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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari alla via Parte_1 C.F._1
Muroni n° 24 presso lo studio dell'avv.to Cristina Sardu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “chiede che il Presidente del Tribunale Civile di Sassari, previa designazione del
Giudice Relatore, fissi l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 4 L. 898/70 assegnando il termine per la costituzione del convenuto, e pronunci, occorrendo anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
(atto n° 95, parte I°, Serie A, anno 1984 – Comune di Sassari), senza ulteriori Controparte_1 condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile Controparte_1
contratto tra le parti in Sassari in data 13 ottobre 1984, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del predetto Comune (n. 95, parte I, Serie A anno 1984).
Premesso che dall'unione coniugale erano nati a Sassari i figli , in data 17 settembre 1984, Per_1
l'8 luglio 1988 e il 22 febbraio 1993, maggiorenni ed autonomi, ha dedotto che le parti Per_2 Per_3 si erano di seguito separate davanti all'intestato Tribunale con sentenza n° 727/2019 pubblicata in data
5 giugno 2019 nel procedimento iscritto al n° 811/2018 e che, dal momento della separazione sino ad oggi, non era stato possibile ricostituire l'unità familiare non avendo mai avuto alcun desiderio di riconciliazione, e che sussistevano pertanto le condizioni per la pronuncia di divorzio di cui alla L.
898/70.
Ha rappresentato che viveva nella casa messa a disposizione gratuitamente dal suo genitore, che non intendeva avanzare richieste economiche avendo il sostegno dei suoi familiari, che aveva percepito per l'anno 2023 un reddito di euro 4.350,14 e che non era stato possibile tentare la strada di un ricorso congiunto a causa della irreperibilità del . CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato nelle forme previste per gli irreperibili il resistente non si è costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2025 è comparsa la sola ricorrente la quale ha insistito nel ricorso dichiarando “non so dove stia mio marito, so che non è a Sassari”.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
*****
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 13 0ttobre 1984, tra
(C.F. ) nata in [...] il 5 maggio Parte_1 C.F._1
1959 ed ivi residente a[...] e , (C.F. Controparte_1
nato in [...] il [...], nozze regolarmente trascritte nel C.F._3 registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Sassari (n. 95, parte I, serie A, anno 1984) alle condizioni sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari alla via Parte_1 C.F._1
Muroni n° 24 presso lo studio dell'avv.to Cristina Sardu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: “chiede che il Presidente del Tribunale Civile di Sassari, previa designazione del
Giudice Relatore, fissi l'udienza di comparizione delle parti per l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 4 L. 898/70 assegnando il termine per la costituzione del convenuto, e pronunci, occorrendo anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
(atto n° 95, parte I°, Serie A, anno 1984 – Comune di Sassari), senza ulteriori Controparte_1 condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISONE
pagina 1 di 3 Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 26.07.2024, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile Controparte_1
contratto tra le parti in Sassari in data 13 ottobre 1984, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile del predetto Comune (n. 95, parte I, Serie A anno 1984).
Premesso che dall'unione coniugale erano nati a Sassari i figli , in data 17 settembre 1984, Per_1
l'8 luglio 1988 e il 22 febbraio 1993, maggiorenni ed autonomi, ha dedotto che le parti Per_2 Per_3 si erano di seguito separate davanti all'intestato Tribunale con sentenza n° 727/2019 pubblicata in data
5 giugno 2019 nel procedimento iscritto al n° 811/2018 e che, dal momento della separazione sino ad oggi, non era stato possibile ricostituire l'unità familiare non avendo mai avuto alcun desiderio di riconciliazione, e che sussistevano pertanto le condizioni per la pronuncia di divorzio di cui alla L.
898/70.
Ha rappresentato che viveva nella casa messa a disposizione gratuitamente dal suo genitore, che non intendeva avanzare richieste economiche avendo il sostegno dei suoi familiari, che aveva percepito per l'anno 2023 un reddito di euro 4.350,14 e che non era stato possibile tentare la strada di un ricorso congiunto a causa della irreperibilità del . CP_1
Ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato nelle forme previste per gli irreperibili il resistente non si è costituito nel presente giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2025 è comparsa la sola ricorrente la quale ha insistito nel ricorso dichiarando “non so dove stia mio marito, so che non è a Sassari”.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
*****
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti con rito civile con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessuna ulteriore statuizione deve essere adottata.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 13 0ttobre 1984, tra
(C.F. ) nata in [...] il 5 maggio Parte_1 C.F._1
1959 ed ivi residente a[...] e , (C.F. Controparte_1
nato in [...] il [...], nozze regolarmente trascritte nel C.F._3 registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile di Sassari (n. 95, parte I, serie A, anno 1984) alle condizioni sopra riportate, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Elisabetta Carta
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