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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 21/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE II SEZIONE CIVILE
Udienza del 21/10/2025 N. 874/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI MA quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Perrino e Parte_1 C.F._1
NL IC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina, via Montesanto n. 28, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv.
ET TR ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – graduatorie – servizio leva
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31.10.2024,
[...] ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
, in persona del Direttore Generale Controparte_1 pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “[…] a) accertata la illegittimità, per i motivi di cui al presente atto, dell'attribuzione del punteggio riconosciuto al ricorrente in relazione alla domanda di “INSERIMENTO/CONFERMA/AGGIORNAMENTO AI
FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL TRIENNIO 2024/25, 2025/26, 2026/27”, relativamente alle “graduatorie di circolo e di istituto di iii fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario” per l'Ambito territoriale della Provincia di Varese sia per il profilo di “assistente amministrativo” sia per il profilo di “collaboratore scolastico”, per l'effetto, anche previa disapplicazione del D.M. n. 89/2024, attribuire e/o ordinare l'attribuzione al ricorrente del superiore punteggio di 13,75 (o n subordine di 8,35) per la graduatoria relativa alla posizione di “assistente amministrativo” e del superiore punteggio di 12,75 (o in subordine di
7,35), per la graduatoria relativa alla posizione di “collaboratore scolastico”, con conseguente diritto allo scorrimento in graduatoria;
con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In prima udienza, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente “… proponeva domanda telematica 'INSERIMENTO / CONFERMA /
AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL
TRIENNIO 2024/25, 2025/26, 2026/27', relativamente alle “graduatorie di circolo e di istituto di iii fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario”, “… con riferimento alla posizione di “Assistente amministrativo”, sia con riferimento alla posizione di
“Collaboratore scolastico”;
- che “… relativamente alla posizione di 'Assistente amministrativo', il ricorrente indicava i seguenti titoli: (…) d) Titolo di servizio: servizio militare presso il 228° Battaglione
TE EZ non in costanza di rapporto di impiego (equiparato al servizio alle dipendenze di amministrazione statale ai sensi della lett. A delle Avvertenze del D.M. n.
89/2024), svolto dal 30.01.1990 al 30.08.1990 e dal 01.09.1990 all'11.01.1991; in base alla
Tabella A.1 di valutazione titoli in allegato al D.M. n. 89/2024, il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego (in quanto equiparato al servizio reso alle dipendenze di una amministrazione statale) attribuisce un punteggio di 0,60 per ciascun anno (ovvero di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni);
- che “… relativamente alla posizione di “Collaboratore scolastico”, il ricorrente indicava i seguenti titoli: (…) c) Titolo di servizio: servizio militare presso il 228° Battaglione
TE EZ non in costanza di rapporto di impiego (equiparato al servizio alle dipendenze di amministrazione statale ai sensi della lett. A delle Avvertenze del D.M. n.
2 89/2024), svolto dal 30.01.1990 al 30.08.1990 e dal 01.09.1990 all'11.01.1991; in base alla
Tabella A.5 di valutazione titoli in allegato al D.M. n. 89/2024, il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego (in quanto equiparato al servizio reso alle dipendenze di una amministrazione statale) attribuisce un punteggio di 0,60 per ciascun anno (ovvero di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)”;
- che al ricorrente “… per la posizione di 'assistente amministrativo', al Sig. veniva Pt_1 riconosciuto un punteggio complessivo di 8,30, collocandosi nella posizione n. 4670 della graduatoria (cfr. all. n. 3);
- che “… con riguardo invece alla posizione di “collaboratore scolastico”, al Sig. Pt_1 veniva riconosciuto un punteggio complessivo di 7,30, collocandosi nella posizione n. 5154 della graduatoria (cfr. all. n. 4);
- che il ricorrente ha contestato l'assegnazione dei predetti punteggi, deducendo che “… il titolo di servizio relativo allo svolgimento del servizio militare di leva, pur non in costanza di rapporto di impiego, avrebbe dovuto essere valorizzato al pari del servizio militare reso in costanza di rapporto, e cioè con l'attribuzione di un punteggio di 6,00 per ciascun anno” con conseguente attribuzione del “… punteggio finale di 13,75 (in luogo di 8,30) con riferimento alla posizione di 'assistente amministrativo'; e di 12,75 (in luogo di 7,30) con riferimento alla graduatoria per la posizione di 'collaboratore scolastico'”;
- che “… al contrario, al Sig. per il suddetto titolo (servizio militare di leva), è stato Pt_1 attribuito un punteggio di soli 0,55 sia con riferimento alla posizione di 'assistente amministrativo', sia rispetto a quella di 'collaboratore scolastico' (cfr. schermata attribuzione punteggio per detto titolo, all. n. 5)”;
- che il servizio di leva è stato prestato dal ricorrente non in costanza di rapporto di impiego.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo … l'illegittimità del D.M. n. 89/2024, la violazione e falsa applicazione degli artt. 485, c. 7, D.lgs. 297/1994, 1, c. 1, L. 958/1986 e 2050 D.lgs. 66/2010, nonché la violazione del principio della parità di trattamento ed eccesso di potere.
***
Nel caso in esame occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento della fattispecie oggetto di vaglio.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni
3 mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi
4 ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
5 In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
GI MA
6
Udienza del 21/10/2025 N. 874/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
GI MA quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Perrino e Parte_1 C.F._1
NL IC ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina, via Montesanto n. 28, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv.
ET TR ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico – graduatorie – servizio leva
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti ed all'esito il Giudice ha emesso sentenza ex art. 429 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 31.10.2024,
[...] ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
, in persona del Direttore Generale Controparte_1 pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “[…] a) accertata la illegittimità, per i motivi di cui al presente atto, dell'attribuzione del punteggio riconosciuto al ricorrente in relazione alla domanda di “INSERIMENTO/CONFERMA/AGGIORNAMENTO AI
FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL TRIENNIO 2024/25, 2025/26, 2026/27”, relativamente alle “graduatorie di circolo e di istituto di iii fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario” per l'Ambito territoriale della Provincia di Varese sia per il profilo di “assistente amministrativo” sia per il profilo di “collaboratore scolastico”, per l'effetto, anche previa disapplicazione del D.M. n. 89/2024, attribuire e/o ordinare l'attribuzione al ricorrente del superiore punteggio di 13,75 (o n subordine di 8,35) per la graduatoria relativa alla posizione di “assistente amministrativo” e del superiore punteggio di 12,75 (o in subordine di
7,35), per la graduatoria relativa alla posizione di “collaboratore scolastico”, con conseguente diritto allo scorrimento in graduatoria;
con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
In prima udienza, celebrata da remoto con Programma Microsoft Teams, il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è infondato e deve pertanto essere respinto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che il ricorrente “… proponeva domanda telematica 'INSERIMENTO / CONFERMA /
AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL
TRIENNIO 2024/25, 2025/26, 2026/27', relativamente alle “graduatorie di circolo e di istituto di iii fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario”, “… con riferimento alla posizione di “Assistente amministrativo”, sia con riferimento alla posizione di
“Collaboratore scolastico”;
- che “… relativamente alla posizione di 'Assistente amministrativo', il ricorrente indicava i seguenti titoli: (…) d) Titolo di servizio: servizio militare presso il 228° Battaglione
TE EZ non in costanza di rapporto di impiego (equiparato al servizio alle dipendenze di amministrazione statale ai sensi della lett. A delle Avvertenze del D.M. n.
89/2024), svolto dal 30.01.1990 al 30.08.1990 e dal 01.09.1990 all'11.01.1991; in base alla
Tabella A.1 di valutazione titoli in allegato al D.M. n. 89/2024, il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego (in quanto equiparato al servizio reso alle dipendenze di una amministrazione statale) attribuisce un punteggio di 0,60 per ciascun anno (ovvero di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni);
- che “… relativamente alla posizione di “Collaboratore scolastico”, il ricorrente indicava i seguenti titoli: (…) c) Titolo di servizio: servizio militare presso il 228° Battaglione
TE EZ non in costanza di rapporto di impiego (equiparato al servizio alle dipendenze di amministrazione statale ai sensi della lett. A delle Avvertenze del D.M. n.
2 89/2024), svolto dal 30.01.1990 al 30.08.1990 e dal 01.09.1990 all'11.01.1991; in base alla
Tabella A.5 di valutazione titoli in allegato al D.M. n. 89/2024, il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego (in quanto equiparato al servizio reso alle dipendenze di una amministrazione statale) attribuisce un punteggio di 0,60 per ciascun anno (ovvero di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)”;
- che al ricorrente “… per la posizione di 'assistente amministrativo', al Sig. veniva Pt_1 riconosciuto un punteggio complessivo di 8,30, collocandosi nella posizione n. 4670 della graduatoria (cfr. all. n. 3);
- che “… con riguardo invece alla posizione di “collaboratore scolastico”, al Sig. Pt_1 veniva riconosciuto un punteggio complessivo di 7,30, collocandosi nella posizione n. 5154 della graduatoria (cfr. all. n. 4);
- che il ricorrente ha contestato l'assegnazione dei predetti punteggi, deducendo che “… il titolo di servizio relativo allo svolgimento del servizio militare di leva, pur non in costanza di rapporto di impiego, avrebbe dovuto essere valorizzato al pari del servizio militare reso in costanza di rapporto, e cioè con l'attribuzione di un punteggio di 6,00 per ciascun anno” con conseguente attribuzione del “… punteggio finale di 13,75 (in luogo di 8,30) con riferimento alla posizione di 'assistente amministrativo'; e di 12,75 (in luogo di 7,30) con riferimento alla graduatoria per la posizione di 'collaboratore scolastico'”;
- che “… al contrario, al Sig. per il suddetto titolo (servizio militare di leva), è stato Pt_1 attribuito un punteggio di soli 0,55 sia con riferimento alla posizione di 'assistente amministrativo', sia rispetto a quella di 'collaboratore scolastico' (cfr. schermata attribuzione punteggio per detto titolo, all. n. 5)”;
- che il servizio di leva è stato prestato dal ricorrente non in costanza di rapporto di impiego.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha pertanto adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte, deducendo … l'illegittimità del D.M. n. 89/2024, la violazione e falsa applicazione degli artt. 485, c. 7, D.lgs. 297/1994, 1, c. 1, L. 958/1986 e 2050 D.lgs. 66/2010, nonché la violazione del principio della parità di trattamento ed eccesso di potere.
***
Nel caso in esame occorre innanzitutto richiamare la normativa di riferimento della fattispecie oggetto di vaglio.
In primo luogo, va rilevato che l'allegato A del D.M. 50/2021, nel disciplinare le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce, da un lato, per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati, sei (6) punti per ogni anno, 0,50 punti per ogni
3 mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico); dall'altro lato, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,60 punti per ogni anno, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Il suddetto Allegato A, quanto al servizio militare, dispone quanto segue: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Pertanto, sulla scorta della disciplina ut supra, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno (0,5 punti per mese); per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 punti per mese).
Ebbene, ad avviso di questo Giudicante la differenza di punteggio, seppur rilevante, non è né di per sé illegittima né lesiva del principio costituzionale di uguaglianza, posto che il diverso punteggio è attribuito con riferimento a situazioni giuridiche, appunto, tra loro diverse.
L'articolo 485, 7° comma, D. Lgs. n. 297/1994, norma applicata in ambito di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, dispone quanto segue: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 cod. ord. militare, nell'ambito della valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, dispone quanto segue:“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Fatte tali premesse - precisato che l'articolo 2050 ut supra si applica non soltanto, strettamente, ai concorsi pubblici, ma anche alle graduatorie scolastiche - va quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, interpretando la normativa in esame, ha chiarito che i primi due commi dell'art. 2050 devono essere letti in combinato disposto tra loro, dovendosi
4 ritenere che “…il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio
(obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)…” (Cass.
Civ., Ord. n. 5679 del 2020).
Ciò premesso, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 485, 7° comma, D. Lgs. 297/1994
e 2050 cod. ord. militare, deve dunque affermarsi che il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Inoltre, va evidenziato sin da ora che, sulla scorta di quanto sin qui richiamato, non può essere ravvisata la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., posto che il trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), è pienamente giustificato dal fatto che le relative situazioni giuridiche non sono equivalenti.
Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego, infatti, è causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro.
Il termine di paragone, pertanto, deve essere individuato nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il rapporto lavorativo.
5 In sintesi, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
Di conseguenza, l'attribuzione al servizio militare in costanza di rapporto di servizio del medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non può ritenersi illegittima, ma anzi doverosa, proprio per evitare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (sul punto, ex plurimis, CdA Genova, sentenza n. 182/2021).
Parimenti legittimo è il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio, non sussistendo, in questa differente ipotesi, l'esigenza di tutela ex art. 52 Cost. innanzi descritta.
Per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso deve quindi essere respinto.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, considerata la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia e la peculiarità della fattispecie in esame, questo giudice ritiene congruo disporne l'integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Varese, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
GI MA
6