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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.949 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2024,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro De Santis e Parte_1
Andrea Angelelli
-APPELLANTE in RIASSUNZIONE-
Contro
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Paolo Controparte_1 P.IVA_1
Marzo
E nei confronti di
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Francesco Centonze
-APPELLATI in RIASSUNZIONE-
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3 All'udienza del 14/05/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. conveniva in giudizio e il con atto di citazione, Parte_1 CP_3 Controparte_1
notificato in data 12.02.2010, dinnanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'aggressione di cani randagi.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 18 agosto 2014 (n. 3075/14), dichiarava il difetto di legittimazione del condannando l'attore (odierno appellante) alla rifusione delle spese di CP_1 lite;
accoglieva, invece, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell' condannandola al CP_3
pagamento di euro 21.680,00, oltre interessi e spese di lite.
proponeva appello al solo fine di ottenere il riconoscimento della legittimazione passiva Parte_1
del e quindi la compensazione delle spese di lite tra sé e il Controparte_1 Controparte_1
con la consequenziale condanna del alla restituzione delle somme pagate in forza della CP_1
sentenza appellata.
L proponeva appello incidentale con comparsa di costituzione e risposta del CP_3
17.06.2015, chiedendo la riforma della sentenza in ordine alla condanna subita.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 13.12.2018 (n. 1206/2018, rg. N.327/2015), decidendo sulla base della ragione più liquida, accoglieva l'appello incidentale di CP_3
proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, per quanto ancora qui è utile, Parte_1
l'inammissibilità per la tardività dell'appello incidentale proposto dalla (oltre i termini CP_3
di cui agli artt. 325 e 327 cpc), mancando ogni collegamento di interesse con l'appello principale agli effetti dell'art.334 , c.2, cpc.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23584/22, nell'accogliere il ricorso di annullava Parte_1
Cont la sentenza della Corte di merito in ordine all'accoglimento dell'appello incidentale della essendo lo stesso tardivo e inammissibile, dichiarava assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso e rinviava alla stessa Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
ha proposto ricorso di riassunzione ex art. 392 cpc., riformulando la richiesta di Parte_1
annullamento della sentenza di primo grado (capi 1 e 2) con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e condannato l'attore al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, invece che disporne l'integrale compensazione.
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3 Il si è costituito per contrastare il gravame, ritenendo corretta la pronuncia del Controparte_1
Tribunale sia in ordine alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, sia in ordine alla consequenziale condanna dell'attore alle spese di causa.
La si è costituita rilevando di essere ormai estranea alla contesa in atto, avendo peraltro CP_3
già eseguito il pagamento delle somme in favore del sulla base della sentenza di condanna Parte_1
del tribunale, dopo che la Cassazione aveva riformato la sentenza di appello laddove accoglieva la sua impugnazione incidentale, ritenuta invece tardiva e inammissibile.
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 14/05/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
Il gravame del affidato a un unico motivo, verte, come si è innanzi anticipato, sulla Parte_1
dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del e, soprattutto, sulla condanna Controparte_1 alle spese subita in favore dello stesso per quanto di ragione, l'appello è fondato. CP_1
L'appellante richiama le numerose pronunce, di merito e di legittimità, vertenti sulla individuazione Cont del soggetto ( o legittimato a contraddire di fronte alla domanda di risarcimento dei CP_1
danni causati dalla presenza di cani randagi;
è noto che sulla questione della legitimatio ad causam si
è registrata, proprio negli anni di pendenza della presente causa in primo grado (2010), un oscillante orientamento giurisprudenziale, determinato peraltro dalle difformi regolamentazioni delle Regioni nell'ambito della loro competenza legislativa. Nel corso degli anni si è consolidato l'orientamento
Cont giurisprudenziale favorevole a individuare essenzialmente nelle i soggetti tenuti a rispondere dei danni conseguenti al randagismo degli animali, escludendo la legittimazione dei Comuni;
senza ripercorrere l'iter di assestamento della giurisprudenza in materia, è ora rilevante evidenziare che - nonostante sia infondata la censura dell'appellante in ordine al difetto di legittimazione passiva del la sussistenza di incertezza e contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione passiva CP_1
Cont rendeva plausibile l'opportunità di convenire in causa sia il sia la il che costituiva CP_1
una ragione idonea a disporre la compensazione delle spese processuali nei confronti del CP_1
carente di legittimazione passiva.
Pertanto, dovrà riformarsi la sentenza appellata, annullando la condanna del al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado in favore del disponendone invece la Controparte_1
integrale compensazione.
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3 Per le stesse ragioni e trovando conferma il capo della sentenza sulla carenza di legittimazione passiva, deve altresì disporsi la compensazione tra le stesse parti delle spese del presente grado e di quello di legittimità.
La invece, è tenuta al pagamento in favore del delle spese di giudizio del grado CP_3 Parte_1
di appello (rg. 327/2015), definito con la sentenza successivamente annullata in Cassazione, e delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
nulla a provvedere tra le stesse parti in relazione a questo grado di appello a seguito di rinvio, vertendo la contesa solo tra appellante e
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce n.3075/2014, annulla la condanna alle spese in favore del e a carico dell'odierno appellante, Controparte_1 ordinando che lo stesso restituisca all'appellante le somme corrisposte a seguito della CP_1
sentenza qui riformata;
2) conferma per il resto la suddetta sentenza del Tribunale;
3) compensa integralmente tra e le spese processuali del giudizio Parte_1 Controparte_1
di legittimità e di quello di rinvio;
4) condanna la al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese processuali CP_3
del grado di appello innanzi a questa Corte n. rg. 327/2015, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, e quelle per il giudizio rescindente innanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Nulla a provvedere per le spese del presente giudizio di rinvio tra e Parte_1 CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico della , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_3
previsto per l'appello incidentale proposto nella causa suddetta di appello n.Rg.327/2015.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/3/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.949 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 14/05/2024,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro De Santis e Parte_1
Andrea Angelelli
-APPELLANTE in RIASSUNZIONE-
Contro
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Paolo Controparte_1 P.IVA_1
Marzo
E nei confronti di
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Francesco Centonze
-APPELLATI in RIASSUNZIONE-
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3 All'udienza del 14/05/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. conveniva in giudizio e il con atto di citazione, Parte_1 CP_3 Controparte_1
notificato in data 12.02.2010, dinnanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dall'aggressione di cani randagi.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 18 agosto 2014 (n. 3075/14), dichiarava il difetto di legittimazione del condannando l'attore (odierno appellante) alla rifusione delle spese di CP_1 lite;
accoglieva, invece, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell' condannandola al CP_3
pagamento di euro 21.680,00, oltre interessi e spese di lite.
proponeva appello al solo fine di ottenere il riconoscimento della legittimazione passiva Parte_1
del e quindi la compensazione delle spese di lite tra sé e il Controparte_1 Controparte_1
con la consequenziale condanna del alla restituzione delle somme pagate in forza della CP_1
sentenza appellata.
L proponeva appello incidentale con comparsa di costituzione e risposta del CP_3
17.06.2015, chiedendo la riforma della sentenza in ordine alla condanna subita.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 13.12.2018 (n. 1206/2018, rg. N.327/2015), decidendo sulla base della ragione più liquida, accoglieva l'appello incidentale di CP_3
proponeva ricorso in Cassazione, denunciando, per quanto ancora qui è utile, Parte_1
l'inammissibilità per la tardività dell'appello incidentale proposto dalla (oltre i termini CP_3
di cui agli artt. 325 e 327 cpc), mancando ogni collegamento di interesse con l'appello principale agli effetti dell'art.334 , c.2, cpc.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23584/22, nell'accogliere il ricorso di annullava Parte_1
Cont la sentenza della Corte di merito in ordine all'accoglimento dell'appello incidentale della essendo lo stesso tardivo e inammissibile, dichiarava assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso e rinviava alla stessa Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
ha proposto ricorso di riassunzione ex art. 392 cpc., riformulando la richiesta di Parte_1
annullamento della sentenza di primo grado (capi 1 e 2) con cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del e condannato l'attore al pagamento delle Controparte_1 spese processuali, invece che disporne l'integrale compensazione.
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3 Il si è costituito per contrastare il gravame, ritenendo corretta la pronuncia del Controparte_1
Tribunale sia in ordine alla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, sia in ordine alla consequenziale condanna dell'attore alle spese di causa.
La si è costituita rilevando di essere ormai estranea alla contesa in atto, avendo peraltro CP_3
già eseguito il pagamento delle somme in favore del sulla base della sentenza di condanna Parte_1
del tribunale, dopo che la Cassazione aveva riformato la sentenza di appello laddove accoglieva la sua impugnazione incidentale, ritenuta invece tardiva e inammissibile.
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 14/05/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
Il gravame del affidato a un unico motivo, verte, come si è innanzi anticipato, sulla Parte_1
dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del e, soprattutto, sulla condanna Controparte_1 alle spese subita in favore dello stesso per quanto di ragione, l'appello è fondato. CP_1
L'appellante richiama le numerose pronunce, di merito e di legittimità, vertenti sulla individuazione Cont del soggetto ( o legittimato a contraddire di fronte alla domanda di risarcimento dei CP_1
danni causati dalla presenza di cani randagi;
è noto che sulla questione della legitimatio ad causam si
è registrata, proprio negli anni di pendenza della presente causa in primo grado (2010), un oscillante orientamento giurisprudenziale, determinato peraltro dalle difformi regolamentazioni delle Regioni nell'ambito della loro competenza legislativa. Nel corso degli anni si è consolidato l'orientamento
Cont giurisprudenziale favorevole a individuare essenzialmente nelle i soggetti tenuti a rispondere dei danni conseguenti al randagismo degli animali, escludendo la legittimazione dei Comuni;
senza ripercorrere l'iter di assestamento della giurisprudenza in materia, è ora rilevante evidenziare che - nonostante sia infondata la censura dell'appellante in ordine al difetto di legittimazione passiva del la sussistenza di incertezza e contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione passiva CP_1
Cont rendeva plausibile l'opportunità di convenire in causa sia il sia la il che costituiva CP_1
una ragione idonea a disporre la compensazione delle spese processuali nei confronti del CP_1
carente di legittimazione passiva.
Pertanto, dovrà riformarsi la sentenza appellata, annullando la condanna del al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado in favore del disponendone invece la Controparte_1
integrale compensazione.
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3 Per le stesse ragioni e trovando conferma il capo della sentenza sulla carenza di legittimazione passiva, deve altresì disporsi la compensazione tra le stesse parti delle spese del presente grado e di quello di legittimità.
La invece, è tenuta al pagamento in favore del delle spese di giudizio del grado CP_3 Parte_1
di appello (rg. 327/2015), definito con la sentenza successivamente annullata in Cassazione, e delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
nulla a provvedere tra le stesse parti in relazione a questo grado di appello a seguito di rinvio, vertendo la contesa solo tra appellante e
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce n.3075/2014, annulla la condanna alle spese in favore del e a carico dell'odierno appellante, Controparte_1 ordinando che lo stesso restituisca all'appellante le somme corrisposte a seguito della CP_1
sentenza qui riformata;
2) conferma per il resto la suddetta sentenza del Tribunale;
3) compensa integralmente tra e le spese processuali del giudizio Parte_1 Controparte_1
di legittimità e di quello di rinvio;
4) condanna la al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese processuali CP_3
del grado di appello innanzi a questa Corte n. rg. 327/2015, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, e quelle per il giudizio rescindente innanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Nulla a provvedere per le spese del presente giudizio di rinvio tra e Parte_1 CP_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico della , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_3
previsto per l'appello incidentale proposto nella causa suddetta di appello n.Rg.327/2015.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/3/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
Parte_ vs e - rg 949-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Controparte_1 CP_3