Sentenza 7 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2004, n. 10772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10772 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO ZO - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IN, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Benedetto del foro di La Spezia;
- ricorrente -
contro
DEMAR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
per la cassazione della sentenza n. 152/01 della Corte di Appello di Genova del 28.2.2001/7.3.201 nella causa iscritta al n. 932 del R.G. anno 2000;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27.02.2004 dal Cons. Dott. Alessandro DE RENZIS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. NARDI ZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, ZO DA esponeva di avere svolto attività di autotrasportatore per conto della Demar S.r.l., di avere documentato i trasporti effettuati con fatture emesse negli anni 1992 - 1995 e di avere percepito compensi inferiori ai minimi di legge.
Ciò premesso, conveniva l'anzidetta società per sentirla condannare al pagamento delle differenze maturate, pari a L. 183.146.206. All'esito il Tribunale di La Spezia, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza n. 478 del 2000 condannava la convenuta al pagamento della somma determinata in sede peritale, oltre interessi e rivalutazione.
Tale decisione, appellata dalla società Demar, con sentenza del n. 152 del 2001 veniva riformata dalla Corte di Appello di Genova, che respingeva le domande proposte dal DA. La Corte in particolare osservava che i contratti di trasporto erano nulli, per essere stati stipulati verbalmente e per essere quindi mancanti della forma scritta, richiesta ad substantiam dal D.L. n. 82 del 1993, convertito nella legge n. 162 del 1993, che aveva modificato la legge n. 298 del 1974. Il DA ricorre per Cassazione con unico motivo.
L'intimata società non si è costituita in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata di ufficio l'inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 3 C.P.C.. Invero nell'atto manca l'indicazione sommaria dei fatti di causa nel loro nucleo essenziale, relativo allo svolgimento del processo, all'individuazione dell'oggetto della controversia e alla posizione assunta dalle parti.
In questo senso è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che il precetto di cui all'art. 366 n. 3 C.P.C., per il quale il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti - in tanto può ritenersi osservato, in quanto sia possibile rinvenire nel ricorso, senza bisogno di attingere ad altre fonti, gli elementi indispensabili per la cognizione dei fatti di causa (ex plurimis Cass. sentenza n. 4916 del 1999; Cass. sentenza n. 6152 del 1997; Cass. sentenza n. 7517 del 1994). Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di Cassazione, non essendosi costituita l'intimata Demar S.r.l..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004