Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Decreto presidenziale 11 luglio 2025
Decreto presidenziale 16 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/12/2025, n. 9716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9716 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09716/2025REG.PROV.COLL.
N. 03657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3657 del 2025, proposto da
Asl Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa e Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giampaolo Austa, in Roma, via Poggio Moiano n. 1;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 394/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. CI NG e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe, l’ASL di Bari impugnava la sentenza del TAR Puglia n. 394/2025 resa in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su di una precedente pronunzia dello stesso Tribunale, la n. 1032/2024, afferente l’affidamento - ex articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023- della fornitura di “n. 400 pz Tubo giornaliero XD8151”, materiale di consumo dedicato e originale, da utilizzare su iniettore Ulrich Motion CT XD800 in dotazione ad apparecchiatura di radiodiagnostica TAC - General Electric, per le esigenze dell’Unità ubicata presso la Unità Operativa Complessa - UOC - di Radiologia del Presidio Ospedaliero - PO - “San Paolo” di Bari.
Tale procedura, cui avevano preso parte soltanto due società, -OMISSIS- (d’ora in poi -OMISSIS-) ed -OMISSIS- (d’ora in poi -OMISSIS-), odierne controinteressata e appellata, si era conclusa con l’affidamento della fornitura alla prima a seguito dell’esclusione dalla procedura dell’altra partecipante, pur risultata la miglior offerente in applicazione del criterio del massimo ribasso, per non aver offerto i prodotti originali (si ribadisce: “tubo giornaliero xd8151” ), ritenuti dall’Azienda sanitaria indispensabili a garantire la totale compatibilità con l’iniettore Ulrich Motion CT XD800 in dotazione.
Insorgeva -OMISSIS- avverso siffatte determinazioni, ottenendone l’annullamento dal giudice di prime cure con la richiamata sentenza n. 1032/2024. L’Azienda sanitaria, pertanto, in esecuzione di tale pronunzia, annullava in autotutela l’aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, giusta deliberazione del Direttore generale n. 2092/2024; ma, successivamente, con deliberazione prot. n. 2463 del 26.11.2024, aggiudicava nuovamente la commessa alla stessa società sulla scorta di un supplemento di istruttoria effettuato dall’ingegneria clinica, inducendo -OMISSIS- a proporre ricorso in ottemperanza.
Il Tar ha accolto anche tale gravame e, per l’effetto, ha: a) dichiarato nullo il nuovo affidamento alla controinteressata -OMISSIS-, in quanto elusivo del giudicato; b) ordinato alla ASL di svolgere la verifica di equivalenza (sostanziale) e affidare l’appalto secondo le previsioni della lex specialis (ossia al minor prezzo).
In data 12 maggio 2025, si costituiva nel presente giudizio -OMISSIS- per resistere all’appello, articolando le proprie difese in successive memorie.
Alla camera di consiglio del 6 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
2.- L’appello va respinto, con conseguente conferma della decisione di prime cure, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2.1.- Il Tar ha accolto in sede di ottemperanza le censure proposte da -OMISSIS-, secondo cui la verifica di equivalenza -ordinata dallo stesso tribunale in sede di pronunzia di merito- non sarebbe potuta consistere in una comparazione tecnico-qualitativa tra i dispositivi in gara (ciò che è in concreto avvenuto); avrebbe invece dovuto –e dovrebbe- riguardare la rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto in contestazione (tubo da utilizzare con dispositivo Ulrich) ai requisiti previsti nella lex specialis . La tesi dell’ASL invece, qui riproposta, è -in estrema sintesi- di aver già dato seguito a tale verifica e che, in ogni caso, l’utilizzazione del prodotto offerto da -OMISSIS- sarebbe preclusa dall’opposizione del produttore degli iniettori.
La posizione dell’Azienda sanitaria appellante si rivela, tuttavia, destituita di fondamento, stante la chiara formulazione delle statuizioni rese dal giudice di primo grado nella sentenza di merito presupposta.
Il TAR ha invero accolto il ricorso in ottemperanza ritenendo che la stazione appaltante “… avrebbe dovuto valutare la conformità dell’offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla società ricorrente fosse funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata, come nella fattispecie ” (cfr. sentenza n. 1032/2024, pag.4, 1° cpv.); ciò sul presupposto che il principio di equivalenza (o di equipollenza) “ trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica..” (cfr. pag. 3 ult. cpv.). Concludendo nel senso della fondatezza dell’impugnazione proposta “… dovendo l’amministrazione ammettere e valutare il pregio del prodotto offerto dalla ricorrente, al fine di poter apprezzare la sussistenza della equivalenza funzionale, rispetto al prodotto originale..” , impregiudicate le valutazioni di tipo economico .
Orbene, le operazioni condotte in sede di supplemento istruttorio dall’Amministrazione sanitaria al fine di dare esecuzione alle presupposte statuizioni del Tar, non appaiono incentrate sulla verifica -e, quindi, esclusione- della rispondenza delle caratteristiche tecniche del prodotto in contestazione ai requisiti previsti nella lex specialis , essendo stata condotta l’analisi piuttosto sul piano della comparazione tecnico-qualitativa con i dispositivi offerti da -OMISSIS-.
2.2.-Ciò stante, nessuna delle censure articolate in appello ed afferente la valutazione tecnica suppletiva condotta dalla Commissione appare suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.2.1.- Non la censura articolata sub 2, incentrata sull’insindacabilità delle valutazioni tecniche in assenza di vizi macroscopici del procedimento, corroborata -in tesi- dalle indicazioni contenute nel manuale d’uso dell’iniettore Ulrich Motion CT XD800 in questione.
Nella fattispecie, invero, oggetto di sindacato giurisdizionale non è propriamente l’esito del supplemento istruttorio (rispetto al quale avrebbe senso rivendicare i principi che debbono presiedere al controllo giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa), bensì le modalità seguite per valutare l’equipollenza del prodotto offerto da -OMISSIS-, essendo state assunte come parametro le caratteristiche del prodotto offerto da -OMISSIS- invece di quelle richieste e prescritte dalla lex specialis . Nè può assegnarsi valore dirimente alle indicazioni provenienti dal produttore, essendo questi -com’è ovvio- interessato a garantirsi una situazione di monopolio.
2.2.2.- Né risulta convincente la censura articolata sub 3, fondata sul generico richiamo al principio del risultato, teso a garantire la massima tutela dei pazienti utilizzatori delle apparecchiature di cui si tratta, in quanto troverebbe -sempre in tesi- fondamento proprio sull’incompatibilità del prodotto offerto da -OMISSIS- con gli iniettori in dotazione, che -come detto- è tutt’altro che comprovata.
2.2.3.- Infine, invertendo l’ordine logico delle censure dedotte, non può trovare accoglimento neanche la censura articolata sub 1, a carattere processuale e preliminare. L’azienda sanitaria appellante sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso per l’ottemperanza in discussione per non aver -OMISSIS- impugnato la deliberazione n. 2092/2024, con cui l’Azienda stessa avrebbe dato esecuzione alla prima sentenza del TAR.
In verità, come correttamente rimarcato dalla difesa di -OMISSIS- nella memoria del 13 maggio 2025, l’Azienda sanitaria, con la richiamata deliberazione n. 2092/2024, si era limitata a dare avvio all’esecuzione della sentenza che viene qui in considerazione procedendo all’annullamento dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore di -OMISSIS- e ordinando -genericamente- la verifica di equivalenza. Tali determinazioni presentavano, cioè, un contenuto astrattamente favorevole a -OMISSIS- stessa e, per ciò stesso, non erano idonee a far sorgere in capo a questa alcun interesse all’impugnazione.
La lesione si è prodotta solo a seguito del riaffidamento della fornitura ad -OMISSIS-, all’esito del supplemento istruttorio.
3.- L’appello va dunque respinto, con conferma della pronunzia resa in prime cure. Considerata, tuttavia, la vicenda nel suo complesso, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa relative al secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC D'EL, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
EL Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
CI NG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI NG | IC D'EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.