Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4103/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile 1 riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4103/ 2023 R.G., promossa congiuntamente da:
(c.f. , nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Priolo Gargallo in via Giusti n. 1, elettivamente domiciliata in PRIOLO GARGALLO, VIA
DELLA PENTAPOLI N. 36, e in SIRACUSA, VIA TISIA N. 24, presso gli studi degli avv.ti ZIZZI
ANTONIO e TIZIANA GIANNI', che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE
SANTA PANAGIA N. 136/F, presso lo studio dell'avv. SEBASTIANO D'ANGELO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/10/2023, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
e dovere di mantenerla.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
A) Affidamento condiviso della figlia con collocamento e residenza anagrafica della Persona_1 stessa presso l'abitazione della madre. Ogni mutamento della residenza dei genitori o della figlia dovrà essere comunicata all'altro. Le parti concordano che la figlia Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
B) La casa La casa familiare di proprietà della madre viene assegnata alla stessa con tutti i mobili e le suppellettili che la arredano anche se di proprietà del sig. Parte_2
C) La sig.ra potrà trasferire altrove la propria residenza dandone tempestiva Parte_1 comunicazione al sig. mentre quella della figlia minore non potrà essere Parte_2 Persona_1 trasferita senza il preventivo consenso del padre ad eccezione di eventuali trasferimenti all'interno del comune di Priolo Gargallo ove la sig.ra sarà libera di trasferire congiuntamente alla Pt_1 propria figlia, la loro residenza.
D) Le parti, sin d'ora, esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto per la figlia
[...]
. Per_1
E) Il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore tutti i martedì e i giovedì di ogni settimana dalle 17,00 alle 23,00 prelevandola dal domicilio materno ed ivi riaccompagnandola alla fine della visita. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia minore, alternativamente con la madre, dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,30 fino alla domenica alle ore 15,00. I genitori concordano di modificare all'occorrenza le giornate e gli orari di visita del padre in funzione delle esigenze lavorative dello stesso nonché quelle della minore e della madre. La figlia minore Persona_1 trascorrerà con il padre l'intera giornata del compleanno dello stesso e ugualmente con la madre il compleanno di , mentre trascorrerà con entrambi i genitori il proprio compleanno. Le parti Per_2 convengono che nel caso in cui per esigenze di lavoro dovesse assentarsi per Parte_2 periodi anche lunghi da Priolo Gargallo il diritto di visita dello stesso sarà esercitato mediante una videochiamata telefonica con la figlia minore della durata non inferiore di 15 minuti Persona_1 durante le ore serali compatibilmente alla volontà della minore.
F) Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Parte_2 trascorrere con la figlia, alternativamente con la madre, dal 24 dicembre dalle ore 10,00 al 26 dicembre alle ore 23,00 e dal 31 dicembre dalle ore 10,00 al 2 gennaio alle ore 23,00 e così via alternativamente di anno in anno in maniera che colui che terrà la bambina a natale , non la terrà a capodanno a partire dal prossimo Natale che la figlia minore trascorrerà con la madre.
G) Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la figlia Parte_2 una intera giornata dalle ore 9,00 alle ore 23,00, in modo che la piccola possa Persona_1 trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. A partire dalla prossima Pasqua 2024 che la piccola Persona_1 trascorrerà con la madre mentre il padre la terrà il giorno di pasquetta
H) A far data dal compimento del quarto anno di età di , durante il periodo estivo, la Persona_1 piccola trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi nella data che i genitori concorderanno tra loro con preavviso di almeno un mese.
I) Il Sig. corrisponderà mensilmente, a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia, la somma di €. 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra oppure mediante Parte_1 bonifico [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese solare.
Inoltre la signora percepirà nella misura del 100% l'assegno mensile unico per i figli Parte_1 ad oggi di importo pari a 189,90 euro al quale il sig. espressamente rinuncia. Parte_2
J) Il Sig. corrisponderà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte Parte_2 Pt_1 le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice Persona_1 presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e previa autorizzazione e consenso dello stesso. A tal fine le parti si rimettono al protocollo in uso presso il Tribunale di Siracusa siglato dalle rappresentazioni forensi e dai vertici giudiziari del Tribunale aretuseo.
H) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della Parte_2 figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
l) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Le parti favoriranno, altresì, il rapporto della figlia minore con i nonni di ciascun ramo genitoriale.
M) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono unitamente al piano genitoriale cui si rimanda per quanto non espressamente qui concordato. All'udienza del 4.2.2025 le parti personalmente presenti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto e il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
29.10.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4103/ 2023 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 7.02.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone