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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.12025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6181/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata titolare di pensione INVCIV n. 07089947; che l' , con la missiva del 4.11.2021, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito del valore di CP_1
€.6.890,16, per il periodo gennaio 2020-novembre 2021, adducendo la seguente motivazione “la sua pensione numero 07089947 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2019 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019”; di aver proposto ricorso amministrativo, da intendersi respinto per silenzio-rigetto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irreperibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare CP_1
l'Istituto alla restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito in esame riguarda importi erogati a titolo di pensione cat. INVCIV, ossia di una prestazione avente natura assistenziale e non previdenziale.
< in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, cons. est. dott. Nicola
Morgese).
pagina 2 di 3 Ciò premesso, nel caso di specie, la ragione dell'indebito risiede nella mancanza del requisito economico richiesto per fruire della prestazione a far data dal gennaio 2019.
I dati reddituali della ricorrente, tuttavia, non potevano non essere noti all' , tenuto conto della CP_1
documentazione reddituale in atti.
Non può configurarsi, dunque, un'ipotesi di dolo dell'accipiens, avendo la ricorrente presentato dichiarazioni annuali all'Agenzia delle Entrate.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente all'accertamento comunicato con la comunicazione del 4.11.2021.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di €.6.890,16, chiesta dall' a titolo d'indebito per il periodo CP_1
gennaio 2020-novembre 2021, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, liquidate in €.2.697,00, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, oltre al rimborso del C.U., con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.12025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6181/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.7.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata titolare di pensione INVCIV n. 07089947; che l' , con la missiva del 4.11.2021, le ha comunicato l'insorgenza di un indebito del valore di CP_1
€.6.890,16, per il periodo gennaio 2020-novembre 2021, adducendo la seguente motivazione “la sua pensione numero 07089947 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2019 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019”; di aver proposto ricorso amministrativo, da intendersi respinto per silenzio-rigetto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irreperibilità assoluta delle somme chieste dall' e condannare CP_1
l'Istituto alla restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 1 di 3 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito in esame riguarda importi erogati a titolo di pensione cat. INVCIV, ossia di una prestazione avente natura assistenziale e non previdenziale.
< in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, cons. est. dott. Nicola
Morgese).
pagina 2 di 3 Ciò premesso, nel caso di specie, la ragione dell'indebito risiede nella mancanza del requisito economico richiesto per fruire della prestazione a far data dal gennaio 2019.
I dati reddituali della ricorrente, tuttavia, non potevano non essere noti all' , tenuto conto della CP_1
documentazione reddituale in atti.
Non può configurarsi, dunque, un'ipotesi di dolo dell'accipiens, avendo la ricorrente presentato dichiarazioni annuali all'Agenzia delle Entrate.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente all'accertamento comunicato con la comunicazione del 4.11.2021.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di €.6.890,16, chiesta dall' a titolo d'indebito per il periodo CP_1
gennaio 2020-novembre 2021, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, liquidate in €.2.697,00, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, oltre al rimborso del C.U., con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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