Articolo 20 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 19Articolo 21
Versione
14 maggio 1982
Art. 20. (Posti vacanti)

I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 19, possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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