Sentenza 17 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/12/2002, n. 18008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18008 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
) 2 : . 2 s T . C S I I L G D 9 REPUBBLICA ITALIANA E 3 U R I E A G 6 D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 E E . N T T . N T T E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R S S SEZION TEDO 1 8 0 0 8 /0 2 I A E ( composta dai Signori Magistrati: Presidente dott. Gaetano NICASTRO R.G. 26444/99 dott. Italo PURCARO Rep. Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Cren.42302 dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 30.9.2002 dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva- Лил mente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, da cui è difesa per legge. ricorrente
contro
OL ME - Commissario liquidatore della Euro Ameri- cana Assicurazioni - Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. intimati avverso la sentenza n. 195/98 del Giudice di pace di Cava dei Tirre- F ni, emessa e depositata il 3 ottobre 1998 (R.G. 195/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 1830/2002 Oggetto: Risarcimento danni settembre 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo 1. L'ANAS convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Cava dei Tirreni, OL ME, il Commissario liquidatore della Euro Americana Assicurazioni e la Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. Espose che l'autovettura del OL, per un'errata manovra, aveva danneggiato quattro metri della barriera metallica di protezio- ne posta a margine della S.S. 18. Chiese la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni indicati nella somma di £ 1.000.000. Cum 2. I convenuti chiesero il rigetto della domanda.
3. Il Giudice di pace, in accoglimento della eccezione di pre- scrizione biennale, sollevata dalla Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., dichiarò la improponibilità della domanda. Rilevò che l'ANAS aveva richiesto il risarcimento dei danni, una prima volta, con raccomandata a.r. n. 4865 del 9 luglio 1991 consegnata il 12 luglio 1991 e, una seconda volta, con raccomandata a.r. n. 8619 del 20 luglio 1993 consegnata il 26 luglio 1993, quando ormai era decorso il termine biennale di prescrizione, interrotto con la prima raccomandata. こ 4. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricor- so l'ANAS. 2 5, Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa se- de. Motivi della decisione 6. Il ricorso contiene un solo motivo, con il quale, richiamato l'art. 360 n. 5 c.p.c., si denuncia vizio di omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 2947, secondo comma, c.c. in combinato disposto con l'art. 2050 c.c. Si deduce che il Giudice di pace, nel ritenere prescritto il dirit- to al risarcimento del danno, ha omesso di considerare che, nell'in- tervallo di tempo intercorso tra le due raccomandate prese in esame, l'ANAS aveva inviato alla Euro Americana Assicurazioni, altre due Mer raccomandate, regolarmente depositate in atti, ed esattamente la rac- comandata a.r. n. 439 del 3 dicembre 1991, consegnata il 6 dicembre 1991, e la raccomandata n. 1910 del 28 ottobre 1992, consegnata il 31 ottobre 1992. 6.1. Il ricorso è inammissibile. Nell'accogliere l'eccezione di prescrizione il Giudice di pace ha rilevato che, oltre alle due raccomandate prese in esame, non ri- sultavano altri atti interruttivi della prescrizione. Ne segue che, allorquando, da parte della ricorrente, si deduce che il Giudice di Pace non ha considerato che in atti esistevano altre due raccomandate idonee ad interrompere la prescrizione, non si de- nuncia, nella sostanza, un errore di valutazione o di giudizio, ma l'er- ronea affermazione circa l'inesistenza in atti di documenti, che si as- 3 serisce risultare invece incontestabilmente prodotti ed acquisiti. Si denuncia in sostanza un errore di fatto della sentenza impu- gnata, riconducibile al paradigma dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (v. in tai senso: Cass. Sez. III, sent. n. 3074 del 23-03-1998, Marcozzi c. Soc. Eurcos Italia rv 513906; Cass. Sez. I, sent. n. 6556 del 17-07-1997, Bonamore c. Savo rv 506080; Cass. Sez. U., sent. n. 6082 del 20- 05-1992, Panetta c. Gestione commissariale governativa Ferrovie calabro lucane rv 477298). Contro la sentenza la ricorrente avrebbe dovuto proporre im- pugnazione per revocazione e non ricorso per Cassazione.
7. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 30 settembre 2002. Il Presidente كانس ال Il Consigliere est. Cullopono IL CANCALIERE CI Depositata in Cancelleria Dott.ssa Maria Aiello 17.12.02 log IL C THERE C1 Aiello 4