Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 367/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 27/03/2025, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. CARABBA ROCCO, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti DEL SORDO ROBERTA e TROVATI CP_1
ANTONELLA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Ripetizione di indebito. Appello avverso la sentenza n. 202/2024 del 17/04/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c...
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 08/08/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 17/04/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'odierno appellante aveva conseguito redditi da lavoro dipendente per oltre €. 25.000,00 annui fin dal momento della prima corresponsione della prestazione assistenziale (concessagli nel febbraio 2022 con decorrenza dal dicembre 2019), sicché non sussisteva alcuna esigenza assistenziale, né, tenuto conto dell'elevata entità dell'incremento reddituale conseguito, una condizione di affidamento nella spettanza del beneficio, con conseguente piena ripetibilità dell'indebito.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché: il superamento dei limiti reddituali era stato determinato da erogazione di prestazioni da parte dello stesso , e comunque egli aveva dichiarato l'entità dei propri redditi da lavoro in CP_1
sede di domanda di concessione della prestazione e regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria, sicché le proprie condizioni reddituali erano note all' , e poteva riporre legittimo affidamento sulla spettanza della prestazione CP_2 assistenziale, con conseguente irripetibilità dell'indebito; il recupero dell'indebito, in ogni caso, era legittimo solo dal momento del provvedimento di accertamento del venir meno delle condizioni di legge;
la sentenza impugnata si era discostata dal prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, sicché, anche in caso di rigetto della domanda, sussistevano giustificati motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, per le seguenti considerazioni.
Come si rileva dalla documentazione in atti (cfr. in particolare il provvedimento di riliquidazione del 18/01/2023), l'indebito per cui è causa si è formato relativamente alla CP_1 pensione di invalidità civile n. 07078069, già fruita dall'odierno appellante con decorrenza dal
01/12/2019. Pur se il detto provvedimento di riliquidazione indica, quale causa dell'indebito, la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione di cui all'art. 38 l. n. 448/2001, l' , nel CP_1
costituirsi in giudizio, ha precisato che si è trattato di revoca della prestazione per superamento dei limiti reddituali di legge per la fruizione della prestazione, determinato dalla percezione di redditi da lavoro dipendente.
In tema di indebito assistenziale, è pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 6 – L. n. 13223 del 30/06/2020 rv. 658116 – 01; Cass. Sez. L. n. 5606 del 18/01/2023 – 23/03//2023) che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento nel percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione, ex artt. 3 c. 10 d.l. n. 173/88, 3 c. 2 l. n. 407/90, 11
c.
4. l. n. 537/93, 5 c. 5 d.P.R. n. 698/94, 4 c. 3 septies e segg. d.l. n. 323/96 e 42 c. 5 d.l. n.
269/03, solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
In particolare (cfr. Cass. Sez. L. n. 13223/2020 cit., punti 17 segg. della motivazione), nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria ed essi sono perciò conoscibili dall' , CP_1
poiché, ex artt. 42 d.l. 269/2003, 15 d.l. n. 78/2009 e 13 d.l. n. 78/2010, i titolari di prestazioni correlate al reddito non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_2 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, ma l' può accedere anche CP_2
ex officio alla conoscenza dei redditi dichiarati, mediante consultazione delle relative banche dati telematiche, per le relative verifiche, ed è quindi onerato, quale soggetto erogatore delle prestazioni, del controllo telematico dei relativi requisiti reddituali. Pertanto, in tali ipotesi, essendo le situazioni ostative all'erogazione note all'ente previdenziale ovvero da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
L'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, poiché, se pur
è vero che l'entità rilevante dei redditi da lavoro percepiti dall'appellante è indicativa di una indubitabile condizione soggettiva di mala fede, tale stato è irrilevante, in considerazione della conoscibilità da parte dell' della sua situazione reddituale. CP_1
L'indebito per cui è causa è pertanto ripetibile dall' solo per il periodo successivo al CP_1
18/01/2023, data del provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti reddituali, sopra citato, quindi dal rateo di gennaio 2023 (per la somma di €. 661,95, come risulta dal provvedimento stesso), mentre, in base ai principi sopra richiamati, è irrilevante, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la data di comunicazione del provvedimento stesso.
In riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'insussistenza del diritto dell' a CP_1
procedere a ripetizione dei ratei della pensione di invalidità civile n. 07078069 percepiti dall'appellante fino al dicembre 2022, richiestigli con provvedimento del 18/01/2023 (ratei ammontanti ad €. 5.593,77, come risulta dal provvedimento stesso), e l' va condannato CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente versato e/o trattenuto a tale titolo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 202/2024 in data 17/04/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza del diritto dell' a procedere a ripetizione dei ratei della pensione CP_1
di invalidità civile n. 07078069 percepiti dall'appellante fino al dicembre 2022, richiestigli con provvedimento del 18/01/2023, e condanna l' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente versato e/o trattenuto a tale titolo;
condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del CP_1
giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila il 27/03/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -