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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3287 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra con l'avv. GIORGI FILIPPO MARIA Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Avv. Montemarano Emanuele Avv. Romani Rosaria
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 8330/2023 pubbl. il 16/10/2023 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente depositato e tempestivamente notificato,
conveniva in Controparte_1 giudizio e (nelle more del giudizio deceduta) per Parte_1 Persona_1 chiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro domestico della durata di
1 12 ore settimanali tra la ricorrente ed i convenuti, con conseguente loro condanna al pagamento della somma di € 3.412, 02 per il lavoro dalla stessa effettivamente prestato. La ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di e presso l'abitazione dei medesimi in Roma, via Parte_1 Persona_1
RE XI n. 25 in qualità di collaboratrice domestica svolgendo le seguenti mansioni: spazzare, lavare e incerare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare i mobili;
lavare i vetri;
lavare e stirare;
lavare le stoviglie;
preparare, cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste, per un periodo di tempo compreso tra il 03/01/2014 e l'11/03/2020, veniva poi licenziata senza preavviso e senza percepire le competenze di fine rapporto. La ricorrente inoltre deduceva di aver percepito una retribuzione mensile di euro 350,00 sempre in contanti e senza mai ricevere una busta paga e che osservava un orario lavorativo di 12 ore settimanali: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Parte convenuta si costituiva allegando che la ricorrente non aveva mai prestato alcun tipo di servizio presso l'abitazione di Via XI 25 e che era totalmente sconosciuta al resistente. Nelle more del giudizio la convenuta, decedeva e veniva quindi Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo. Lo stesso era poi riassunto ad istanza della ricorrente nei confronti di in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 [...]
. Instauratosi ritualmente il contraddittorio il resistente, , si Persona_1 Parte_1 costituiva in giudizio limitandosi a negare la sussistenza del rapporto di lavoro. Tanto premesso e considerato, il Giudice, ad esito dell'istruttoria espletata, accoglieva il ricorso e pertanto accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro siccome dedotta nel ricorso, condannava , in proprio e quale erede di Parte_1
, al pagamento in favore di Persona_1 [...]
della somma complessiva di euro 3.179,74. Controparte_1
Il giudice di primo grado riteneva fondata la domanda sulla base della prova istruttoria svolta con il teste e riteneva che nel caso di specie Testimone_1 sussistessero tutti quegli elementi quali ad esempio, la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro. Appella in data 28.12.2023 articolando i seguenti motivi di Parte_2 gravame. Resiste con memoria Controparte_1
Quale primo motivo l'appellante deduce che non sia mai stata effettuata la notifica della riassunzione del giudizio di primo grado, interrottosi per decesso della Persona_1
[...]
Tale fatto processuale determinerebbe la nullità dell'intera sentenza. A seguito della mancata notifica il giudice concedeva illegittimamente un termine ulteriore per provvedere alla notifica. In ogni caso anche a seguito della successiva notifica nel nuovo termine illegittimamente concesso dal primo Giudice, non si è più costituito in Parte_1 giudizio. Il procedimento deve quindi intendersi, sempre a parere dell'appellante, quale inefficacemente riassunto, essendo l'originaria notifica inesistente e non potendo, quindi, essere rinnovata;
per l'effetto, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. improcedibile.
2 Sul motivo l'appellata deduce che non possono essere considerate contumaci le parti costituite prima dell'interruzione del processo che, a seguito della riassunzione promossa dalle altre parti, non provvedano al deposito di una nuova comparsa ma partecipino all'udienza fissata per la prosecuzione a mezzo del loro procuratore atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa. Quale secondo motivo di appello l'appellante lamenta la nullità della sentenza per mancata o apparente motivazione. Al di là del riferimento alla normativa relativa alla natura subordinata del rapporto di lavoro domestico, a proposito della effettiva esistenza del presunto rapporto dedotto in giudizio e della fondatezza dei crediti azionati, la pronuncia rileva esclusivamente che la prova è stata raggiunta sulla scorta dell'unico teste escusso, sebbene la predetta deposizione non fornisca il minimo elemento a comprova del rapporto di lavoro. Sul motivo parte appellata replica come dalla disamina della sentenza si evince come il Giudice di primo grado, dopo avere ricostruito la vicenda processuale, ha dettagliatamente esposto le ragioni in fatto ed in diritto della decisione, supportandole con specifico riferimento alle risultanze istruttorie. Con il terzo motivo l'appellante si duole della valenza che il primo giudice ha dato alla prova testimoniale svolta che se ben considerata avrebbe dovuto portare ad un rigetto dell'avversa domanda. Il primo giudice infatti pone a base della propria decisione dichiarazioni apprese de relato e trascura la deposizione del nipote della laddove Per_1 afferma che si occupava della zia un uomo e non una donna. Sul motivo parte appellata deduce di aver dedotto di essere stata alle dipendenze di e presso l'abitazione dei medesimi in Roma, alla via Parte_1 Persona_1
RE XI n. 25 in qualità di collaboratrice domestica. , nel costituirsi Parte_1 in giudizio si era limitato a negare, del tutto genericamente, la sussistenza del rapporto di lavoro, senza prendere posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda come invece era suo onere fare ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. A ciò aggiunge che i testimoni escussi hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro nonché le modalità di svolgimento dello stesso, come dedotte in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e merita accoglimento. Il primo motivo d'appello è infondato. Secondo l'insegnamento della S.C. l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo (Cass. 6193/20). Per motivi di connessione logica si trattano congiuntamente il secondo e terzo motivo d'appello, che appaiono fondati. Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato
3 orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Nel caso di specie le risultanze testimoniali non forniscono, ad avviso della Corte, in una valutazione complessiva delle dichiarazioni raccolte, elementi che facciano ritenere, per il periodo dedotto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Dalla prova testimoniale espletata nel primo grado emerge che il teste nulla conferma sui fatti di causa essendo la sua deposizione Testimone_1 del tutto generica.
, escusso nella medesima udienza, afferma che la zia in vita Testimone_2 aveva come badante un uomo, ma null'altro aggiunge sui fatti di causa.
, escusso alla successiva udienza, dichiara “Io non Testimone_3 sono mai entrato nella casa ma so che faceva le pulizie, non so se preparasse anche da mangiare. Ha lavorato lì per circa 5/6 anni. Non ho mai conosciuto chi abitava nella casa. La ricorrente lavorava per 3/4 ore al giorno per tre volte a settimana”. La casa dell'appellante era però in via RE XI n. 25, mentre il teste riferisce di aver accompagnato l'appellata in via Archimede. Il teste riferisce inoltre circostanze del tutto generiche e comunque apprese de relato, posto che afferma di non essere mai entrato nell'abitazione e di non aver mai conosciuto chi abitava nella casa. Sulla base della istruttoria espletata nel primo grado non può dirsi raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento, da parte della appellata, di attività lavorativa di carattere subordinato, in base ai tempi, orari e modalità descritti in ricorso, quale elementi costitutivi posti a base della domanda introduttiva del giudizio, con conseguente rigetto, in riforma della sentenza impugnata, della domanda originariamente proposta dalla ricorrente del primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado proposto da Controparte_1 condanna al pagamento di euro Controparte_1
1.400,00 per il primo grado di giudizio ed euro 962,00 per il presente grado oltre iva se dovuta, spese generali e cpa.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
All'udienza del 9/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3287 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra con l'avv. GIORGI FILIPPO MARIA Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Avv. Montemarano Emanuele Avv. Romani Rosaria
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 8330/2023 pubbl. il 16/10/2023 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente depositato e tempestivamente notificato,
conveniva in Controparte_1 giudizio e (nelle more del giudizio deceduta) per Parte_1 Persona_1 chiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro domestico della durata di
1 12 ore settimanali tra la ricorrente ed i convenuti, con conseguente loro condanna al pagamento della somma di € 3.412, 02 per il lavoro dalla stessa effettivamente prestato. La ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di e presso l'abitazione dei medesimi in Roma, via Parte_1 Persona_1
RE XI n. 25 in qualità di collaboratrice domestica svolgendo le seguenti mansioni: spazzare, lavare e incerare i pavimenti;
pulire con l'aspirapolvere; spolverare i mobili;
lavare i vetri;
lavare e stirare;
lavare le stoviglie;
preparare, cucinare e servire i pasti;
acquistare i generi alimentari e le altre provviste, per un periodo di tempo compreso tra il 03/01/2014 e l'11/03/2020, veniva poi licenziata senza preavviso e senza percepire le competenze di fine rapporto. La ricorrente inoltre deduceva di aver percepito una retribuzione mensile di euro 350,00 sempre in contanti e senza mai ricevere una busta paga e che osservava un orario lavorativo di 12 ore settimanali: dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Parte convenuta si costituiva allegando che la ricorrente non aveva mai prestato alcun tipo di servizio presso l'abitazione di Via XI 25 e che era totalmente sconosciuta al resistente. Nelle more del giudizio la convenuta, decedeva e veniva quindi Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo. Lo stesso era poi riassunto ad istanza della ricorrente nei confronti di in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 [...]
. Instauratosi ritualmente il contraddittorio il resistente, , si Persona_1 Parte_1 costituiva in giudizio limitandosi a negare la sussistenza del rapporto di lavoro. Tanto premesso e considerato, il Giudice, ad esito dell'istruttoria espletata, accoglieva il ricorso e pertanto accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro siccome dedotta nel ricorso, condannava , in proprio e quale erede di Parte_1
, al pagamento in favore di Persona_1 [...]
della somma complessiva di euro 3.179,74. Controparte_1
Il giudice di primo grado riteneva fondata la domanda sulla base della prova istruttoria svolta con il teste e riteneva che nel caso di specie Testimone_1 sussistessero tutti quegli elementi quali ad esempio, la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro. Appella in data 28.12.2023 articolando i seguenti motivi di Parte_2 gravame. Resiste con memoria Controparte_1
Quale primo motivo l'appellante deduce che non sia mai stata effettuata la notifica della riassunzione del giudizio di primo grado, interrottosi per decesso della Persona_1
[...]
Tale fatto processuale determinerebbe la nullità dell'intera sentenza. A seguito della mancata notifica il giudice concedeva illegittimamente un termine ulteriore per provvedere alla notifica. In ogni caso anche a seguito della successiva notifica nel nuovo termine illegittimamente concesso dal primo Giudice, non si è più costituito in Parte_1 giudizio. Il procedimento deve quindi intendersi, sempre a parere dell'appellante, quale inefficacemente riassunto, essendo l'originaria notifica inesistente e non potendo, quindi, essere rinnovata;
per l'effetto, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto. improcedibile.
2 Sul motivo l'appellata deduce che non possono essere considerate contumaci le parti costituite prima dell'interruzione del processo che, a seguito della riassunzione promossa dalle altre parti, non provvedano al deposito di una nuova comparsa ma partecipino all'udienza fissata per la prosecuzione a mezzo del loro procuratore atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa. Quale secondo motivo di appello l'appellante lamenta la nullità della sentenza per mancata o apparente motivazione. Al di là del riferimento alla normativa relativa alla natura subordinata del rapporto di lavoro domestico, a proposito della effettiva esistenza del presunto rapporto dedotto in giudizio e della fondatezza dei crediti azionati, la pronuncia rileva esclusivamente che la prova è stata raggiunta sulla scorta dell'unico teste escusso, sebbene la predetta deposizione non fornisca il minimo elemento a comprova del rapporto di lavoro. Sul motivo parte appellata replica come dalla disamina della sentenza si evince come il Giudice di primo grado, dopo avere ricostruito la vicenda processuale, ha dettagliatamente esposto le ragioni in fatto ed in diritto della decisione, supportandole con specifico riferimento alle risultanze istruttorie. Con il terzo motivo l'appellante si duole della valenza che il primo giudice ha dato alla prova testimoniale svolta che se ben considerata avrebbe dovuto portare ad un rigetto dell'avversa domanda. Il primo giudice infatti pone a base della propria decisione dichiarazioni apprese de relato e trascura la deposizione del nipote della laddove Per_1 afferma che si occupava della zia un uomo e non una donna. Sul motivo parte appellata deduce di aver dedotto di essere stata alle dipendenze di e presso l'abitazione dei medesimi in Roma, alla via Parte_1 Persona_1
RE XI n. 25 in qualità di collaboratrice domestica. , nel costituirsi Parte_1 in giudizio si era limitato a negare, del tutto genericamente, la sussistenza del rapporto di lavoro, senza prendere posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda come invece era suo onere fare ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. A ciò aggiunge che i testimoni escussi hanno confermato la sussistenza del rapporto di lavoro nonché le modalità di svolgimento dello stesso, come dedotte in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e merita accoglimento. Il primo motivo d'appello è infondato. Secondo l'insegnamento della S.C. l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo (Cass. 6193/20). Per motivi di connessione logica si trattano congiuntamente il secondo e terzo motivo d'appello, che appaiono fondati. Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo rispetto al lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato
3 orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Nel caso di specie le risultanze testimoniali non forniscono, ad avviso della Corte, in una valutazione complessiva delle dichiarazioni raccolte, elementi che facciano ritenere, per il periodo dedotto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Dalla prova testimoniale espletata nel primo grado emerge che il teste nulla conferma sui fatti di causa essendo la sua deposizione Testimone_1 del tutto generica.
, escusso nella medesima udienza, afferma che la zia in vita Testimone_2 aveva come badante un uomo, ma null'altro aggiunge sui fatti di causa.
, escusso alla successiva udienza, dichiara “Io non Testimone_3 sono mai entrato nella casa ma so che faceva le pulizie, non so se preparasse anche da mangiare. Ha lavorato lì per circa 5/6 anni. Non ho mai conosciuto chi abitava nella casa. La ricorrente lavorava per 3/4 ore al giorno per tre volte a settimana”. La casa dell'appellante era però in via RE XI n. 25, mentre il teste riferisce di aver accompagnato l'appellata in via Archimede. Il teste riferisce inoltre circostanze del tutto generiche e comunque apprese de relato, posto che afferma di non essere mai entrato nell'abitazione e di non aver mai conosciuto chi abitava nella casa. Sulla base della istruttoria espletata nel primo grado non può dirsi raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento, da parte della appellata, di attività lavorativa di carattere subordinato, in base ai tempi, orari e modalità descritti in ricorso, quale elementi costitutivi posti a base della domanda introduttiva del giudizio, con conseguente rigetto, in riforma della sentenza impugnata, della domanda originariamente proposta dalla ricorrente del primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado proposto da Controparte_1 condanna al pagamento di euro Controparte_1
1.400,00 per il primo grado di giudizio ed euro 962,00 per il presente grado oltre iva se dovuta, spese generali e cpa.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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