Decreto cautelare 6 luglio 2019
Decreto cautelare 25 luglio 2019
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2020
Sentenza 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 29/03/2021, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 00398/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01035/2020 REG.RIC.
N. 00716/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2020, proposto da
VI LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin, Nicola Marconcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63, è domiciliato ex lege ;
nei confronti
GE CA e AD LE, rappresentati e difesi dagli avvocati GE CA, Alessia Marconi, Mattia Malinverni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2019, proposto da
GE CA e AD LE, rappresentati e difesi dagli avvocati GE CA, Alessia Marconi, Mattia Malinverni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63, è domiciliato ex lege;
nei confronti
Ditta Impresa Edile D.M.V.Di Mereuta Valeriu, Regione Veneto, Ministero della Difesa - Comando Generale Arma Carabinieri, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalim, Condominio Residence Nesente, Vantini Mirco, Provincia di Verona non costituiti in giudizio;
VI LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin, Nicola Marconcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Coronin in Verona, via Giuseppe Garibaldi n. 18;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1035 del 2020:
del provvedimento di annullamento a seguito di riesame dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24.04.2019 (P.G. n. 145737) sull'istanza n. 06.03/001849/2018, per intervento “consistente in ampliamento art. 2, comma 1, 2, 5, 5- bis e 5- ter della L.R.V. 14/2009 – Piano Casa in Contrada Nesente n. 2 ditta VI LI prot. n. 197726 del 09.07.2020 del Comune di Verona;
- del parere ex art. 146 comma 5, D.Lgs 42/2004 prot. 11156 dell'8 giugno 2020 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona;
- del provvedimento di annullamento del permesso di costruire rilasciato in data 30.04.2019 (P.G. n. 149448) sull'istanza n. 06.03/001849/2018 a seguito adozione del provvedimento di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24.04.2019 a firma del Dirigente Attività Edilizia SUAP – SUEP del Comune di Verona datato 13.07.2020;
- di ogni altro atto preparatorio e/o antecedente..
quanto al ricorso n. 716 del 2019:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Permesso di costruire rilasciato in data 16.05.2019 dal Comune di Verona al controinteressato, a definizione della pratica edilizia n. 06.03/001849 del 20.3.2018, protocollo istanza n. 88210/ 2018, con il quale l'ente ha assentito l'intervento di “ampliamento ex art.2 comma 1 , 2, 5, 5bis, 5 ter della LRV 14/2009” in CNT Nesente, 2, della tavola n. 10 render del 25-5 e di ogni provvedimento annesso, connesso o presupposto;
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
- del presupposto Piano degli Interventi vigente (Tavola 1 – Vincoli della Pianificazione) e in generale degli strumenti territoriali comunali nella parte in cui non riportano i vincoli derivanti dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico ex D.M. 5 agosto 1952 del giardino della Villa RA RÀ;
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati:
- del Permesso di costruire rilasciato in data 16.05.2019 dal Comune di Verona al controinteressato Sig. VI LI, a definizione della pratica edilizia n. 06.03/001849 del 20.3.2018, protocollo istanza n. 88210/ 2018, con il quale l'ente ha assentito l'intervento avente ad oggetto “ampliamento art.2 comma 1 , 2, 5, 5bis, 5 ter della LRV 14/2009” in CNT Nesente, 2 (doc. 1), della tavola n. 10 render del 25-5” e di ogni provvedimento presupposto e connesso o conseguenziale, ivi incluso, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai sensi della L.R.V. 26/05/2011 n. 10 e dell'art. 146 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42 n. 145737 prot. in data 24.4.2019 al controinteressato Sig. VI LI, a definizione della pratica edilizia n. 06.03/001849 / 2018, protocollo istanza n. 88210 / 2018, con il quale l'ente – sulla base del silenzio assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza formatosi sulla richiesta di parere vincolante del 14.6.2018 - ha autorizzato l'intervento di ampliamento art.2 comma 1 , 2, 5, 5bis, 5 ter della LRV 15/2009 in CNT Nesente, 2 (doc. 3) nonché il silenzio-assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza formatosi sulla richiesta di parere vincolante del 14.6.2018 (non conosciuto) dei seguenti ulteriori provvedimenti:
- del presupposto Piano degli Interventi vigente (Tavola 1 – Vincoli della Pianificazione) e in generale degli strumenti territoriali comunali nella parte in cui non riportano i vincoli derivanti dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico ex D.M. 5 agosto 1952 del giardino della Villa RA RÀ e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti:
- nota del Comune di Verona del 6 marzo 2020 (pratica edilizia n. 06.03/001849 del 20.03.2018. protocollo istanza n. 88210/2018) a firma del Dirigente Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP avente ad oggetto: “riscontro a nota del 10.02.2020 P.G. n. 56064 e n.56072 del 12.02.2020) ad oggetto: Ordinanza del TAR Venezia n. 27/2020 del 17.01.2020: sospensione efficacia del (i) permesso di costruire del 16.05.2010 al sig. VI LI, a definizione della pratica edilizia n. 06.03/001849 del 20.03.2018. protocollo istanza n. 88210/2018 e (ii) autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'amministrazione comunale n. 145737 prot. in data 24.4.2019, a definizione della pratica edilizia n. 06.03/001849 del 20.3.2018, protocollo istanza n. 88210/2018 – violazione di legge ed eccesso di potere e prevalenza interesse paesaggistico – obbligo di annullamento in autotutela e ordine di immediata remissione in pristino ex art. 167 comma 1 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.” con cui il Comune ha negato l'istanza di annullamento, in autotutela, del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica e l'adozione delle misure ripristinatorie (art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004) ipotizzando di poter riesaminare in senso favorevole l'autorizzazione paesaggistica, nonchè dei presupposti atti e pareri e nello specifico (i) della nota P.G. n. 70228 del 21.02.2020, la cui copia è stata acquisita in data 15 maggio 2020 e in data 16 giugno 2020 mediante istanza di accesso agli atti, della Direzione Pianificazione Territorio Autorizzazioni Paesaggistiche con cui il Comune ha inoltrato alla Soprintendenza la richiesta di parere (art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004), allegando relazione illustrativa degli accertamenti con l'indicazione anche del vincolo DM 05.08.1952 “Giardino di Villa RA della Corte RÀ” e proposta di provvedimento favorevole a seguito del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta n. 2 del 14.01.2020, che ha confermato il parere favorevole già espresso nella seduta del 12.06.2018 anche alla luce dell'ulteriore vincolo, nonché il relativo allegato consistente nella relazione illustrativa degli accertamenti con l'indicazione anche del vincolo DM 05.08.1952 “Giardino di Villa RA della Corte RÀ” e provvedimento favorevole della Commissione locale per il paesaggio in data 14/01/2020 seduta n. 2; (ii) del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta n. 2 del 14.01.2020 la cui copia è stata conosciuta e acquisita in data 16 giugno 2020 mediante riscontro all'istanza di accesso agli atti dal Comune; (iii) del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 12.06.2018 la cui copia e stata conosciuta e acquisita in data 16 giugno 2020 mediante riscontro all'istanza di accesso agli atti dal Comune; e, per quanto occorrer possa, in relazione alle precedenti impugnazioni, la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. della Soprintendenza, del 6 marzo 2020, prot. 5247, nonchè dei presupposti atti e pareri e nello specifico (i) della nota P.G. n. 70228 del 21.02.2020, la cui copia è stata acquisita in data 15 maggio 2020 e in data 16 giugno 2020 mediante istanza di accesso agli atti, della Direzione Pianificazione Territorio Autorizzazioni Paesaggistiche con cui il Comune ha inoltrato alla Soprintendenza la richiesta di parere (art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004), allegando relazione illustrativa degli accertamenti con l'indicazione anche del vincolo DM 05.08.1952 “Giardino di Villa RA della Corte RÀ” e proposta di provvedimento favorevole a seguito del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta n. 2 del 14.01.2020, che ha confermato il parere favorevole già espresso nella seduta del 12.06.2018 anche alla luce dell'ulteriore vincolo, nonché il relativo allegato consistente nella relazione illustrativa degli accertamenti con l'indicazione anche del vincolo DM 05.08.1952 “Giardino di Villa RA della Corte RÀ” e provvedimento favorevole della Commissione locale per il paesaggio in data 14/01/2020 seduta n. 2 (doc. 63); (ii) del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta n. 2 del 14.01.2020 la cui copia è stata conosciuta e acquisita in data 16 giugno 2020 mediante riscontro all'istanza di accesso agli atti dal Comune (doc. 64); (iii) del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 12.06.2018 la cui copia e stata conosciuta e acquisita in data 16 giugno 2020 mediante riscontro all'istanza di accesso agli atti dal Comune (doc. 65); e, per quanto occorrer possa, in relazione alle precedenti impugnazioni, la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i. della Soprintendenza, del 6 marzo 2020, prot. 5247 (doc. 66),.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di GE CA e di AD LE e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo e di Comune di Verona e di VI LI e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sig.ri avv.ti GE CA e AD LE sono proprietari di distinte unità abitative nel Comune di Verona, Contrada Nesente, facenti parte del condominio “residence Nesente”, collocato all’interno della villa storica RA RÀ, che comprende, quale area di pertinenza, un giardino storico.
Con il ricorso rubricato al n. r.g. 716-19, hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato ai sensi degli articoli 2, 5, 5-bis, 5- ter L.R. 14/2009, in data 16 maggio 2019 al sig. VI LI con il quale è stato assentito l’ampliamento, a mezzo di corpo separato, della sua abitazione da realizzarsi nel giardino della villa. E’ impugnata, altresì, la presupposta autorizzazione paesaggistica.
I ricorrenti lamentano che il permesso di costruire sia stato rilasciato nonostante il contrasto dell’intervento con le norme di tutela previste dalla pianificazione urbanistica che renderebbero sostanzialmente inedificabile l’area e, comunque, inattuabili gli interventi previsti dalla L.R. 14/2009 (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c). L’intervento sarebbe, inoltre, in contrasto con i vincoli derivanti dall’art. 75 del PAQUE. I ricorrenti impugnato il permesso di costruire anche per contrasto con l’articolo 11 D.P.R. 380/2001, non essendo stato acquisito il consenso del condominio alla modifica della viabilità interna del giardino storico di proprietà condominiale.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti (notificato il 20 luglio 2019), ottenuta l’ostensione dell’intera documentazione posta a fondamento del permesso di costruire, i ricorrenti impugnano anche il Piano degli interventi del Comune di Verona, nella parte in cui non riporta il vincolo imposto sul giardino storico con D.M. 5 agosto 1952. Inoltre impugnano il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica, già oggetto del ricorso introduttivo, per violazione degli articoli 134, 135, 136, comma 1, lett. b), 143, lett. b, 146, e 157 comma 1, lett. c) D.Lgs. 42/2004, nonché per difetto di istruttoria per non essere stata valutata la compatibilità dell’intervento con il vincolo di “bellezza individua” istituito sul giardino, con il suddetto decreto.
In seguito il Comune ha avviato, su istanza dei ricorrenti, un procedimento volto al riesame dell’autorizzazione paesaggistica, riconoscendo che quel provvedimento era stato rilasciato senza che fosse valutata la sussistenza del vincolo istituito con il D.M. 5 agosto 1952.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 15 ottobre 2019), i ricorrenti hanno impugnato una serie di atti e documenti (modulo richiesta permesso di costruire e relazione tecnica asseverata, parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio del 12.6.2018, istruttoria tecnica del 5.3.2019 sull’istanza di permesso di costruire, comunicazione esito favorevole del procedimento con prescrizioni del 8.3.2019; richiesta di parere alla Soprintendenza con allegata proposta di provvedimento favorevole del Comune; nota del 12 luglio 2018 della Soprintendenza che riporta la pratica edilizia in esame tra quelle evase con parere favorevole; relazione di sopralluogo del 16.7.2019; relazione della Regione Carabinieri Forestale Veneto, stazione di Verona del 21 luglio 2019).
I ricorrenti hanno, infine, proposto un terzo ricorso per motivi aggiunti con il quale hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza, dagli stessi proposta, volta a stimolare l’esercizio dei poteri di autotutela sull’autorizzazione paesaggistica, con richiesta di adozione dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Con ordinanza n. 27 del 17 gennaio 2020 veniva accolta la domanda cautelare.
Con i provvedimenti del 9 luglio 2020 e del 13 luglio 2020, il Comune, acquisito il parere della Soprintendenza, ha concluso il procedimento di riesame, annullando in autotutela l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso di costruire, oggetto del ricorso n. 716/2019.
I suddetti provvedimenti di annullamento in autotutela sono stati impugnati dal sig. VI LI con il ricorso n. 1035/2020.
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
1) violazione art. 157 comma 1, lett. c) D.Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Mancanza dei presupposti. Conseguente erroneità della motivazione. Inefficacia del D.M. 05.08.1952. Inesistenza/nullità della notifica. Violazione art. 139 c.p.c. Sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’articolo 157, comma 1, lett. c) D.Lgs. 42/2004, il vincolo imposto con il D.M. 5 agosto 1952 avrebbe perso efficacia, non essendo stato validamente notificato.
2) In via subordinata: eccesso di potere per sviamento, erroneità della motivazione, manifesta contraddittorietà con precedente valutazione di compatibilità fatta sull’identico progetto. La conformità del progetto al vincolo di cui al D.M. 5 agosto 1952 sarebbe stata valutata dalla Soprintendenza come risulterebbe dal documento n. 9 depositato dal ricorrente. Il successivo annullamento per omessa valutazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino sarebbe affetta da eccesso di potere per contraddittorietà con la precedente autorizzazione paesaggistica.
3) In via subordinata: violazione di legge (art. 3 L. 241/1990). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Illogicità manifesta. Errata applicazione del decreto ministeriale di apposizione vincolo 05.08.1952. Il ricorrente lamenta la carenza motivazionale del parere sfavorevole della Soprintendenza e del conseguente provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica, essendo chiaro nel progetto che non vengono eliminate le essenze arboree dell’area e che non vi è alcun impatto visivo sull’area.
4) In via subordinata: violazione di legge (L. 241/1990). Violazione art. 97 Costituzione e dei principi del giusto procedimento amministrativo. Il provvedimento è stato adottato nonostante fosse stata richiesta un’audizione personale del ricorrente, che si è espletata, tuttavia, quando il provvedimento era già stato adottato.
I ricorsi n. 716/2019 e n. 1035/2020 venivano chiamati all’udienza pubblica del 28 gennaio 2021 all’esito della quale venivano introitati per la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno procedere alla riunione dei ricorsi n. 716/2019 e 1035/2020, stante l’evidente rapporto di presupposizione sussistente tra i provvedimenti oggetto delle impugnative (permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica e relativi provvedimenti di annullamento in autotutela).
2. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare con priorità il ricorso n. 1035/2020 con il quale sono impugnati i provvedimenti del 9 e del 14 luglio 2020 di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire rilasciati al sig. VI LI (a loro volta oggetto del ricorso n. 716/2019). Il rigetto del gravame proposto dal sig. LI, infatti, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati in autotutela, priverebbe di oggetto il ricorso proposto dai sig.ri avv.ti CA e LE.
3. Il primo motivo, formulato in via principale è infondato. Non contestando l’efficacia originaria del vincolo, in ragione della sua natura non recettizia (come da T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 18/05/2020, n.313, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 07/08/2018, n.5213, Cons. Stato VI, 13 marzo 2013, n. 1490; Cons. Stato VI, 9 ottobre 2009, n. 6213; Cons. Stato VI, 18 dicembre 2017, n. 5953, Tar Campania Napoli 7 agosto 2018 n. 5213, Cons. Stato, VI 22 gennaio 2015, n. 227), il ricorrente afferma che, tuttavia, esso sarebbe venuto meno per effetto del disposto dell’articolo 157, c. 1, lett. c) D.Lgs. 42/2004 che, secondo parte ricorrente, disporrebbe la decadenza – a far data dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo - dei vincoli che non siano stati validamente notificati.
L’interpretazione proposta non è convincente, non emergendo dalla lettera della norma – che, al contrario, prevede che “le dichiarazioni di interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497” “conservano efficacia a tutti gli effetti”-, non trovando una plausibile spiegazione, ove si assuma quale presupposto l’originaria efficacia del decreto impositivo non validamente notificato (come fa il ricorrente) e ponendosi in contraddizione logica con il disposto del comma 2 dell’articolo 157, che attribuisce efficacia di vincolo preliminare – sia pure nei limiti definiti dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2017, n. 13 –finanche alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico (formulate prima dell’entrata in vigore del c.d. “codice Urbani”).
Sotto altro aspetto, va comunque evidenziato che la circostanza che il decreto sia stato notificato non v’è contestazione. Si contestano solo le modalità con cui è stata eseguita la notifica, affermando che essa sarebbe inficiata da vizi tali da comprometterne la stessa rilevanza sul piano giuridico.
Tuttavia neppure tali argomentazioni appaiono condivisibili in quanto i vizi rilevati non determinano l’inesistenza della notifica.
Infatti, l’incompetenza dell’ufficiale notificatore è ritenuta, secondo l’orientamento maggioritario (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5778), mera irregolarità e non causa di nullità (che, comunque, sarebbe sanabile con il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156, c.p.c).
Gli ulteriori vizi dedotti – consegna del provvedimento nelle mani di persona impiegata presso la casa del sig. TI RA RÀ, marito della proprietaria – non sono causa di inesistenza della notifica, atteso che, per consolidato principio “La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti è inesistente solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario; altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità” (Cass. Civ. 21704/2019).
Peraltro il decreto, dopo la notifica, è stato trascritto ed era conoscibile al ricorrente consultando i registri immobiliari.
4. Anche il secondo motivo, formulato in via subordinata, è infondato. L’atto dal quale il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento con le precedenti valutazioni è la relazione che la Soprintendenza ha inviato all’Avvocatura Distrettuale ai fini della predisposizione delle difese nel presente giudizio prima che fosse adottato il provvedimento di annullamento in autotutela. Tale documento è privo di rilevanza ai fini della prova del vizio dedotto, non avendo natura provvedimentale e non essendo parte dell’istruttoria del procedimento di autotutela.
5. E’, invece, fondato, nei limiti del difetto di motivazione, il terzo motivo, anch’esso proposto in via gradata. La motivazione pur se estesa è effettivamente poco perspicua. La Soprintendenza si afferma che “atteso che la trasformazione degli ambiti paesaggistici sottoposti a tutela devono essere governate al fine di incrementare il livello qualitativo delle caratteristiche che li compongono e di preservare i valori tutelati presenti, l’intervento in questione, che riguarda la realizzazione di un edificio su un’area ricompresa nella tutela paesaggistica dei Giardini della Volla RA RÀ, non avendo tenuto conto dei valori paesaggistici espressi dalla specifica tutela, non è compatibile con i valori espressi dall’ambito paesaggistico di riferimento. Il manufatto, infatti, pur posizionandosi in un’area che è stata oggetto di trasformazioni, se realizzato, comporterebbe un’alterazione negativa del contesto paesaggistico circostante che andrebbe a ledere l’organicità e la conformazione attuale dei luoghi nell’ambito sottoposto a tutela paesaggistica. La trasformazione, quindi, dell’attuale area produrrebbe un assetto del tutto diverso rispetto all’attuale contesto paesaggistico del quale verrebbero alterati i tratti distintivi ed alterati i valori espressivi che ne caratterizzano la sua immagine; aspetto questo di particolare criticità se si considera che tale area è, attualmente, caratterizzata da una configurazione che mantiene ancora l’unità percettiva del giardino della villa , in cui la nuova edificazione verrebbe a porsi in modo estraneo e dissonante, non realizzando un armonico inserimento del manufatto nel contesto circostante” . Dal tenore del provvedimento, anche se messo in relazione con la documentazione fotografica e tenuto conto della motivazione del vincolo, anch’essa poco dettagliata (limitandosi ad enunciare il rilievo paesaggistico del giardino per la sua vegetazione arborea), non è dato comprendere l’iter logico seguito e, in particolare, non si comprende se l’intervento edilizio, che viene definito detrattivo del contesto, senza ulteriori specificazioni, sia da ritenersi radicalmente incompatibile con il vincolo, ovvero se la costruzione del manufatto possa ritenersi ammissibile, ma con accorgimenti funzionali ad un suo migliore inserimento, come, invece, si afferma nelle difese e nella nota di chiarimenti della Soprintendenza prodotta in atti (ma non rilevante, quale integrazione della motivazione, non potendo essere qualificata come provvedimento di convalida, difettando, in primis il presupposto della provenienza dallo stesso soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato).
Il motivo, pertanto, nei limiti del dedotto difetto motivazionale è fondato.
6. Infondato è l’ultimo motivo, poiché l’audizione personale del destinatario del provvedimento non costituisce adempimento previsto dalla legge. Il contraddittorio procedimentale si è regolarmente realizzato mediante l’invio della comunicazione di avvio del procedimento e la successiva presentazione di deduzioni difensive.
7. Per tutto quanto sopra, il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è illegittimo per difetto di motivazione e deve essere a sua volta annullato. In via conseguenziale, deve essere annullato anche il provvedimento di annullamento del permesso di costruire, che sul presupposto provvedimento si fonda.
8. L’accoglimento del ricorso n. 1035/2020, con conseguente annullamento dei provvedimenti di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire rilasciati al sig. LI, comporta la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso n. 716/2019.
9. Il sig. LI, che, in tale giudizio ha la veste di controinteressato, ha sollevato diverse questioni preliminari: l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse, poiché l’immobile di proprietà dei ricorrenti non è confinante con l’area di intervento e non è stato allegato alcuno specifico pregiudizio; l’inammissibilità del secondo e del terzo ricorso per motivi aggiunti poiché con essi sono impugnati atti privi di natura provvedimentale.
10. L’eccezione preliminare di difetto di legittimazione ed interesse non è fondata. I ricorrenti sono proprietari di due unità immobiliari site nella villa veneta di cui il giardino il storico - nel quale è stata assentita la costruzione - costituisce pertinenza.. Benchè le unità immobiliari non siano immediatamente confinanti con l’area di intervento, esse insistono nel medesimo contesto condominiale, a breve distanza l’una dall’altra. Inoltre, l’area di intervento è visibile dagli appartamenti dei sig.ri CA e LE. Sussiste, pertanto, una relazione di stabile collegamento con la suddetta area che vale a differenziare la posizione dei ricorrenti rispetto a quella della generalità dei consociati. Oltre alla vicinitas , sussiste, nel caso di specie, anche l’ulteriore presupposto di legittimazione da rinvenirsi nella capacità dell’intervento di propagarsi sino ad incidere negativamente sul fondo del ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 962, Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 2015, n. 5278). L’intervento, infatti, consiste nella costruzione di un’unità abitativa di 200 mq da realizzarsi, come si è già osservato, all’interno di un giardino storico, oggetto di tutela paesaggistica quale bellezza individua, collocato a breve distanza dagli immobili dei ricorrenti e da esso visibile. Emerge, pertanto, ictu oculi l’idoneità dell’intervento ad incidere sul pregio paesaggistico del contesto in cui sono situati gli immobili dei ricorrenti e sulla visuale da essi godibile. Pertanto, risultano integrati i presupposti di legittimazione dei ricorrenti ad impugnare i titoli edilizi rilasciati al sig. LI, alla stregua dell’orientamento espresso da questa Sezione in materia, secondo cui “ai fini della dimostrazione della legittimazione e dell’interesse ad impugnare i titoli edilizi, il solo criterio dello stabile collegamento territoriale con il contesto nel quale è destinato a sorgere l’intervento edilizio contestato è da ritenersi insufficiente, quanto meno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto edilizio non si dimostri ictu oculi, ovvero sulla scorta di sicure basi statistiche tratte dall'esperienza, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale) dell'area in cui insiste la proprietà del ricorrente, ovvero sia suscettibile di comportarne un deprezzamento commerciale” (Tar Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 324, T.A.R. Veneto, sez. II, 4 settembre 2018, n. 873, T.A.R. Veneto, sez. II, 17 settembre 2019, n. 986, T.A.R. Veneto, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 64).
11. Nel merito, sono fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti atteso che il permesso di costruire e la presupposta autorizzazione paesaggistica, com’è stato accertato in corso di causa, sono stati rilasciati in assenza di qualsivoglia valutazione sulla compatibilità con il vincolo di cui al D.M. 5 agosto 1952. Essi, devono, pertanto, essere annullati.
12. E’ inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, essendo stati impugnati esclusivamente atti non aventi natura provvedimentale, taluni dei quali neppure provenienti dalla pubblica amministrazione.
13. Il diniego all’istanza di esercizio dei poteri di autotutela formulata dai sig.ri avv.ti CA e LE fatto oggetto del terzo ricorso per motivi aggiunti è, invece, da ritenersi superato dalle successive determinazioni dell’Amministrazione la quale ha, infine, annullato in autotutela i titoli edilizi originariamente rilasciati, poi oggetto di gravame. Pertanto il terzo motivo di ricorso è da ritenersi improcedibile. Né residua interesse al suo scrutinio per ottenere una pronuncia di condanna all’esercizio dei poteri repressivi, atteso che tale domanda non è stata mai formulata.
14. Le residue censure del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti sono assorbite.
15. In conclusione: il ricorso n. 1035/2020 è fondato, il ricorso n. 716/2019 è in parte fondato, in parte inammissibile e in parte improcedibile.
16. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso n. 1035/2020 e, per l’effetto, annulla il provvedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica del 09.07.2020 del Comune di Verona e il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire datato 13.07.2020;
- accoglie in parte il ricorso n. 716/2019 e, per l’effetto, annulla il permesso di costruire rilasciato al sig. LI in data 16.05.2019 e l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24.4.2019.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 28 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO