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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4418/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Melinato Barbara e dell'avvocato Guidolin Devis Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente si è riportata alle conclusioni di cui al ricorso, modificando la prima domanda mediante richiesta dell'affidamento in via esclusiva della figlia minore al padre. Si riportano di seguito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo:
“Nel merito: 1) affidarsi la figlia minore ad ambedue i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, salvo che, nel corso del giudizio, diverse modalità di affido dovessero ritenersi preferibili nell'interesse della minore;
pagina 1 di 7 2) disporsi il collocamento prevalente e la residenza anche abituale della minore presso l'abitazione del padre corrispondendo questa collocazione al preminente interesse della minore e dato che Per_1
già risiede presso il padre;
[...]
3) disporsi che la ORa possa trascorrere con la figlia tutti i week end dal Controparte_1 venerdì all'uscita da scuola (o il sabato quando andrà a scuola anche il sabato mattina) sino alla domenica sera o al lunedì mattina con obbligo di riportarla a scuola il lunedì; o la diversa frequenza che sarà ritenuta adeguata nell'interesse della minore;
4) disporsi che, per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà una settimana con Per_1
ciascun genitore (alternando di anno in anno la settimana comprendente il giorno di Natale con quella comprendente il Capodanno), durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore 3 Per_1
giorni (un anno comprendenti il giorno di Pasqua ed un anno comprendenti il Lunedì dell'Angelo), inoltre trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le festività e le ricorrenze che ricadono nell'anno scolastico (es. vacanze di carnevale, 25 aprile, 1 maggio, ecc…), infine durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
5) porsi a carico della madre l'obbligo al versamento a favore del OR a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutabile Per_1
annualmente secondo indici ISTAT) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da gennaio
2023, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, in conformità a quanto previsto dal “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie” del Tribunale di Padova e disporsi la corresponsione degli assegni familiari nella misura del 100% al OR . Pt_1
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i signori e hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2009 sino al Pt_1 Controparte_1
2018? 2) Vero che, dopo lo scioglimento della convivenza, per un primo periodo ha vissuto Per_1
con la madre e trascorreva con il padre i week end? 3) Vero che nel 2020 è stata iscritta alla Per_1 scuola primaria presso l'Istituto “Reggia dei Carraresi” sita a Padova ed il padre contribuiva mensilmente al mantenimento della figlia versando un contributo di Euro 250,00? 4) Vero che la
ORa nel corso di quattro anni non è mai andata ai colloqui genitori-insegnanti Controparte_1
pagina 2 di 7 nonostante le ripetute richieste degli insegnanti per le difficoltà ed i disagi manifestati dalla figlia? 5)
Vero che la ORa ha spesso omesso di comperare a il materiale Controparte_1 Per_1 scolastico necessario tanto che il OR d'accordo con le insegnanti ha creato a scuola una Pt_1
riserva di materiale di cancelleria a disposizione della bambina?
6) Vero che oltre al contributo di euro 250,00 mensili alla madre, il padre ha sempre sostenuto per intero tutte le spese concernenti la scuola e le attività pomeridiane, nonché quelle per il vestiario di
7) Vero che la ORa per numerose volte non si è presentata all'uscita Per_1 Controparte_1
di scuola a prendere al termine delle lezioni per riportarla a casa? 8) Vero che spesso Per_1 Per_1
è stata accompagnata a scuola dalla madre in ritardo anche di due o tre ore o ha saltato addirittura
l'intera giornata? 9) Vero che in alcune occasioni la ORa non si era presentata Controparte_1
a riprendere la figlia a casa di un'amichetta, così veniva ospitata per tutta la notte dalla Per_1
famiglia della compagna di classe? 10) Vero che nel gennaio 2023 la ORa Controparte_1
comunicava al OR di aver ricevuto lo sfratto e gli chiedeva di accogliere 11) Vero Pt_1 Per_1
che la madre preleva e riporta la figlia a suo piacimento, non si interessa della sua salute e delle sue necessità e non versa alcunché per il mantenimento della figlia? 12) Vero che il OR e le altre Pt_1
persone che si occupano della gestione di sono in balia delle determinazioni improvvise della Per_1
ORa 13) Vero che la ORa ed il figlio hanno accolto Controparte_1 Parte_2 Per_2
in casa a cui sono affezionati e in casa si è creato un nucleo familiare organizzato ed Per_1 affiatato? 14) Vero che è iscritta alla scuola statale primaria “G. Gozzi”? 15) Vero che è il Per_1
padre che si occupa della gestione dei suoi impegni scolastici ed extra-scolastici, aiutato anche dalla propria compagna e dalla propria madre, nonna paterna di la ORa ? Si Per_1 Parte_3 indicano a testi: , ”. Parte_2 Parte_3 Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 , premesso di aver intrattenuto una convivenza Parte_1
more uxorio con dal 2009 a 2018 e che dalla loro unione è nata la figlia Controparte_1
in data 26.3.2014, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Persona_1
genitoriale e del mantenimento della figlia alle condizioni indicate in ricorso.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentito il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava a precisare le conclusioni;
attesa la regolarità della notifica, Parte_1
dichiarava la contumacia di e adottava i seguenti provvedimenti Controparte_1
pagina 3 di 7 temporanei ed urgenti: “
1. affida la figlia minore in via esclusiva al padre;
2. dispone la Persona_1
collocazione prevalente della figlia minore e la sua residenza presso il padre;
3. dispone che la minore potrà vedere la madre: - tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con accompagnamento dal padre;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, con comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - ogni altra festività ad anni alterni tra genitori;
restano salvi diversi accordi tra genitori che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4. pone a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
5. assegno unico e universale come per legge” e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Il ricorrente ha allegato che, dopo l'interruzione della convivenza con la resistente, avvenuta nel 2018, la minore aveva vissuto con la madre, mentre il padre la vedeva nei fine settimana;
nel 2020 la minore era stata iscritta alla scuola primaria “Reggia dei Carraresi” di Padova per agevolare la madre, dato che la scuola si trovava nelle vicinanze della sua abitazione;
la madre non si era dimostrata né attenta né costante con riguardo alla frequenza e all'andamento scolastico della figlia, non era mai andata ai colloqui genitori-insegnanti nonostante le ripetute richieste di queste ultime nonché del padre;
aveva spesso omesso di comperare a il materiale scolastico necessario lasciandola andare a scuola Per_1
senza libri, quaderni, penne o altro;
per numerose volte non si era presentata Controparte_1 all'uscita di scuola a prendere al termine delle lezioni per riportarla a casa, senza nemmeno Per_1
contattare il padre per chiedergli con anticipo di sostituirla, il quale era stato contattato dalla scuola;
in alcune di queste occasioni, la madre si era anche resa irrepetibile;
altre volte era stata Per_1
accompagnata a scuola dalla madre in ritardo anche di due o tre ore o saltava addirittura l'intera giornata e, in tutte queste occasioni, la madre non aveva provveduto a giustificare i ritardi e le assenze;
la madre talvolta aveva anche omesso di andare a riprendere la minore presso una campagna di classe con cui aveva trascorso il pomeriggio, così che la bambina aveva trascorso la notte presso l'abitazione dell'amica ed era stata accompagnata a scuola il mattino seguente dal padre della stessa;
nel gennaio
2023, la madre aveva comunicato al ricorrente di aver ricevuto lo sfratto e di dover lasciare pagina 4 di 7 l'abitazione, per tale motivo gli aveva chiesto di accogliere e tenere con sé in attesa di trovare Per_1
una nuova sistemazione;
dalla primavera 2023, anche su richiesta della stessa minore, la piccola risiede stabilmente presso il padre e per accordo dei genitori dovrebbe trascorrere con la madre ogni week-end; in realtà, la madre molto spesso nei fine settimana si rende irreperibile oppure comunica di avere impegni lavorativi ovvero, ancora, informa semplicemente la figlia che non trascorreranno il fine settimana insieme, non si interessa della sua salute e delle sue necessità e non versa alcunché a titolo di concorso al mantenimento della figlia.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha modificato la propria domanda, chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore.
Ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti provvisori in essere.
In primo luogo, si ritiene che l'ascolto della minore che ha da poco compiuto 11 anni, sarebbe Per_1
manifestamente superfluo, tenuto conto che i provvedimenti sull'affidamento della minore derivano, nel caso di specie, da valutazioni relative alle capacità educative dei genitori, mentre con riguardo alle frequentazioni lo stesso ricorrente ha chiesto frequentazioni regolari tra madre e figlia, nei fine settimana e nei periodi di vacanza, dando atto anche in udienza che la minore ha un buon rapporto affettivo con la propria madre.
Sul punto, si richiama in primo luogo la motivazione di cui all'ordinanza del 5.2.2025, che ha già disposto in via temporanea l'affidamento esclusivo della minore al padre.
A tal riguardo, va osservato che le carenze educative e il disinteresse della resistente nei confronti della figlia risultano confermati dalla mancata costituzione della stessa nel presente giudizio.
La contumacia nei procedimenti di famiglia, quando sono coinvolti gli interessi dei figli minori, non costituisce una condotta neutra, potendo rappresentare indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte ricorrente può quindi ritenersi indice di carenze educative e genitoriali della madre, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per la minore. A tal riguardo, si osserva che il ricorrente ha dedotto, sia in ricorso che in udienza, che talvolta la madre si rende del tutto irreperibile, rendendo anche difficoltose le scelte da assumere nell'interesse della minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore del padre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale visto anche il deposito del ricorso nell'interesse della figlia, che vive con lui dal 2023.
pagina 5 di 7 Va altresì confermata la collocazione della minore presso il padre, data la situazione di convivenza già in essere da circa due anni.
Quanto alla frequentazione della madre da parte della minore, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte, salvo il punto relativo al rientro della minore al termine del fine settimana, in ordine al quale vanno confermati i provvedimenti provvisori vigenti, e dunque l'accompagnamento della minore dal padre la domenica sera, che è più tutelante per la stessa, atteso che, secondo quanto allegato e provato da , la madre non garantisce una regolare frequenza della scuola da parte della Parte_1
figlia.
La madre potrà pertanto frequentare la figlia con le seguenti modalità: - tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio (o il sabato quando andrà a scuola anche il sabato mattina) alla domenica sera, con accompagnamento dal padre;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, con comunicazione del piano ferie entro il 30 aprile di ogni anno e della località di vacanza;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - ogni altra festività ad anni alterni tra genitori;
restano salvi diversi accordi tra genitori che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
Parte ricorrente ha chiesto che la madre contribuisca al mantenimento della minore versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese generali e che il 100% dell'assegno unico venga percepito dal padre.
A tal riguardo, risulta che il padre sia lavoratore autonomo, con un reddito annuo lordo medio è pari a circa € 25.000,00 (docc.9a e 9b ricorso); lo stesso si occupa da circa due anni in via sostanzialmente esclusiva degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, con cui vive in un appartamento in locazione con canone mensile di € 500,00 (doc. 7 ricorso).
L'assenza di informazioni sulla situazione reddituale della madre non può esonerarla dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia. Detto obbligo, invero, sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato nemmeno dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito della madre e tenendo conto della presumibile capacità lavorativa in base alla sua età, si reputa congruo confermare l'importo di €
pagina 6 di 7 300,00 di cui ai provvedimenti temporanei, oltre al 50% delle spese di cui al protocollo del Tribunale di
Padova, con decorrenza dalla data della domanda.
Quanto all'assegno unico, essendo stato disposto l'affidamento esclusivo al padre, lo stesso spetta già per legge interamente a quest'ultimo (cfr. art.6, 4 comma, Dlgs. 230/2021).
Attesa la natura della causa e la mancata opposizione di parte resistente, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida la figlia minore in via esclusiva al padre;
Persona_1
2. dispone la collocazione prevalente della figlia minore e la sua residenza presso il padre;
3. dispone che la minore potrà vedere la madre: - tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio (o il sabato quando andrà a scuola anche il sabato mattina) alla domenica sera, con accompagnamento dal padre;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, con comunicazione del piano ferie entro il 30 aprile di ogni anno e della località di vacanza;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - ogni altra festività ad anni alterni tra genitori;
restano salvi diversi accordi tra genitori che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
4. pone a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4418/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Melinato Barbara e dell'avvocato Guidolin Devis Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., parte ricorrente si è riportata alle conclusioni di cui al ricorso, modificando la prima domanda mediante richiesta dell'affidamento in via esclusiva della figlia minore al padre. Si riportano di seguito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo:
“Nel merito: 1) affidarsi la figlia minore ad ambedue i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, salvo che, nel corso del giudizio, diverse modalità di affido dovessero ritenersi preferibili nell'interesse della minore;
pagina 1 di 7 2) disporsi il collocamento prevalente e la residenza anche abituale della minore presso l'abitazione del padre corrispondendo questa collocazione al preminente interesse della minore e dato che Per_1
già risiede presso il padre;
[...]
3) disporsi che la ORa possa trascorrere con la figlia tutti i week end dal Controparte_1 venerdì all'uscita da scuola (o il sabato quando andrà a scuola anche il sabato mattina) sino alla domenica sera o al lunedì mattina con obbligo di riportarla a scuola il lunedì; o la diversa frequenza che sarà ritenuta adeguata nell'interesse della minore;
4) disporsi che, per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà una settimana con Per_1
ciascun genitore (alternando di anno in anno la settimana comprendente il giorno di Natale con quella comprendente il Capodanno), durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore 3 Per_1
giorni (un anno comprendenti il giorno di Pasqua ed un anno comprendenti il Lunedì dell'Angelo), inoltre trascorrerà alternativamente con i genitori tutte le festività e le ricorrenze che ricadono nell'anno scolastico (es. vacanze di carnevale, 25 aprile, 1 maggio, ecc…), infine durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
5) porsi a carico della madre l'obbligo al versamento a favore del OR a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento ordinario della figlia l'importo mensile di Euro 300,00 (rivalutabile Per_1
annualmente secondo indici ISTAT) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da gennaio
2023, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, in conformità a quanto previsto dal “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie” del Tribunale di Padova e disporsi la corresponsione degli assegni familiari nella misura del 100% al OR . Pt_1
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i signori e hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2009 sino al Pt_1 Controparte_1
2018? 2) Vero che, dopo lo scioglimento della convivenza, per un primo periodo ha vissuto Per_1
con la madre e trascorreva con il padre i week end? 3) Vero che nel 2020 è stata iscritta alla Per_1 scuola primaria presso l'Istituto “Reggia dei Carraresi” sita a Padova ed il padre contribuiva mensilmente al mantenimento della figlia versando un contributo di Euro 250,00? 4) Vero che la
ORa nel corso di quattro anni non è mai andata ai colloqui genitori-insegnanti Controparte_1
pagina 2 di 7 nonostante le ripetute richieste degli insegnanti per le difficoltà ed i disagi manifestati dalla figlia? 5)
Vero che la ORa ha spesso omesso di comperare a il materiale Controparte_1 Per_1 scolastico necessario tanto che il OR d'accordo con le insegnanti ha creato a scuola una Pt_1
riserva di materiale di cancelleria a disposizione della bambina?
6) Vero che oltre al contributo di euro 250,00 mensili alla madre, il padre ha sempre sostenuto per intero tutte le spese concernenti la scuola e le attività pomeridiane, nonché quelle per il vestiario di
7) Vero che la ORa per numerose volte non si è presentata all'uscita Per_1 Controparte_1
di scuola a prendere al termine delle lezioni per riportarla a casa? 8) Vero che spesso Per_1 Per_1
è stata accompagnata a scuola dalla madre in ritardo anche di due o tre ore o ha saltato addirittura
l'intera giornata? 9) Vero che in alcune occasioni la ORa non si era presentata Controparte_1
a riprendere la figlia a casa di un'amichetta, così veniva ospitata per tutta la notte dalla Per_1
famiglia della compagna di classe? 10) Vero che nel gennaio 2023 la ORa Controparte_1
comunicava al OR di aver ricevuto lo sfratto e gli chiedeva di accogliere 11) Vero Pt_1 Per_1
che la madre preleva e riporta la figlia a suo piacimento, non si interessa della sua salute e delle sue necessità e non versa alcunché per il mantenimento della figlia? 12) Vero che il OR e le altre Pt_1
persone che si occupano della gestione di sono in balia delle determinazioni improvvise della Per_1
ORa 13) Vero che la ORa ed il figlio hanno accolto Controparte_1 Parte_2 Per_2
in casa a cui sono affezionati e in casa si è creato un nucleo familiare organizzato ed Per_1 affiatato? 14) Vero che è iscritta alla scuola statale primaria “G. Gozzi”? 15) Vero che è il Per_1
padre che si occupa della gestione dei suoi impegni scolastici ed extra-scolastici, aiutato anche dalla propria compagna e dalla propria madre, nonna paterna di la ORa ? Si Per_1 Parte_3 indicano a testi: , ”. Parte_2 Parte_3 Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 , premesso di aver intrattenuto una convivenza Parte_1
more uxorio con dal 2009 a 2018 e che dalla loro unione è nata la figlia Controparte_1
in data 26.3.2014, chiedeva la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Persona_1
genitoriale e del mantenimento della figlia alle condizioni indicate in ricorso.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, sentito il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava a precisare le conclusioni;
attesa la regolarità della notifica, Parte_1
dichiarava la contumacia di e adottava i seguenti provvedimenti Controparte_1
pagina 3 di 7 temporanei ed urgenti: “
1. affida la figlia minore in via esclusiva al padre;
2. dispone la Persona_1
collocazione prevalente della figlia minore e la sua residenza presso il padre;
3. dispone che la minore potrà vedere la madre: - tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con accompagnamento dal padre;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, con comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - ogni altra festività ad anni alterni tra genitori;
restano salvi diversi accordi tra genitori che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4. pone a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
5. assegno unico e universale come per legge” e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Il ricorrente ha allegato che, dopo l'interruzione della convivenza con la resistente, avvenuta nel 2018, la minore aveva vissuto con la madre, mentre il padre la vedeva nei fine settimana;
nel 2020 la minore era stata iscritta alla scuola primaria “Reggia dei Carraresi” di Padova per agevolare la madre, dato che la scuola si trovava nelle vicinanze della sua abitazione;
la madre non si era dimostrata né attenta né costante con riguardo alla frequenza e all'andamento scolastico della figlia, non era mai andata ai colloqui genitori-insegnanti nonostante le ripetute richieste di queste ultime nonché del padre;
aveva spesso omesso di comperare a il materiale scolastico necessario lasciandola andare a scuola Per_1
senza libri, quaderni, penne o altro;
per numerose volte non si era presentata Controparte_1 all'uscita di scuola a prendere al termine delle lezioni per riportarla a casa, senza nemmeno Per_1
contattare il padre per chiedergli con anticipo di sostituirla, il quale era stato contattato dalla scuola;
in alcune di queste occasioni, la madre si era anche resa irrepetibile;
altre volte era stata Per_1
accompagnata a scuola dalla madre in ritardo anche di due o tre ore o saltava addirittura l'intera giornata e, in tutte queste occasioni, la madre non aveva provveduto a giustificare i ritardi e le assenze;
la madre talvolta aveva anche omesso di andare a riprendere la minore presso una campagna di classe con cui aveva trascorso il pomeriggio, così che la bambina aveva trascorso la notte presso l'abitazione dell'amica ed era stata accompagnata a scuola il mattino seguente dal padre della stessa;
nel gennaio
2023, la madre aveva comunicato al ricorrente di aver ricevuto lo sfratto e di dover lasciare pagina 4 di 7 l'abitazione, per tale motivo gli aveva chiesto di accogliere e tenere con sé in attesa di trovare Per_1
una nuova sistemazione;
dalla primavera 2023, anche su richiesta della stessa minore, la piccola risiede stabilmente presso il padre e per accordo dei genitori dovrebbe trascorrere con la madre ogni week-end; in realtà, la madre molto spesso nei fine settimana si rende irreperibile oppure comunica di avere impegni lavorativi ovvero, ancora, informa semplicemente la figlia che non trascorreranno il fine settimana insieme, non si interessa della sua salute e delle sue necessità e non versa alcunché a titolo di concorso al mantenimento della figlia.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. parte ricorrente ha modificato la propria domanda, chiedendo l'affidamento esclusivo della figlia minore.
Ritiene il Collegio di confermare i provvedimenti provvisori in essere.
In primo luogo, si ritiene che l'ascolto della minore che ha da poco compiuto 11 anni, sarebbe Per_1
manifestamente superfluo, tenuto conto che i provvedimenti sull'affidamento della minore derivano, nel caso di specie, da valutazioni relative alle capacità educative dei genitori, mentre con riguardo alle frequentazioni lo stesso ricorrente ha chiesto frequentazioni regolari tra madre e figlia, nei fine settimana e nei periodi di vacanza, dando atto anche in udienza che la minore ha un buon rapporto affettivo con la propria madre.
Sul punto, si richiama in primo luogo la motivazione di cui all'ordinanza del 5.2.2025, che ha già disposto in via temporanea l'affidamento esclusivo della minore al padre.
A tal riguardo, va osservato che le carenze educative e il disinteresse della resistente nei confronti della figlia risultano confermati dalla mancata costituzione della stessa nel presente giudizio.
La contumacia nei procedimenti di famiglia, quando sono coinvolti gli interessi dei figli minori, non costituisce una condotta neutra, potendo rappresentare indice dell'indifferenza della parte verso i beni giuridici oggetto della lite, suscettibile di valutazione giudiziale anche ai fini del giudizio di verosimiglianza della rappresentazione della parte costituita;
quanto dedotto dalla parte ricorrente può quindi ritenersi indice di carenze educative e genitoriali della madre, che conducono a ritenere che l'affidamento condiviso sia di pregiudizio per la minore. A tal riguardo, si osserva che il ricorrente ha dedotto, sia in ricorso che in udienza, che talvolta la madre si rende del tutto irreperibile, rendendo anche difficoltose le scelte da assumere nell'interesse della minore.
Deve quindi optarsi per l'affidamento esclusivo in favore del padre, nei cui confronti nessuna censura può essere mossa quanto all'idoneità a svolgere la funzione genitoriale visto anche il deposito del ricorso nell'interesse della figlia, che vive con lui dal 2023.
pagina 5 di 7 Va altresì confermata la collocazione della minore presso il padre, data la situazione di convivenza già in essere da circa due anni.
Quanto alla frequentazione della madre da parte della minore, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte, salvo il punto relativo al rientro della minore al termine del fine settimana, in ordine al quale vanno confermati i provvedimenti provvisori vigenti, e dunque l'accompagnamento della minore dal padre la domenica sera, che è più tutelante per la stessa, atteso che, secondo quanto allegato e provato da , la madre non garantisce una regolare frequenza della scuola da parte della Parte_1
figlia.
La madre potrà pertanto frequentare la figlia con le seguenti modalità: - tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio (o il sabato quando andrà a scuola anche il sabato mattina) alla domenica sera, con accompagnamento dal padre;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, con comunicazione del piano ferie entro il 30 aprile di ogni anno e della località di vacanza;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - ogni altra festività ad anni alterni tra genitori;
restano salvi diversi accordi tra genitori che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
Parte ricorrente ha chiesto che la madre contribuisca al mantenimento della minore versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese generali e che il 100% dell'assegno unico venga percepito dal padre.
A tal riguardo, risulta che il padre sia lavoratore autonomo, con un reddito annuo lordo medio è pari a circa € 25.000,00 (docc.9a e 9b ricorso); lo stesso si occupa da circa due anni in via sostanzialmente esclusiva degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, con cui vive in un appartamento in locazione con canone mensile di € 500,00 (doc. 7 ricorso).
L'assenza di informazioni sulla situazione reddituale della madre non può esonerarla dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia. Detto obbligo, invero, sorge per effetto della sola instaurazione del rapporto di filiazione e non può essere neutralizzato nemmeno dalla condizione di disoccupazione del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperire le risorse necessarie a garantire una vita dignitosa alla prole.
Nel caso in esame, in assenza di elementi comprovanti il reddito percepito della madre e tenendo conto della presumibile capacità lavorativa in base alla sua età, si reputa congruo confermare l'importo di €
pagina 6 di 7 300,00 di cui ai provvedimenti temporanei, oltre al 50% delle spese di cui al protocollo del Tribunale di
Padova, con decorrenza dalla data della domanda.
Quanto all'assegno unico, essendo stato disposto l'affidamento esclusivo al padre, lo stesso spetta già per legge interamente a quest'ultimo (cfr. art.6, 4 comma, Dlgs. 230/2021).
Attesa la natura della causa e la mancata opposizione di parte resistente, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida la figlia minore in via esclusiva al padre;
Persona_1
2. dispone la collocazione prevalente della figlia minore e la sua residenza presso il padre;
3. dispone che la minore potrà vedere la madre: - tutti i fine settimana, dal venerdì pomeriggio (o il sabato quando andrà a scuola anche il sabato mattina) alla domenica sera, con accompagnamento dal padre;
- 15 giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi, con comunicazione del piano ferie entro il 30 aprile di ogni anno e della località di vacanza;
- sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - ogni altra festività ad anni alterni tra genitori;
restano salvi diversi accordi tra genitori che tengano conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e degli impegni lavorativi di ciascun genitore.
4. pone a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre al
50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data della domanda;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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