Articolo 20 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 19Articolo 21
Versione
4 aprile 1972
Art. 20.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 606.320.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti e l'aviazione civile.
Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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