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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2260/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2260/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
N. R.G. 2260/2024
Oggi 20 marzo 2025, alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per 'avv. NICOLA CIURLI oggi sostituito dall'Avv. Sara Desideri. Parte_1
nessuno. CP_2
L'Avv. Desideri si riportata al foglio di precisazione conclusioni e alla comparsa conclusionale depositati nei termini ex art. 189 cpc e chiede che la causa venga decisa, rinunciando per quanto occorrer possa alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIURLI NICOLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in P.ZZA MONTANELLI, 23 FUCECCHIO presso il difensore avv. CIURLI NICOLA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2 presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione risoluzione noleggio
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 14.01.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio ha convenuto nel presente giudizio al fine di sentire accertare Parte_1 CP_1
e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di del contratto di noleggio concluso CP_1 interpartes in pagina 3 di 6 data 3 maggio 2022, relativo all'escavatore idraulico, già oggetto di locazione finanziaria della società attrice da JCB Finance, e, conseguentemente ottenere la restituzione del mezzo e il Parte_1 pagamento di una somma a titolo di penale in caso di ritardata restituzione, oltre che dei canoni di noleggio e quant'altro dovuto ed oggetto delle fatture prodotte in atti, per un ammontare complessivo di
€. 10.907,76.
La società attrice ha aggiunto di aver reiteratamente richiesto a seguito dei mancati pagamenti, la restituzione dell'escavatore e di aver sporto querela in data 13 novembre 2023 per appropriazione indebita e diffidato la convenuta alla restituzione del mezzo e al dovuto pagamento con missiva del
14.11.2023.
è rimasta contumace e non ha pertanto minimamente contrastato l'avversa domanda. CP_1
La causa passa in decisione, sufficientemente istruita all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
Sugli oneri probatori
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento o la risoluzione del contratto, grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la risoluzione consensuale del contratto, che è un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, può peraltro essere desunto, salvo i limiti di forma del negozio solutorio, che non ricorrono nel caso, dalla volontà manifestata dalle parti anche tacitamente (cfr. C. Cass. sentenza n. 4714/2022).
Quanto alla domanda di risoluzione di un contratto per inosservanza degli obblighi contrattuali, la Cassazione ha affermato che il Giudice è chiamato ad accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte non adempiente (art. 1455 c.c.). La valutazione della gravità dell'inadempimento, è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (Cass.
12182/2020).
Nel merito
Esaminata la documentazione depositata alla luce di tali principi, emerge che le parti in causa hanno concluso un contratto di noleggio a lungo termine del mezzo da lavoro mai restituito dalla convenuta, rimasta inadempiente nel pagamento dei canoni di noleggio, pattuiti nella misura di 500,00 euro mensili, a far data dal marzo 2023.
L'inadempimento della convenuta è dunque sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del noleggio e la condanna della società convenuta alla restituzione del mezzo e al pagamento dei canoni per il periodo di efficacia del contratto, dato che, come noto, nei contratti, come quello di specie, “ad esecuzione continuata o periodica”, ex art. 1458, co. I, c.c., la risoluzione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite.
Nel caso, la società attrice ha chiesto esplicitamente la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di €. 10.907,76 per forniture e canoni di pagina 4 di 6 noleggi fino al febbraio 2024 e la somma di €. 500,00 mensili dal marzo 2024 alla data di risoluzione, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002.
Il teste ha confermato la correttezza dei dati riportati nelle fatture emesse per il predetto Tes_1 complessivo importo di €. 10.907,76, regolarmente registrate nelle scritture contabili della società attrice.
E, per quanto concerne la domanda diretta ad ottenere il pagamento dei canoni di noleggio non fatturati, va dato di conto che la dichiarazione di risoluzione, sia che derivi da una pronuncia costitutiva ex art. 1458 c.c., sia che derivi da una pronuncia dichiarativa ex art. 1456-1457 c.c.), ha effetto e realizza dunque il venir meno del rapporto, dal momento della proposizione della domanda (cfr. Cass.
7215/2014).
La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma €. 10.907,76, oltre la somma di
€. 500,00 mensili dal marzo 2024 al mese di proposizione del presente giudizio.
Dette somma vanno maggiorate degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, quanto alla somma di €. 10.907,76 dal giorno di scadenza fattura al soddisfo e quanto alla restante somma dalla data della presente decisione al soddisfo ex art. 1284, co. IV cc.
Anche la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di rilascio è fondata e meritevole di accoglimento.
Le misure ex art. 614 bis c.p.c. costituiscono uno strumento di coercizione indiretta, finalizzata ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che derivano dal provvedimento giudiziale: nel caso di specie, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione da adempiere
(riconsegna di un mezzo di lavoro) e del prevedibile danno a carico della ricorrente per il caso di perdurante (ed illegittima) detenzione dell'immobile oggetto del contratto ormai risolto da parte della ex utilizzatrice, l'ammontare della somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio può essere stabilito in €. 20,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dalla scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri aggiornati al
D.M. 147/2022, sono poste a carico di parte convenuta, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di noleggio 3 maggio 2022 relativo all'escavatore idraulico cingolato marco JCB 18Z-1 matricola 2796246-2020;
2) ordina alla società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., la restituzione alla società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, il rilascio, in favore della ricorrente, del suddetto escavatore;
3) condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma €.
10.907,76, oltre la somma di €. 500,00 mensili dal marzo 2024 al mese di proposizione del presente pagina 5 di 6 giudizio, il tutto maggiorato degli interessi di mora come in parte motiva;
4) fissa ai sensi dell'art. 614 bis cpc in euro 20,00 la somma dovuta dalla società convenuta alla società attrice per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del suddetto escavatore, dalla data del decimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza;
5)condanna la società convenuta alla pagamento delle spese di lite sostenute dalla società attrice, che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi, € 558,60 per spese esenti, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese, Iva e Cap.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 16.13.
20 marzo 2025
dott. Sabrina Luperini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2260/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
N. R.G. 2260/2024
Oggi 20 marzo 2025, alle ore 09.00, innanzi al dott. Sabrina Luperini, nelle forme di cui all'art. 127 bis cpc, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per 'avv. NICOLA CIURLI oggi sostituito dall'Avv. Sara Desideri. Parte_1
nessuno. CP_2
L'Avv. Desideri si riportata al foglio di precisazione conclusioni e alla comparsa conclusionale depositati nei termini ex art. 189 cpc e chiede che la causa venga decisa, rinunciando per quanto occorrer possa alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIURLI NICOLA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in P.ZZA MONTANELLI, 23 FUCECCHIO presso il difensore avv. CIURLI NICOLA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_2 presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione risoluzione noleggio
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 14.01.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio ha convenuto nel presente giudizio al fine di sentire accertare Parte_1 CP_1
e dichiarare la risoluzione, per grave inadempimento di del contratto di noleggio concluso CP_1 interpartes in pagina 3 di 6 data 3 maggio 2022, relativo all'escavatore idraulico, già oggetto di locazione finanziaria della società attrice da JCB Finance, e, conseguentemente ottenere la restituzione del mezzo e il Parte_1 pagamento di una somma a titolo di penale in caso di ritardata restituzione, oltre che dei canoni di noleggio e quant'altro dovuto ed oggetto delle fatture prodotte in atti, per un ammontare complessivo di
€. 10.907,76.
La società attrice ha aggiunto di aver reiteratamente richiesto a seguito dei mancati pagamenti, la restituzione dell'escavatore e di aver sporto querela in data 13 novembre 2023 per appropriazione indebita e diffidato la convenuta alla restituzione del mezzo e al dovuto pagamento con missiva del
14.11.2023.
è rimasta contumace e non ha pertanto minimamente contrastato l'avversa domanda. CP_1
La causa passa in decisione, sufficientemente istruita all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
Sugli oneri probatori
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, sul creditore che agisce in giudizio per l'adempimento o la risoluzione del contratto, grava il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, lo stesso potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe per contro l'onere della dimostrazione di eventuali fatti estintivi (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la risoluzione consensuale del contratto, che è un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, può peraltro essere desunto, salvo i limiti di forma del negozio solutorio, che non ricorrono nel caso, dalla volontà manifestata dalle parti anche tacitamente (cfr. C. Cass. sentenza n. 4714/2022).
Quanto alla domanda di risoluzione di un contratto per inosservanza degli obblighi contrattuali, la Cassazione ha affermato che il Giudice è chiamato ad accertare la non scarsa importanza dell'inadempimento, avuto riguardo all'interesse della parte non adempiente (art. 1455 c.c.). La valutazione della gravità dell'inadempimento, è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice (Cass.
12182/2020).
Nel merito
Esaminata la documentazione depositata alla luce di tali principi, emerge che le parti in causa hanno concluso un contratto di noleggio a lungo termine del mezzo da lavoro mai restituito dalla convenuta, rimasta inadempiente nel pagamento dei canoni di noleggio, pattuiti nella misura di 500,00 euro mensili, a far data dal marzo 2023.
L'inadempimento della convenuta è dunque sufficientemente grave da giustificare la risoluzione del noleggio e la condanna della società convenuta alla restituzione del mezzo e al pagamento dei canoni per il periodo di efficacia del contratto, dato che, come noto, nei contratti, come quello di specie, “ad esecuzione continuata o periodica”, ex art. 1458, co. I, c.c., la risoluzione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite.
Nel caso, la società attrice ha chiesto esplicitamente la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di €. 10.907,76 per forniture e canoni di pagina 4 di 6 noleggi fino al febbraio 2024 e la somma di €. 500,00 mensili dal marzo 2024 alla data di risoluzione, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002.
Il teste ha confermato la correttezza dei dati riportati nelle fatture emesse per il predetto Tes_1 complessivo importo di €. 10.907,76, regolarmente registrate nelle scritture contabili della società attrice.
E, per quanto concerne la domanda diretta ad ottenere il pagamento dei canoni di noleggio non fatturati, va dato di conto che la dichiarazione di risoluzione, sia che derivi da una pronuncia costitutiva ex art. 1458 c.c., sia che derivi da una pronuncia dichiarativa ex art. 1456-1457 c.c.), ha effetto e realizza dunque il venir meno del rapporto, dal momento della proposizione della domanda (cfr. Cass.
7215/2014).
La convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma €. 10.907,76, oltre la somma di
€. 500,00 mensili dal marzo 2024 al mese di proposizione del presente giudizio.
Dette somma vanno maggiorate degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002, quanto alla somma di €. 10.907,76 dal giorno di scadenza fattura al soddisfo e quanto alla restante somma dalla data della presente decisione al soddisfo ex art. 1284, co. IV cc.
Anche la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di rilascio è fondata e meritevole di accoglimento.
Le misure ex art. 614 bis c.p.c. costituiscono uno strumento di coercizione indiretta, finalizzata ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che derivano dal provvedimento giudiziale: nel caso di specie, tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione da adempiere
(riconsegna di un mezzo di lavoro) e del prevedibile danno a carico della ricorrente per il caso di perdurante (ed illegittima) detenzione dell'immobile oggetto del contratto ormai risolto da parte della ex utilizzatrice, l'ammontare della somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di rilascio può essere stabilito in €. 20,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dalla scadenza del termine di dieci giorni dalla notifica della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri aggiornati al
D.M. 147/2022, sono poste a carico di parte convenuta, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto di noleggio 3 maggio 2022 relativo all'escavatore idraulico cingolato marco JCB 18Z-1 matricola 2796246-2020;
2) ordina alla società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., la restituzione alla società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, il rilascio, in favore della ricorrente, del suddetto escavatore;
3) condanna la società convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma €.
10.907,76, oltre la somma di €. 500,00 mensili dal marzo 2024 al mese di proposizione del presente pagina 5 di 6 giudizio, il tutto maggiorato degli interessi di mora come in parte motiva;
4) fissa ai sensi dell'art. 614 bis cpc in euro 20,00 la somma dovuta dalla società convenuta alla società attrice per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del suddetto escavatore, dalla data del decimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza;
5)condanna la società convenuta alla pagamento delle spese di lite sostenute dalla società attrice, che liquida nella misura di € 7.616,00 per compensi, € 558,60 per spese esenti, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese, Iva e Cap.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 16.13.
20 marzo 2025
dott. Sabrina Luperini
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