Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
11159/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11159 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e s.s. c.c.
( ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._1
Napoli res.te in Roma alla via Panama b. 26, elett.te dom.to in Napoli alla via
Scarlatti n.126, presso lo studio degli avv.ti Francesco Benedetto Marrocco
( ) ed Antonio Capezzuto ( ), C.F._2 C.F._3 dai quali è rapp.to e difeso in virtù di giusta procura allegata all'atto di citazione;
PEC: Email_1
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ATTORE
( , n.q. di titolare impresa Parte_1 C.F._4
individuale Tecnomar Boat Service (P. Iva – C.F. P.IVA_1
, elett.te dom.to in Caserta alla via G. Galilei 2/A, C.F._4 presso lo Studio dell'avv. Fausto Porcù Controparte_2
PEC: Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da conclusioni rese all'udienza del 24.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
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La domanda proposta Bruno è parzialmente fondata e pertanto CP_3
va accolta ma nei limiti di seguito indicati.
Dalla documentazione prodotta agli atti risulta sufficientemente provata la domanda dall'attore ed il conseguente inadempimento contrattuale del convenuto.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cassazione Civile, Sezioni
- 2 - Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
Orbene, nel caso di specie, dalla lettura degli atti e dall'esame della documentazione prodotta, si rileva che alcuni fatti posti a fondamento della domanda dell'attore costituiscono circostanze pacifiche e non contestate, quindi provate, poiché oggetto di ampia e copiosa produzione documentale. In particolare, è pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, documentato sia dal preventivo n. 8 del 24/10/2018 contenente l'indicazione dei lavori di manutenzione e rimessaggio alla cui esecuzione la ditta del convenuto si obbligava, sia dalla documentazione e dai conteggi definitivi datati 27/10/2016 ed attestanti l'incasso per i servizi prestati dalla ditta di manutenzione dal 2014 al 2018, (cfr. conteggi definitivi all.4 – doc. introduttivo fasc. parte convenuta), nonché nell'interrogatorio formale di reso all'udienza del 21/06/2021, in cui testualmente lo stesso Parte_1 affermava che dall'anno 2014 la propria ditta di manutenzione e rimessaggio
“Tecnomar Boat Service” si occupava del rimessaggio dell'imbarcazione di proprietà dell'attore (un gozzo mod. Serapo 33 – Cantiere di Donna, acquistato nell'anno 2004), eseguendo sulla stessa una serie di interventi di volta in volta concordati con il proprietario e riepilogati nella corrispondenza intercorsa tra le parti (cfr. doc. 1 citazione all.ti 4 e 5 – fasc. parte attrice).
È altresì provato l'evento dannoso, ovvero l'avaria della barca per guasto ai motori verificatasi al largo di Capri in data 23/06/2018, allorquando la barca era stata rimessa in mare dopo lo stazionamento presso i cantieri dell'azienda
Tecnomar, avaria già preceduta da altra problematica di funzionamento relativa alla sostituzione delle batterie e del raddrizzatore in quanto vetusti nelle immediatezze della messa a mare.
Infatti, il teste all'udienza del 07.11.2022 specificava che, a Tes_1
causa di un improvviso guasto ai motori, fu necessario rimorchiare l'imbarcazione e trasportarla fuori al porto di Capri, mediante l'aiuto di e che, prima di quel giorno, l'imbarcazione aveva già navigato Parte_1
- 3 - per vari giorni, in maniera non perfettamente funzionante, riscontrando in quella sede alcune problematiche come consumi di olio sopra la media e la rottura del monoblocco.
Peraltro, tale circostanza è anche ammessa dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione dove deduce che il giorno 08/06/2018 la barca, solo dopo aver subito la sostituzione delle batterie e del raddrizzatore, venne rimessa in mare e che, durante una tratta verso Capri, si manifestava un'avaria alla turbina del motore destro, con conseguente emissione di fumo.
Analogamente non può dirsi con riguardo alla posizione del convenuto, il quale non forniva alcuna prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e, in particolare, di aver effettuato correttamente la manutenzione ed il rimessaggio del natante di proprietà dell'attore, ma si limitava unicamente a respingerne le deduzioni attoree.
Infatti, come emerge dal capo A della comparsa di costituzione, il convenuto suggeriva espressamente all'attore, a seguito dell'avaria dei motori del natante verificatasi in data 23/06/2018, di rivolgersi alla ditta NI per effettuare gli interventi di riparazione necessari. Pertanto, da ciò risulta evidente che il alla data della messa in mare non aveva adempiuto alla obbligazione Pt_1
di rendere la imbarcazione utilizzabile e che, dopo aver smontato i motori ed essersi reso conto della gravità dei problemi presenti sull'imbarcazione, anziché effettuare le riparazioni necessarie ed a lui necessariamente spettanti perché rientranti nella manutenzione, ne affidava la risoluzione ad altra ditta, come confermato dallo stesso durante l'interrogatorio formale reso all'udienza del 21/06/2021.
Tali determinazioni trovano valido riscontro probatorio, in primis nella fattura della detta ditta datata 31.07.2018, nella quale sono analiticamente elencati tutte le lavorazioni eseguite, evidentemente necessarie dopo la messa a mare ed il riscontro delle problematiche, ed anche nella relazione tecnica della ditta
NI contenuta nella mail del 20/07/2018 allegata alla memoria 183 di parte attrice, dalla quale chiaramente si evince che i lavori di manutenzione
- 4 - ordinaria e straordinaria (che la ditta del convenuto dichiara di aver eseguito) non erano mai stati effettuati. Più nello specifico, da detta relazione tecnica emergeva che l'avaria dell'imbarcazione di proprietà del era stata CP_1
causata da riparazioni eseguite non a regola d'arte dalla ditta del convenuto, la quale effettuava interventi frettolosi e montava parti meccaniche ricostruite artigianalmente, perciò inidonee a consentire il normale utilizzo in mare del natante. In particolare, il motore avente matricola 35C01011 aveva lo scambiatore rotto a causa dalla mancata sostituzione dello zinco sacrificale che aveva provocato la corrosione del fascio tubiero con conseguente perdita d'olio, perdita confermata anche dal teste che vide la sala Tes_1
macchina era piena di olio e il motore avente matricola 35C01012 una crepa del basamento.
Per le manutenzioni effettuate prima della consegna e della messa in mare dell'imbarcazione (giugno 2018), risulta che la ditta abbia ricevuto una somma complessiva pari ad € 31.759,02, di cui €26.759,02 riconosciuti dallo stesso con email del 03.11.2016 ed € 5.000,00 versati Pt_1 successivamente in contanti come da dichiarazione del teste “a Tes_1
svincolo della imbarcazione al fine della messa a mare, prima dell'incidente.”.
Da quanto esposto emerge un inadempimento del agli oneri Pt_1
contrattualmente assunti, dal momento che la sua obbligazione consisteva nel garantire la completa manutenzione della barca ai fini, ovviamente, di una navigazione, nel caso di specie, non correttamente assolta dal convenuto.
Infatti, si evidenzia come, secondo la normale diligenza contrattuale, nonché il buon senso dovuto alla sua professionalità, il convenuto, avrebbe dovuto controllare lo stato dei motori e riscontrare le problematiche degli stessi e quindi avrebbe dovuto almeno suggerire all'attore, in ossequio alle obbligazioni contrattualmente assunte, la necessità di una ulteriore lavorazione o sostituzione del motore prima della messa in acqua dell'imbarcazione, dal momento che lo scopo della consegna del natante alla
- 5 - ditta era quello di ottenere un monitoraggio dello stesso, al fine di Pt_1
eseguire tutti gli interventi necessari a garantirne il sicuro e corretto funzionamento a mare.
Alla luce di quanto suesposto, va dunque dichiarato l'inadempimento contrattuale del convenuto.
L'attore ha richiesto con l'atto introduttivo la restituzione della somma pagata alla per le manutenzioni effettuate nel biennio CP_4 Parte_1
2016/2018, quantificata in € 32.759,02, ma tale domanda non può essere accolta perché i lavori di cui al preventivo in atti comprendono altre lavorazioni certamente eseguite e non contestate. Giova evidenziare che del preventivo di € 27.950,00 è stata depositata dal convenuto solo l'ultima pagina da cui non si evince alcuna voce relativa ai motori da poter eventualmente decurtare. Come evidenziato dal CTU nominato in corso di causa, solo dal preventivo n. 8 del 24.10.2016 si riscontra una voce relativa ad interventi di manutenzione effettuati ai motori pari ad € 490,00 consistita nel
“tagliando motori ordinario cambio olio filtro olio, filtro e prefiltro gasolio, girante pompa A/M controllo cinghie Mat e man.”, e pertanto solo tale somma potrà essere rimborsata all'attore perché relativa a prestazione evidentemente non adeguatamente eseguita.
Quanto alla domanda volta al risarcimento del danno subito dall'attore per inadempimento e negligenza nei lavori di manutenzione eseguiti dal Parte_1
della somma di € 15.266,63 per la riparazione dei motori, la stessa del
[...]
pari non può essere accolta.
Infatti, come detto, l'attore ha depositato solo il preventivo n. 8 del
24.10.2016 pari ad € 10.290 da cui risulta, relativamente a lavorazioni ai motori, solo la voce di € 490,00, ed il conteggio definitivo inviatogli dal convenuto, dal quale si legge una generica voce “totale lavori cantiere” per
€27.950,00 ma da cui non si evince alcun dettaglio delle eventuali lavorazioni ai motori eseguite.
- 6 - Pertanto, in assenza di un preventivo dettagliato, risulta impossibile stabilire e, dunque, ritenere provato, ai fini di un risarcimento del danno, che i lavori di manutenzione effettuati e pagati alla ditta NI rientrino in quelli che avrebbe dovuto svolgere la ditta del convenuto alla quale era stata inizialmente affidata la manutenzione dell'imbarcazione.
È inoltre da considerare che non risulta nemmeno provata la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento per mancata e/o idonea manutenzione della barca, il cui accertamento, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di inadempimento contrattuale, è imposto al creditore al fine di dimostrare l'esistenza del contratto,
l'inadempimento del debitore ed il danno subito (Cass. Civ. , Sez. III, 23 marzo 2005, n. 6224; Cass. Civ., Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 458; Cass. Civ. ,
Sez. III, 15 giugno 2012, n. 9786).
A sostegno di ciò, in punto di diritto, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno svolta in un rapporto contrattuale è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova. In base alle predette disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto od il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si asserisce inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale, nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento e danno. Nella specie, la parte attrice non forniva prova sufficiente di ciò e nemmeno la CTU disposta ed espletata in corso di causa riconosceva la sussistenza di elementi probatori sufficienti stabilire un nesso causale tra la manutenzione effettuata dal convenuto ed i danni asseritamente subiti dall'attore
Si riportano le conclusioni del CTU in merito: “sebbene più volte richiesto, di ho mai potuto visionare, né l'imbarcazione, né i motori oggetto di causa, perché “già riparati e i componenti oggetto di sostituzione non erano più nella disponibilità del sig. ; si ritiene di non avere elementi sufficienti CP_1
- 7 - per poter affermare che i danni subiti (dai motori) siano causalmente riconducibili alla loro manutenzione;
non si hanno agli atti elementi per ricostruire le ore di vita dei motori e, quindi, identificare l'effettiva portata delle necessarie manutenzioni, ivi compresa l'eventuale sostituzione dello zinco, né se sia proprio detta eventuale mancata sostituzione ad aver cagionato danni. Tuttavia, specificando che tali tipi di lavorazioni eseguite non a regola d'arte, trattasi di manutenzione straordinaria della quale non si ha traccia di preventivo e dunque di chi le abbia eseguite, si specifica che i danni subiti dalle stesse sono causalmente riconducibili ad una erronea lavorazione, ma non ad una erronea manutenzione, in quanto non trattasi di manutenzione ordinaria ma di intervento specifico/manutenzione straordinaria, delle cui cause non si è a conoscenza”.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno morale subito dal sig. a CP_1 causa del fermo della barca dal 23 giugno al 12 agosto 2018 della somma di €
3.500,00, questa è invece fondata e va accolta nella misura richiesta. Infatti le testimonianze rese in corso di causa, in particolare la testimonianza del Sig.
, confermavano che la barca è stata effettivamente ferma nel Tes_1 periodo indicato dall'attore, al quale è stato perciò precluso l'utilizzo nel periodo di piena stagione estiva. L'importo ben può essere quantificato in via equitativa nella misura richiesta di € 3.500,00.
Va infine disattesa perché infondata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto volta al recupero delle somme di € 41.602,00 dovute dall'attore per i lavori eseguiti sull'imbarcazione.
Al riguardo, dagli atti si evince che il varo della barca a mare era subordinato alla condizione dell'avvenuto pagamento di quanto pattuito e tanto risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il e la Tecnomar, (cfr. all. 5 e 6 atto CP_1
di citazione – fasc. parte attrice).
Più specificamente, il convenuto alle immediate rimostranze del con CP_1
mail del 18.07.2018, alla quale diede riscontro in pari data, non eccepiva l'esistenza di alcun credito nei confronti del ed, anzi, si rendeva CP_1
- 8 - disponibile ad un incontro per trattare personalmente la questione al fine di trovare un accordo. Suddette determinazioni trovano altresì riscontro probatorio nella testimonianza resa all'udienza del 7.11. 2022 da Tes_1 il quale, in riferimento alla somma di € 5.000,00 consegnata dall'attore al convenuto in sua presenza, precisava che: “Questi soldi furono a svincolo della imbarcazione al fine della messa a mare, prima dell'incidente”, dando pertanto atto dell'avvenuto saldo da parte del sig. dei lavori Controparte_1
posti in essere dal sig. . Parte_1
Alla luce di tutto quanto suesposto, in base ai principi sopra indicati, esaminata la documentazione prodotta e le risultanze della CTU, va accolta la domanda volta all'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Parte_1
, con la condanna dello stesso alla restituzione in favore dei
[...] [...]
della somma di € 490,00 consistita nel “tagliando motori CP_1
ordinario cambio olio filtro olio, filtro e prefiltro gasolio, girante pompa A/M controllo cinghie Mat e man e va altresì accolta la domanda volta al risarcimento del danno morale per il fermo barca dal 23 giugno al 12 agosto
2018, quantificato in via equitativa in € 3.500,00. Va invece rigettata la domanda volta al risarcimento del danno della somma di € 15.266,63 per la riparazione dei motori effettuata dalla ditta NI a seguito dell'errata manutenzione effettuata dal perché non sufficientemente Parte_1
provata e del pari va rigettata la domanda riconvenzionale.
Le spese di lite stante la parziale soccombenza ed il rigetto della domanda riconvenzionale si compensano per un terzo e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario
Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , disattesa ogni ulteriore istanza, CP_1 Parte_1
così provvede:
- 9 - • Accoglie parzialmente la domanda proposta da e Controparte_1 per l'effetto:
• accerta l'inadempimento contrattuale di in ordine ai Parte_1
lavori di manutenzione pattuiti con il sig. , e per Controparte_1
l'effetto condanna alla restituzione della somma di € Parte_1
490,00 consistita nel “tagliando motori ordinario cambio olio filtro olio, filtro e prefiltro gasolio, girante pompa A/M controllo cinghie
Mat e man;
• Accoglie la domanda volta al risarcimento del danno morale per il fermo barca dal 23 giugno al 12 agosto 2018 di € 3.500,00;
• Rigetta la domanda volta al risarcimento del danno della somma di €
15.266,63 per la riparazione dei motori effettuata dalla ditta NI;
• Rigetta la domanda riconvenzionale;
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, spese che si liquidano in € 5.077,33, pari ad 1/3 di Controparte_1
€ 7.616,00, per competenze, € 345,33 pari ad 1/3 di € 518,00 per spese vive, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 10.01.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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