primariali (Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 27/12/2019, n. 34541)”.
Il precedente richiamato in ricorso è infatti isolato e, dalla lettura della motivazione, si evince che tale affermazione si fonda su una precedente pronuncia (Cass. 1 ottobre 2008 n. 24373), la quale, in relazione ad una causa avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni apicali e quindi di mansioni superiori, aveva riconosciuto esclusivamente il diritto del ricorrente alla retribuzione di posizione, non in aggiunta all'indennità sostitutiva oggetto del presente giudizio, trattandosi di fatti relativi al periodo fino al 27.04.2000 (quindi anteriori al CCNL 08.06.2000 invocato).
Il ricorso deve essere accolto entro tali limiti;
l'accoglimento della domanda subordinata di cui al punto c) non comporta alcun diritto alla ricostruzione della carriera del ricorrente ed alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale, come richiesto al punto d).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 22/11/2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di €
535,05 mensili ex art. 18 co. 7 CCNL 08/06/2000 dal 13/10/2016 fino al 08/06/2021.
2. Condanna la al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4629,00 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 20/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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