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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2024, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di TT Dr. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 12.06.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: codice fiscale nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente al civico 67 della C.da San Mauro, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. dall'Avv. Gaetano ARTALE, del Foro di TT (ME) (codice fiscale:
[...]
; fax 0941/563349) con studio in Brolo (ME), al civico 5 della via L. da Vinci, come da procura in C.F._2 atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore. CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza del 12.06.2024 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 824/2020 depositato in Cancelleria in data 03.03.2020 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520190006067386 notificato il 21.01.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro: 11.205,44 per il mancato pagamento di contributi gestione separata anno 2012.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_1
All'udienza del 12.06.2024 le parti discutevano la causa ed il giudice emetteva contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Con l'entrata in vigore della Legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è stato disciplinato, il termine prescrizionale relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. Nello specifico, l'art. 3, comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Sul punto, va precisato che a parte la querelle nata sull'applicazione del termine prescrizionale di cinque anni anche per le contribuzioni ante 1 gennaio 1996 (peraltro risolta con l'intervento delle Sezioni
Unite: sentenza 7 marzo 2008, n. 6173), nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.
La giurisprudenza sul punto precisa che: “Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenersi che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668/2014 del
14/03/2014).
Tale tesi appare condivisibile. L'art. 2953 cit., infatti, dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. La norma riferisce, cioè, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza. Né, peraltro, l'ordinamento giuridico italiano prevede una norma analoga che alleghi il medesimo effetto giuridico ad altri atti, men che meno alla c.d. irretrattabilità della cartella di pagamento.
In tal caso e per effetto della sentenza, si assiste ad una vera e propria novazione oggettiva del credito, la cui natura diviene irrilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale, avendo il provvedimento natura di titolo di credito efficace, ex legge, per dieci anni. Di converso, la cartella di pagamento è atto che differisce dalla sentenza, essendo piuttosto uno strumento, analogo al precetto privatistico, per esigere i crediti in concessione ad ed alle altre analoghe società di recupero. CP_2
Per di più, l'art. 2953 c.c. – che è norma speciale – non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi. La Corte di
Cassazione escluse espressamente tale possibilità, evidenziando, di converso, che “la norma dell'art. 2953
c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo” (Cass. Civ., 29 gennaio 1968,
n. 285). Sicché, nell'interpretazione maggioritaria, l'art. 2953 cit. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato;
diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. Sez.
V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669). Infatti, la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 28/10/2006)”.
Si è posto il problema sull'applicazione del termine prescrizionale di cinque anni anche per le contribuzioni ante 1 gennaio 1996 (peraltro risolta con l'intervento delle Sezioni Unite: sentenza 7 marzo
2008, n. 6173), nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 Legge
n. 335/95 applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.
Altri problemi interpretativi sorgono per quel che concerne l'applicabilità di tale termine di prescrizione (in assenza di atti interruttivi) anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, ovvero: quando si riceve l'intimazione di pagamento da parte del concessionario. Nello specifico: si pone il problema se si può eccepire la prescrizione ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 nella fase temporale che va dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica della conseguente intimazione. Sul punto, vi sono diverse pronunce giurisprudenziali favorevoli all'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/95, anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento.
In effetti, con la sentenza 4 febbraio 2010, n. 551 il Tribunale di Caserta Sez. Lavoro, in relazione alla possibilità di eccepire il termine di prescrizione quinquennale anche per le intimazioni di pagamento ha CP_ precisato che: “al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del credito re (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Più recentemente, sempre in senso favorevole, il Tribunale di Catania con la recente sentenza 10 ottobre
2012 n. 3940 in merito all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento, rileva che:” (…) l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.”
E per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, rifacendosi ai principi rinvenibili dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
25 maggio 2007, n. 12263, (la quale si era espressa sull'inapplicabilità all'ingiunzione fiscale del termine decennale ex art. 2953 c.c., in quanto avente natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto) il Giudice del Lavoro ribadisce che:” Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ., ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale” (…) l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensi al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotte dalla legge 335/1995”. Alla stessa conclusione, favorevole all'applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni anche alle intimazioni di pagamento, giunge, altresì, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro con la sentenza 12 dicembre 2012, n. 12866.
Orbene, nel caso de quo, il sopraddetto avviso di addebito è stato notificato il 21.01.2020 per contributi risalenti al 2012. Quindi ben cinque anni dopo.
Di conseguenza va annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) annulla l'avviso di addebito n. 59520190006067386000 notificato il 21.01.2020 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese CP_1 processuali che si liquidano in complessivi euro € 3.550,00, oltre Iva e Cpa e accessori come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
TT, 12.06.2024
il cancelliereIl Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di TT Dr. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 12.06.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: codice fiscale nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente al civico 67 della C.da San Mauro, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c. dall'Avv. Gaetano ARTALE, del Foro di TT (ME) (codice fiscale:
[...]
; fax 0941/563349) con studio in Brolo (ME), al civico 5 della via L. da Vinci, come da procura in C.F._2 atti;
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore. CP_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza del 12.06.2024 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 824/2020 depositato in Cancelleria in data 03.03.2020 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520190006067386 notificato il 21.01.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro: 11.205,44 per il mancato pagamento di contributi gestione separata anno 2012.
Parte ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_1
All'udienza del 12.06.2024 le parti discutevano la causa ed il giudice emetteva contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Con l'entrata in vigore della Legge n. 335/1995, dal titolo “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, è stato disciplinato, il termine prescrizionale relativo alle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. Nello specifico, l'art. 3, comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991,
n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Sul punto, va precisato che a parte la querelle nata sull'applicazione del termine prescrizionale di cinque anni anche per le contribuzioni ante 1 gennaio 1996 (peraltro risolta con l'intervento delle Sezioni
Unite: sentenza 7 marzo 2008, n. 6173), nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.
La giurisprudenza sul punto precisa che: “Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenersi che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668/2014 del
14/03/2014).
Tale tesi appare condivisibile. L'art. 2953 cit., infatti, dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. La norma riferisce, cioè, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza. Né, peraltro, l'ordinamento giuridico italiano prevede una norma analoga che alleghi il medesimo effetto giuridico ad altri atti, men che meno alla c.d. irretrattabilità della cartella di pagamento.
In tal caso e per effetto della sentenza, si assiste ad una vera e propria novazione oggettiva del credito, la cui natura diviene irrilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale, avendo il provvedimento natura di titolo di credito efficace, ex legge, per dieci anni. Di converso, la cartella di pagamento è atto che differisce dalla sentenza, essendo piuttosto uno strumento, analogo al precetto privatistico, per esigere i crediti in concessione ad ed alle altre analoghe società di recupero. CP_2
Per di più, l'art. 2953 c.c. – che è norma speciale – non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 12 preleggi. La Corte di
Cassazione escluse espressamente tale possibilità, evidenziando, di converso, che “la norma dell'art. 2953
c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo” (Cass. Civ., 29 gennaio 1968,
n. 285). Sicché, nell'interpretazione maggioritaria, l'art. 2953 cit. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato;
diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. Sez.
V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669). Infatti, la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 28/10/2006)”.
Si è posto il problema sull'applicazione del termine prescrizionale di cinque anni anche per le contribuzioni ante 1 gennaio 1996 (peraltro risolta con l'intervento delle Sezioni Unite: sentenza 7 marzo
2008, n. 6173), nessun problema si pone sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 Legge
n. 335/95 applicabile nella prima fase di riscossione coattiva che avviene attraverso la notifica della cartella di pagamento.
Altri problemi interpretativi sorgono per quel che concerne l'applicabilità di tale termine di prescrizione (in assenza di atti interruttivi) anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, ovvero: quando si riceve l'intimazione di pagamento da parte del concessionario. Nello specifico: si pone il problema se si può eccepire la prescrizione ex art. 3, comma 9 Legge n. 335/95 nella fase temporale che va dalla notifica della cartella di pagamento alla notifica della conseguente intimazione. Sul punto, vi sono diverse pronunce giurisprudenziali favorevoli all'applicazione del termine prescrizionale di cui all'art. 3, comma 9 della Legge n. 335/95, anche nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento.
In effetti, con la sentenza 4 febbraio 2010, n. 551 il Tribunale di Caserta Sez. Lavoro, in relazione alla possibilità di eccepire il termine di prescrizione quinquennale anche per le intimazioni di pagamento ha CP_ precisato che: “al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del credito re (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Più recentemente, sempre in senso favorevole, il Tribunale di Catania con la recente sentenza 10 ottobre
2012 n. 3940 in merito all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento, rileva che:” (…) l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.”
E per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale nella fase successiva alla notifica della cartella di pagamento, rifacendosi ai principi rinvenibili dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
25 maggio 2007, n. 12263, (la quale si era espressa sull'inapplicabilità all'ingiunzione fiscale del termine decennale ex art. 2953 c.c., in quanto avente natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto) il Giudice del Lavoro ribadisce che:” Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ., ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale” (…) l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. 46/99 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensi al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotte dalla legge 335/1995”. Alla stessa conclusione, favorevole all'applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni anche alle intimazioni di pagamento, giunge, altresì, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro con la sentenza 12 dicembre 2012, n. 12866.
Orbene, nel caso de quo, il sopraddetto avviso di addebito è stato notificato il 21.01.2020 per contributi risalenti al 2012. Quindi ben cinque anni dopo.
Di conseguenza va annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) annulla l'avviso di addebito n. 59520190006067386000 notificato il 21.01.2020 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese CP_1 processuali che si liquidano in complessivi euro € 3.550,00, oltre Iva e Cpa e accessori come per legge.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
TT, 12.06.2024
il cancelliereIl Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena