Art. 20.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 606.320.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti e l'aviazione civile.
Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 606.320.000.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1972.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti e l'aviazione civile.