TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2021 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Scarcello Angelo ed elettivamente domiciliato lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, al Viale
Giacomo Mancini, Palazzo Futura, snc., in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., partita IVA n. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. D'Amico Adriano ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1 lo studio di quest'ultimo, sito in San Demetrio Corone (CS), alla Via Castriota n. 10, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 17.06.2021, notificato a mezzo racc. A/R a in data Controparte_2
17.6.24 e a in data 24.06.2021, il sig. conveniva i Controparte_1 Parte_1
1 predetti in giudizio, innanzi al Tribunale di PA, deducendo che: la Società
[...]
in forza della sentenza di condanna (per l'importo pari a € 43.100,68) n. Controparte_1
478/2012, emessa dal Tribunale di PA (R.G.A.C. n. 834/07) nei confronti della sig.ra CP_2
debitrice esecutata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso
[...] dall'originaria creditrice, sottoponeva ad espropriazione forzata ben 13 Parte_2 unità immobiliari il cui valore complessivo ammontava ad €1.000.000,00, a fronte di una pretesa creditoria ampiamente inferiore, pari a € 43.100,68; l'azione espropriativa colpiva anche il bene immobile identificato nel catasto Urbano del Comune di Belvedere MA (CS) al Foglio 36,
Particella 582, Sub 3 e 5, nel suo possesso ultraventennale, in virtù di una scrittura privata di compravendita datata 11.03.97, il cui corrispettivo a saldo veniva corrisposto in data 07.04.99; detto bene rappresentava la proprietà immobiliare destinata a prima casa dell'attore e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da due figli minori ed uno maggiorenne;
il sig.
[...]
, nella qualità di terzo proprietario del bene immobile oggetto di esecuzione, proponeva Parte_1
opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. innanzi al Tribunale di PA;
si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale contestava la domanda cautelare proposta dal sig. , Parte_1
mentre la debitrice rimaneva contumace;
il G.E., con ordinanza depositata e notificata in data
22.3.21, rigettava l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e concedeva termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attore, pertanto, domandava, riportandosi integralmente ai motivi di opposizione, preliminarmente, disporsi la sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter D.L. 18/2020, come modificato dalla
L. n. 137/2020, in quanto il bene immobile pignorato, sito nel Comune di Belvedere MA (CS), alla Via dei Saraceni n. 9, ex Via Fiorillo, snc., identificato in catasto al Foglio 36, particella 582 sub
3 e 5, risultava essere l'abitazione principale dell'opponente e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da un figlio maggiorenne e dai due figli minori;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della creditrice;
dichiararsi la nullità del pignoramento relativamente al bene immobile sopracitato, in quanto eseguito in danno di un bene di sua proprietà, essendo soggetto estraneo al rapporto obbligatorio sorto tra la creditrice procedente e l'esecutata, sig.ra CP_2
accertarsi e dichiararsi che il bene pignorato veniva acquisito nella sfera giuridica dell'attore
[...]
per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale;
ordinarsi al Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione del pignoramento e disporsi la trascrizione dell'intervenuta prescrizione acquisitiva in suo favore del bene immobile pignorato in questione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.21 si costituiva tardivamente la Società
[...]
e per essa la sua mandataria (già , la quale Controparte_1 Controparte_3 CP_4
2 domandava: rigettarsi la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e condannarsi il terzo al pagamento delle spese legali.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della sig.ra rigettata l'istanza Controparte_2
di sospensione della procedura esecutiva, espletata prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice, il quale assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice, sollevata dall'attore.
In primis, si evidenzia che “nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 12/08/2000).
Comunque, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato
e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (Cass., Sez. Un., n. 2951/16).
Su tale questione, attinente al merito della causa, si rileva quanto segue.
Risulta prodotto da parte convenuta, stralcio di verbale avente ad oggetto Controparte_1
il cambio di denominazione della società mandataria, già in come deliberato CP_4 CP_5 dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1
marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta, a tanto abilitata in forza di procura speciale del 20.07.2017 per Notaio di Milano, con atto Rep n. 60850. Persona_2
Invero, come risulta da tale procura prodotta in atti, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione la Società è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti di varia tipologia, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8.8.17, allegato in atti, classificati in “sofferenza” secondo le prescrizioni della Banca d'Italia contenute nel
Manuale per la Matrice dei Conti ed individuabili in blocco ex articolo 58 del Testo Unico Bancario
(di seguito i “Crediti”) derivanti da contratti di finanziamento (di seguito i “Contratti di
Finanziamento”).
Risulta prodotta, a tal proposito, certificazione avente ad oggetto la posizione di Parte_2
ndg 43279471 attestante la circostanza per cui, tra i crediti compresi nella cessione Controparte_2
a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 Pt_3
[..
[...] [...]
derivanti da rapporto di conto corrente n. 3697611 (ora rapporto sofferenza n.
[...]
2400712761).
Contestualmente, la Società ha conferito a l'incarico di svolgere l'attività di CP_4
amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti e ha altresì nominato la stessa quale soggetto responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo, al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta prodotta ordinanza del G.E. del Tribunale di PA,
N.R.G. 92/2019 del 22.3.21, con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., depositato il 14.1.21 da , e, di conseguenza, rigettata l'istanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione, non essendo stata prodotta, a parere del giudicante, alcuna documentazione idonea a provare il possesso del bene utile ai fini dell'acquisto per usucapione, essendo l'accertamento dei presupposti per la sospensione per intervenuta usucapione molto rigoroso: invero, la legge non riconosce alla scrittura privata non trascritta efficacia erga omnes, poiché ai sensi dell'art. 2644 c.c., nei confronti di terzi gli atti dispositivi di beni immobili sono opponibili solo se trascritti.
La documentazione, prodotta anche in questo giudizio, da parte attrice consiste in una quietanza liberatoria, datata 7.4.99, con la quale , in qualità di procuratore per la vendita, giusta Persona_3
procura speciale rilasciata dalla figlia, dichiarava di aver ricevuto da Controparte_2 [...]
la somma di lire 40.000.000 con n. 2 assegni circolari di pari importo, emessi presso il Parte_1
Banco di Napoli, filiale di PA (CS) a saldo del preliminare di vendita firmato in data 11.3.97, riguardante la vendita dell'appartamento sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 46 part. 582 sub 3 e locale garage sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 36, part. 582 sub 5.
Il sig. , a suo dire, veniva così immesso nel possesso del bene, il quale veniva Parte_1
posseduto in maniera piena, pacifica e senza soluzione di continuità, per oltre un ventennio, come dimostrerebbero: le fatture intestate a suo nome, allegate in atti e, specificamente, la fattura Enel
Distribuzione Calabria n. 784840390590022 del 20.01.2000, inerente al bimestre dicembre 1999- gennaio 2000 e la fattura Telecom Italia spa n. 1U00931809 del 7.2.2000, inerente al bimestre febbraio-marzo 2000; il certificato di residenza del 28.1.21, attestante la residenza del sig.
[...]
alla Via dei Saraceni n. 9 (ex via Fiorillo) a far data dal 27.3.1980, unitamente ai suoi Parte_1
familiari , , e , come da certificato dello Parte_4 CP_6 CP_7 CP_8
stato di famiglia, recante la medesima data del certificato di residenza.
4 Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con e di avere eseguito Testimone_1 Parte_1 una prestazione d'opera in suo favore, precisamente di avere realizzato per lui dei volantini, in ordine al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, confermava la circostanza che il Sig. , nato a nato a Bonifati (CS) il [...], a [...] tempo Parte_1
11/03/1997 possedesse l'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei
Saraceni, n° 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5 ”, precisando di conoscere da molti anni il signor e la moglie e di essersi recato presso Parte_1
l'immobile di cui al capo letto circa 5 o 6 volte complessivamente e di aver sempre rinvenuto
[...]
presso l'immobile. Il teste precisava altresì di essersi recato per l'ultima volta presso detto Parte_1
immobile nel settembre 2022, ma di non avere rinvenuto, in quella circostanza, il sig.
[...]
, bensì la moglie, la quale gli riferiva che il marito fosse in giro. Veniva riferito, infine, dal Parte_1
teste, di aver visto il sig. in un magazzino sotto quell'immobile dove c'era anche Parte_1
una stampante. In ordine al capitolo n. 2 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il sig. , a far tempo 11.03.97, senza soluzione di continuità, Parte_1
avesse, unitamente al proprio nucleo familiare, abitato e vissuto nell'immobile sito nel Comune di
Belvedere MA (CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al
Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5, il teste riferiva soltanto che, quando si era recato presso l'immobile, per un numero complessivo di 6 volte circa nel corso degli anni, a partire dal 1991 circa, aveva sempre rinvenuto il sig. lì. Precisava altresì di averlo trovato nell'abitazione Parte_1
e di essere, insieme a lui, in un'occasione, sceso nel magazzino sottostante, dove il sig. gli Pt_1
aveva mostrato il luogo in cui stampare i volantini. In ordine al capitolo n.3 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il Sig. a far tempo Parte_1
11/03/1997 provvedesse a proprie cure e spese all'immobile sito nel Comune di Belvedere MA
(CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella
582 Sub 3 e 5, il teste nulla riferiva.
Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con il sig. e di Testimone_2 Parte_1
conoscerlo dal 1997, in ordine al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, confermava la circostanza che il Sig. , nato a nato a [...] il Parte_1
13/02/1960, a far tempo 11/03/1997 possedesse l'immobile sito nel Comune di Belvedere MA
(CS) alla Via Dei Saraceni, n° 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella
582 Sub 3 e 5, precisando di essere stato sempre stato a casa sua da quando aveva preso questa casa, ossia nel 1997 e precisava altresì di avere avuto una frequentazione con lui, suo grande amico, e, per tale ragione, di essere stato spesso in quell'immobile, con frequenza di almeno una volta alla settimana, di cui l'ultima la settimana precedente l'escussione. In ordine al capitolo n. 2 della
5 memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, il teste confermava che il sig.
[...]
, a far tempo 11.03.97, senza soluzione di continuità, aveva, unitamente al proprio nucleo Parte_1 familiare, abitato e vissuto nell'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei
Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5. In ordine al capitolo n.3 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il Sig. , a far tempo 11/03/1997 provvedesse a proprie cure e spese Parte_1 all'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5, il teste confermava la circostanza, precisando che il sig. provvedeva alle pulizie di quella casa ma di non sapere se, Parte_1 nell'ipotesi di rottura di una tubatura, vi provvedesse lui.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, si osserva quanto segue.
Nella quietanza liberatoria, datata 7.4.99, , in qualità di procuratore per la vendita, Persona_3
giusta procura speciale rilasciata dalla figlia, dichiarava di aver ricevuto da Controparte_2 [...]
la somma di lire 40.000.000 con n. 2 assegni circolari di pari importo, emessi presso il Parte_1
Banco di Napoli, filiale di PA (CS) a saldo del preliminare di vendita firmato in data 11.3.97, riguardante la vendita dell'appartamento sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 46 part. 582 sub 3 e locale garage sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 36, part. 582 sub 5, dichiarando di non avere più nulla a pretendere riguardo la vendita dei due immobili “oggetto del preliminare sopra citato”.
Non può sottacersi che l'allegata quietanza si riferisce al preliminare di vendita firmato in data
11.3.97.
Mentre la circostanza che la "traditio" venga eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi (Cass. n.14395 del 29/07/2004), il contratto preliminare di vendita non produce, a differenza del contratto definitivo di vendita, effetto traslativo del diritto di proprietà.
Nel contratto preliminare, infatti, l'effetto traslativo (e quindi il trasferimento di proprietà) si verifica solo in seguito alla stipula del contratto definitivo: ne consegue che la disponibilità del bene da parte del futuro acquirente non integra un possesso utile ai fini dell'usucapione bensì una mera detenzione, seppur qualificata (Cass. SS. UU. sent. n. 7930/2008).
Il contratto preliminare, essendo ontologicamente e causalmente privo di effetti traslativi, è inidoneo,
a prescindere dalle espressioni nello stesso contenute, a trasferire il diritto di proprietà, così come la situazione fattuale di possesso, il quale postula l'animus rem sibi habendi, assente nel promissario
6 acquirente, detentore qualificato del bene in base ad un contratto di comodato causalmente collegato al preliminare.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel contratto preliminare ad effetti anticipati
- in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo
l'altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'"animus possidendi", sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione” (ex multis,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24290 del 14/11/2006). La disponibilità conseguita dal promissario acquirente “si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008).
Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con , ha precisato di Testimone_1 Parte_1 essersi recato presso l'immobile di cui al capo letto circa 5 o 6 volte complessivamente e di aver sempre rinvenuto presso l'immobile. Parte_1
Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con il sig. e di Testimone_2 Parte_1
conoscerlo dal 1997, ha precisato di essere stato sempre stato a casa sua da quando aveva preso questa casa, ossia nel 1997 e precisava altresì di avere avuto una frequentazione con lui, suo grande amico,
e, per tale ragione, di essere stato spesso in quell'immobile, con frequenza di almeno una volta alla settimana, di cui l'ultima la settimana precedente l'escussione. In ordine al capitolo n. 2 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, il teste confermava che il sig.
[...]
, a far tempo 11.03.97, senza soluzione di continuità, aveva, unitamente al proprio nucleo Parte_1 familiare, abitato e vissuto nell'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei
Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5. In ordine al capitolo n.3 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il Sig. , a far tempo 11/03/1997 provvedesse a proprie cure e spese Parte_1 all'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5, il teste confermava la circostanza, precisando che il sig. provvedeva alle pulizie di quella casa ma di non sapere se, Parte_1 nell'ipotesi di rottura di una tubatura, vi provvedesse lui.
7 Mentre il teste ha riferito di essersi recato presso l'immobile di cui al capo letto circa Testimone_1
5 o 6 volte complessivamente, il teste ha dichiarato di essere stato sempre stato a Testimone_2
casa dell'attore (che era suo grande amico) dal 1997, con frequenza abituale.
Evidenziato che la qualificazione del rapporto fattuale come possesso o detenzione qualificata spetta al giudice, che, pertanto, non rileva la definizione data dal teste e che entrambi i testi escussi hanno riferito di avere rapporti di amicizia con , anche considerando entrambe le Parte_1
deposizioni attendibili, le circostanze riferite dai medesimi, così come le bollette allegate, non sono incompatibili con la detenzione qualificata dell'immobile da parte dell'attore.
Si evidenzia, peraltro, come il teste ha dichiarato di non sapere se, nell'ipotesi di Testimone_2
rottura di una tubatura, vi provvedesse l'attore.
Inoltre, come già evidenziato dal G.E., l'ordinamento non riconosce alla scrittura privata non trascritta efficacia erga omnes, poiché, ai sensi dell'art. 2644 c.c., nei confronti di terzi gli atti dispositivi di beni immobili sono opponibili solo se trascritti.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, e vanno dichiarate non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 836/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta costituita, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara le spese di lite non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
PA, lì 2.1.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2021 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Scarcello Angelo ed elettivamente domiciliato lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, al Viale
Giacomo Mancini, Palazzo Futura, snc., in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., partita IVA n. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. D'Amico Adriano ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1 lo studio di quest'ultimo, sito in San Demetrio Corone (CS), alla Via Castriota n. 10, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 17.06.2021, notificato a mezzo racc. A/R a in data Controparte_2
17.6.24 e a in data 24.06.2021, il sig. conveniva i Controparte_1 Parte_1
1 predetti in giudizio, innanzi al Tribunale di PA, deducendo che: la Società
[...]
in forza della sentenza di condanna (per l'importo pari a € 43.100,68) n. Controparte_1
478/2012, emessa dal Tribunale di PA (R.G.A.C. n. 834/07) nei confronti della sig.ra CP_2
debitrice esecutata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso
[...] dall'originaria creditrice, sottoponeva ad espropriazione forzata ben 13 Parte_2 unità immobiliari il cui valore complessivo ammontava ad €1.000.000,00, a fronte di una pretesa creditoria ampiamente inferiore, pari a € 43.100,68; l'azione espropriativa colpiva anche il bene immobile identificato nel catasto Urbano del Comune di Belvedere MA (CS) al Foglio 36,
Particella 582, Sub 3 e 5, nel suo possesso ultraventennale, in virtù di una scrittura privata di compravendita datata 11.03.97, il cui corrispettivo a saldo veniva corrisposto in data 07.04.99; detto bene rappresentava la proprietà immobiliare destinata a prima casa dell'attore e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da due figli minori ed uno maggiorenne;
il sig.
[...]
, nella qualità di terzo proprietario del bene immobile oggetto di esecuzione, proponeva Parte_1
opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. innanzi al Tribunale di PA;
si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale contestava la domanda cautelare proposta dal sig. , Parte_1
mentre la debitrice rimaneva contumace;
il G.E., con ordinanza depositata e notificata in data
22.3.21, rigettava l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e concedeva termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attore, pertanto, domandava, riportandosi integralmente ai motivi di opposizione, preliminarmente, disporsi la sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter D.L. 18/2020, come modificato dalla
L. n. 137/2020, in quanto il bene immobile pignorato, sito nel Comune di Belvedere MA (CS), alla Via dei Saraceni n. 9, ex Via Fiorillo, snc., identificato in catasto al Foglio 36, particella 582 sub
3 e 5, risultava essere l'abitazione principale dell'opponente e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da un figlio maggiorenne e dai due figli minori;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della creditrice;
dichiararsi la nullità del pignoramento relativamente al bene immobile sopracitato, in quanto eseguito in danno di un bene di sua proprietà, essendo soggetto estraneo al rapporto obbligatorio sorto tra la creditrice procedente e l'esecutata, sig.ra CP_2
accertarsi e dichiararsi che il bene pignorato veniva acquisito nella sfera giuridica dell'attore
[...]
per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale;
ordinarsi al Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione del pignoramento e disporsi la trascrizione dell'intervenuta prescrizione acquisitiva in suo favore del bene immobile pignorato in questione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.21 si costituiva tardivamente la Società
[...]
e per essa la sua mandataria (già , la quale Controparte_1 Controparte_3 CP_4
2 domandava: rigettarsi la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e condannarsi il terzo al pagamento delle spese legali.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della sig.ra rigettata l'istanza Controparte_2
di sospensione della procedura esecutiva, espletata prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice, il quale assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice, sollevata dall'attore.
In primis, si evidenzia che “nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 12/08/2000).
Comunque, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato
e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (Cass., Sez. Un., n. 2951/16).
Su tale questione, attinente al merito della causa, si rileva quanto segue.
Risulta prodotto da parte convenuta, stralcio di verbale avente ad oggetto Controparte_1
il cambio di denominazione della società mandataria, già in come deliberato CP_4 CP_5 dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1
marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta, a tanto abilitata in forza di procura speciale del 20.07.2017 per Notaio di Milano, con atto Rep n. 60850. Persona_2
Invero, come risulta da tale procura prodotta in atti, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione la Società è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti di varia tipologia, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8.8.17, allegato in atti, classificati in “sofferenza” secondo le prescrizioni della Banca d'Italia contenute nel
Manuale per la Matrice dei Conti ed individuabili in blocco ex articolo 58 del Testo Unico Bancario
(di seguito i “Crediti”) derivanti da contratti di finanziamento (di seguito i “Contratti di
Finanziamento”).
Risulta prodotta, a tal proposito, certificazione avente ad oggetto la posizione di Parte_2
ndg 43279471 attestante la circostanza per cui, tra i crediti compresi nella cessione Controparte_2
a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 Pt_3
[..
[...] [...]
derivanti da rapporto di conto corrente n. 3697611 (ora rapporto sofferenza n.
[...]
2400712761).
Contestualmente, la Società ha conferito a l'incarico di svolgere l'attività di CP_4
amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti e ha altresì nominato la stessa quale soggetto responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo, al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti.
Venendo all'esame degli atti di causa, risulta prodotta ordinanza del G.E. del Tribunale di PA,
N.R.G. 92/2019 del 22.3.21, con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c., depositato il 14.1.21 da , e, di conseguenza, rigettata l'istanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione, non essendo stata prodotta, a parere del giudicante, alcuna documentazione idonea a provare il possesso del bene utile ai fini dell'acquisto per usucapione, essendo l'accertamento dei presupposti per la sospensione per intervenuta usucapione molto rigoroso: invero, la legge non riconosce alla scrittura privata non trascritta efficacia erga omnes, poiché ai sensi dell'art. 2644 c.c., nei confronti di terzi gli atti dispositivi di beni immobili sono opponibili solo se trascritti.
La documentazione, prodotta anche in questo giudizio, da parte attrice consiste in una quietanza liberatoria, datata 7.4.99, con la quale , in qualità di procuratore per la vendita, giusta Persona_3
procura speciale rilasciata dalla figlia, dichiarava di aver ricevuto da Controparte_2 [...]
la somma di lire 40.000.000 con n. 2 assegni circolari di pari importo, emessi presso il Parte_1
Banco di Napoli, filiale di PA (CS) a saldo del preliminare di vendita firmato in data 11.3.97, riguardante la vendita dell'appartamento sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 46 part. 582 sub 3 e locale garage sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 36, part. 582 sub 5.
Il sig. , a suo dire, veniva così immesso nel possesso del bene, il quale veniva Parte_1
posseduto in maniera piena, pacifica e senza soluzione di continuità, per oltre un ventennio, come dimostrerebbero: le fatture intestate a suo nome, allegate in atti e, specificamente, la fattura Enel
Distribuzione Calabria n. 784840390590022 del 20.01.2000, inerente al bimestre dicembre 1999- gennaio 2000 e la fattura Telecom Italia spa n. 1U00931809 del 7.2.2000, inerente al bimestre febbraio-marzo 2000; il certificato di residenza del 28.1.21, attestante la residenza del sig.
[...]
alla Via dei Saraceni n. 9 (ex via Fiorillo) a far data dal 27.3.1980, unitamente ai suoi Parte_1
familiari , , e , come da certificato dello Parte_4 CP_6 CP_7 CP_8
stato di famiglia, recante la medesima data del certificato di residenza.
4 Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con e di avere eseguito Testimone_1 Parte_1 una prestazione d'opera in suo favore, precisamente di avere realizzato per lui dei volantini, in ordine al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, confermava la circostanza che il Sig. , nato a nato a Bonifati (CS) il [...], a [...] tempo Parte_1
11/03/1997 possedesse l'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei
Saraceni, n° 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5 ”, precisando di conoscere da molti anni il signor e la moglie e di essersi recato presso Parte_1
l'immobile di cui al capo letto circa 5 o 6 volte complessivamente e di aver sempre rinvenuto
[...]
presso l'immobile. Il teste precisava altresì di essersi recato per l'ultima volta presso detto Parte_1
immobile nel settembre 2022, ma di non avere rinvenuto, in quella circostanza, il sig.
[...]
, bensì la moglie, la quale gli riferiva che il marito fosse in giro. Veniva riferito, infine, dal Parte_1
teste, di aver visto il sig. in un magazzino sotto quell'immobile dove c'era anche Parte_1
una stampante. In ordine al capitolo n. 2 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il sig. , a far tempo 11.03.97, senza soluzione di continuità, Parte_1
avesse, unitamente al proprio nucleo familiare, abitato e vissuto nell'immobile sito nel Comune di
Belvedere MA (CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al
Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5, il teste riferiva soltanto che, quando si era recato presso l'immobile, per un numero complessivo di 6 volte circa nel corso degli anni, a partire dal 1991 circa, aveva sempre rinvenuto il sig. lì. Precisava altresì di averlo trovato nell'abitazione Parte_1
e di essere, insieme a lui, in un'occasione, sceso nel magazzino sottostante, dove il sig. gli Pt_1
aveva mostrato il luogo in cui stampare i volantini. In ordine al capitolo n.3 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il Sig. a far tempo Parte_1
11/03/1997 provvedesse a proprie cure e spese all'immobile sito nel Comune di Belvedere MA
(CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella
582 Sub 3 e 5, il teste nulla riferiva.
Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con il sig. e di Testimone_2 Parte_1
conoscerlo dal 1997, in ordine al capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, confermava la circostanza che il Sig. , nato a nato a [...] il Parte_1
13/02/1960, a far tempo 11/03/1997 possedesse l'immobile sito nel Comune di Belvedere MA
(CS) alla Via Dei Saraceni, n° 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella
582 Sub 3 e 5, precisando di essere stato sempre stato a casa sua da quando aveva preso questa casa, ossia nel 1997 e precisava altresì di avere avuto una frequentazione con lui, suo grande amico, e, per tale ragione, di essere stato spesso in quell'immobile, con frequenza di almeno una volta alla settimana, di cui l'ultima la settimana precedente l'escussione. In ordine al capitolo n. 2 della
5 memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, il teste confermava che il sig.
[...]
, a far tempo 11.03.97, senza soluzione di continuità, aveva, unitamente al proprio nucleo Parte_1 familiare, abitato e vissuto nell'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei
Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5. In ordine al capitolo n.3 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il Sig. , a far tempo 11/03/1997 provvedesse a proprie cure e spese Parte_1 all'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5, il teste confermava la circostanza, precisando che il sig. provvedeva alle pulizie di quella casa ma di non sapere se, Parte_1 nell'ipotesi di rottura di una tubatura, vi provvedesse lui.
In base al complessivo compendio probatorio in atti, si osserva quanto segue.
Nella quietanza liberatoria, datata 7.4.99, , in qualità di procuratore per la vendita, Persona_3
giusta procura speciale rilasciata dalla figlia, dichiarava di aver ricevuto da Controparte_2 [...]
la somma di lire 40.000.000 con n. 2 assegni circolari di pari importo, emessi presso il Parte_1
Banco di Napoli, filiale di PA (CS) a saldo del preliminare di vendita firmato in data 11.3.97, riguardante la vendita dell'appartamento sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 46 part. 582 sub 3 e locale garage sito in Belvedere MA in via G. Fiorillo snc, identificato catastalmente al foglio 36, part. 582 sub 5, dichiarando di non avere più nulla a pretendere riguardo la vendita dei due immobili “oggetto del preliminare sopra citato”.
Non può sottacersi che l'allegata quietanza si riferisce al preliminare di vendita firmato in data
11.3.97.
Mentre la circostanza che la "traditio" venga eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi (Cass. n.14395 del 29/07/2004), il contratto preliminare di vendita non produce, a differenza del contratto definitivo di vendita, effetto traslativo del diritto di proprietà.
Nel contratto preliminare, infatti, l'effetto traslativo (e quindi il trasferimento di proprietà) si verifica solo in seguito alla stipula del contratto definitivo: ne consegue che la disponibilità del bene da parte del futuro acquirente non integra un possesso utile ai fini dell'usucapione bensì una mera detenzione, seppur qualificata (Cass. SS. UU. sent. n. 7930/2008).
Il contratto preliminare, essendo ontologicamente e causalmente privo di effetti traslativi, è inidoneo,
a prescindere dalle espressioni nello stesso contenute, a trasferire il diritto di proprietà, così come la situazione fattuale di possesso, il quale postula l'animus rem sibi habendi, assente nel promissario
6 acquirente, detentore qualificato del bene in base ad un contratto di comodato causalmente collegato al preliminare.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel contratto preliminare ad effetti anticipati
- in base al quale le parti, nell'assumere l'obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l'anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo
l'altruità della cosa. Ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l'"animus possidendi", sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione” (ex multis,
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24290 del 14/11/2006). La disponibilità conseguita dal promissario acquirente “si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 5211 del 16/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008).
Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con , ha precisato di Testimone_1 Parte_1 essersi recato presso l'immobile di cui al capo letto circa 5 o 6 volte complessivamente e di aver sempre rinvenuto presso l'immobile. Parte_1
Il teste , riferito di avere rapporti di amicizia con il sig. e di Testimone_2 Parte_1
conoscerlo dal 1997, ha precisato di essere stato sempre stato a casa sua da quando aveva preso questa casa, ossia nel 1997 e precisava altresì di avere avuto una frequentazione con lui, suo grande amico,
e, per tale ragione, di essere stato spesso in quell'immobile, con frequenza di almeno una volta alla settimana, di cui l'ultima la settimana precedente l'escussione. In ordine al capitolo n. 2 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, il teste confermava che il sig.
[...]
, a far tempo 11.03.97, senza soluzione di continuità, aveva, unitamente al proprio nucleo Parte_1 familiare, abitato e vissuto nell'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei
Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5. In ordine al capitolo n.3 della memoria ex art. 183, co.6, n.2 articolata da parte attrice, ossia se fosse vero che il Sig. , a far tempo 11/03/1997 provvedesse a proprie cure e spese Parte_1 all'immobile sito nel Comune di Belvedere MA (CS) alla Via Dei Saraceni, n. 9, ex Via Fiorillo, snc, identificato in catasto al Foglio 36 Particella 582 Sub 3 e 5, il teste confermava la circostanza, precisando che il sig. provvedeva alle pulizie di quella casa ma di non sapere se, Parte_1 nell'ipotesi di rottura di una tubatura, vi provvedesse lui.
7 Mentre il teste ha riferito di essersi recato presso l'immobile di cui al capo letto circa Testimone_1
5 o 6 volte complessivamente, il teste ha dichiarato di essere stato sempre stato a Testimone_2
casa dell'attore (che era suo grande amico) dal 1997, con frequenza abituale.
Evidenziato che la qualificazione del rapporto fattuale come possesso o detenzione qualificata spetta al giudice, che, pertanto, non rileva la definizione data dal teste e che entrambi i testi escussi hanno riferito di avere rapporti di amicizia con , anche considerando entrambe le Parte_1
deposizioni attendibili, le circostanze riferite dai medesimi, così come le bollette allegate, non sono incompatibili con la detenzione qualificata dell'immobile da parte dell'attore.
Si evidenzia, peraltro, come il teste ha dichiarato di non sapere se, nell'ipotesi di Testimone_2
rottura di una tubatura, vi provvedesse l'attore.
Inoltre, come già evidenziato dal G.E., l'ordinamento non riconosce alla scrittura privata non trascritta efficacia erga omnes, poiché, ai sensi dell'art. 2644 c.c., nei confronti di terzi gli atti dispositivi di beni immobili sono opponibili solo se trascritti.
Alla luce delle esposte considerazioni, si rigettano le domande attoree.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), con applicazione dei valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, e vanno dichiarate non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 836/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta costituita, in p.l.r.p.t., delle spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3) dichiara le spese di lite non ripetibili nei confronti della convenuta contumace.
PA, lì 2.1.25 Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
8