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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1603 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
Damiano, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolina Controparte_1 C.F._2
Ferone, giusta delega in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 388/2024 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 21.02.2024.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “In riforma dell'impugnata sentenza n. 388/2024, pubblicata il 21.02.2024: a) in via preliminare dichiarare, ai sensi dell'art. 167 co. II c.p.c., tardiva, e quindi inammissibile,
l'eccezione di decadenza di cui all'art. 802 c.c., contestata per la prima volta dall'appellato nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.; b) ancora in via preliminare, accertata la violazione degli art. 140 c.p.c., art. 8 co. IV L. 890/82 e 24 della Costituzione, dichiarare, per
l'effetto la regolare notifica dell'atto di citazione;
c) nel merito, comunque: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla reintestazione delle quote alla
Signora ed ordine di trascrizione della sentenza presso il competente Registro delle Parte_1
Imprese; d) con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile la domanda attorea per decadenza della stessa, essendo stata proposta oltre il termine di legge, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
nel merito, in subordine, rigettare la domanda attorea perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo: 1) che, in data 9 dicembre 2008, ella decideva di donare al convenuto, suo CP_1
coniuge, parte della propria quota di partecipazione sociale (e precisamente una quota del valore di nominali euro 119.650,00, pari al 5% dell'intero capitale sociale) della "VINICOLA DEL SANNIO
S.r.l." , e che a ciò provvedeva con atto pubblico in pari data;
2) che, con decreto del 19.05.2015, il
Tribunale di Benevento omologava la loro separazione consensuale;
3) che, nel corso di una conversazione telefonica con la figlia primogenita del 21/3/2022, registrata in due tempi, il convenuto donatario manifestava comportamenti irriguardosi e riprovevoli nei suoi confronti , riferendosi alla ex moglie e ai suoi familiari con modalità a suo dire ingiuriose e dispregiative;
4) che tale condotta raggiungeva il culmine nella conversazione telefonica successiva del 13/4/2022, anch' essa registrata, allorché il convenuto si lasciava andare a frasi gravemente ingiuriose, questa volta conversando direttamente con lei;
5) che pertanto, dopo tali eventi, ella prendeva realmente consapevolezza del significato profondo delle manifestazioni esteriori del convenuto e decideva, a fronte delle gravi ingiurie patite, di agire in giudizio nei suoi confronti al fine di ottenere una pronuncia che statuisse la revocazione della donazione all'epoca effettuata, per ingratitudine del donatario ai sensi dell'art. 801 c.c..
Costituitosi, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto CP_1
dei termini a comparire ex. art. 164 co. 3 c.p.c., sostenendo che tra la data del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione (id est, il 02.05.2023) e la data di prima udienza indicata in citazione
(id est, il 18.09.2023) intercorressero termini liberi inferiori a centoventi giorni.
Il giudice di prime cure, dando riscontro positivo a tale prospettazione, con decreto ex. art. 171 bis
c.p.c. del 22.06.2023, dichiarava la nullità dell'atto di citazione e fissava una nuova udienza di comparizione al 06.12.2023, nel rispetto dei termini processuali.
Nella prima memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il convenuto sollevava l'eccezione ex. art. 802 c.c., evidenziando che l'attrice sarebbe decaduta dalla proposizione della domanda di revocazione per ingratitudine in ragione del decorso di oltre un anno dal momento in cui ella sarebbe venuta a conoscenza delle ragioni da lei indicate a sostegno della domanda.
Con sentenza n. 388/2024, pubblicata il 21.02.2024, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda avanzata da parte attrice, compensando tra le parti le spese di giudizio. Il giudice preliminarmente, con riferimento alla nullità della citazione, richiamava le considerazioni svolte nei provvedimenti del 22.06.2023 e del 06.07.2023, con i quali aveva ritenuto che il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario, era avvenuto solo nel momento del suo ritiro (cioè il
02.05.2023) e che, dunque, i termini a comparire ex art. 163 bis non erano stati rispettati, determinando la nullità della citazione. Il Tribunale dava poi atto della fondatezza dell'eccezione di decadenza ex. art. 802 c.c. sollevata dal convenuto, non avendo la donante validamente notificato al donatario una citazione entro un anno dalla scoperta del fatto che consentiva la revocazione, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la rituale notificazione di un atto di citazione nullo, come nel caso di specie, per violazione dei termini a comparire. Né, in senso contrario deponeva la mancata deduzione di tale eccezione da parte del convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto, per un verso, la difesa nel merito avrebbe sanato il vizio della citazione (cfr., inter alia,
Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, n. 28646; Tribunale Milano sez. VII, 15/01/2018, n.313), e, per altro verso, l'eccezione di decadenza era stata comunque sollevata tempestivamente, e, cioè, nella prima difesa utile a seguito della fissazione dell'udienza in prosieguo nel rispetto dei termini a comparire.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.03.2024, la proponeva appello Pt_1
avverso la sentenza, deducendo in sintesi - secondo quanto sarà successivamente analizzato - la violazione dell'art. 167 co. 2, c.p.c., atteso che il convenuto si sarebbe dovuto costituire almeno settanta giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata il 6 dicembre 2023, per poter proporre tutte le sue difese nonché le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non erano rilevabili d'ufficio; censurava altresì l'errata interpretazione dell'art. 140
c.p.c., contestando l'interpretazione data dal Tribunale, nei provvedimenti endoprocedimentali espressamente richiamati in sentenza, sul perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(“la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso di dieci giorni dalla spedizione della spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta”), atteso che una tale interpretazione avrebbe consentito un'irragionevole differenza tra le notifiche chieste tramite ufficiale giudiziario e quelle svolte a mezzo del servizio postale, ed infine censurava l'omessa pronuncia sulla revoca della donazione ex art. 801 c.c.., paralizzata dall' erroneo giudizio circa la tempestività della eccezione di decadenza mossa dal convenuto.
Sulla base di tali elementi, la parte appellante ha richiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente esame della domanda nel merito e dichiarazione della revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione, con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Costituitosi, l'appellato si opponeva alle argomentazioni proposte in appello Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con Ordinanza del 16.10.2024 il Consigliere istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 350 bis all'udienza del 15.1.2025, con termine per note difensive sino al 20.12.2024.
Nelle more, con ordinanza n. 3293/2024 del 06.12.2024, la Corte rigettava il reclamo proposto dalla avverso l'ordinanza di revoca del sequestro giudiziario dei beni (nella specie le quote Pt_1
societarie) di proprietà del , resa in data 21.8.2024. CP_1
All'udienza del 15.1.2025, le parti discutevano oralmente la causa, ed il Collegio riservava la decisione.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con i primi due motivi, l'appellante deduce:
a) la violazione dell'art. 167 co. II c.p.c.: il Giudice di primo grado, avrebbe errato nel ritenere l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente, e, cioè, nella prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c., erroneamente considerando tale memoria quale la prima difesa utile, a seguito della fissazione dell'udienza in prosieguo nel rispetto dei termini a comparire. Invero, secondo la tesi dell'appellante, come spiegato dalla Suprema
Corte (che il Giudice di primo grado cita a supporto del tessuto motivazionale della
Sentenza impugnata) la nuova udienza fissata dal giudice nel rispetto dei termini, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 3, “assume relativamente al convenuto la stessa funzione di quella indicata nella citazione e, dunque, di un'udienza in relazione alla quale il suo comportamento è regolato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. e non di un'udienza rispetto alla quale dovranno integrarsi le difese” (Cass. sez. I, ordinanza n. 28646/2020, par. 4.5). Di conseguenza, il convenuto si sarebbe dovuto costituire almeno settanta giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata il 6 dicembre 2023, “proporre tutte le sue difese” nonché “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”. In ragione di ciò, pur ammessa la nullità della citazione,
l'eccezione di decadenza di cui all'art. 802 c.c. sarebbe dunque tardiva perché non formalmente proposta a mezzo di nuova costituzione, invero mai avvenuta.
b) L'errata interpretazione dell'art. 140 c.p.c.: il giudice di primo grado avrebbe altresì errato nel ritenere che nei confronti del destinatario la notifica si sia perfezionata “solo nel momento del suo ritiro -cioè il 02.05.2023- e che, dunque, i termini a comparire ex art. 163 bis non sono stati rispettati”, in virtù, di quel principio di diritto, secondo cui: “la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso di dieci giorni dalla spedizione della spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta” (cfr. p. 2 ordinanza n. 4387/2023). Secondo quanto sostenuto dall'appellante, invece, anche in casi come quello in esame, di notifiche chieste tramite ufficiale giudiziario, la notifica dovrebbe perfezionarsi, non al momento del ricevimento della raccomanda informativa ma di contro, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego, se anteriore, come disposto per le notificazioni a mezzo del servizio postale, atteso che una diversa soluzione comporterebbe un'irragionevole differenza tra le notifiche.
Con il terzo motivo, l'appellante evidenzia che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla revoca della donazione ex art. 801 c.c. stante l'evidente violazione dell'art. 167 co. II c.p.c., e l'erronea interpretazione delle questioni processuali, che non avrebbe permesso al primo giudicante di valutare gli elementi offerti ai fini della domanda nel merito.
Per ordine logico di trattazione, deve preliminarmente esaminarsi il motivo di appello indicato sub b). Sotto tale profilo, deve essere anzitutto premesso che le notifiche ex. art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa (Cass. n.
6089/2020 - Cass. n. 19772/2015 – Cass. n. 4748/2011).
Secondo quanto sostenuto dall'appellante, la difformità delle suddette normative, comporterebbe un'irragionevole differenza tra le notifiche chieste tramite ufficiale giudiziario e quelle eseguite a mezzo del servizio postale, dovendo le discipline, di contro, essere uniformate. A ben vedere, come già sostenuto a tal proposito dalla Suprema Corte e contrariamente all'assunto dell'appellante, tale difformità non si espone a detti dubbi, “posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa” (Cass. n. 6089/2020). Invero, sulla medesima questione è altresì già intervenuta, come correttamente ricordato dal Giudice di prime cure, la Corte Costituzionale, evidenziando che : “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso un avviso dell'avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, l. 20 novembre 1982, n. 890. (Corte Cost. n.
220/2016). Nel caso di specie quindi, la notifica si è perfezionata solo nel momento del suo ritiro – cioè in data 02.05.2023 - determinando, di conseguenza, il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis, rispetto alla udienza di citazione fissata a data inferiore ai termini di legge rispetto a tale momento..
Il motivo di appello è dunque infondato.
Quanto invece al motivo di appello indicato sub a), la Corte osserva quanto segue.
In sintesi, la ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha ritenuto l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente e cioè nella prima difesa utile a seguito della fissazione dell'udienza in prosieguo nel rispetto dei termini a comparire, costituita, secondo il giudice, dalla prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Di contro, l'appellante sostiene che la prima difesa utile sarebbe dovuta essere una nuova (o integrativa) costituzione del convenuto, da effettuarsi almeno settanta giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata il 6 dicembre 2023, nella quale il convenuto avrebbe potuto
“proporre tutte le sue difese” nonché “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito anche non rilevabili d'ufficio”. A sostegno della sua tesi, l'appellante richiama la stessa ordinanza n. 28646/2020 della Cassazione, citata dal giudice di prime cure, dandone però una diversa lettura. L'appellante, riportando parte del par.
4.5 dell'ordinanza
(“l'udienza assume relativamente al convenuto la stessa funzione di quella indicata nella citazione
e, dunque, di un'udienza in relazione alla quale il suo comportamento è regolato dagli artt. 166 e
167 c.p.c. e non di un'udienza rispetto alla quale dovranno integrarsi le difese”) sostiene che, essendo la nuova udienza regolata dagli artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto si sarebbe dovuto costituire proprio in vista della stessa, nei predetti termini ex artt. 166 e 167 c.p.c., e in questa sede sollevare l'eccezione di cui all'art. 802 c.c.. L'interpretazione così fornita dall'appallante va condivisa.
L'intero passaggio argomentativo dell'ordinanza della Suprema Corte citata , afferma infatti: “4.4
D'altro canto, occorre considerare che il convenuto che si sia visto notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento svolto ai sensi dell'art. 163 c.p.c., n. 7 può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione, oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi, oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla;
lo spettro di tali possibilità, che rimette al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia anche una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese. Si aggiunga che, poichè la fissazione di una nuova udienza è finalizzata ad assicurare che l'esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell'avvertimento siccome ritenuti astrattamente necessari dal legislatore per il rispetto del diritto di difesa, il consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l'eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell'udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullità, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare.
4.5. In caso di diversa esegesi della norma, la fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini assumerebbe il valore di una concessione al convenuto di un ulteriore termine per integrare le sue difese;
invece, poichè il legislatore parla di udienza nel rispetto dei termini tale udienza assume relativamente al convenuto la stessa funzione di quella indicata nella citazione e, dunque, di un'udienza in relazione alla quale il suo comportamento è regolato dagli art. 166 e 167 c.p.c. e non di un'udienza rispetto alla quale dovranno integrarsi le difese.”
Ricontestualizzato quanto citato dall'appellante, all'interno dell'ordinanza, emerge con chiarezza come la Suprema Corte, con il richiamo agli articoli 166 e 167 c.p.c. in relazione alle norme che regolano la condotta e le facoltà processuali del convenuto rispetto alla nuova udienza fissata, opera una traslazione della regolare disciplina sulla costituzione del convenuto rispetto a tale nuova tappa processuale, imponendogli dunque, ove voglia sollevare eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio (come quella nel caso di specie) di depositare una comparsa o memoria integrativa
(laddove si sia già costituito al solo fine di eccepire l'inosservanza dei termini) per esercitare le sue facoltà difensive previste all'art. 167, primo comma, nel termine di 70 giorni anteriori alla udienza fissata, avendo invece le memorie ex art. 171 ter ben altra funzione, essendo le stesse, come ben noto, caratterizzate dall'analogo contenuto delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., nel testo previgente.
Nel caso di specie, avendo pronunciato il Tribunale decreto ex. artt. 171 bis, co. 2, c.p.c. e 164, co.
3, la prima difesa utile al fine di sollevare eccezioni nel merito, non era costituita dalle conseguenti memorie ex. art. 171-ter, bensì da una memoria di costituzione integrativa da depositarsi nel termine anteriore di 70 giorni dalla nuova udienza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., avendo le predette memorie ex art. 171 ter cp.c. ben altra funzione e natura, come già osservato.
Il motivo è dunque fondato, non avendo il sollevato l'eccezione di decadenza dall'azione CP_1
della Pengue nel predetto termine, ma soltanto tardivamente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.
1.
All'accoglimento di tale motivo di appello, consegue la necessità, in questa sede, di valutare nel merito la domanda proposta dalla attrice dinanzi al Tribunale.
Passando, dunque, alla trattazione del merito della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere rilevato, in via preliminare, come, l'istituto in esame ponga un'eccezione rispetto alla generale irrevocabilità delle donazioni, che si spiega in considerazione della volontà del legislatore di tutelare interessi superiori di ordine morale. Il legislatore, infatti, nel regolare l'istituto in questione, individua una serie di comportamenti avvertiti come particolarmente riprovevoli ed eticamente sconvenienti del donatario, contrari al sentimento di riconoscenza e gratitudine che questi dovrebbe invece nutrire nei confronti del donante. L'art. 801 c.c., individua tra le fattispecie legittimanti alla revoca, i casi di indegnità a succedere previsti ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., il grave pregiudizio al patrimonio del donante, l'indebito rifiuto degli alimenti (nei casi in cui risultino dovuti), ed infine il caso in cui il donatario si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante.
Sarebbe proprio l'ingiuria grave, come sostenuto dall'appellante, a legittimare nel caso de quo la revocazione della donazione per ingratitudine, dovendo essere qualificate come ingiuriose, le frasi pronunciate dal nel corso delle due conversazioni telefoniche del 21/3/2022 e del CP_1
13/4/2022, nelle quali, in occasione di una discussione ingenerata da un motivo futile relativo alla gestione delle comuni figlie, egli apostrofava la donante e i suoi familiari con espressioni del tipo:
“Razza Pengue – Brava adesso togliti di mezzo, non mi sevi in qualità di madre – E' una vita che racconti un bordello di menzogne, una vita che spacci l'oro, la merda per l'oro – E' una vita che gli vai dicendo le peggiori falsità – Mi hai cacciato fuori di casa e tu mi vieni a dire che sono aggressivo, ti devi vergognare di dire certe cose alle nostre figlie, e te lo ripeto, ti devi vergognare
– Tu stai fuori di testa. La legge è italiana e va rispettata , cosa che tu non hai fatto – con il tuo avvocato, da delinquente quale sei, mi hai chiesto 3600 euro, ed invece di farti causa te l'ho dati, perché non sei degna neanche di una causa – Pur di ferirmi sei stata capace di fare le peggio meschinità” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Di conseguenza, al fine di poter dare soluzione al motivo in esame, si rende necessario richiamare quella giurisprudenza di legittimità, ad oggi definita e consolidata, che più volte nel corso degli anni, ha disegnato i confini del concetto di “ingiuria grave”, invero caratterizzato da eccessiva ampiezza e non definito dalla norma in maniera puntuale. Invero, la Suprema Corte ha sancito che:
“Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità. L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale”
(Cass. n. 3811/2024; Cass. n. 13544/2022; Cass. n. 27064/2022; Cass. n. 24965/2018; Cass. n.
22013/2016; Cass. n. 25890/2016; Cass. n. 17188/2008). In estrema sintesi, i giudici dovranno tenere in considerazione differenti aspetti ed effettuare un'analisi particolarmente meticolosa del caso concreto, valutando la l'effettiva realizzazione da parte del donatario di un comportamento esteriore tale da rendere evidente ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante;
contestualmente, sarà necessario valutare se effettivamente la condotta sia espressione di un sentimento di profonda, durevole e radicata avversione nei confronti del donante, vagliando la personalità dei soggetti coinvolti nella vicenda, le circostanze concrete di esternazione delle condotte, i rapporti personali tra essi, avendo riguardo sia ai costumi sociali che alla coscienza comune. Risulta evidente che, il concetto di ingiuria grave, presupposto della revoca della donazione, si caratterizzi di connotazioni difficilmente predefinibili, di carattere sociale, comportando inevitabilmente un'indagine complessa, essendo pertanto tenuto il giudice a verificare se, sulla base delle circostanze concrete, quali emergono dall'analisi dell'ambiente sociale e dei rapporti tra le parti, la condotta posta in essere, trovi realmente la sua origine in quel sentimento di profonda e radicata avversione verso il donante, anziché in diverse motivazioni che, seppur censurabili, non abbiano però tali caratteristiche. Un'analisi cosi approfondita, come definita dalla giurisprudenza di legittimità, non può prescindere dal rilevare che, nel caso di specie, le espressioni utilizzate dal donatario, come quelle denunciate dall'appellante debbano in realtà concretamente contestualizzarsi alla luce delle dinamiche familiari connesse alle vicende separative, e dunque a comportamenti che non siano effettivamente ascrivibili ad un certo e palese sentimento di ingratitudine e irriconoscenza cosi come invece descritti dalla giurisprudenza, bensì ad una forte, accesa ed elevata conflittualità familiare, nell'ambito di una crisi coniugale, che seppure esternata anche con accessi d'ira e con espressioni a carattere ingiurioso, resta confinata – quanto alla sua genesi - ad un mero rapporto di occasionalità endofamiliare tipica della dinamica del conflitto postseparativo, anche ove esasperato, e non direttamente, ed in via esclusiva a ben più gravi e durevoli sentimenti di avversione, discredito sociale, ingratitudine ed irriconoscenza (cfr. Corte
App. Torino n. 492 dell'11.5.2020).
Le affermazioni contestate nelle due telefonate, pertanto, non risultano idonee a soddisfare quel requisito di cronica, profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine ex. art. 801 c.c., perché non direttamente rivolte a minare la sua sfera morale, tali da essere contrarie a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero caratterizzare l'atteggiamento del donatario, essendo invece mera conseguenza del contesto specifico in cui si sono verificate, nell'ambito di una situazione oggettiva di forti contrasti esistenti tra le parti. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una sistematica se non automatica sovrapposizione delle condotte conflittuali dovute alla crisi delle convivenze e dei nuclei familiari, a quelle invece caratterizzate da ingratitudine ai fini della revoca della donazione, atteso che, comportamenti di lieve entità, seppur spiacevoli, come quelli in esame, siano tutt'altro che inusuali nell'ambito di una crisi familiare ed anzi abbastanza diffusi nella prassi, non potendo di conseguenza ritenersi automaticamente di gravità tale da ripugnare alla coscienza comune, e sintomatici dei differenti, esteriorizzati e radicati stati d'animo che la norma in esame richiede al fine dell'applicazione di un istituto che, come detto in precedenza, riveste carattere di eccezionalità.
In considerazione di quanto esposto, la domanda va pertanto rigettata nel merito.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1603/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 388/2024 emessa dal Tribunale di Benevento.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 15.01.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1603 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
Damiano, giusta procura in atti.
-APPELLANTE-
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolina Controparte_1 C.F._2
Ferone, giusta delega in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 388/2024 emessa dal Tribunale di Benevento, pubblicata il 21.02.2024.
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “In riforma dell'impugnata sentenza n. 388/2024, pubblicata il 21.02.2024: a) in via preliminare dichiarare, ai sensi dell'art. 167 co. II c.p.c., tardiva, e quindi inammissibile,
l'eccezione di decadenza di cui all'art. 802 c.c., contestata per la prima volta dall'appellato nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.; b) ancora in via preliminare, accertata la violazione degli art. 140 c.p.c., art. 8 co. IV L. 890/82 e 24 della Costituzione, dichiarare, per
l'effetto la regolare notifica dell'atto di citazione;
c) nel merito, comunque: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla reintestazione delle quote alla
Signora ed ordine di trascrizione della sentenza presso il competente Registro delle Parte_1
Imprese; d) con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile la domanda attorea per decadenza della stessa, essendo stata proposta oltre il termine di legge, e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
nel merito, in subordine, rigettare la domanda attorea perché infondata. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, esponendo: 1) che, in data 9 dicembre 2008, ella decideva di donare al convenuto, suo CP_1
coniuge, parte della propria quota di partecipazione sociale (e precisamente una quota del valore di nominali euro 119.650,00, pari al 5% dell'intero capitale sociale) della "VINICOLA DEL SANNIO
S.r.l." , e che a ciò provvedeva con atto pubblico in pari data;
2) che, con decreto del 19.05.2015, il
Tribunale di Benevento omologava la loro separazione consensuale;
3) che, nel corso di una conversazione telefonica con la figlia primogenita del 21/3/2022, registrata in due tempi, il convenuto donatario manifestava comportamenti irriguardosi e riprovevoli nei suoi confronti , riferendosi alla ex moglie e ai suoi familiari con modalità a suo dire ingiuriose e dispregiative;
4) che tale condotta raggiungeva il culmine nella conversazione telefonica successiva del 13/4/2022, anch' essa registrata, allorché il convenuto si lasciava andare a frasi gravemente ingiuriose, questa volta conversando direttamente con lei;
5) che pertanto, dopo tali eventi, ella prendeva realmente consapevolezza del significato profondo delle manifestazioni esteriori del convenuto e decideva, a fronte delle gravi ingiurie patite, di agire in giudizio nei suoi confronti al fine di ottenere una pronuncia che statuisse la revocazione della donazione all'epoca effettuata, per ingratitudine del donatario ai sensi dell'art. 801 c.c..
Costituitosi, il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto CP_1
dei termini a comparire ex. art. 164 co. 3 c.p.c., sostenendo che tra la data del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione (id est, il 02.05.2023) e la data di prima udienza indicata in citazione
(id est, il 18.09.2023) intercorressero termini liberi inferiori a centoventi giorni.
Il giudice di prime cure, dando riscontro positivo a tale prospettazione, con decreto ex. art. 171 bis
c.p.c. del 22.06.2023, dichiarava la nullità dell'atto di citazione e fissava una nuova udienza di comparizione al 06.12.2023, nel rispetto dei termini processuali.
Nella prima memoria integrativa ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., il convenuto sollevava l'eccezione ex. art. 802 c.c., evidenziando che l'attrice sarebbe decaduta dalla proposizione della domanda di revocazione per ingratitudine in ragione del decorso di oltre un anno dal momento in cui ella sarebbe venuta a conoscenza delle ragioni da lei indicate a sostegno della domanda.
Con sentenza n. 388/2024, pubblicata il 21.02.2024, il Tribunale di Benevento rigettava la domanda avanzata da parte attrice, compensando tra le parti le spese di giudizio. Il giudice preliminarmente, con riferimento alla nullità della citazione, richiamava le considerazioni svolte nei provvedimenti del 22.06.2023 e del 06.07.2023, con i quali aveva ritenuto che il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario, era avvenuto solo nel momento del suo ritiro (cioè il
02.05.2023) e che, dunque, i termini a comparire ex art. 163 bis non erano stati rispettati, determinando la nullità della citazione. Il Tribunale dava poi atto della fondatezza dell'eccezione di decadenza ex. art. 802 c.c. sollevata dal convenuto, non avendo la donante validamente notificato al donatario una citazione entro un anno dalla scoperta del fatto che consentiva la revocazione, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la rituale notificazione di un atto di citazione nullo, come nel caso di specie, per violazione dei termini a comparire. Né, in senso contrario deponeva la mancata deduzione di tale eccezione da parte del convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto, per un verso, la difesa nel merito avrebbe sanato il vizio della citazione (cfr., inter alia,
Cassazione civile sez. I, 15/12/2020, n. 28646; Tribunale Milano sez. VII, 15/01/2018, n.313), e, per altro verso, l'eccezione di decadenza era stata comunque sollevata tempestivamente, e, cioè, nella prima difesa utile a seguito della fissazione dell'udienza in prosieguo nel rispetto dei termini a comparire.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.03.2024, la proponeva appello Pt_1
avverso la sentenza, deducendo in sintesi - secondo quanto sarà successivamente analizzato - la violazione dell'art. 167 co. 2, c.p.c., atteso che il convenuto si sarebbe dovuto costituire almeno settanta giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata il 6 dicembre 2023, per poter proporre tutte le sue difese nonché le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non erano rilevabili d'ufficio; censurava altresì l'errata interpretazione dell'art. 140
c.p.c., contestando l'interpretazione data dal Tribunale, nei provvedimenti endoprocedimentali espressamente richiamati in sentenza, sul perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(“la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso di dieci giorni dalla spedizione della spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta”), atteso che una tale interpretazione avrebbe consentito un'irragionevole differenza tra le notifiche chieste tramite ufficiale giudiziario e quelle svolte a mezzo del servizio postale, ed infine censurava l'omessa pronuncia sulla revoca della donazione ex art. 801 c.c.., paralizzata dall' erroneo giudizio circa la tempestività della eccezione di decadenza mossa dal convenuto.
Sulla base di tali elementi, la parte appellante ha richiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con conseguente esame della domanda nel merito e dichiarazione della revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione, con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Costituitosi, l'appellato si opponeva alle argomentazioni proposte in appello Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con Ordinanza del 16.10.2024 il Consigliere istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 350 bis all'udienza del 15.1.2025, con termine per note difensive sino al 20.12.2024.
Nelle more, con ordinanza n. 3293/2024 del 06.12.2024, la Corte rigettava il reclamo proposto dalla avverso l'ordinanza di revoca del sequestro giudiziario dei beni (nella specie le quote Pt_1
societarie) di proprietà del , resa in data 21.8.2024. CP_1
All'udienza del 15.1.2025, le parti discutevano oralmente la causa, ed il Collegio riservava la decisione.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con i primi due motivi, l'appellante deduce:
a) la violazione dell'art. 167 co. II c.p.c.: il Giudice di primo grado, avrebbe errato nel ritenere l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente, e, cioè, nella prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c., erroneamente considerando tale memoria quale la prima difesa utile, a seguito della fissazione dell'udienza in prosieguo nel rispetto dei termini a comparire. Invero, secondo la tesi dell'appellante, come spiegato dalla Suprema
Corte (che il Giudice di primo grado cita a supporto del tessuto motivazionale della
Sentenza impugnata) la nuova udienza fissata dal giudice nel rispetto dei termini, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 3, “assume relativamente al convenuto la stessa funzione di quella indicata nella citazione e, dunque, di un'udienza in relazione alla quale il suo comportamento è regolato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. e non di un'udienza rispetto alla quale dovranno integrarsi le difese” (Cass. sez. I, ordinanza n. 28646/2020, par. 4.5). Di conseguenza, il convenuto si sarebbe dovuto costituire almeno settanta giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata il 6 dicembre 2023, “proporre tutte le sue difese” nonché “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”. In ragione di ciò, pur ammessa la nullità della citazione,
l'eccezione di decadenza di cui all'art. 802 c.c. sarebbe dunque tardiva perché non formalmente proposta a mezzo di nuova costituzione, invero mai avvenuta.
b) L'errata interpretazione dell'art. 140 c.p.c.: il giudice di primo grado avrebbe altresì errato nel ritenere che nei confronti del destinatario la notifica si sia perfezionata “solo nel momento del suo ritiro -cioè il 02.05.2023- e che, dunque, i termini a comparire ex art. 163 bis non sono stati rispettati”, in virtù, di quel principio di diritto, secondo cui: “la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso di dieci giorni dalla spedizione della spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta” (cfr. p. 2 ordinanza n. 4387/2023). Secondo quanto sostenuto dall'appellante, invece, anche in casi come quello in esame, di notifiche chieste tramite ufficiale giudiziario, la notifica dovrebbe perfezionarsi, non al momento del ricevimento della raccomanda informativa ma di contro, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego, se anteriore, come disposto per le notificazioni a mezzo del servizio postale, atteso che una diversa soluzione comporterebbe un'irragionevole differenza tra le notifiche.
Con il terzo motivo, l'appellante evidenzia che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla revoca della donazione ex art. 801 c.c. stante l'evidente violazione dell'art. 167 co. II c.p.c., e l'erronea interpretazione delle questioni processuali, che non avrebbe permesso al primo giudicante di valutare gli elementi offerti ai fini della domanda nel merito.
Per ordine logico di trattazione, deve preliminarmente esaminarsi il motivo di appello indicato sub b). Sotto tale profilo, deve essere anzitutto premesso che le notifiche ex. art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa (Cass. n.
6089/2020 - Cass. n. 19772/2015 – Cass. n. 4748/2011).
Secondo quanto sostenuto dall'appellante, la difformità delle suddette normative, comporterebbe un'irragionevole differenza tra le notifiche chieste tramite ufficiale giudiziario e quelle eseguite a mezzo del servizio postale, dovendo le discipline, di contro, essere uniformate. A ben vedere, come già sostenuto a tal proposito dalla Suprema Corte e contrariamente all'assunto dell'appellante, tale difformità non si espone a detti dubbi, “posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa” (Cass. n. 6089/2020). Invero, sulla medesima questione è altresì già intervenuta, come correttamente ricordato dal Giudice di prime cure, la Corte Costituzionale, evidenziando che : “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., censurato per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data in cui l'ufficiale giudiziario, depositata la copia dell'atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi ed affisso un avviso dell'avvenuto deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, con la quale lo si avvisa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ovvero dalla data dell'effettivo ritiro della copia dell'atto, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, l. 20 novembre 1982, n. 890. (Corte Cost. n.
220/2016). Nel caso di specie quindi, la notifica si è perfezionata solo nel momento del suo ritiro – cioè in data 02.05.2023 - determinando, di conseguenza, il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis, rispetto alla udienza di citazione fissata a data inferiore ai termini di legge rispetto a tale momento..
Il motivo di appello è dunque infondato.
Quanto invece al motivo di appello indicato sub a), la Corte osserva quanto segue.
In sintesi, la ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha ritenuto l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente e cioè nella prima difesa utile a seguito della fissazione dell'udienza in prosieguo nel rispetto dei termini a comparire, costituita, secondo il giudice, dalla prima memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c.. Di contro, l'appellante sostiene che la prima difesa utile sarebbe dovuta essere una nuova (o integrativa) costituzione del convenuto, da effettuarsi almeno settanta giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata il 6 dicembre 2023, nella quale il convenuto avrebbe potuto
“proporre tutte le sue difese” nonché “le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito anche non rilevabili d'ufficio”. A sostegno della sua tesi, l'appellante richiama la stessa ordinanza n. 28646/2020 della Cassazione, citata dal giudice di prime cure, dandone però una diversa lettura. L'appellante, riportando parte del par.
4.5 dell'ordinanza
(“l'udienza assume relativamente al convenuto la stessa funzione di quella indicata nella citazione
e, dunque, di un'udienza in relazione alla quale il suo comportamento è regolato dagli artt. 166 e
167 c.p.c. e non di un'udienza rispetto alla quale dovranno integrarsi le difese”) sostiene che, essendo la nuova udienza regolata dagli artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto si sarebbe dovuto costituire proprio in vista della stessa, nei predetti termini ex artt. 166 e 167 c.p.c., e in questa sede sollevare l'eccezione di cui all'art. 802 c.c.. L'interpretazione così fornita dall'appallante va condivisa.
L'intero passaggio argomentativo dell'ordinanza della Suprema Corte citata , afferma infatti: “4.4
D'altro canto, occorre considerare che il convenuto che si sia visto notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento svolto ai sensi dell'art. 163 c.p.c., n. 7 può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione, oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi, oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla;
lo spettro di tali possibilità, che rimette al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia anche una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese. Si aggiunga che, poichè la fissazione di una nuova udienza è finalizzata ad assicurare che l'esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell'avvertimento siccome ritenuti astrattamente necessari dal legislatore per il rispetto del diritto di difesa, il consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l'eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell'udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullità, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare.
4.5. In caso di diversa esegesi della norma, la fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini assumerebbe il valore di una concessione al convenuto di un ulteriore termine per integrare le sue difese;
invece, poichè il legislatore parla di udienza nel rispetto dei termini tale udienza assume relativamente al convenuto la stessa funzione di quella indicata nella citazione e, dunque, di un'udienza in relazione alla quale il suo comportamento è regolato dagli art. 166 e 167 c.p.c. e non di un'udienza rispetto alla quale dovranno integrarsi le difese.”
Ricontestualizzato quanto citato dall'appellante, all'interno dell'ordinanza, emerge con chiarezza come la Suprema Corte, con il richiamo agli articoli 166 e 167 c.p.c. in relazione alle norme che regolano la condotta e le facoltà processuali del convenuto rispetto alla nuova udienza fissata, opera una traslazione della regolare disciplina sulla costituzione del convenuto rispetto a tale nuova tappa processuale, imponendogli dunque, ove voglia sollevare eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio (come quella nel caso di specie) di depositare una comparsa o memoria integrativa
(laddove si sia già costituito al solo fine di eccepire l'inosservanza dei termini) per esercitare le sue facoltà difensive previste all'art. 167, primo comma, nel termine di 70 giorni anteriori alla udienza fissata, avendo invece le memorie ex art. 171 ter ben altra funzione, essendo le stesse, come ben noto, caratterizzate dall'analogo contenuto delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., nel testo previgente.
Nel caso di specie, avendo pronunciato il Tribunale decreto ex. artt. 171 bis, co. 2, c.p.c. e 164, co.
3, la prima difesa utile al fine di sollevare eccezioni nel merito, non era costituita dalle conseguenti memorie ex. art. 171-ter, bensì da una memoria di costituzione integrativa da depositarsi nel termine anteriore di 70 giorni dalla nuova udienza, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., avendo le predette memorie ex art. 171 ter cp.c. ben altra funzione e natura, come già osservato.
Il motivo è dunque fondato, non avendo il sollevato l'eccezione di decadenza dall'azione CP_1
della Pengue nel predetto termine, ma soltanto tardivamente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.
1.
All'accoglimento di tale motivo di appello, consegue la necessità, in questa sede, di valutare nel merito la domanda proposta dalla attrice dinanzi al Tribunale.
Passando, dunque, alla trattazione del merito della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere rilevato, in via preliminare, come, l'istituto in esame ponga un'eccezione rispetto alla generale irrevocabilità delle donazioni, che si spiega in considerazione della volontà del legislatore di tutelare interessi superiori di ordine morale. Il legislatore, infatti, nel regolare l'istituto in questione, individua una serie di comportamenti avvertiti come particolarmente riprovevoli ed eticamente sconvenienti del donatario, contrari al sentimento di riconoscenza e gratitudine che questi dovrebbe invece nutrire nei confronti del donante. L'art. 801 c.c., individua tra le fattispecie legittimanti alla revoca, i casi di indegnità a succedere previsti ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., il grave pregiudizio al patrimonio del donante, l'indebito rifiuto degli alimenti (nei casi in cui risultino dovuti), ed infine il caso in cui il donatario si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante.
Sarebbe proprio l'ingiuria grave, come sostenuto dall'appellante, a legittimare nel caso de quo la revocazione della donazione per ingratitudine, dovendo essere qualificate come ingiuriose, le frasi pronunciate dal nel corso delle due conversazioni telefoniche del 21/3/2022 e del CP_1
13/4/2022, nelle quali, in occasione di una discussione ingenerata da un motivo futile relativo alla gestione delle comuni figlie, egli apostrofava la donante e i suoi familiari con espressioni del tipo:
“Razza Pengue – Brava adesso togliti di mezzo, non mi sevi in qualità di madre – E' una vita che racconti un bordello di menzogne, una vita che spacci l'oro, la merda per l'oro – E' una vita che gli vai dicendo le peggiori falsità – Mi hai cacciato fuori di casa e tu mi vieni a dire che sono aggressivo, ti devi vergognare di dire certe cose alle nostre figlie, e te lo ripeto, ti devi vergognare
– Tu stai fuori di testa. La legge è italiana e va rispettata , cosa che tu non hai fatto – con il tuo avvocato, da delinquente quale sei, mi hai chiesto 3600 euro, ed invece di farti causa te l'ho dati, perché non sei degna neanche di una causa – Pur di ferirmi sei stata capace di fare le peggio meschinità” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Di conseguenza, al fine di poter dare soluzione al motivo in esame, si rende necessario richiamare quella giurisprudenza di legittimità, ad oggi definita e consolidata, che più volte nel corso degli anni, ha disegnato i confini del concetto di “ingiuria grave”, invero caratterizzato da eccessiva ampiezza e non definito dalla norma in maniera puntuale. Invero, la Suprema Corte ha sancito che:
“Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità. L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante. La revoca per ingratitudine richiede, quindi, un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale”
(Cass. n. 3811/2024; Cass. n. 13544/2022; Cass. n. 27064/2022; Cass. n. 24965/2018; Cass. n.
22013/2016; Cass. n. 25890/2016; Cass. n. 17188/2008). In estrema sintesi, i giudici dovranno tenere in considerazione differenti aspetti ed effettuare un'analisi particolarmente meticolosa del caso concreto, valutando la l'effettiva realizzazione da parte del donatario di un comportamento esteriore tale da rendere evidente ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante;
contestualmente, sarà necessario valutare se effettivamente la condotta sia espressione di un sentimento di profonda, durevole e radicata avversione nei confronti del donante, vagliando la personalità dei soggetti coinvolti nella vicenda, le circostanze concrete di esternazione delle condotte, i rapporti personali tra essi, avendo riguardo sia ai costumi sociali che alla coscienza comune. Risulta evidente che, il concetto di ingiuria grave, presupposto della revoca della donazione, si caratterizzi di connotazioni difficilmente predefinibili, di carattere sociale, comportando inevitabilmente un'indagine complessa, essendo pertanto tenuto il giudice a verificare se, sulla base delle circostanze concrete, quali emergono dall'analisi dell'ambiente sociale e dei rapporti tra le parti, la condotta posta in essere, trovi realmente la sua origine in quel sentimento di profonda e radicata avversione verso il donante, anziché in diverse motivazioni che, seppur censurabili, non abbiano però tali caratteristiche. Un'analisi cosi approfondita, come definita dalla giurisprudenza di legittimità, non può prescindere dal rilevare che, nel caso di specie, le espressioni utilizzate dal donatario, come quelle denunciate dall'appellante debbano in realtà concretamente contestualizzarsi alla luce delle dinamiche familiari connesse alle vicende separative, e dunque a comportamenti che non siano effettivamente ascrivibili ad un certo e palese sentimento di ingratitudine e irriconoscenza cosi come invece descritti dalla giurisprudenza, bensì ad una forte, accesa ed elevata conflittualità familiare, nell'ambito di una crisi coniugale, che seppure esternata anche con accessi d'ira e con espressioni a carattere ingiurioso, resta confinata – quanto alla sua genesi - ad un mero rapporto di occasionalità endofamiliare tipica della dinamica del conflitto postseparativo, anche ove esasperato, e non direttamente, ed in via esclusiva a ben più gravi e durevoli sentimenti di avversione, discredito sociale, ingratitudine ed irriconoscenza (cfr. Corte
App. Torino n. 492 dell'11.5.2020).
Le affermazioni contestate nelle due telefonate, pertanto, non risultano idonee a soddisfare quel requisito di cronica, profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine ex. art. 801 c.c., perché non direttamente rivolte a minare la sua sfera morale, tali da essere contrarie a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero caratterizzare l'atteggiamento del donatario, essendo invece mera conseguenza del contesto specifico in cui si sono verificate, nell'ambito di una situazione oggettiva di forti contrasti esistenti tra le parti. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una sistematica se non automatica sovrapposizione delle condotte conflittuali dovute alla crisi delle convivenze e dei nuclei familiari, a quelle invece caratterizzate da ingratitudine ai fini della revoca della donazione, atteso che, comportamenti di lieve entità, seppur spiacevoli, come quelli in esame, siano tutt'altro che inusuali nell'ambito di una crisi familiare ed anzi abbastanza diffusi nella prassi, non potendo di conseguenza ritenersi automaticamente di gravità tale da ripugnare alla coscienza comune, e sintomatici dei differenti, esteriorizzati e radicati stati d'animo che la norma in esame richiede al fine dell'applicazione di un istituto che, come detto in precedenza, riveste carattere di eccezionalità.
In considerazione di quanto esposto, la domanda va pertanto rigettata nel merito.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1603/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 388/2024 emessa dal Tribunale di Benevento.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 15.01.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano