TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5829 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad oggetto: “risarcimento del danno”
T R A
rappresentata e difesa dall' Avv.to Sabato Venezia e dall'avv. Anna Parte_1
Armano, presso i quali domicilia in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 216;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Oreste Marone, presso il quale Controparte_1
elettivamente domicilia in Napoli al Viale Calascione n. 16;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti sofferti a causa dei
[...]
comportamenti illeciti tenuti dal convenuto, così come accertati con sentenza penale passata in giudicato.
Nel dettaglio, con sentenza n. 3172/2016 del Tribunale di Nola, confermata dalla sentenza n.
2504/2019 della Corte di Appello di Napoli, è stato dichiarato responsabile del Controparte_1
reato di cui agli artt. 612 bis c.p., per aver pedinato l'attrice presso l'abitazione, ed altri luoghi abitualmente frequentati, nonché per averle recapitato lettere e biglietti, provocandole un perdurante e grave stato d'ansia ed inducendola a mutare le abitudini di vita.
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
pretesa insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria.
Ciò posto, occorre precisare che ai sensi dell'art. 651 c.p.c. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza dei fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato io ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del! responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso.
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 11117 del 2015).
Nel caso in esame il Tribunale Penale ha accertato che, “in un arco temporale sia pur di pochi mesi, abbia esternato una vera e propria ossessione nutrita nei confronti della Controparte_1 , che si concretizzava in appostamenti, pedinamenti, lettere dal contenuto privato e che Parte_1
denotavano la conoscenza (acquisita dall'imputato a seguito degli stessi appostamenti e pedinamenti) delle abitudini di vita della persona offesa e persino del suo abbigliamento, nonché nella sua inesistenza, nonostante l'espresso rifiuto della . Tali comportamenti, assillanti Parte_1
e invadenti nella vita della persona offesa, ingeneravano proprio nella stessa un perdurante stato
d'ansia ed un turbamento della vittima spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita, arrivando a dover limitare le uscite, a rinunciare alle sue abitudini (ad esempio frequentare la chiesa il sabato pomeriggio o il maneggio) pur di sottrarsi agli incontri con l'imputato”.
Occorre altresì aggiungere che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna generica definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza, dell'entità, delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato” (cfr. Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. 4318 del 2019).
All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con la conseguenza che, in sede civile, è onere del danneggiato, che avanza la richiesta risarcitoria, fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato.
Sotto il profilo squisitamente probatorio, “possono essere utilizzate come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico” (cfr. Cass. Civ. n. 6478 del
2005; Cass. Civ. n. 15112 del 2013; Cass. Civ. n. 1665 del 2016).
Ciò posto, dagli atti del procedimento penale si ricava - senza dubbio alcuno - che il convenuto ha cagionato all'attrice un perdurante stato d'ansia, inducendola a cambiare abitudini di vita.
Da tale condotta sarebbe conseguito, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, sia il danno morale che quello esistenziale.
A tal proposito appaiono necessarie talune precisazioni in diritto.
Quanto alla prima voce di danno, si è detto che “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)” (Cass. Civ., sez. U, Sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008).
Anche il danno morale, tuttavia, va precisamente allegato e provato, atteso che “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10 maggio 2018).
Per quanto concerne, invece, il danno esistenziale, esso va ravvisato nel pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, provocato sul fare a-reddituale della persona offesa, costretta ad alterare le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali propri, ed indotta a scelte di vita diverse dalla sincera espressione e realizzazione della sua personalità.
Peraltro, seppur in linea generale il danno esistenziale non costituisce una voce di danno autonomamente risarcibile, ovvero una generica sottocategoria di danno non patrimoniale, bensì solo la descrizione di un pregiudizio conseguente alla lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente protetto, nel caso dello stalking il danno trova diretto riconoscimento nell'art. 612 bis c.p., come elemento costitutivo del fatto tipico. In tali casi, pertanto, il danno esistenziale è risarcibile non già solo in quanto conseguenza della lesione del diritto inviolabile alla autodeterminazione previsto dalla Costituzione, ma ancor prima perché direttamente e immediatamente previsto dalla legge penale quale elemento costitutivo di una fattispecie tipica di illecito.
Ciò posto, è indubbio che il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa dagli altrui atti persecutori non solo è previsto dalla norma penale , ma rappresenta altresì un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto al turbamento connesso allo stato di ansia o di paura (ovvero al fondato timore), con la conseguenza che qualora la persona offesa patisca - per effetto dell'altrui condotta - non solo un danno derivante dalla sofferenza interiore e dal patema d'animo, ma anche lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, andranno risarciti - pur nella consapevolezza che il danno non patrimoniale è categoria unitaria - entrambi i pregiudizi.
Orbene, in ragione dell'istruttoria espletata nel procedimento penale e dei relativi elementi raccolti, tale ultima circostanza si è evidentemente verificata nel caso in esame, atteso che la condotta tenuta da non ha solo ingenerato in uno stato d'ansia, ma ha anche Controparte_1 Parte_1
avuto delle ripercussioni negative sulle sue abitudini di vita, costringendola a scelte di vita differenti.
Per l'effetto, vanno ristorati entrambi i pregiudizi patiti.
Quanto al danno morale, occorre tener conto del turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito, gravità rappresentata dalla violenza psichica subita da parte di un soggetto ad essa estraneo, ma a conoscenza di tutte le sue abitudini di vita e dei suoi spostamenti.
Questo pregiudizio non può che liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. ed è da quantificarsi, avendo riguardo ai suddetti fattori, in Euro 5.000,00.
Quanto al danno esistenziale, invece, è emerso in modo inequivoco che l'attrice, nonostante il breve lasso temporale di reiterazione della condotta delittuosa, è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita (come, ad esempio, andare in chiesa o al maneggio, luoghi nei quali è stata pedinata dal convenuto), ragion per cui, in via equitativa, il danno da risarcire può essere quantificato in Euro
8.000,00.
In conclusione, la domanda risarcitoria va accolta per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto il convenuto va condannato al pagamento di Euro 13.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 23.9.2013 (data di proposizione della denuncia), sulla somma devalutata, via via rivalutata di anno in anno, nonché ulteriori interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_2
di Euro 13.000,00, all'attualità, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici ISTAT al 23.9.2013 e, quindi, anno per anno, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione, oltre interessi legali su Euro 13.000,00 dal dì della sentenza e sino al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro Controparte_1
260,00 per spese ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Nola, lì 3.6.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5829 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, ed avente ad oggetto: “risarcimento del danno”
T R A
rappresentata e difesa dall' Avv.to Sabato Venezia e dall'avv. Anna Parte_1
Armano, presso i quali domicilia in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 216;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Oreste Marone, presso il quale Controparte_1
elettivamente domicilia in Napoli al Viale Calascione n. 16;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti sofferti a causa dei
[...]
comportamenti illeciti tenuti dal convenuto, così come accertati con sentenza penale passata in giudicato.
Nel dettaglio, con sentenza n. 3172/2016 del Tribunale di Nola, confermata dalla sentenza n.
2504/2019 della Corte di Appello di Napoli, è stato dichiarato responsabile del Controparte_1
reato di cui agli artt. 612 bis c.p., per aver pedinato l'attrice presso l'abitazione, ed altri luoghi abitualmente frequentati, nonché per averle recapitato lettere e biglietti, provocandole un perdurante e grave stato d'ansia ed inducendola a mutare le abitudini di vita.
Si è costituito in giudizio il quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
pretesa insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria.
Ciò posto, occorre precisare che ai sensi dell'art. 651 c.p.c. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza dei fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato io ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del! responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Peraltro, nel giudizio civile risarcitorio, il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p. in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso.
L'efficacia di giudicato nel giudizio civile si estende, quindi, all'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 11117 del 2015).
Nel caso in esame il Tribunale Penale ha accertato che, “in un arco temporale sia pur di pochi mesi, abbia esternato una vera e propria ossessione nutrita nei confronti della Controparte_1 , che si concretizzava in appostamenti, pedinamenti, lettere dal contenuto privato e che Parte_1
denotavano la conoscenza (acquisita dall'imputato a seguito degli stessi appostamenti e pedinamenti) delle abitudini di vita della persona offesa e persino del suo abbigliamento, nonché nella sua inesistenza, nonostante l'espresso rifiuto della . Tali comportamenti, assillanti Parte_1
e invadenti nella vita della persona offesa, ingeneravano proprio nella stessa un perdurante stato
d'ansia ed un turbamento della vittima spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita, arrivando a dover limitare le uscite, a rinunciare alle sue abitudini (ad esempio frequentare la chiesa il sabato pomeriggio o il maneggio) pur di sottrarsi agli incontri con l'imputato”.
Occorre altresì aggiungere che “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna generica definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza, dell'entità, delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dal danneggiato” (cfr. Cass. Civ. n. 5660 del 2018; Cass. Civ. 4318 del 2019).
All'esito del giudicato penale, dunque, resta ferma la competenza del giudice civile, in ordine all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno, con la conseguenza che, in sede civile, è onere del danneggiato, che avanza la richiesta risarcitoria, fornire la prova del danno e della sua derivazione dal reato.
Sotto il profilo squisitamente probatorio, “possono essere utilizzate come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e sono idonei a fondare la decisione gli elementi e le circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo ad esame diretto del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico” (cfr. Cass. Civ. n. 6478 del
2005; Cass. Civ. n. 15112 del 2013; Cass. Civ. n. 1665 del 2016).
Ciò posto, dagli atti del procedimento penale si ricava - senza dubbio alcuno - che il convenuto ha cagionato all'attrice un perdurante stato d'ansia, inducendola a cambiare abitudini di vita.
Da tale condotta sarebbe conseguito, secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di citazione, sia il danno morale che quello esistenziale.
A tal proposito appaiono necessarie talune precisazioni in diritto.
Quanto alla prima voce di danno, si è detto che “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)” (Cass. Civ., sez. U, Sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008).
Anche il danno morale, tuttavia, va precisamente allegato e provato, atteso che “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 11269 del 10 maggio 2018).
Per quanto concerne, invece, il danno esistenziale, esso va ravvisato nel pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma permanente, provocato sul fare a-reddituale della persona offesa, costretta ad alterare le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali propri, ed indotta a scelte di vita diverse dalla sincera espressione e realizzazione della sua personalità.
Peraltro, seppur in linea generale il danno esistenziale non costituisce una voce di danno autonomamente risarcibile, ovvero una generica sottocategoria di danno non patrimoniale, bensì solo la descrizione di un pregiudizio conseguente alla lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente protetto, nel caso dello stalking il danno trova diretto riconoscimento nell'art. 612 bis c.p., come elemento costitutivo del fatto tipico. In tali casi, pertanto, il danno esistenziale è risarcibile non già solo in quanto conseguenza della lesione del diritto inviolabile alla autodeterminazione previsto dalla Costituzione, ma ancor prima perché direttamente e immediatamente previsto dalla legge penale quale elemento costitutivo di una fattispecie tipica di illecito.
Ciò posto, è indubbio che il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa dagli altrui atti persecutori non solo è previsto dalla norma penale , ma rappresenta altresì un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto al turbamento connesso allo stato di ansia o di paura (ovvero al fondato timore), con la conseguenza che qualora la persona offesa patisca - per effetto dell'altrui condotta - non solo un danno derivante dalla sofferenza interiore e dal patema d'animo, ma anche lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, andranno risarciti - pur nella consapevolezza che il danno non patrimoniale è categoria unitaria - entrambi i pregiudizi.
Orbene, in ragione dell'istruttoria espletata nel procedimento penale e dei relativi elementi raccolti, tale ultima circostanza si è evidentemente verificata nel caso in esame, atteso che la condotta tenuta da non ha solo ingenerato in uno stato d'ansia, ma ha anche Controparte_1 Parte_1
avuto delle ripercussioni negative sulle sue abitudini di vita, costringendola a scelte di vita differenti.
Per l'effetto, vanno ristorati entrambi i pregiudizi patiti.
Quanto al danno morale, occorre tener conto del turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce del grave fatto illecito subito, gravità rappresentata dalla violenza psichica subita da parte di un soggetto ad essa estraneo, ma a conoscenza di tutte le sue abitudini di vita e dei suoi spostamenti.
Questo pregiudizio non può che liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. ed è da quantificarsi, avendo riguardo ai suddetti fattori, in Euro 5.000,00.
Quanto al danno esistenziale, invece, è emerso in modo inequivoco che l'attrice, nonostante il breve lasso temporale di reiterazione della condotta delittuosa, è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita (come, ad esempio, andare in chiesa o al maneggio, luoghi nei quali è stata pedinata dal convenuto), ragion per cui, in via equitativa, il danno da risarcire può essere quantificato in Euro
8.000,00.
In conclusione, la domanda risarcitoria va accolta per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto il convenuto va condannato al pagamento di Euro 13.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 23.9.2013 (data di proposizione della denuncia), sulla somma devalutata, via via rivalutata di anno in anno, nonché ulteriori interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_2
di Euro 13.000,00, all'attualità, oltre interessi legali sul predetto importo devalutato, in base agli indici ISTAT al 23.9.2013 e, quindi, anno per anno, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione, oltre interessi legali su Euro 13.000,00 dal dì della sentenza e sino al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro Controparte_1
260,00 per spese ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Nola, lì 3.6.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)