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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/07/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1208/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORTE SIMONE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PUPPOLA GIAN FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Angelo da Orvieto, 36 null 05018 Orvietopresso il difensore avv. PUPPOLA GIAN FRANCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 15/02/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Il presente contenzioso è stato introdotto, in origine, con un ricorso del signor alla Parte_1 Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, avverso l'intimazione di pagamento n. 08020159012423079/000 di € 371.381,44 notificata dall'Agente della riscossione Controparte_2 in data 24/12/2015. Tale intimazione richiamava (sommariamente) alcune cartelle esattoriali già
[...] emesse in precedenza, e ne sollecitava il pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 1263/206 sez. 5 del 22/9/2016 depositata in segreteria il 29/9/2016, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.
La causa è stata riassunta dal ricorrente davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Perugia. Quest'ultima, con sentenza depositata il 20.11.2018, ha rigettato il ricorso per quanto di sua competenza, mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alla parte in cui l'opposizione del signor si riferiva a crediti di natura non tributaria fatti valere dall'agente della riscossione PT ( poi ). Controparte_2 Controparte_1
Dopo questa sentenza, il ricorrente ha riassunto davanti a questo Tribunale la causa relativamente ai contenuti rispetto ai quali la Commissione Tributaria si era dichiarata carente di giurisdizione.
Si è costituita la , contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 sollevando eccezioni di rito. Ha prodotto, altresì, documenti rilevanti per la controversia.
Dopo la precisazione delle conclusioni, sono state prodotte memorie e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Procedendosi ora alla decisione, viene in esame innanzi tutto l'eccezione di nullità della costituzione della resistente L'eccezione è motivata con la considerazione che l' si è costituita con CP_1 CP_1 il patrocinio di un avvocato del libero foro, anziché con quello dell'Avvocatura dello Stato, in mancanza delle condizioni che avrebbero legittimato tale modalità.
L'eccezione è infondata, in quanto nella fattispecie l' si è avvalsa del disposto dell'articolo 1, CP_1 comma 8, del decreto legge n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, secondo la interpretazione autentica dettata dall'articolo 4-novies del decreto legge n. 34/2019.
Si passa ora alle eccezioni preliminari proposte dalla convenuta contro l'azione avversaria.
La prima è quella relativa alla decadenza, che si sarebbe verificata per effetto della tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, rispetto al termine di dieci giorni di cui all'art. 165, c.p.c.. L'eccezione viene ribadita in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., nonostante che la parte attrice avesse già dimostrato, esaustivamente, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che il deposito degli atti ai fini della iscrizione a ruolo era stato effettuato nei termini, anche se la cancelleria aveva curato la formalità nel primo giorno utile successivo. Di conseguenza l'eccezione va respinta.
Una seconda eccezione preliminare prospettata dalla parte convenuta concerne l'incompetenza del Tribunale, stante la competenza del giudice di pace. La tesi si basa sul presupposto che si tratti di causa di opposizione a sanzione amministrativa per contravvenzioni stradali e in materia di lavoro. A questa tesi la parte attrice replica che la normativa invocata dalla convenuta riserva, comunque, al Tribunale le opposizioni a sanzione amministrativa qualora l'importo superi (come è pacifico che accada nella fattispecie) un certo limite di valore. A queste deduzioni della parte attrice si può aggiungere che la presente controversia non si può qualificare come opposizione a sanzione amministrativa: la causa non concerne la legittimità dei provvedimenti che hanno applicato quelle sanzioni (tanto è vero che le autorità che li hanno emanati non sono parti del giudizio) ma solo quella di taluni atti compiuti dall'agente delegato alla riscossione. pagina 2 di 4 Anche l'eccezione di incompetenza va dunque respinta, a prescindere da ogni ulteriore valutazione processuale sulla sua proponibilità in questa sede.
Passando ora all'esame del merito, si osserva che l'atto impugnato dalla parte attrice è la “intimazione di pagamento” notificata al signor il giorno 1.12.2015 (data di spedizione della notifica a mezzo PT posta). Detta intimazione richiamava un certo numero di cartelle esattoriali asseritamente già notificate in precedenza allo stesso debitore, e non pagate. Viene in questione nella presente sede solo la cartella numero 08020090013060148000 per l'importo di euro 123.585,53, asseritamente notificata il 26 settembre 2012.
L'opponente, con l'atto introduttivo sopra richiamato, contestava di non aver mai ricevuto la notifica di quella cartella. L , nel dichiarato intento di dimostrare che invece Controparte_1 quella cartella era stata notificata, ha prodotto, come doc. 4 allegato all'atto di costituzione davanti a questo Tribunale, la relazione di notifica dalla quale, a suo dire, emerge che l'atto è stato notificato il 17 settembre 2012 al signor all'indirizzo di Via Monte Pincio n. 16, Spoleto. La relazione di PT notifica peraltro aggiunge che, non essendo stato reperito l'interessato a quell'indirizzo, la notifica è stata perfezionata con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 60, d.P.R. n. 600/1973 e 140, c.p.c., mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione di un avviso all'albo comunale dal 18.9.2012 al 26.9.2012 (quest'ultima sarebbe la data di perfezionamento della notifica).
Ciò posto, si osserva che quanto sostenuto dalla difesa dell' sarebbe forse plausibile, a CP_1 condizione che in quel periodo il signor risultasse residente anagraficamente a Spoleto, Parte_1
Via Monte Pincio. n. 16.
Peraltro, come evidenziato dalla difesa dell'attore in comparsa conclusionale, non solo non vi è alcuna prova che in quel periodo il signor avesse la residenza anagrafica a Spoleto, ma vi è la prova PT documentale – fornita dalla stessa difesa dell' – del contrario. CP_1
Infatti, la produzione n. 4 della difesa dell' include anche due attestazioni, rilasciate dal CP_1
Comune di Spoleto, in data 11 maggio 2012 e rispettivamente in data 4 febbraio 2011, concernenti il fatto che il signor è “espatriato” dal 18 febbraio 2008, ed è iscritto all'AIRE (anagrafe Parte_1 degli italiani residenti all'estero) con residenza in Lugano (Svizzera) via Longhena n. 5, nella circoscrizione consolare del Consolato d'Italia in Lugano.
Si può dunque concludere che, come sostenuto dall'opponente, che è nulla e/o inesistente la notifica che si pretende effettuata dall'Agenzia il 26 settembre 2012 all'indirizzo di Spoleto. Mentre l'interessato aveva già da tempo assunto la residenza in Lugano e questo fatto risultava all'anagrafe del Comune di Spoleto, come è comprovato dai documenti prodotti in giudizio dalla difesa dell' CP_1
Non è pertinente la tesi, prospettata dalla difesa dell' - irritualmente con la memoria di replica CP_1 ex art. 190 c.p.c. - secondo la quale le contestazioni relative alla notifica della cartella esattoriale dovevano essere proposte entro il termine di venti giorni come prescritto dall'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Invero la disposizione in parola si riferisce alle opposizioni basate su asseriti vizi formali di un atto (precetto ovvero cartella esattoriale) del quale il debitore abbia comunque ricevuto la notifica. In questo caso, invece, non si discute di vizi formali della cartella o della sua notifica;
si discute di un atto mai pervenuto al destinatario e della cui esistenza questi ha avuto notizia (peraltro solo sommaria) solo per effetto dell'”atto di intimazione” del dicembre 2015.
In questo senso l'opposizione va accolta, e va dichiarata nulla e/o inefficace – relativamente alla cartella in discorso - l'intimazione di pagamento notificata il 1.12.2015.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 3 di 4 effettivamente espletata in complessivi € 6.300,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per aver sostenuto dati di fatto contrario a quanto risultante dai documenti depositati dalla parte stessa e dirimenti per l'esito del giudizio, per una somma che appare equo quantificare in € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione
- Dichiara nulla l'intimazione di pagamento notificata il 1.12.2015;
- Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.300,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, oltre all'ulteriore somma di € 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Perugia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1208/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FORTE SIMONE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PUPPOLA GIAN FRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Angelo da Orvieto, 36 null 05018 Orvietopresso il difensore avv. PUPPOLA GIAN FRANCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 15/02/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Il presente contenzioso è stato introdotto, in origine, con un ricorso del signor alla Parte_1 Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, avverso l'intimazione di pagamento n. 08020159012423079/000 di € 371.381,44 notificata dall'Agente della riscossione Controparte_2 in data 24/12/2015. Tale intimazione richiamava (sommariamente) alcune cartelle esattoriali già
[...] emesse in precedenza, e ne sollecitava il pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 1263/206 sez. 5 del 22/9/2016 depositata in segreteria il 29/9/2016, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale essendo competente la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.
La causa è stata riassunta dal ricorrente davanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Perugia. Quest'ultima, con sentenza depositata il 20.11.2018, ha rigettato il ricorso per quanto di sua competenza, mentre ha dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alla parte in cui l'opposizione del signor si riferiva a crediti di natura non tributaria fatti valere dall'agente della riscossione PT ( poi ). Controparte_2 Controparte_1
Dopo questa sentenza, il ricorrente ha riassunto davanti a questo Tribunale la causa relativamente ai contenuti rispetto ai quali la Commissione Tributaria si era dichiarata carente di giurisdizione.
Si è costituita la , contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 sollevando eccezioni di rito. Ha prodotto, altresì, documenti rilevanti per la controversia.
Dopo la precisazione delle conclusioni, sono state prodotte memorie e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Procedendosi ora alla decisione, viene in esame innanzi tutto l'eccezione di nullità della costituzione della resistente L'eccezione è motivata con la considerazione che l' si è costituita con CP_1 CP_1 il patrocinio di un avvocato del libero foro, anziché con quello dell'Avvocatura dello Stato, in mancanza delle condizioni che avrebbero legittimato tale modalità.
L'eccezione è infondata, in quanto nella fattispecie l' si è avvalsa del disposto dell'articolo 1, CP_1 comma 8, del decreto legge n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, secondo la interpretazione autentica dettata dall'articolo 4-novies del decreto legge n. 34/2019.
Si passa ora alle eccezioni preliminari proposte dalla convenuta contro l'azione avversaria.
La prima è quella relativa alla decadenza, che si sarebbe verificata per effetto della tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, rispetto al termine di dieci giorni di cui all'art. 165, c.p.c.. L'eccezione viene ribadita in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., nonostante che la parte attrice avesse già dimostrato, esaustivamente, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., che il deposito degli atti ai fini della iscrizione a ruolo era stato effettuato nei termini, anche se la cancelleria aveva curato la formalità nel primo giorno utile successivo. Di conseguenza l'eccezione va respinta.
Una seconda eccezione preliminare prospettata dalla parte convenuta concerne l'incompetenza del Tribunale, stante la competenza del giudice di pace. La tesi si basa sul presupposto che si tratti di causa di opposizione a sanzione amministrativa per contravvenzioni stradali e in materia di lavoro. A questa tesi la parte attrice replica che la normativa invocata dalla convenuta riserva, comunque, al Tribunale le opposizioni a sanzione amministrativa qualora l'importo superi (come è pacifico che accada nella fattispecie) un certo limite di valore. A queste deduzioni della parte attrice si può aggiungere che la presente controversia non si può qualificare come opposizione a sanzione amministrativa: la causa non concerne la legittimità dei provvedimenti che hanno applicato quelle sanzioni (tanto è vero che le autorità che li hanno emanati non sono parti del giudizio) ma solo quella di taluni atti compiuti dall'agente delegato alla riscossione. pagina 2 di 4 Anche l'eccezione di incompetenza va dunque respinta, a prescindere da ogni ulteriore valutazione processuale sulla sua proponibilità in questa sede.
Passando ora all'esame del merito, si osserva che l'atto impugnato dalla parte attrice è la “intimazione di pagamento” notificata al signor il giorno 1.12.2015 (data di spedizione della notifica a mezzo PT posta). Detta intimazione richiamava un certo numero di cartelle esattoriali asseritamente già notificate in precedenza allo stesso debitore, e non pagate. Viene in questione nella presente sede solo la cartella numero 08020090013060148000 per l'importo di euro 123.585,53, asseritamente notificata il 26 settembre 2012.
L'opponente, con l'atto introduttivo sopra richiamato, contestava di non aver mai ricevuto la notifica di quella cartella. L , nel dichiarato intento di dimostrare che invece Controparte_1 quella cartella era stata notificata, ha prodotto, come doc. 4 allegato all'atto di costituzione davanti a questo Tribunale, la relazione di notifica dalla quale, a suo dire, emerge che l'atto è stato notificato il 17 settembre 2012 al signor all'indirizzo di Via Monte Pincio n. 16, Spoleto. La relazione di PT notifica peraltro aggiunge che, non essendo stato reperito l'interessato a quell'indirizzo, la notifica è stata perfezionata con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 60, d.P.R. n. 600/1973 e 140, c.p.c., mediante il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione di un avviso all'albo comunale dal 18.9.2012 al 26.9.2012 (quest'ultima sarebbe la data di perfezionamento della notifica).
Ciò posto, si osserva che quanto sostenuto dalla difesa dell' sarebbe forse plausibile, a CP_1 condizione che in quel periodo il signor risultasse residente anagraficamente a Spoleto, Parte_1
Via Monte Pincio. n. 16.
Peraltro, come evidenziato dalla difesa dell'attore in comparsa conclusionale, non solo non vi è alcuna prova che in quel periodo il signor avesse la residenza anagrafica a Spoleto, ma vi è la prova PT documentale – fornita dalla stessa difesa dell' – del contrario. CP_1
Infatti, la produzione n. 4 della difesa dell' include anche due attestazioni, rilasciate dal CP_1
Comune di Spoleto, in data 11 maggio 2012 e rispettivamente in data 4 febbraio 2011, concernenti il fatto che il signor è “espatriato” dal 18 febbraio 2008, ed è iscritto all'AIRE (anagrafe Parte_1 degli italiani residenti all'estero) con residenza in Lugano (Svizzera) via Longhena n. 5, nella circoscrizione consolare del Consolato d'Italia in Lugano.
Si può dunque concludere che, come sostenuto dall'opponente, che è nulla e/o inesistente la notifica che si pretende effettuata dall'Agenzia il 26 settembre 2012 all'indirizzo di Spoleto. Mentre l'interessato aveva già da tempo assunto la residenza in Lugano e questo fatto risultava all'anagrafe del Comune di Spoleto, come è comprovato dai documenti prodotti in giudizio dalla difesa dell' CP_1
Non è pertinente la tesi, prospettata dalla difesa dell' - irritualmente con la memoria di replica CP_1 ex art. 190 c.p.c. - secondo la quale le contestazioni relative alla notifica della cartella esattoriale dovevano essere proposte entro il termine di venti giorni come prescritto dall'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Invero la disposizione in parola si riferisce alle opposizioni basate su asseriti vizi formali di un atto (precetto ovvero cartella esattoriale) del quale il debitore abbia comunque ricevuto la notifica. In questo caso, invece, non si discute di vizi formali della cartella o della sua notifica;
si discute di un atto mai pervenuto al destinatario e della cui esistenza questi ha avuto notizia (peraltro solo sommaria) solo per effetto dell'”atto di intimazione” del dicembre 2015.
In questo senso l'opposizione va accolta, e va dichiarata nulla e/o inefficace – relativamente alla cartella in discorso - l'intimazione di pagamento notificata il 1.12.2015.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
pagina 3 di 4 effettivamente espletata in complessivi € 6.300,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per aver sostenuto dati di fatto contrario a quanto risultante dai documenti depositati dalla parte stessa e dirimenti per l'esito del giudizio, per una somma che appare equo quantificare in € 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione
- Dichiara nulla l'intimazione di pagamento notificata il 1.12.2015;
- Condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 6.300,00 per compensi oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge, oltre all'ulteriore somma di € 2.000,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
Perugia, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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