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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere estensore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°879 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Salvatore Buffa, Parte_1 elettivamente presso il domicilio digitale Email_1
Appellante CONTRO
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Maria Ammoscato, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale avv. arsala.tp.it. Email_2 CP_1
Appellato All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
IN FATTO
Con ricorso, depositato il 23.02.2022 presso il Tribunale G.L. di Marsala,
[...] conveniva in giudizio il per accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_1
“la sussistenza del danno economico derivante dall'omesso conferimento della posizione organizzativa, parametrato all'indennità di posizione - fascia B, in violazione della sentenza n.1264/2013 del Giudice del lavoro del Tribunale di Marsala, che sarebbe spettata alla lavoratrice dal secondo semestre dell'anno 2012 e fino al 30.11.2017” e, conseguentemente, condannare il resistente al CP_1 risarcimento del danno per il mancato conferimento delle posizioni organizzative quantificato in € 61.875,00.
1 Chiedeva, altresì, di accertare il danno alla salute causatole dalla condotta ritorsiva del Comune che, a seguito dell'incoato giudizio, avrebbe posto in essere una serie di “atti discriminatori ed illegittimi” nei suoi confronti, provocandole un grave
“disturbo depressivo” e di condannare il Comune al relativo risarcimento quantificato in € 78.206,50. A sostegno della domanda deduceva di essere dipendente del Controparte_1
“dal 08.02.1988 (all.1) con la qualifica di istruttore amministrativo direttivo, poi categoria D dal 1999, posizione economica D 5, del ccnl Enti Locali (all.2) quale vincitrice del relativo concorso pubblico, per titoli ed esami”. Sosteneva di avere ricoperto ruoli di elevata responsabilità e professionalità, vedendosi assegnare, fino al giugno 2012, la posizione organizzativa relativa al settore “Servizi al cittadino, uffici anagrafici, elettorale, leva, carte di identità, atti notori”. Rilevava che, a seguito di una “riorganizzazione degli uffici”, non le era stata assegnata alcuna posizione organizzativa. In particolare, lamentava l'illegittimità della determina dirigenziale n. 730 del 17.07.2012 nonché della determina dirigenziale n. 934 del 07.09.2012, entrambe a firma della dr.ssa con le quali erano state conferite le P.O. relative Controparte_2 all'area denominata “Servizi Demografici – Elettorali e Statistica” e dell'area
“Servizi Sociali e Gruppo Piano Gestione Amministrativa” rispettivamente a e a (v. doc. nn. 5 e 6). Persona_1 CP_3
Rilevava di avere impugnato le suddette determine dinanzi al Tribunale di Marsala (procedimento r.g.n. 2222/2012), chiedendo che fosse accertata la mancata comparazione dei curricula e la indicazione dei criteri per cui tali incarichi erano stati conferiti a dipendenti con minore anzianità di servizio rispetto a quello da lei vantato, nonché il risarcimento del danno per il mancato conferimento delle suddette posizioni organizzative. Deduceva che, con sentenza n. 1264/2013, emessa il 06.12.2013, il Tribunale di Marsala aveva accolto parzialmente il ricorso, disponendo la disapplicazione delle summenzionate determine, perché ritenute illegittime, e ordinando al CP_1
“di procedere ad una nuova comparazione dei curricula degli aspiranti per
[...] il conferimento delle posizioni organizzative di che trattasi, con modalità tali da poter rendere verificabile ex post la conformità della scelta ai canoni di correttezza e buona fede”(v. doc. n. 3). Sosteneva l'appellante che, nonostante tale statuizione fosse divenuta irrevocabile, il avesse sostanzialmente eluso il giudicato, limitandosi, con CP_1 determina n. 670 del 30.05.2014, ad avvalorare i conferimenti oggetto di contestazione senza effettuare alcuna comparazione dei curricula (v. doc. n. 11).
2 Inoltre, rilevava che, a partire dal luglio 2012, e ancor di più a seguito dell'esito del giudizio promosso dalla dipendente, il Comune, con una serie di disposizioni di servizio, aveva disposto il suo trasferimento dal settore “Servizi Demografici” al settore “Grandi Opere” (v. doc. n. 7 disposizione di servizio n.94/2012), successivamente ai “Servizi alla Famiglia” (v. doc. n.
8 - disposizione di servizio n. 39/2014), ancora al settore “Attività Produttive – Complesso Monumentale S. ET (v. doc. n. 13 disposizione di servizio n. 48/2014) e poi dal novembre 2014 di nuovo all'area “Servizi Pubblici Locali” (v. doc. n. 14). Deduceva che soltanto con determina dirigenziale n. 1304 del 22.11.2017 le veniva conferito l'incarico di responsabile dell'area “Gestione Amministrativa del Settore LL.PP. Ufficio Tecnico”, mentre dal luglio 2012 al novembre 2017 veniva assegnata a mansioni prive di responsabilità causandole un danno sia economico che alla salute. Con atto depositato il 22.04.2022 la rinunciava alle domande con le quali Pt_1 ha chiesto di accertare e dichiarare: “- il diritto della parte attrice al pagamento del risarcimento del danno alla salute subito dalla stessa per fatto e colpa riconducibile alla P.A., la quale poneva in essere gli atti illeciti, discriminatori ed illegittimi siccome descritti in narrativa, creando un ambiente di lavoro ostile alla salute, dignità e professionalità della lavoratrice;
- la sussistenza del danno biologico permanente di natura psichica ascrivibile a diagnosi di "disturbo depressivo", nella misura del 15% (Tabelle 38/2000 art. 13), del danno morale e del danno biologico temporaneo quantificabile in 7 mesi, di cui 3 mesi al 75% ed il restante periodo al 50%, ovvero nelle maggiori o minori entità ritenute di giustizia;
- il diritto della lavoratrice al pagamento della somma di €.78.206,50, ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da quantificarsi anche secondo equità, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito al soddisfo, a titolo di risarcimento per la molteplicità dei danni alla salute sopra indicati, di cui €.28.391,00 per il ristoro del Danno biologico, €.37.193,00 per il ristoro del Danno non patrimoniale risarcibile (danno morale), €.12.622,50 per il ristoro del danno biologico temporaneo (€.6.682,50 per Invalidità temporanea parziale al 75% ed €.5.940,00 per Invalidità temporanea parziale al 50%). Per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, al pagamento di tutte dette somme. Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso “per violazione del divieto del ne bis in idem” sostenendo che riproduceva il medesimo oggetto del giudizio conclusosi con sentenza
3 n. 1264/2013 del Tribunale di Marsala, ovverosia l'asserita mancata comparazione dei curricula tra gli aspiranti alle rivendicate Posizioni Organizzative. Sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla dedotta mancata ottemperanza del al Controparte_1 suddetto giudicato. Nel merito, contestava la domanda risarcitoria per l'asserita illegittimità della determina n. 670/2014, poiché, contrariamente a quanto lamentato dalla dipendente, nella relazione prot. n. 26201 del 26.03.2014, allegata, erano stati puntualmente indicati i criteri dell'assegnazione ed effettuata la comparazione “ora per allora” del curriculum della con quello dei dipendenti di categoria D in servizio presso Pt_1 la struttura di riferimento (Settore servizi al cittadino), ovvero con i funzionari cui potenzialmente poteva essere affidato l'incarico ( Parte_1 Persona_1 ed ). CP_3
Contestava, altresì, l'asserita illegittimità delle disposizioni di servizio relative al periodo dal luglio 2012 al novembre 2017, sostenendo che la avesse Pt_1 disimpegnato “mansioni ascrivibili alla categoria giuridica D del CCNL Enti Locali (ora Funzioni Locali), conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs.n.165/2001” . Con sentenza n. 131/2023, emessa in data 01.03.2023, il Tribunale ha rigettato sia l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la avesse formulato una Pt_1 domanda di risarcimento dei danni, fondata sul presupposto inadempimento del all'obbligo di esecuzione del giudicato, devoluta al giudice ordinario, che CP_1 quella di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo che l'odierno giudizio contemplasse una nuova fonte di danno costituita dalla mancata ottemperanza alla sentenza n. 1264/2013. Ha respinto, nel merito la domanda risarcitoria, ritenendo che contrariamente a quanto sostenuto (piuttosto genericamente dalla ) la determina dirigenziale n. Pt_1
670/2014 e soprattutto la relazione ad essa allegata avesse compiutamente specificato le ragioni delle attribuzioni delle P.O. ai colleghi e . Persona_1 CP_3
Ha valutato, in particolare, che “Il convenuto ha inoltre provato il CP_1 possesso da parte dei signori e di competenze in materia di Per_1 CP_3 statistica (cfr. doc. nn. 9 e 9.1.) e di servizi sociali (cfr. doc. n. 12) sicché le mere contestazioni attoree riguardanti le competenze dei colleghi non appaiono meritevoli di accoglimento”. Ha aggiunto, ancora, che “risulta evidente come il convenuto abbia CP_1 provveduto, nel rispetto di quanto previsto nella sentenza n. 1264/2013, ad una reale, e non fittizia, comparazione dei curricula dei dipendenti interessati alle posizioni organizzative di cui è causa;
tale nuova comparazione non appare, nei limiti di
4 quanto concisamente allegato ed esposto in ricorso, né contraria ai principi di buona fede e correttezza né frutto di una scelta illogica o irrazionale da parte del comune”; ha escluso che la avesse assolto al proprio onere probatorio, avendo ella, in Pt_1 ricorso, contestato genericamente tali conferimenti, e reputando tardive le ulteriori allegazioni contenute nelle note conclusive. In altri termini, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la dipendente non avesse fornito “elementi tali da poter ritenere che le sue competenze e le sue attitudini gestorie e organizzative medio tempore acquisite avrebbero, ove correttamente e non arbitrariamente valutate, prevalso su quelle ugualmente in possesso dei colleghi
e ”. Per_1 CP_3
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato in Cancelleria il 23.08.2023. Lamenta, con il primo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto legittimi i conferimenti oggetto di contestazione, avallando
“pedissequamente l'operato della P.A.”; deduce che, piuttosto, anche la determina n. 670/2014 sia stata emessa in violazione dell'art 97 Cost. e degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., in quanto una corretta e trasparente comparazione dei curricula dei tre aspiranti alle posizioni organizzative non avrebbe potuto condurre ad altro risultato che l'assegnazione alla di entrambi gli incarichi. Pt_1
Riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado e, più specificatamente, nelle note depositate il 18.11.2022, la rileva, quanto alla Pt_1 posizione organizzativa “ ”, di vantare una Controparte_4 maggiore anzianità di servizio e un titolo universitario superiore rispetto all'incaricato quanto alla posizione organizzativa “Servizi Sociali – Per_1
Gestione Amministrativa”, evidenzia che nella selezione operata dal per CP_1
l'attribuzione di incarichi dirigenziali avesse raggiunto un punteggio molto superiore rispetto a quello attribuito al , il quale peraltro risulta in mobilità presso il CP_3
Comune di soltanto dal 27.12.2020. CP_1
Si duole, con il secondo motivo, del rigetto della domanda di risarcimento dei danni ritenendo di avere compiutamente dimostrato l'inadempimento della P.A. nei termini su descritti. Chiede, infine, in via subordinata, che il risarcimento del danno patito per l'omesso conferimento degli incarichi sia qualificato quale danno da perdita di chance. Si è costituito in giudizio il con memoria depositata il Controparte_1
15.09.2025, per contestare la fondatezza delle domande e chiedendo il rigetto del gravame.
5 All'udienza del 2 ottobre 2025, sulle conclusioni adottate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
****** IN DIRITTO L'appello è infondato. Il primo motivo di doglianza è infondato. Contrariamente all'assunto di parte appellante, la determina dirigenziale n. 670 del 30.05.2014 riporta compiutamente le motivazioni per le quali gli incarichi impugnati siano stati affidati al e al in luogo della Per_1 CP_3 Pt_1 richiamando le considerazioni riportate nella relazione prot. n. 26201 del 26.03.2014. D'altra parte, con il ricorso di primo grado, la ha contestato Pt_1 genericamente il contenuto di tale relazione allegata alla suddetta determina, concentrandosi, piuttosto, sulla domanda di risarcimento danni per “mobbing” ascrivibile alla condotta asseritamente ritorsiva del Comune appellato tenuta all'indomani del giudizio promosso nel 2012, poi rinunciata. Nella succitata relazione, invece, con riferimento alla posizione organizzativa afferente all'area “Servizi Demografici Elettorali e Statistica” si legge che: “I dipendenti in questione risultavano entrambi in possesso di titolo di studio di livello universitario, la dott.ssa in possesso del titolo di studio di laurea magistrale, Pt_1 il dott. in possesso di Diploma Universitario e entrambi in possesso di Per_1 esperienza pluriennale nel campo dei servizi demografici;
Secondo quanto previsto nella delibera GM. n.178 del 02/07/2012, avente per oggetto “Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente”, erano state accorpate in una unica posizione organizzativa denominata
[...]
”, interna al Settore Servizi al Cittadino, le competenze che fino Controparte_4
a quel momento erano state affidate a n. 2 responsabili: uno per i servizi “anagrafe ed elettorale” e l'altro per i servizi “stato civile, statistica, censimenti”. In considerazione che la competenza al conferimento degli incarichi di P.O. rientra nell'esercizio dei poteri gestionali dirigenziali, e l'emittente della presente relazione era stata nominata, con determina sindacale n. 25 del 02/07/2012, Dirigente pro tempore del Settore Servizi al Cittadino, si è provveduto ad effettuare una disamina comparativa del curricula, delle esperienze e delle attitudini personali per far cadere la scelta sul funzionario che potesse avere le migliori caratteristiche per l incarico da conferire. L'assunzione delle specifiche responsabilità correlate alle incombenze da affidare al responsabile della posizione organizzativa da conferire
[...]
” prevede non solo la comprovata esperienza nel Controparte_4
6 campo dei servizi demografici, ma anche il possesso di specifiche competenze in tema di statistica e censimento;
Il dipendente da lungo tempo in forza al settore nei servizi Persona_1 anagrafici, è in possesso di apposito diploma universitario in statistica ed è responsabile dei rapporti con gli organi centrali preposti in tema di statistica e censimento (ISTAT, RGS etc.). Ai fini del conferimento dell'incarico per l'area denominata “Servizi Demografici – Elettorali e Statistica”, la comparazione dei curricula e/o fascicoli personali dei due dipendenti sopra menzionati, nonché delle esperienze lavorative, delle attitudini, della capacità professionali e dei risultati raggiunti, ha portato a stabilire che sebbene, per l'esperienza in servizi anagrafici posseduta erano entrambi, potenzialmente, destinatari di tale incarico, il dipendente di ruolo dott.
, già titolare di posizione organizzativa, ha titoli ed esperienza in Persona_1 materia di statistica e censimento che la dott.ssa non può vantare (vedasi Pt_1 doc. n. 3 fascicolo di parte appellata - relazione sottoscritta dr.ssa allegata alla CP_2 determina n. 670/2014). Il motiva, quindi, la scelta di conferire tale incarico al Controparte_1 invece che alla in base all'esperienza del predetto sia nel settore Per_1 Pt_1 servizi demografici, pari a quella della ricorrente, che in via esclusiva nel settore della statistica oltre che per titolo di studio nonché per l'indiscussa esperienza lavorativa, che invece l'appellante non presentava (cfr. doc. nn. 9 e 9.1 fascicolo di primo grado del . CP_1
Argomenti ribaditi dall'appellato nel corso dell'odierna discussione, che ha precisato come a seguito dell'accorpamento dei due settori (demografici e statistica), si è reso necessario incaricare il funzionario che possedeva uno specifico Per_1 requisito culturale per il servizio statistica. Contrari argomenti non possono trarsi nemmeno dalla circostanza che il Per_1 fosse stato assunto come vigile urbano, avendo costui il medesimo inquadramento dell'appellante ed essendogli stata assegnata, già nel 2006, una posizione organizzativa quale responsabile dell'Ufficio Anagrafe. Quanto, invece, alla posizione organizzativa afferente all'area “Servizi Sociali – Gestione Amministrativa”, nella relazione si legge: “Per quanto riguarda, poi, i criteri di attribuzione della P.O. “Servizi Sociali – Gestione Amministrativa” attivata presso il settore Servizi al cittadino con la delibera GM. n.178 del 02/07/2012, si è seguito lo stesso iter procedimentale. La scrivente dirigente protempore del settore “servizi al cittadino”, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di comparto e dal vigente regolamento uffici e servizi,
7 ha effettuato, altresì, una ricognizione del personale di fascia “D” presente nel settore, cui poter conferire la P.O. servizi sociali- gestione amm.va; A seguito della ricognizione del personale di cat. D presente nel settore Servizi al cittadino, alla data di conferimento dell'incarico secondo quanto previsto nella struttura dell'Ente approvata con la DGM 178/2012 e smi, e ai fini dell'attribuzione dell'incarico della posizione organizzativa “Servizi Sociali- Gestione Amm.va”, sono stati comparati i fascicoli personali dei dipendenti di cat. D, in forza al settore, tenendo conto, in relazione all'assunzione delle specifiche responsabilità correlate alle incombenze da affidare al responsabile della Posizione Organizzativa da conferire, del titolo di studio posseduto dai dipendenti, delle esperienze lavorative e dei risultati raggiunti. A seguito della disamina comparativa dei curricula delle esperienze e delle attitudini personali, tendenti a scegliere il funzionario che potesse avere le migliori caratteristiche per l'incarico da conferire, la scelta poteva ricadere sia sulla ricorrente dott.ssa , inquadrata giuridicamente nella. cat. D1 Parte_1
p.e. D5, che sul dott. anch'esso inquadrato giuridicamente nella cat. CP_3
D1 p.e. D5, entrambi potenzialmente destinatari di tale incarico. Verificato che i dipendenti, e sono entrambi in possesso di CP_3 Pt_1 titolo di studio universitario di laurea magistrale;
In considerazione che l'assunzione delle specifiche responsabilità correlate alle incombenze da affidare al responsabile della posizione organizzativa da conferire
“Servizi Sociali- Gestione Amm.va” prevede una comprovata esperienza nel campo dei servizi sociali;
Effettuata una comparazione dei curricula e rilevato che il dipendente
ha maturato esperienza nel campo dei servizi sociali essendo stato in CP_3 servizio presso , e successivamente in enti locali, occupandosi Pt_2 prevalentemente di servizi sociali, e che tale esperienza è stata continuata nel periodo di servizio prestato nell'Ente, mentre la dott.ssa , che pur Parte_1 ha pregresse esperienze di servizio nei servizi sociali, da diversi anni invece presta servizio nei servizi demografici; Pertanto ai fini del conferimento dell'incarico per l'area denominata “Servizi Sociali- Gestione Amm.va” ed effettuata la comparazione dei curricula e/o fascicoli personali dei due dipendenti sopra menzionati, nonché l delle esperienze lavorative, delle attitudini, della capacità professionali e dei risultati raggiunti, si è ritenuto che, per la specifica esperienza richiesta nell'ambito dei servizi sociali, il dipendente ha meglio seguito l'evoluzione normativa della specifica CP_3 legislazione in materia di servizi sociali rispetto alla dott.ssa in virtù del Pt_1
8 fatto che quest'ultima da diversi anni non ha più maturato esperienze nell'ambito specifico dei servizi sociali essendosi occupata di servizi demografici; Per quanto sopra esposto, rilevato e argomentato si ritiene, ottemperando a quanto previsto dal vigente regolamento uffici e servizi e nel rispetto del CCNL di categoria che la scelta di attribuire l'incarico di P.O. “Servizi Sociali- Gestione Amm.na” possa ricadere nel dipendente dott. , confermando, pertanto, CP_3 quanto determinato e contenuto con determina-dirigenziale n. 934/2012; Quanto sopra al fine di ottemperare a quanto disposto nella sentenza n. 2222/2012 del 06/12/2013 del Giudice del Lavoro di Marsala”( (vedasi doc. n. 3 fascicolo di parte appellata - relazione sottoscritta dr.ssa allegata alla CP_2 determina n. 670/2014). Anche in questo caso, il motiva la propria scelta nella Controparte_1 pregressa e più recente esperienza del in campo socio-assistenziale rispetto CP_3 all'appellante che può vantare un'esperienza piuttosto risalente nel tempo (cfr. doc. n. 12 fascicolo di primo grado del appellato), nonché (come ribadito nel corso CP_1 dell'odierna discussione orale), nella circostanza che la posizione da assegnare avrebbe riguardato aspetti di carattere gestionale-amministrativo e non tecnico del quale il era particolarmente informato, tenuto conto della sue esperienza CP_3 pregressa presso l' anche nel settore dei servizi sociali. Pt_2
È inconferente il rinvio alla valutazione raggiunta dalla nella selezione Pt_1 effettuata nel 2012 per il conferimento di incarichi dirigenziali presso il Comune appellato, avendo l'odierna controversia ad oggetto il mancato conferimento di posizioni organizzative. Altrettanto infondata risulta la considerazione dell'appellante, peraltro formulata per la prima volta in sede di gravame, in ordine alla natura giuridica dell' , Pt_2 finalizzata ad escludere quell'esperienza specifica e più articolata richiesta nell'omologo settore dell'amministrazione comunale, dal momento che allo stesso Ente si applica il CCNL Enti Locali e che, presso tale istituzione il , fin dal CP_3
2002, ha espletato le mansioni di segretario economo, di vice-segretario area amministrativa e di segretario amministrativo. Pertanto, diversamente da quanto prospettato dalla non si rinviene nella Pt_1 modifica organizzativa e nella successiva nomina del e del alcuna Per_1 CP_3 violazione dei principi costituzionali richiamati. Occorre evidenziare, peraltro, che la pretesa della ricorrente alle posizioni organizzative è al più configurabile come mera aspettativa, piuttosto che come diritto soggettivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, (sent. n. 6367/2015), pienamente condivisa da questo collegio, “In tema di lavoro pubblico negli enti
9 locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 52, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'atto di revoca dell'incarico di responsabile dell'area contabile di un comune, conferito a seguito dell'accorpamento di diverse aree di servizio). Nel sistema dell'impiego pubblico contrattualizzato, invero, il dipendente di ente locale inquadrato in categoria D (l'ultima prima dell'Area della dirigenza) non è titolare di un diritto soggettivo all'attribuzione di una “posizione organizzativa” ex art. 8 del C.c.n.l. del 31.03.1999, vantando soltanto un interesse legittimo di diritto privato all'esercizio della discrezionalità amministrativa nel rispetto delle norme di legge, nonché delle disposizioni contrattuali e regolamentari con cui l'Amministrazione ha inteso regolarne l'esercizio, integrate dalle clausole generali di correttezza e buona fede. Secondo quanto stabilito dall'art. 109, secondo comma, del TUEL, “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”. In particolare, l'art. 51 comma 3 bis della legge 142/90, applicabile in Sicilia giusta recepimento operato dalla l.r.41/91, prevede che “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.
La normativa non preveda, quindi, un diritto in capo al personale privo di qualifica dirigenziale a ricoprire l'incarico di Responsabile di Area/Direzione quanto una possibilità, comunque a termine, che viene attribuita dal Sindaco a sua discrezione. Il dipendente, dunque, svolge le funzioni inerenti alla posizione organizzativa assegnata (a termine) e, alla scadenza, può anche non essere destinatario di altra
10 posizione organizzativa, sempreché l'Ente abbia rispettato i procedimenti e i criteri dettati da norme o da atti di autolimitazione della discrezionalità. Sull'assenza di un diritto al conferimento di incarico dirigenziale da parte del personale privo della qualifica si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, che ha affermato che “a fronte del quadro normativo e contrattuale sopra richiamato nonché dei principi da tempo consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere che il giudice possa sostituirsi alla Pubblica Amministrazione e qualificare dirigenziale la posizione lavorativa in assenza di atti di macro organizzazione che in tal senso si esprimano, così come è da escludere che possano essere superate le previsioni della contrattazione, che espressamente disciplina il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi della mancata istituzione della qualifica dirigenziale” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 30/03/2022) 13/06/2022, n. 19039). La Corte ha poi aggiunto che “il principio della temporaneità dell'incarico caratterizza sia le posizioni organizzative che gli incarichi dirigenziali, dei quali va assicurata la rotazione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e si riferisce, appunto, all'incarico e non alla posizione istituita, che è dotata di stabilità e si protrae nel tempo, sino a quando una diversa scelta organizzativa venga operata dall'amministrazione”. Non resta, quindi, che confermare sul punto la sentenza, non avendo la Pt_1 un diritto all'assegnazione di una posizione organizzativa, né ad averne attribuito uno equivalente e dovendosi escludere qualsivoglia violazione delle regole che sovrintendono al procedimento di assegnazione delle posizioni organizzative disciplinato dall'art. 8 CCNL di categoria. P Parimenti infondato il secondo motivo di gravame, con il quale con Pt_1 riferimento alla domanda di risarcimento per il mancato conferimento di incarico dal 2012 al 2017, lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale escluso l'assolvimento dell'onere di prova in ordine all'inadempimento del CP_1
A parere della Corte, l'iter argomentativo del Tribunale è condivisibile, avuto riguardo alla peculiarità della disciplina in tema di legittimo uso dello ius variandi datoriale nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ove il citato art. 52 reca una disciplina diversa da quella dell'art. 2103 c.c., disponendo che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica
11 di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1). Come affermato dalla Corte di Cassazione, infatti, “in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita(Cass. civ. Sez. lavoro, n. 22535/2014; Cass. 11 maggio 2010 n. 11405). Per completezza di motivazione va aggiunto che, in ogni caso, seppure il demansionamento fosse ritenuto sussistente, ciò, tuttavia, non sarebbe sufficiente per dare ingresso automaticamente al ristoro del danno alla professionalità assertivamente subito dall'appellante. Come è noto, invero, con la decisione n. 6572 del 24/03/2006 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine al riparto dell'onere probatorio nella domanda di risarcimento dei danni sofferti dal lavoratore per effetto del cd. demansionamento professionale, hanno escluso che il diritto del lavoratore al risarcimento consegua in re ipsa al demansionamento, dovendo invece essere provato dal lavoratore ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. La Corte, in particolare, ha rilevato che la responsabilità del datore di lavoro per la violazione degli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, ha natura contrattuale, con la conseguenza che essa integra gli estremi di un inadempimento contrattuale, regolato agli artt. 1218 e 1223 cod. civ. Tali previsioni distinguono il momento dell'inadempimento, vale a dire, l'assegnazione a mansioni inferiori, sanzionata con l'obbligo di corresponsione della retribuzione in godimento, dal momento, successivo ed eventuale, della produzione del danno, risarcibile solo in quanto “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento medesimo (danno-conseguenza). E, inoltre, hanno osservato le Sezioni Unite, la finalità precipua del risarcimento del danno è quella di neutralizzare la perdita sofferta in concreto dalla vittima attraverso la reintegrazione dell'effettiva diminuzione del suo patrimonio, subita per effetto del mancato adempimento della prestazione, sicché ove tale diminuzione patrimoniale
12 non vi sia stata, o non sia stata provata dal danneggiato, il diritto al risarcimento del danno non è configurabile. Alla stregua di tali principi, si ha, dunque, che il danno patito dal lavoratore per effetto del demansionamento non discende in via automatica dall'inadempimento datoriale, nel senso che è in re ipsa nella potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro, ma, al contrario, esso va provato dal lavoratore, il quale è tenuto, altresì, a dimostrare, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., l'esistenza di un nesso di causalità fra l'inadempimento e il danno e a precisare quali, fra le molteplici forme di danno da dequalificazione, ritenga di aver subito, fornendo, a tal proposito, ogni utile allegazione per la ricostruzione della loro entità. La Corte, peraltro, ha avuto modo di precisare anche che “proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore …, che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare l'esistenza della de qualificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'articolo 421 Cpc – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cassazione Su 1099/98)”. Alla stregua di tali principi, il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare il pregiudizio assertivamente subito, il quale può consistere - in ipotesi - sia nella menomazione della capacità professionale, sia nella perdita di ulteriori possibilità di guadagno. Ma di tutto ciò nulla si rinviene nel caso in esame, essendosi limitata la ad affermazioni generali basate sul concetto di danno in re ipsa. Pt_1
Infine, deve dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento per danno da perdita di chance, formulata in via subordinata essendo stata proposta per la prima volta in sede di gravame. Sulla scorta di quanto sopra esposto l'appello va disatteso e la sentenza di primo grado va confermata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo in favore del Controparte_1
Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento
13 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 131/2023 resa dal Tribunale G.L. di Marsala il 01.03.2023.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025 Consigliere estensore Cinzia Alcamo
Il Presidente Michele De Maria
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