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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/3228
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3228/2023 R.G., promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi domiciliati in CATANIA, VIA V. GIUFFRIDA N. 2/B, C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PATTI, giusta procura in atti
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliato in ACICASTELLO, VIA CP_1 C.F._3
TROMBETTA N. 8, rappresentata e difesa, congiuntamente disgiuntamente, dagli Avv.ti
ANTONINO TRIBULATO e FILADELFO TRIBULATO, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
), entrambi domiciliati in CATANIA, VIALE BIAGIO PECORINO N. 7, C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. CARMELO URZI', giusta procura in atti.
CONVENUTI
contro C.F. ) Controparte_4 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato come da rispettive note ai sensi dell'art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c.,
riportandosi ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio gli odierni convenuti, onde sentire accertare l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. nei propri confronti degli atti pubblici di compravendita del 18.07.2018 (TA Rep. n. 1914, Per_1
Raccolta n. 1551) e del 14.03.2022 (TA , Rep. n. 22027, Raccolta n. 16244), con cui Per_2
ha alienato, rispettivamente, a l'immobile sito in Acireale, Via CP_1 Controparte_4
P. Vasta n. 169, per il prezzo di €.40.000,00, e ai coniugi l'immobile sito in Controparte_5
Mascalucia, Vico Tuttossa n. 21, per il prezzo di €.112.000,00.
In particolare, gli attori hanno dedotto la sussistenza di una ragione di credito nei confronti della convenuta per circa €.160.000,00 scaturente dalle sentenze nn. 1671/2014, 45/2016 e CP_1
1170/2019 del Tribunale di Catania e della Corte d'Appello di Catania, sicchè la si sarebbe CP_1
spogliata di tutti i propri beni con gli atti contestati al fine di ledere la loro garanzia creditoria. Da qui la sussistenza dei requisiti normativi dell'eventus damni, della scientia damni in capo al debitore e della partecipatio fraudis dei terzi (trattandosi di atto dispositivo del patrimonio a titolo oneroso posto in essere successivamente all'insorgenza del credito) necessari per l'accoglimento dell'actio
pauliana.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e tardivamente la , i quali Controparte_5 CP_1
hanno contestato la sussistenza dei presupposti normativi per la declaratoria d'inefficacia relativa degli atti di vendita, insistendo quindi per il rigetto della domanda attorea.
Seppur regolarmente citata, è rimasta contumace la convenuta CP_4 Istruita la causa solo documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, all'udienza cartolare di rimessione per la decisione del 30.04.2025 questo Decidente, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e delle depositate comparse conclusionali e memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
Così concisamente ricostruiti i fatti di causa, in diritto la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve revocarsi la dichiarazione di contumacia della convenuta , CP_1
costituitasi tardivamente in giudizio, successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti.
Ciò premesso, nel merito, è noto che i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria (che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale) descritti al primo comma dell'art. 2901 c.c. sono: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore;
2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis,
ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio;
5) per gli atti dispositivi a titolo oneroso posti in essere successivamente all'insorgenza della ragione di credito, la participatio fraudis del terzo acquirente, ossia la medesima consapevolezza in capo al terzo di ledere la ragione creditoria con l'atto dispositivo. Affinchè l'azione revocatoria possa trovare accoglimento, i suddetti requisiti devono sussistere cumulativamente, sicchè la mancata ricorrenza di anche solo uno di essi comporta il necessario rigetto della domanda.
Orbene, nel caso di specie, in cui si invoca la declaratoria di inefficacia di un atto a titolo oneroso posto in essere successivamente all'insorgenza della regione di credito, è proprio l'elemento soggettivo in capo ai terzi, ossia la partecipatio fraudis dei terzi, a non ricorrere o, quantomeno, a non essere stato dimostrato da parte attrice, su cui incombe l'onere probatorio.
Ed infatti, premesso che per pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità “Ai fini
dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e
del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nell'insufficienza
dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione
di detta garanzia (…)” (per tutte, Cass. Civ. 28/02/2022 n. 6600), gli attori non hanno fornito la prova, neppure indiziaria, della sussistenza di una tale consapevolezza in capo agli acquirenti
[...]
e alla Invero, non sono stati allegati (né, men che meno, dimostrati) precedenti Parte_3 CP_4
contatti tra le parti negoziali e/o la sussistenza di rapporti amicali e/o di parentela dai quali poter desumere la consapevolezza da parte degli acquirenti che con tali atti la stesse dismettendo CP_1
l'intero patrimonio immobiliare, con conseguente nocumento alla garanzia creditoria degli attori. Al
contrario, i convenuti hanno dimostrato l'insussistenza di precedenti contatti Controparte_5
con la venditrice (avvenuti solo per il tramite di un mediatore).
Né appare dirimente il riferimento al presunto prezzo irrisorio della compravendita, il quale potrebbe semmai assumere rilevanza in un'ottica simulatoria del negozio, non oggetto della presente causa.
Il difetto del presupposto soggettivo in capo ai terzi acquirenti appare assorbente rispetto alla disamina degli altri requisiti normativi di cui all'art. 2901 c.c., sicchè la domanda attorea non può che essere rigettata.
Dal rigetto della domanda di parte attrice consegue l'assorbimento delle altre domande subordinate di parte convenuta.
In virtù del principio della soccombenza, gli attori e devono Parte_1 Parte_2
essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore sia di
[...]
(da distrarsi in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), sia di CP_1 CP_2
e (da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), che Controparte_3
si liquidano per ciascuno come da dispositivo, al valore medio dei parametri di cui al D.M. 147/2022
per le fasi studio, introduttiva, e decisionale e minimo per la fase istruttoria (tenuto conto della natura documentale della causa), in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda (domande di valore compreso tra €.52.000,00 ed €.260.000,00). Nessuna condanna alle spese deve invece essere disposta in favore della convenuta CP_4
rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3228/2023 R.G.;
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande subordinate dei convenuti;
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €.4.237,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Antonino Tribulato e Filadelfo Tribulato;
4) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 CP_2
e delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi
[...] Controparte_3
€.4.237,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge,
da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Carmelo Urzì.
Così deciso in Catania, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3228/2023 R.G., promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi domiciliati in CATANIA, VIA V. GIUFFRIDA N. 2/B, C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO PATTI, giusta procura in atti
ATTORI
contro
(C.F. ), domiciliato in ACICASTELLO, VIA CP_1 C.F._3
TROMBETTA N. 8, rappresentata e difesa, congiuntamente disgiuntamente, dagli Avv.ti
ANTONINO TRIBULATO e FILADELFO TRIBULATO, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 Controparte_3
), entrambi domiciliati in CATANIA, VIALE BIAGIO PECORINO N. 7, C.F._5
rappresentati e difesi dall'Avv. CARMELO URZI', giusta procura in atti.
CONVENUTI
contro C.F. ) Controparte_4 C.F._6
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato come da rispettive note ai sensi dell'art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c.,
riportandosi ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio gli odierni convenuti, onde sentire accertare l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. nei propri confronti degli atti pubblici di compravendita del 18.07.2018 (TA Rep. n. 1914, Per_1
Raccolta n. 1551) e del 14.03.2022 (TA , Rep. n. 22027, Raccolta n. 16244), con cui Per_2
ha alienato, rispettivamente, a l'immobile sito in Acireale, Via CP_1 Controparte_4
P. Vasta n. 169, per il prezzo di €.40.000,00, e ai coniugi l'immobile sito in Controparte_5
Mascalucia, Vico Tuttossa n. 21, per il prezzo di €.112.000,00.
In particolare, gli attori hanno dedotto la sussistenza di una ragione di credito nei confronti della convenuta per circa €.160.000,00 scaturente dalle sentenze nn. 1671/2014, 45/2016 e CP_1
1170/2019 del Tribunale di Catania e della Corte d'Appello di Catania, sicchè la si sarebbe CP_1
spogliata di tutti i propri beni con gli atti contestati al fine di ledere la loro garanzia creditoria. Da qui la sussistenza dei requisiti normativi dell'eventus damni, della scientia damni in capo al debitore e della partecipatio fraudis dei terzi (trattandosi di atto dispositivo del patrimonio a titolo oneroso posto in essere successivamente all'insorgenza del credito) necessari per l'accoglimento dell'actio
pauliana.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e tardivamente la , i quali Controparte_5 CP_1
hanno contestato la sussistenza dei presupposti normativi per la declaratoria d'inefficacia relativa degli atti di vendita, insistendo quindi per il rigetto della domanda attorea.
Seppur regolarmente citata, è rimasta contumace la convenuta CP_4 Istruita la causa solo documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, all'udienza cartolare di rimessione per la decisione del 30.04.2025 questo Decidente, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e delle depositate comparse conclusionali e memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
Così concisamente ricostruiti i fatti di causa, in diritto la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, deve revocarsi la dichiarazione di contumacia della convenuta , CP_1
costituitasi tardivamente in giudizio, successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti.
Ciò premesso, nel merito, è noto che i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria (che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale) descritti al primo comma dell'art. 2901 c.c. sono: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore;
2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis,
ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio;
5) per gli atti dispositivi a titolo oneroso posti in essere successivamente all'insorgenza della ragione di credito, la participatio fraudis del terzo acquirente, ossia la medesima consapevolezza in capo al terzo di ledere la ragione creditoria con l'atto dispositivo. Affinchè l'azione revocatoria possa trovare accoglimento, i suddetti requisiti devono sussistere cumulativamente, sicchè la mancata ricorrenza di anche solo uno di essi comporta il necessario rigetto della domanda.
Orbene, nel caso di specie, in cui si invoca la declaratoria di inefficacia di un atto a titolo oneroso posto in essere successivamente all'insorgenza della regione di credito, è proprio l'elemento soggettivo in capo ai terzi, ossia la partecipatio fraudis dei terzi, a non ricorrere o, quantomeno, a non essere stato dimostrato da parte attrice, su cui incombe l'onere probatorio.
Ed infatti, premesso che per pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità “Ai fini
dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e
del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nell'insufficienza
dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione
di detta garanzia (…)” (per tutte, Cass. Civ. 28/02/2022 n. 6600), gli attori non hanno fornito la prova, neppure indiziaria, della sussistenza di una tale consapevolezza in capo agli acquirenti
[...]
e alla Invero, non sono stati allegati (né, men che meno, dimostrati) precedenti Parte_3 CP_4
contatti tra le parti negoziali e/o la sussistenza di rapporti amicali e/o di parentela dai quali poter desumere la consapevolezza da parte degli acquirenti che con tali atti la stesse dismettendo CP_1
l'intero patrimonio immobiliare, con conseguente nocumento alla garanzia creditoria degli attori. Al
contrario, i convenuti hanno dimostrato l'insussistenza di precedenti contatti Controparte_5
con la venditrice (avvenuti solo per il tramite di un mediatore).
Né appare dirimente il riferimento al presunto prezzo irrisorio della compravendita, il quale potrebbe semmai assumere rilevanza in un'ottica simulatoria del negozio, non oggetto della presente causa.
Il difetto del presupposto soggettivo in capo ai terzi acquirenti appare assorbente rispetto alla disamina degli altri requisiti normativi di cui all'art. 2901 c.c., sicchè la domanda attorea non può che essere rigettata.
Dal rigetto della domanda di parte attrice consegue l'assorbimento delle altre domande subordinate di parte convenuta.
In virtù del principio della soccombenza, gli attori e devono Parte_1 Parte_2
essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore sia di
[...]
(da distrarsi in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), sia di CP_1 CP_2
e (da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.), che Controparte_3
si liquidano per ciascuno come da dispositivo, al valore medio dei parametri di cui al D.M. 147/2022
per le fasi studio, introduttiva, e decisionale e minimo per la fase istruttoria (tenuto conto della natura documentale della causa), in relazione allo scaglione di valore della causa per come determinato in domanda (domande di valore compreso tra €.52.000,00 ed €.260.000,00). Nessuna condanna alle spese deve invece essere disposta in favore della convenuta CP_4
rimasta contumace.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3228/2023 R.G.;
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande subordinate dei convenuti;
3) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €.4.237,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Avv.ti Antonino Tribulato e Filadelfo Tribulato;
4) condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 CP_2
e delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi
[...] Controparte_3
€.4.237,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge,
da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Carmelo Urzì.
Così deciso in Catania, il 18 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011