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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/12/2024, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6307/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. STRAGLIOTTO PAOLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PINTO BENEDETTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27/09/2014 da Parte_1
e trascritto al n. 6, Parte 1, Serie -, Uff.1, Anno 2014
[...] Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di CROCETTA DEL MONTELLO;
- alle seguenti condizioni:
1) Affida le figlie minori congiuntamente ai genitori con collocamento disciplinato dal seguente calendario ciclico:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
1°sett. M M P P M M M
2°sett. P M M P P P P
e così via.
2 Il genitore presso il quale sono collocate le figlie avrà cura di accompagnarle a scuola nel giorno in cui poi verranno affidate all'altro genitore.
Per quanto concerne le vacanze di natale, le bambine trascorreranno ad anni alterni, con un genitore (nel 2024 con la madre), dalla fine della scuola fino alle ore 10.00 del 25
dicembre; con l'altro genitore (con il padre nel 2024) dalle ore 10.00 del 25 dicembre alle ore 12.30 del 31 dicembre;
dalle ore 12.30 del 31 dicembre al mattino del giorno 07
gennaio col genitore con cui ha fatto la vigilia di Natale (cioè con la madre nel 2024).
Per quanto concerne il periodo delle vacanze pasquali, esso verrà alternato sempre negli anni: il weekend di Pasqua le bambine staranno con un genitore (nel 2025 il padre),
mentre il lunedì di pasquetta ed il martedì successivo staranno con l'altro genitore (nel
2025 la madre).
Le vacanze di carnevale, se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi avrà le figlie per le festività di Pasqua (nel 2025 il padre).
Durante il periodo di vacanze estive (dalla fine della scuola fino al suo inizio a settembre),
fermo restando il turno di routine, i minori trascorreranno due settimane, che possono essere separate o continuative, con la madre e due con il padre, più un'altra settimana.
Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del periodo indicativo di ferie dell'anno entro il 31 maggio. Il periodo di vacanza di agosto andrà alternato negli anni se coincide con la richiesta dell'altro genitore. Ciascun genitore dovrà informare l'altro del luogo dove intende condurre le figlie in vacanza, fornendo l'indirizzo esatto, il nome del luogo (albergo ecc…) e un numero di telefono almeno una settimana prima della data di partenza.
Si dà atto che le parti concordano che le vacanze di natale, di pasqua, di carnevale,
estive, non interrompono la turnazione.
I giorni di ponte ed i giorni festivi infrasettimanali sono ininfluenti, ovvero dovrà essere seguito il calendario sopra esposto.
3 Per quanto concerne la commemorazione della morte del nonno materno, si concorda che ogni anno, a prescindere dai turni di responsabilità, le bambine staranno con la mamma dal 9 all'11 aprile senza che il padre possa chiedere il recupero delle tre giornate.
2) Si dà atto che l'assegno unico verrà riscosso integralmente ed esclusivamente dalla sig.ra ; Parte_1
3) I genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie durante il periodo di permanenza delle stesse presso ciascuno, oltre al 55 % delle spese straordinarie a carico del padre, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
4) Per quanto concerne le cure mediche non urgenti, il genitore che riceve la proposta di cura medica deve trasmetterla all'altro genitore che avrà una settimana di tempo per rispondere sempre a mezzo e- mail, trascorsa la quale si considera accettata la proposta.
Il genitore che rifiuta di partecipare alla spesa medica deve motivare adeguatamente il proprio dissenso entro la settimana, esempio adducendo motivazioni di costo, di opportunità, di altro parere medico ecc…Una volta scelto lo specialista, il genitore che programma gli appuntamenti informerà l'altro dell'appuntamento, in modo che quest'ultimo possa parteciparvi. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni delle minori il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. La
malattia dei minori deve essere documentata tempestivamente con certificato redatto dal medico di base. Le bambine, anche se malate (a meno che non ci sia un certificato medico di non-trasportabilità) potrebbero comunque recarsi presso l'abitazione del genitore in turno per il fine settimana. Per tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo sarà seguita la decisione del pediatra di base che indicherà, se necessario,
l'utilità di una visita specialistica. Lo specialista sarà suggerito dallo stesso medico o scelto in base alla sua indiscussa competenza;
entrambi i genitori, possibilmente insieme,
vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo
4 specialista.
5) Si dà atto che definita ogni altra questione patrimoniale/economica derivante dal rapporto di coniugio, nulla altro a pretendere reciprocamente tra le parti per alcun titolo,
ragione o causa.
6) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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