Sentenza 20 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 20/09/2018, n. 9497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9497 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2018
N. 09497/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15958/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15958 del 2014, proposto da AR LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Baraldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Abeti, 29;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Cristina Montanaro, domiciliata ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti
MI RI, GI Carloni, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria relativa alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo - atto di costituzione ex art. 10 d.P.R. 1199/71 a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
dell’elenco valutazione titoli relativo alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Categoria C (posizione economica C1) – famiglia Economico – Amministrativa e servizi di supporto” , pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Roma Capitale il 23.3.2014;
dell’art. 3 del bando di concorso così come pubblicato nella G.U.IV serie speciale, n. 15 del 23.2.2010, nella parte in cui stabilisce l’attribuzione del punteggio massimo ai titoli pari a 5/10, 3/10, e 2/10, perché in contrasto con quanto prescritto dal medesimo art. 3, che prevede che “per i titoli di servizio, cultura e vari non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30” nonché con il d.P.R. 487/1994 ed il Regolamento concorsi del Comune di Roma;
degli artt. 10 e 11 del Regolamento approvato dalla Giunta Capitolina nella seduta del 5 aprile 2013, che disciplinano la valutazione delle prove d’esame e dei titoli;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora AR LE ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, bandito da Roma Capitale in data 10 luglio 2014, per il conferimento di 300 posti nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo, Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto”.
All’esito della selezione si è collocata al 756^ posto della graduatoria, avendo ottenuto un punteggio pari a 17,60 e risultando, dunque, idonea ma non vincitrice.
La ricorrente si duole per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del d.P.R. 487/1994, per l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, per violazione dei principi derivanti dall’art. 97 della Costituzione.
Con tale censura, ella in particolare rileva l’eccessivo peso dato dal bando e dalla Commissione, nell’interpretazione della norma del bando, ai titoli rispetto alle prove concorsuali.
Secondo la proposta ricostruzione, l’art. 7 e l’art. 8 del d.P.R. 487/1994 non hanno inteso dare ai titoli la stessa rilevanza delle prove perché l’utilizzo del denominatore in trentesimi nelle due disposizioni (Art. 7: “conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente…; il colloquio… si intende superato con una votazione di 21/30 o equivalente;” Art. 8: “… per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente…” ) con la precisazione “o equivalente” nella seconda, sta a significare che alla singola amministrazione non è consentito alterare l’incidenza del peso di ogni prova sul voto finale e soprattutto che i titoli non possono avere un punteggio superiore a 10.
L’Amministrazione, nel caso in questione, avrebbe invece privilegiato i titoli rispetto alle prove concorsuali e questo si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento della regola del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi sancita dall’art. 97 della Costituzione.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale che, nel contestare le censure contenute nel ricorso, ha chiesto che il medesimo sia respinto in quanto infondato.
I controinteressati, pure intimati, non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2018 la causa è stata spedita in decisione.
Preliminarmente il Collegio precisa di non ritenere necessario procedere ad ordinare l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, che sarebbero lesi dall’accoglimento del gravame, in ragione della palese infondatezza nel merito del ricorso.
Il ricorso è infondato e, come tale, da respingere, conformemente a casi precedenti nei quali la Sezione si è già pronunciata sull’interpretazione delle medesime disposizioni del bando relativo alla stessa procedura selettiva (tra le molte, si legga sent. n. 9447/2018).
1.Venendo alla trattazione del merito delle censure svolte la ricorrente deduce la contrarietà, rispetto agli articoli 7 e 8 del d.P.R. 487/1994, del bando di concorso nella parte in cui prevede che la valutazione dei titoli non possa avere un punteggio superiore a 10/30.
Il bando sarebbe stato emesso in violazione di legge poiché il potere della Commissione di valutare i titoli attribuendo una votazione che arrivi ad essere equivalente a 10/30 rappresenterebbe una circostanza espressamente vietata dalla norma di cui all’art. 8 d.P.R. 487/1994, che recita: “Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.”
Il bando, quindi, attribuendo alla Commissione esaminatrice il potere di valutare i titoli fino ad una votazione equivalente a 10/30, sarebbe stato emesso in violazione di legge.
1.1. Il motivo è destituito di fondamento.
L’art. 8 del d.P.R. 487/1994 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 7 dello stesso regolamento, il quale dispone, quanto alle prove scritte, che “ i voti sono espressi di norma in trentesimi…conseguono l’ammissione … in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente …”.
L’articolo 3 del bando della procedura, rubricato “ Valutazione dei titoli ”, dispone, poi, che “ Per i titoli di servizio, cultura e vari, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 .”.
Il successivo articolo 6, rubricato “ Ammissione alla prova orale ”, dispone a sua volta che “ Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10 .”.
Deve altresì rilevarsi che “Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove. In tale tipologia di concorso l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale, è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.” (cfr. nei termini Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922).
Si tratta, allora, all’evidenza di verificare quale sia effettivamente l’incidenza dei predetti titoli e del relativo punteggio rispetto alla votazione complessiva finale.
Il Collegio rileva che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall’aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambi strutturati su prove scritte ed orali e che, atteso che il bando deve indicare i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli (e che, in ogni caso, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente), é opportuno che la distribuzione e ponderazione del punteggio tra le varie categorie di titoli avvenga in modo equilibrato evitando, quindi, sbilanciamenti a favore di una piuttosto che di un’altra.
In sostanza, il Collegio ritiene che, laddove sia prevista una prova concorsuale per titoli ed esami, la distribuzione del punteggio all’interno debba essere proporzionata e idonea a selezionare un numero idoneo di candidati senza che possa essere individuata, con la concreta applicazione dei criteri di distribuzione del punteggio, una illogica prevalenza dei titoli o delle prove, così da trasformare il concorso, solo formalmente per entrambe le tipologie di prove, per soli titoli o per soli esami.
Come già argomentato nella sentenza di questa Sezione n. 6611/2014, che il Collegio sul punto condivide, “si ritiene che il comma 2 dell’articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell’esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all’interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall’altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio.” .
Secondo la riconosciuta interpretazione della norma di cui trattasi, pertanto, l’amministrazione ha correttamente valutato i titoli con l’attribuzione di un punteggio pari a 10, ossia di un punteggio non superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo attribuibile. I titoli, anche in questo modo, avrebbero un peso comunque inferiore a quello delle prove scritte ed orali considerate nel complesso, anche se indubbiamente rilevante.
L’amministrazione, con le norme del bando della procedura di cui trattasi, dopo avere legittimamente scelto di definire il punteggio con il coefficiente dei decimi invece che dei trentesimi, ha, da un lato, rispettato l’equivalenza, indicando il punteggio minimo per il superamento delle prove di esame in 7/10 e, dall’altro, ha indicato il punteggio massimo attribuibile ai titoli in n. 10 punti che rappresentano, appunto, 1/3 del punteggio massimo complessivo.
Infatti, l’articolo 3 del bando della procedura, rubricato “ Valutazione dei titoli ”, dispone espressamente che “ Per i titoli di servizio, cultura e vari, non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 ” e, nei commi successivi, individua il punteggio massimo attribuibile per ogni singola categoria di titoli e all’interno di ogni singola categoria il punteggio relativo a ciascuna tipologia specificamente individuata, mentre il successivo articolo 6, rubricato “ Ammissione alla prova orale ”, dispone a sua volta espressamente che “ Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano ottenuto in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10 .”.
Infine, l’articolo 7, rubricato “ Formazione ed approvazione della graduatoria ”, dispone che “ La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio, cultura e vari e nelle prove di esame .”.
Pertanto, per le considerazioni che precedono il Collegio ritiene che la disposizione del bando di concorso relativa alla valutazione dei titoli sia complessivamente coerente rispetto alle disposizioni del regolamento governativo e che le suindicate censure siano infondate.
Conclusivamente, alla luce delle suespresse motivazioni, il ricorso deve essere respinto.
2. Le spese processuali, valutate tutte le circostanze, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino SA Amodio, Presidente
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Antonino SA Amodio |
IL SEGRETARIO