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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG 2020/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 7879/2024
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Massimo Montagna Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.06.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/1984, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita di revisione, aveva CP_1
ritenuto non più sussistenti le condizioni per il riconoscimento della prestazione, con conseguente revoca della stessa.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la decisione Persona_1
assunta in sede amministrativa, escludendo la permanenza dei requisiti per l'assegno ordinario di invalidità.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 12.02.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
L' pur regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 02.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 7879/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di a.t.p.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle
2 indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente censura, in primis, un vizio procedurale della consulenza in quanto, trattandosi di revoca di prestazione riconosciuta all'esito di precedente giustizio tenutosi dinanzi a questo Tribunale (r.g. 16093/2019), il c.t.u. avrebbe dovuto effettuare un'analisi comparativa tra lo stato morboso esistente all'epoca della concessione dell'assegno ordinario di invalidità e quello presente al momento della revisione. Il quadro patologico sarebbe stato, poi, certamente sottostimato dal c.t.u., come dimostrato dal riconoscimento della totale inabilità lavorativa in favore del ricorrente all'esito di altro giudizio instaurato sempre presso questo Tribunale (r.g. 3213/2024).
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 10.01.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Artrite Psoriasica in trattamento con Dmards sintetici
(methotrexate) in remissione clinica. Epilessia in un compenso farmacologico”.
3 Nel merito, ha osservato: “Infermità n 1 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 9303 ARTRITE REUMATOIDE CON
CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI (per analogia) Infermità n 2
(Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 2022 EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN
TRATTAMENTO Nel caso che ricorre bisogna considerare: 1) una deambulazione normale con normale forma muscolare ai quattro arti;
2) l'assenza di significative limitazioni sia al rachide in toto che alle piccole e grosse articolazioni;
3) masse muscolari normo toniche e normo trofiche;
4) l'assenza di dispnea per sforzi di lieve e
o media entità; 5) un quadro neurologico nella norma, con normali funzioni e tempi di risposta per cui è possibile valutare che non risultano delle infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984 n
222). Per quanto attiene la decorrenza dell'invalidità, dopo valutazione della documentazione sanitaria agli atti, è possibile rinvenire elementi clinici che indicano che quanto ravvisato sia accorso dalla data della revisione”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Quanto all'analisi comparativa invocata da parte opponente, oltre ad evidenziarsi come la citata pronuncia della Suprema Corte n. 16058/2008 attenga alla diversa ipotesi di revoca di prestazione precedentemente riconosciuta con sentenza passata in giudicato, deve in ogni caso osservarsi come la permanenza delle condizioni di salute che comportarono al tempo (nell'anno 2019) il riconoscimento della prestazione, avrebbe dovuto essere comprovata, oltre che allegata, dal ricorrente, dovendosi, in mancanza, ritenere che, sulla base della documentazione agli atti (rappresentata per la gran parte da certificazioni risalenti nel tempo) e dell'esame obiettivo svolto, il c.t.u. abbia coerentemente escluso la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del periziato ex legge 222/1984.
Né, infine, può attribuirsi un rilievo decisivo alla circostanza che il ricorrente sia stato riconosciuto totalmente inabile all'esito di altro giudizio intrapreso nel 2024, essendo 4 ben noto come l'invalidità pensionabile ai sensi della legge 222/84 e l'invalidità civile disciplinata dalla legge 118/71 rispondono a logiche e criteri di accertamento differenti.
Le risultanze della c.t.u. espletata, in conclusione, sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni di salute o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) nulla sulle spese;
c) liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 08.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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