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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
IA LO, LA
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2020 depositato il 27/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Messina, Via S. Cecilia, N⬠45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5717/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 11/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M503717 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M503717 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M503717 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte prende atto dell'istanza di rinvio depositata da parte appellante.
L'Ufficio, stante l'assenza della controparte, si oppone all'istanza di rinvio e si si riporta agli atti.
La Corte rigetta l'istanza e pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, a) Con ricorso depositato il 14.9.2017 la Società_1 s.r.l. impugnava l'atto meglio descritto in epigrafe. Costituitosi l'agente della riscossione, che contestava il ricorso, interveniva volontariamente in giudizio l 'ufficio impositore;
quindi, presentata dal ricorrente memoria integrativa, all'odierna udienza la causa veniva decisa. b) La controversia attiene a una cartella esattoriale, emessa a mente degli art. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, avente ad oggetto, per l'anno di imposta
2013, il recupero dell'IR e delle ritenute alla fonte dichiarate e non versate dalla società ricorrente. .
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo:
In via preliminare 1- La nullità della cartella di pagamento per violazione ed errata applicazione dell'art.60 del Dpr.600/73; 2- La nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73; 3-
La nullità dell'atto impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art.7 L.212/2000; 4- La nullità della
Cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione - quale conseguenza della violazione degli artt.7
e 17 L.212/2000 e dell'art.8 DLgs.n. 32/2001; 5- La nullità della cartella per violazione dell'art.6 L. 212/2000;
6- - La nullità dell'atto per inesistenza della pretesa tributaria;
7- La nullità dell'intervento dell'Agenzia delle
Entrate - Riformare la sentenza impugnata anche in merito alle spese condannando Riscossione Sicilia Spa di Messina alle spese per i due gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, in ogni caso con revoca delle spese liquidate in favore di Agenzia delle Entrate.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente. In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)La società ricorrente preliminarmente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, effettuata a mezzo p.e.c. senza il rispetto delle relative prescrizioni (principalmente in riferimento alla firma digitale). Va premesso che l'inesistenza è una categoria di creazione dottrinale, e la si considera ricorrente in presenza di vizi di tale entità da impedire la sussunzione di un dato atto nella tipologia di teorica appartenenza. E' evidente che una notifica effettuata secondo modalità consentite dalla legge {appunto la p.e.c. a mente dell'art. 26 del d.p.r. 602/73), da soggetto legittimato ad eseguirla, in luogo riferibile al destinatario, alla quale consegua l'effettiva ricezione dell'atto da notificare (che non è contestata ed è dimostrata dalla tempestiva proposizione del ricorso) può al più, in presenza del vizio formale denunciato, essere affetta da nullità. Ove anche si vertesse in detta ipotesi, la tempestiva proposizione del ricorso avrebbe determinato la sanatoria della nullità a mente degli art. 160 e 156, c. 3, c.p.c. In ogni caso va evidenziata l'inconferenza dell'eccezione dato che, com'è pacifico, la notifica costituisce una condizione integrativa dell'efficacia, non un requisito di validità dell'atto tributario (Cass. 8374115, 17941116, 18480/16): onde, una volta che l'atto sia stato impugnato (il che ne comprova la conoscenza effettiva, equipollente a quella legale prodotta dal corretto procedimento notificatorio, in capo al destinatario), è irrilevante verificame la ritualità
(eventuali vizi potrebbero, al più, far considerare ammissibile il ricorso tardivo), se non ai fini di eventuali decadenza o prescrizione che comunque, ove ritualmente eccepite, incidono sul potere o sul diritto, non sull'atto.
2) In secondo luogo eccepisce di non essere in condizioni di verificare la regolare sottoscrizione del ruolo, con conseguente nullità dello stesso in assenza di idonea prova. Sono evidenti la genericità e la natura meramente esplorativa dell'eccezione: la quale, peraltro, è anche infondata per una malintesa considerazione della ripartizione dell'onere della prova in materia, dato che la C.S. ha di recente statuito che "in tema di riscossione il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto e che, pertanto, spetta al contribuente superare, sicché quest'ultimo, ove ne lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, dovrà dame dimostrazione tramite istanza di accesso" (Cass. 26546116; conf. 12243118); e che "in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.p.r. 602/73 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo ali' organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241 del1990 (Cass. 27561118).
3) In terzo luogo eccepisce la nullità della cartella per difetto di motivazione e per omessa allegazione alla stessa della comunicazione di irregolarità, in esso menzionata e mai ricevuta. Anche questa eccezione è infondata in quanto, pur ammessa l'omessa ricezione, l'allegazione della comunicazione sarebbe dovuta (a mente dell'art. 7, c. l, della l. 212/00) solo in quanto richiamata, per relationem, a fini motivazionali. Ciò che nella specie non è avvenuto, dato che detta comunicazione viene soltanto menzionata, ma non richiamata al fine di integrare la motivazione dell'atto, che è certamente sufficiente, dato che da esso si evince con tutta chiarezza (v. secondo riquadro a p. 2 e riquadro a p. 6-7 -8) che la ripresa dell'ufficio attiene ad importi dichiarati e totalmente non versati.
4) Del pari infondata è l'eccezione con la quale si lamenta la mancata ricezione della suddetta comunicazione: infatti l'art. 6, c. 5, della l. 212/00 prevede, proprio per l'ipotesi in discussione (iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione della dichiarazione), l 'invio della comunicazione "qualora sussistano incertezze su aspetti
. rilevanti della dichiarazione": a tale fattispecie non è certamente riconducibile l'omesso versamento di tributi dichiarati (Cass. 17396/10; 7536111). Pertanto la circostanza che la comunicazione non sia stata ricevuta, ove anche reale, è irrilevante, per l'ovvio motivo che l'irregolare esecuzione di un adempimento superfluo non può che essere improduttiva di effetti. 5) Per quanto attiene alla contestazione circa il calcolo degli interessi e circa l'aggio di riscossione, va precisato preliminarmente che la questione è economicamente marginale, dato che un eventuale vizio motivazionale inciderebbe sulla posta alla quale si riferisce, non certo sull'intero credito: onde l'unico risultato che conseguirebbe all'accoglimento dell'eccezione è costituito dall'espunzione dalla cartella del credito da interessi, ovvero, più ragionevolmente, dalla sua rideterminazione in base al tasso legale (a mente degli art. 1282 e 1284 c.c. i crediti pecuniari di diritto interessi, calcolati, in assenza di diversa pattuizione scritta, al tasso legale). Essa, peraltro, è infondata perché le modalità di determinazione degli interessi sono legalmente predeterminate. In particolare, gli interessi per ritardato pagamento da attività di liquidazione e controllo formale erano previsti dall'articolo 20 del d.p.r. 602/73, la cui disciplina è stata poi modificata dal d.m. 21.5.99, che prevede, con decorrenza l o ottobre 2009, un tasso del 4%. Orbene, è evidente che, salva l'ipotesi di calcoli particolarmente complessi per vetustà del credito o per la successione di vari atti, ove si richiedono migliori specificazioni, ai fini del rispetto del requisito motivazionale è sufficiente l'agevole conoscibilità dei parametri utilizzati per il calcolo (che consente al contribuente di verificare l'esattezza del risultato) e non è necessario che esso sia puntualmente sviluppato. Per quanto attiene al compenso di riscossione, la sua entità è determinata per legge e, per legittima scelta del legislatore, non è commisurata alle prestazioni volta a volta eseguite dal concessionario, ma determinata percentualmente sull'importo del credito perseguito.
Tale previsione - evidentemente ispirata a ragioni pratiche (rendere agevole e da subito determinabile il compenso ed evitare contenziosi) - può anche considerarsi discutibile, ma ovviamente è sindacabile non da questo ufficio, ma dal giudice delle leggi, che ha reiteratamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate in merito (C. Cost. 158113, 147115; v. in merito, di recente, Cass. 1311118).
5) Infine si contesta nel merito la pretesa: ma la difesa va dichiarata inammissibile per la sua evidente genericità. Infatti il ricorrente si limita a negare apoditticamente che la dichiarazione presentata recasse importi a debito. Premesso che il ruolo, data la natura sostanziale di titolo esecutivo, è munito di per sé di efficacia probatoria (Cass. 11 028/18), sia pure non incontrovertibile, ritiene il collegio che la proposizione di una difesa, perché idonea ad attivare gli oneri probatori e di contestazione della controparte (peraltro l'ufficio impositore ha versato in atti copia della dichiarazione IR ), debba rispondere a maggiori requisiti di concretezza e di specificità e richieda altresì di essere supportata da quegli elementi dei quali il proponente sicuramente dispone: nella specie la produzione della dichiarazione IR e del modello 770 sarebbe stata necessaria per conferire ad essa tali caratteri e per renderla in qualche modo verosimile.
6) Con la memoria integrativa ritualmente depositata il 9.9 .2019 la società ricorrente ha ribadito le precedenti eccezioni e difese e ha contestato la legittimità dell'intervento volontario in causa dell'ufficio impositore: sotto il profilo che esso non sarebbe consentito dall'art. 14 del d.lgs 546/92 e che andrebbe riguardato come un mero espediente finalizzato ad esentare l'agente della riscossione dalle conseguenze del suo comportamento negligente, e cioè dalla decadenza, a causa della tardività della costituzione, dal potere di chiamare in causa il suddetto ufficio, a mente dell'art. 39 del d.lgs. 112/99. Al riguardo rileva il collegio che la previsione dell'art. 39 (in forza della quale l'agente della riscossione, ogni qual volta siano dedotti motivi relativi al merito dell'imposizione sui quali non sia in condizioni di controdedurre, è tenuto, per non dover rispondere delle conseguenze della lite, a chiamare in causa l 'ufficio impositore) non va considerata un vuoto adempimento formale né è ispirata da un intento sanzionatorio nei confronti del concessionario: essa, invece, risponde a un'evidente esigenza di giustizia sostanziale, quella di evitare che (come in precedenza avveniva) il contribuente, che sia destinatario di un atto da parte del concessionario e, per errore scusabile, lo impugni esclusivamente nei suoi confronti, in tal modo veda dichiarata l'improponibilità di quelle difese che vedono come legittimo contraddittore l 'ufficio. E' evidente che il soddisfacimento di tale esigenza è assicurata attraverso qualsiasi strumento atto a tutelare il diritto di difesa del contribuente anche quando sia incorso in errore nell 'individuazione del legittimo contraddittore e, quindi, a rendere completo il contraddittorio: quale, appunto, l'intervento volontario della parte non citata (in questa chiave non può altresì escludersi la possibilità che il concessionario, procurandosi la disponibilità di eventuale documentazione o acquisendo le difese dell'ufficio, si difenda direttamente nel merito). A riprova di quanto si è detto va evidenziato che non esiste una norma di contenuto inverso a quella contenuta nell'art. 39: se, ricevuta una cartella di pagamento, il contribuente la impugni esclusivamente nei confronti dell'ufficio pur deducendo questioni afferenti alla fase di riscossione, questo non ha alcun obbligo di chiamare in causa il concessionario e, proprio per l'assenza di un errore scusabile (il principio ,') generale è che ciascun atto va impugnato in primo luogo nei confronti di chi lo ha L L emesso), le suddette questioni restano improponibili (si è precisato al riguardo che, nonostante la sua estraneità al giudizio, il concessionario, nella sua qualità di adiecuts solutionisi causa,.è vincolato alla decisione emessa nei confronti dell'ente creditore: Cass. 21222/06). Quanto alla seconda argomentazione, va premesso che l'art. l, c. 2, del d.lgs. 546/92 prevede l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile nel processo tributario, per quanto non regolato dal d.lgs. 546/92 e in quanto compatibili. Orbene, è certamente vero che l'art. 14 d.lgs. cit. si riferisce, chiaramente, alle parti private e ne disciplina tanto la chiamata in causa iussu iudicis quanto l 'intervento volontario. Tuttavia, per quanto si è detto riguardo ai rapporti tra il d.lgs. e il c.p.c., ciò implica soltanto che la normativa speciale si sovrappone a quella codicistica limitatamente all'aspetto autonomamente regolato: non anche che non siano consentite altre forme di intervento (quale, appunto, quello dell'ufficio), questa volta soggette alla disciplina generale. Nel caso di specie l 'ufficio è certamente portatore di un autonomo interesse al giudizio che lo legittima (secondo la classificazione di cui ali' art. l 05 c.p.c.) all'intervento principale (l'interesse a far valere un proprio diritto non deve necessariamente essere di natura economica). E detta forma di intervento, proprio in quanto non regolata dal d.lgs., rimane interamente soggetta alla disciplina codicistica e, quindi, va effettuato secondo le modalità di cui all'art. 267 c.p.c. (in ogni caso, ove si ritenesse dovuta la notifica dell'atto di intervento alla controparte, l'omissione dell'adempimento non provocherebbe inammissibilità alcuna, ma legittimerebbe la richiesta e la concessione di un termine per esaminare e controdedurre ). A conforto delle superiori considerazioni, pur in assenza di precedenti specifici, va richiamata la statuizione con la quale la C.S. ha ritenuto legittimo l'intervento in giudizio iussu iudicis del concessionario della riscossione di tributi comunali, evidentemente estraneo all'art. 14 (Cass. 8495/10). La società ricorrente, a sostegno della propria eccezione, invoca una recente pronuncia del ~iudice di legittimità (Cass. 9259/19), ma inappropriatamente. Con essa infaifi'(5dopo aver ribadito l 'inesistenza di un rapporto di litisconsorzio necessario tra l'ufficio o ente impositore e l'agente della riscossione e aver ribadito l'onere, su quest'ultimo gravante, di chiamare in causa il primo ove le contestazioni vertano su fatti di sua pertinenza, precisa che: • l'onere di cui all'art 39 attiene non a una forma di chiamata in causa sussumibile nell'art. 106 c.p.c., ma a una mera litis denuntiatio, finalizzata a consentire alla parte interessata di intervenire nel giudizio che la riguarda;
• data la sua natura sostanziale, la litis denuntiatio può avvenire con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell'ufficio la pendenza del giudizio;
• ove il concessionario ciò non faccia, e scelga di ricorrere alla chiamata in causa a mente dell'art. 23 del d.lgs. 546/92, non può che soggiacere alle previsioni dell'art. 269 c.p.c. Ne consegue, all'evidenza, che la C.S. null'altro ha fatto che confermare la bontà dell'orientamento assunto, in merito, da questo ufficio: l'intervento volontario provocato dalla litis denuntiatio è ammissibile e, anzi, rispetto alla formale chiamata in causa, costituisce la modalità preferenziale volta ad assicurare la partecipazione al giudizio del legittimo contraddittore;
la chiamata in causa ex art. 23 va dichiarata inammissibile in caso di costituzione tardiva del convenuto. l) Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado, come sopra riportate, che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Nel merito, comunque, è infondata la pretesa ad avere riconosciute le proprie ragioni e giustificazioni con riferimento alla normativa agevolativa.
Infatti, come sostenuto dall'appellato Ufficio, difettano i requisiti previsti dalla normativa specifica, in quanto:
a) il rendiconto economico-finanziario è redatto in modo generico e non conforme, in quanto non riporta in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione sportiva (art.5
c.5 del DM 26/11/99 n. 473) e non sono stati esibiti i relativi documenti di spesa;
b) l'Associazione non risulta inclusa negli elenchi del Associazione_3 neanche come affiliata, avendo ottenuto tale riconoscimento soltanto nell'anno 2011;
c) l'Associazione, in violazione dell'art. 30, commi 1 - 3bis, D.L. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009 ha omesso la presentazione del mod. EAS al momento del cambio della qualifica dei rappresentanti legali;
d) la Polisportiva non ha rispettato il requisito della democraticità della vita associativa non esibendo i libri e registri sociali aggiornati e contenenti adempimenti quali la convocazione delle assemblee annuali, la trascrizione delle deliberazioni degli organismi, la predisposizione dei bilanci;
e) l'Associazione in violazione dell'art.25 c.5 della legge n.133 del 13/05/1999 non ha prodotto alcuna documentazione bancaria, non consentendo all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, decadendo dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91.
Pertanto, l'Associazione rientra tra gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, 1° comma, lettera b) del TUIR a cui sono applicabili le disposizioni del titolo II del TUIR ai fini della determinazione del reddito imponibile e sono obbligatorie le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 21 e 22 del DPR 600/73 in relazione alla tenuta delle scritture contabili.
E' infondato peraltro l'eccezione riferite al vizio di sottoscrizione dell'atto, della mancata allegazione, all'avviso, dell'atto di delega in virtù del quale la sottoscrizione è stata demandata, dal Direttore provinciale,
a un Funzionario, in quanto non supportate da una base normativa e, comunque, l'Ufficio ha depositato la documentazione dalla quale risulta la sussistenza della delega (atto dispositivo n. 30/2015 del 16/04/2015 con relativo allegato C).
Non sussiste peraltro l'eccepito vizio di motivazione dell'atto opposto in quanto la parte motiva dello stesso
è conforme alle previsioni della normativa ed in ogni caso il Processo Verbale di Constatazione è stato regolarmente consegnato alla parte e pertanto il contribuente sia a conoscenza degli atti richiamati nel provvedimento contestato.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il LA Il Presidente
NG RG
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
IA LO, LA
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 675/2020 depositato il 27/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Messina, Via S. Cecilia, N⬠45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5717/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 11/10/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M503717 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M503717 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX04M503717 IRAP 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte prende atto dell'istanza di rinvio depositata da parte appellante.
L'Ufficio, stante l'assenza della controparte, si oppone all'istanza di rinvio e si si riporta agli atti.
La Corte rigetta l'istanza e pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così come risulta dalla sentenza appellata, a) Con ricorso depositato il 14.9.2017 la Società_1 s.r.l. impugnava l'atto meglio descritto in epigrafe. Costituitosi l'agente della riscossione, che contestava il ricorso, interveniva volontariamente in giudizio l 'ufficio impositore;
quindi, presentata dal ricorrente memoria integrativa, all'odierna udienza la causa veniva decisa. b) La controversia attiene a una cartella esattoriale, emessa a mente degli art. 36-bis del d.p.r. 600/73 e 54-bis del d.p.r. 633/72, avente ad oggetto, per l'anno di imposta
2013, il recupero dell'IR e delle ritenute alla fonte dichiarate e non versate dalla società ricorrente. .
La Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso..
Avverso la sentenza predetta proponeva appello il contribuente chiedendo:
In via preliminare 1- La nullità della cartella di pagamento per violazione ed errata applicazione dell'art.60 del Dpr.600/73; 2- La nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 12 comma 4 DPR 602/73; 3-
La nullità dell'atto impugnato per violazione ed errata applicazione dell'art.7 L.212/2000; 4- La nullità della
Cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione - quale conseguenza della violazione degli artt.7
e 17 L.212/2000 e dell'art.8 DLgs.n. 32/2001; 5- La nullità della cartella per violazione dell'art.6 L. 212/2000;
6- - La nullità dell'atto per inesistenza della pretesa tributaria;
7- La nullità dell'intervento dell'Agenzia delle
Entrate - Riformare la sentenza impugnata anche in merito alle spese condannando Riscossione Sicilia Spa di Messina alle spese per i due gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, in ogni caso con revoca delle spese liquidate in favore di Agenzia delle Entrate.
Costituitosi l'appellato, chiedeva il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Tributaria, nel merito, valutate le opposte argomentazioni della parti del presente giudizio ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene di dovere confermare la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso della contribuente. In particolare, la Commissione Provinciale ha ritenuto che:
1)La società ricorrente preliminarmente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per inesistenza della notifica, effettuata a mezzo p.e.c. senza il rispetto delle relative prescrizioni (principalmente in riferimento alla firma digitale). Va premesso che l'inesistenza è una categoria di creazione dottrinale, e la si considera ricorrente in presenza di vizi di tale entità da impedire la sussunzione di un dato atto nella tipologia di teorica appartenenza. E' evidente che una notifica effettuata secondo modalità consentite dalla legge {appunto la p.e.c. a mente dell'art. 26 del d.p.r. 602/73), da soggetto legittimato ad eseguirla, in luogo riferibile al destinatario, alla quale consegua l'effettiva ricezione dell'atto da notificare (che non è contestata ed è dimostrata dalla tempestiva proposizione del ricorso) può al più, in presenza del vizio formale denunciato, essere affetta da nullità. Ove anche si vertesse in detta ipotesi, la tempestiva proposizione del ricorso avrebbe determinato la sanatoria della nullità a mente degli art. 160 e 156, c. 3, c.p.c. In ogni caso va evidenziata l'inconferenza dell'eccezione dato che, com'è pacifico, la notifica costituisce una condizione integrativa dell'efficacia, non un requisito di validità dell'atto tributario (Cass. 8374115, 17941116, 18480/16): onde, una volta che l'atto sia stato impugnato (il che ne comprova la conoscenza effettiva, equipollente a quella legale prodotta dal corretto procedimento notificatorio, in capo al destinatario), è irrilevante verificame la ritualità
(eventuali vizi potrebbero, al più, far considerare ammissibile il ricorso tardivo), se non ai fini di eventuali decadenza o prescrizione che comunque, ove ritualmente eccepite, incidono sul potere o sul diritto, non sull'atto.
2) In secondo luogo eccepisce di non essere in condizioni di verificare la regolare sottoscrizione del ruolo, con conseguente nullità dello stesso in assenza di idonea prova. Sono evidenti la genericità e la natura meramente esplorativa dell'eccezione: la quale, peraltro, è anche infondata per una malintesa considerazione della ripartizione dell'onere della prova in materia, dato che la C.S. ha di recente statuito che "in tema di riscossione il ruolo esattoriale - quale atto amministrativo - è assistito da una presunzione di legittimità, che opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto e che, pertanto, spetta al contribuente superare, sicché quest'ultimo, ove ne lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, dovrà dame dimostrazione tramite istanza di accesso" (Cass. 26546116; conf. 12243118); e che "in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.p.r. 602/73 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo ali' organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241 del1990 (Cass. 27561118).
3) In terzo luogo eccepisce la nullità della cartella per difetto di motivazione e per omessa allegazione alla stessa della comunicazione di irregolarità, in esso menzionata e mai ricevuta. Anche questa eccezione è infondata in quanto, pur ammessa l'omessa ricezione, l'allegazione della comunicazione sarebbe dovuta (a mente dell'art. 7, c. l, della l. 212/00) solo in quanto richiamata, per relationem, a fini motivazionali. Ciò che nella specie non è avvenuto, dato che detta comunicazione viene soltanto menzionata, ma non richiamata al fine di integrare la motivazione dell'atto, che è certamente sufficiente, dato che da esso si evince con tutta chiarezza (v. secondo riquadro a p. 2 e riquadro a p. 6-7 -8) che la ripresa dell'ufficio attiene ad importi dichiarati e totalmente non versati.
4) Del pari infondata è l'eccezione con la quale si lamenta la mancata ricezione della suddetta comunicazione: infatti l'art. 6, c. 5, della l. 212/00 prevede, proprio per l'ipotesi in discussione (iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione della dichiarazione), l 'invio della comunicazione "qualora sussistano incertezze su aspetti
. rilevanti della dichiarazione": a tale fattispecie non è certamente riconducibile l'omesso versamento di tributi dichiarati (Cass. 17396/10; 7536111). Pertanto la circostanza che la comunicazione non sia stata ricevuta, ove anche reale, è irrilevante, per l'ovvio motivo che l'irregolare esecuzione di un adempimento superfluo non può che essere improduttiva di effetti. 5) Per quanto attiene alla contestazione circa il calcolo degli interessi e circa l'aggio di riscossione, va precisato preliminarmente che la questione è economicamente marginale, dato che un eventuale vizio motivazionale inciderebbe sulla posta alla quale si riferisce, non certo sull'intero credito: onde l'unico risultato che conseguirebbe all'accoglimento dell'eccezione è costituito dall'espunzione dalla cartella del credito da interessi, ovvero, più ragionevolmente, dalla sua rideterminazione in base al tasso legale (a mente degli art. 1282 e 1284 c.c. i crediti pecuniari di diritto interessi, calcolati, in assenza di diversa pattuizione scritta, al tasso legale). Essa, peraltro, è infondata perché le modalità di determinazione degli interessi sono legalmente predeterminate. In particolare, gli interessi per ritardato pagamento da attività di liquidazione e controllo formale erano previsti dall'articolo 20 del d.p.r. 602/73, la cui disciplina è stata poi modificata dal d.m. 21.5.99, che prevede, con decorrenza l o ottobre 2009, un tasso del 4%. Orbene, è evidente che, salva l'ipotesi di calcoli particolarmente complessi per vetustà del credito o per la successione di vari atti, ove si richiedono migliori specificazioni, ai fini del rispetto del requisito motivazionale è sufficiente l'agevole conoscibilità dei parametri utilizzati per il calcolo (che consente al contribuente di verificare l'esattezza del risultato) e non è necessario che esso sia puntualmente sviluppato. Per quanto attiene al compenso di riscossione, la sua entità è determinata per legge e, per legittima scelta del legislatore, non è commisurata alle prestazioni volta a volta eseguite dal concessionario, ma determinata percentualmente sull'importo del credito perseguito.
Tale previsione - evidentemente ispirata a ragioni pratiche (rendere agevole e da subito determinabile il compenso ed evitare contenziosi) - può anche considerarsi discutibile, ma ovviamente è sindacabile non da questo ufficio, ma dal giudice delle leggi, che ha reiteratamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate in merito (C. Cost. 158113, 147115; v. in merito, di recente, Cass. 1311118).
5) Infine si contesta nel merito la pretesa: ma la difesa va dichiarata inammissibile per la sua evidente genericità. Infatti il ricorrente si limita a negare apoditticamente che la dichiarazione presentata recasse importi a debito. Premesso che il ruolo, data la natura sostanziale di titolo esecutivo, è munito di per sé di efficacia probatoria (Cass. 11 028/18), sia pure non incontrovertibile, ritiene il collegio che la proposizione di una difesa, perché idonea ad attivare gli oneri probatori e di contestazione della controparte (peraltro l'ufficio impositore ha versato in atti copia della dichiarazione IR ), debba rispondere a maggiori requisiti di concretezza e di specificità e richieda altresì di essere supportata da quegli elementi dei quali il proponente sicuramente dispone: nella specie la produzione della dichiarazione IR e del modello 770 sarebbe stata necessaria per conferire ad essa tali caratteri e per renderla in qualche modo verosimile.
6) Con la memoria integrativa ritualmente depositata il 9.9 .2019 la società ricorrente ha ribadito le precedenti eccezioni e difese e ha contestato la legittimità dell'intervento volontario in causa dell'ufficio impositore: sotto il profilo che esso non sarebbe consentito dall'art. 14 del d.lgs 546/92 e che andrebbe riguardato come un mero espediente finalizzato ad esentare l'agente della riscossione dalle conseguenze del suo comportamento negligente, e cioè dalla decadenza, a causa della tardività della costituzione, dal potere di chiamare in causa il suddetto ufficio, a mente dell'art. 39 del d.lgs. 112/99. Al riguardo rileva il collegio che la previsione dell'art. 39 (in forza della quale l'agente della riscossione, ogni qual volta siano dedotti motivi relativi al merito dell'imposizione sui quali non sia in condizioni di controdedurre, è tenuto, per non dover rispondere delle conseguenze della lite, a chiamare in causa l 'ufficio impositore) non va considerata un vuoto adempimento formale né è ispirata da un intento sanzionatorio nei confronti del concessionario: essa, invece, risponde a un'evidente esigenza di giustizia sostanziale, quella di evitare che (come in precedenza avveniva) il contribuente, che sia destinatario di un atto da parte del concessionario e, per errore scusabile, lo impugni esclusivamente nei suoi confronti, in tal modo veda dichiarata l'improponibilità di quelle difese che vedono come legittimo contraddittore l 'ufficio. E' evidente che il soddisfacimento di tale esigenza è assicurata attraverso qualsiasi strumento atto a tutelare il diritto di difesa del contribuente anche quando sia incorso in errore nell 'individuazione del legittimo contraddittore e, quindi, a rendere completo il contraddittorio: quale, appunto, l'intervento volontario della parte non citata (in questa chiave non può altresì escludersi la possibilità che il concessionario, procurandosi la disponibilità di eventuale documentazione o acquisendo le difese dell'ufficio, si difenda direttamente nel merito). A riprova di quanto si è detto va evidenziato che non esiste una norma di contenuto inverso a quella contenuta nell'art. 39: se, ricevuta una cartella di pagamento, il contribuente la impugni esclusivamente nei confronti dell'ufficio pur deducendo questioni afferenti alla fase di riscossione, questo non ha alcun obbligo di chiamare in causa il concessionario e, proprio per l'assenza di un errore scusabile (il principio ,') generale è che ciascun atto va impugnato in primo luogo nei confronti di chi lo ha L L emesso), le suddette questioni restano improponibili (si è precisato al riguardo che, nonostante la sua estraneità al giudizio, il concessionario, nella sua qualità di adiecuts solutionisi causa,.è vincolato alla decisione emessa nei confronti dell'ente creditore: Cass. 21222/06). Quanto alla seconda argomentazione, va premesso che l'art. l, c. 2, del d.lgs. 546/92 prevede l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile nel processo tributario, per quanto non regolato dal d.lgs. 546/92 e in quanto compatibili. Orbene, è certamente vero che l'art. 14 d.lgs. cit. si riferisce, chiaramente, alle parti private e ne disciplina tanto la chiamata in causa iussu iudicis quanto l 'intervento volontario. Tuttavia, per quanto si è detto riguardo ai rapporti tra il d.lgs. e il c.p.c., ciò implica soltanto che la normativa speciale si sovrappone a quella codicistica limitatamente all'aspetto autonomamente regolato: non anche che non siano consentite altre forme di intervento (quale, appunto, quello dell'ufficio), questa volta soggette alla disciplina generale. Nel caso di specie l 'ufficio è certamente portatore di un autonomo interesse al giudizio che lo legittima (secondo la classificazione di cui ali' art. l 05 c.p.c.) all'intervento principale (l'interesse a far valere un proprio diritto non deve necessariamente essere di natura economica). E detta forma di intervento, proprio in quanto non regolata dal d.lgs., rimane interamente soggetta alla disciplina codicistica e, quindi, va effettuato secondo le modalità di cui all'art. 267 c.p.c. (in ogni caso, ove si ritenesse dovuta la notifica dell'atto di intervento alla controparte, l'omissione dell'adempimento non provocherebbe inammissibilità alcuna, ma legittimerebbe la richiesta e la concessione di un termine per esaminare e controdedurre ). A conforto delle superiori considerazioni, pur in assenza di precedenti specifici, va richiamata la statuizione con la quale la C.S. ha ritenuto legittimo l'intervento in giudizio iussu iudicis del concessionario della riscossione di tributi comunali, evidentemente estraneo all'art. 14 (Cass. 8495/10). La società ricorrente, a sostegno della propria eccezione, invoca una recente pronuncia del ~iudice di legittimità (Cass. 9259/19), ma inappropriatamente. Con essa infaifi'(5dopo aver ribadito l 'inesistenza di un rapporto di litisconsorzio necessario tra l'ufficio o ente impositore e l'agente della riscossione e aver ribadito l'onere, su quest'ultimo gravante, di chiamare in causa il primo ove le contestazioni vertano su fatti di sua pertinenza, precisa che: • l'onere di cui all'art 39 attiene non a una forma di chiamata in causa sussumibile nell'art. 106 c.p.c., ma a una mera litis denuntiatio, finalizzata a consentire alla parte interessata di intervenire nel giudizio che la riguarda;
• data la sua natura sostanziale, la litis denuntiatio può avvenire con qualunque modalità idonea a portare a conoscenza dell'ufficio la pendenza del giudizio;
• ove il concessionario ciò non faccia, e scelga di ricorrere alla chiamata in causa a mente dell'art. 23 del d.lgs. 546/92, non può che soggiacere alle previsioni dell'art. 269 c.p.c. Ne consegue, all'evidenza, che la C.S. null'altro ha fatto che confermare la bontà dell'orientamento assunto, in merito, da questo ufficio: l'intervento volontario provocato dalla litis denuntiatio è ammissibile e, anzi, rispetto alla formale chiamata in causa, costituisce la modalità preferenziale volta ad assicurare la partecipazione al giudizio del legittimo contraddittore;
la chiamata in causa ex art. 23 va dichiarata inammissibile in caso di costituzione tardiva del convenuto. l) Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente e correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.
Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta inidonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.
Infatti, la Corte Tributaria condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado, come sopra riportate, che ha ritenuto la legittimità della pretesa tributaria.
Infatti, la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente ritenuto l'infondatezza dei motivi del ricorso che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.
Nel merito, comunque, è infondata la pretesa ad avere riconosciute le proprie ragioni e giustificazioni con riferimento alla normativa agevolativa.
Infatti, come sostenuto dall'appellato Ufficio, difettano i requisiti previsti dalla normativa specifica, in quanto:
a) il rendiconto economico-finanziario è redatto in modo generico e non conforme, in quanto non riporta in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione sportiva (art.5
c.5 del DM 26/11/99 n. 473) e non sono stati esibiti i relativi documenti di spesa;
b) l'Associazione non risulta inclusa negli elenchi del Associazione_3 neanche come affiliata, avendo ottenuto tale riconoscimento soltanto nell'anno 2011;
c) l'Associazione, in violazione dell'art. 30, commi 1 - 3bis, D.L. 185/2008, conv. dalla legge n. 2/2009 ha omesso la presentazione del mod. EAS al momento del cambio della qualifica dei rappresentanti legali;
d) la Polisportiva non ha rispettato il requisito della democraticità della vita associativa non esibendo i libri e registri sociali aggiornati e contenenti adempimenti quali la convocazione delle assemblee annuali, la trascrizione delle deliberazioni degli organismi, la predisposizione dei bilanci;
e) l'Associazione in violazione dell'art.25 c.5 della legge n.133 del 13/05/1999 non ha prodotto alcuna documentazione bancaria, non consentendo all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, decadendo dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91.
Pertanto, l'Associazione rientra tra gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 73, 1° comma, lettera b) del TUIR a cui sono applicabili le disposizioni del titolo II del TUIR ai fini della determinazione del reddito imponibile e sono obbligatorie le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 21 e 22 del DPR 600/73 in relazione alla tenuta delle scritture contabili.
E' infondato peraltro l'eccezione riferite al vizio di sottoscrizione dell'atto, della mancata allegazione, all'avviso, dell'atto di delega in virtù del quale la sottoscrizione è stata demandata, dal Direttore provinciale,
a un Funzionario, in quanto non supportate da una base normativa e, comunque, l'Ufficio ha depositato la documentazione dalla quale risulta la sussistenza della delega (atto dispositivo n. 30/2015 del 16/04/2015 con relativo allegato C).
Non sussiste peraltro l'eccepito vizio di motivazione dell'atto opposto in quanto la parte motiva dello stesso
è conforme alle previsioni della normativa ed in ogni caso il Processo Verbale di Constatazione è stato regolarmente consegnato alla parte e pertanto il contribuente sia a conoscenza degli atti richiamati nel provvedimento contestato.
Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
1000,00, oltre gli oneri di legge.
Messina, 16 dicembre 2025
Il LA Il Presidente
NG RG