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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14691 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31749/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31749/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato a Kharian in [...] il [...], cittadinanza pakistana, C.F. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piscopo, come da mandato in atti;
- ricorrente –
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, C.F. , in persona P.IVA_1 Controparte_2
dell'Ambasciatore pro tempore, domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, a chiesto di “accertare e Parte_1
dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente rispetto ai familiari da ricongiungere e il connesso diritto all'immediato rilascio del visto per motivi familiari”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 06/04/2023 otteneva dallo
Sportello Unico Immigrazione della competente Prefettura il nulla osta al ricongiungimento in favore dei genitori infra-sessantacinquenni CP_3
, nato a Gujrat in [...] il [...], e nata a [...] in
[...] Persona_1
Pakistan il 1 gennaio 1969; di aver ricevuto in data 13/06/2025 il diniego del rilascio del visto a favore dei suoi genitori emesso dall' a;
che il diniego Controparte_2 CP_2
si basa sulla carenza dei requisiti previsti dall'art 29 comma 1 lett. d) del D. lgs. 286/1998; in particolare, la domanda è stata rigettata vista la mancata prova della vivenza a carico dei suoi genitori e per la presenza di un'altra figlia in Pakistan.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 07/10/2025, nella quale ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso che le condizioni previste dal comma 1 dell'art 29 TUI per i genitori infra- sessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni sono alternative (da ultimo, Cass.
I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021). Il secondo inciso dell'art. 29 d.lgs. 286/98, co. 1, lettera d, applicabile al caso di specie, prevede nella sua attuale formulazione, il ricongiungimento con: “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La nozione di “genitore a carico”, che attiene alla capacità reddituale della persona ed alla sua possibilità di provvedere alle proprie esigenze economiche essenziali, è concettualmente distinta e non affiancabile a quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, che, invece, attiene all'età del soggetto e prescinde del tutto dal suo reddito e dalle sue sostanze. È evidente infatti che un genitore, sopraggiunta una certa età, ben può avere necessità di sostentamento a prescindere dalle condizioni economiche. In tale secondo caso, infatti, la condizione economica del genitore, non menzionata, non ha alcun rilievo, avendo il legislatore dato rilievo all'assenza di altri figli o all'impossibilità di questi di sostenere o sostentare il genitore.
Nel caso in esame, il padre del ricorrente è nato il [...], mentre la madre è nata il
01/01/1969, pertanto, trattandosi di soggetti infra-sessantacinquenni, ai fini del ricongiungimento familiare, in riferimento ad entrambi i genitori, devono ricorrere i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza. Nel merito, non risulta contestato il rapporto di maternità, né quello di paternità. Quanto al requisito della vivenza a carico, contestato dall'Amministrazione, risulta invece dimostrato dalle allegazioni di parte ricorrente. In atti, infatti, parte ricorrente ha depositato prova documentale del periodico e costante invio di denaro a favore di suo padre fin dal 2020 (si veda la documentazione in atti da cui risulta l'invio di n. 43 rimesse nel periodo dal 19/08/2020 al 25/05/2025 a favore del Sig. ). Controparte_3
Tale circostanza risulta anche dalle dichiarazioni dei redditi modello 730 del ricorrente, relative agli anni 2023, 2024 e 2025, in cui sono presenti i genitori come soggetti a carico.
Per ciò che attiene, invece, al contestato requisito dell'assenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, è pacifico che in Pakistan si trovi la sorella del ricorrente, la Sig.ra
Il ricorrente sostiene che sua sorella è impossibilitata economicamente Persona_2
a mantenere i genitori “in quanto vive separatamente con i figli minori, sola poiché il marito lavora all'estero a Dubai e, pertanto, totalmente dedita alla cura e alle prioritarie necessità della prole in tenera età”. Inoltre, viste le difficoltà che incontra nel vivere sola, senza marito, il ricorrente sostiene che la sorella “è in procinto di trasferirsi definitivamente a Dubai, dove raggiungerà il coniuge per ricostituire il proprio nucleo familiare e garantire il diritto alla genitorialità per i minori”. A sostegno di questa circostanza il ricorrente produce in atti due dichiarazioni giurate di sua sorella in cui afferma quanto riportato.
Produce anche un biglietto aereo per Dubai per la data del 30/10/2025, sostenendo che in quella data è programmato il suo trasferimento negli Emirati Arabi Uniti.
La documentazione menzionata non appare idonea a provare quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, non ha depositato in atti alcun riscontro dell'imminente trasferimento della sorella e, soprattutto, della definitività di tale scelta. Le dichiarazioni giurate in cui la sorella del ricorrente afferma di volersi trasferire a Dubai per seguire il marito non possono considerarsi, da sole, una valida prova. L'unico riscontro è la prenotazione online di un biglietto aereo per Dubai a nome della moglie. Tale prenotazione, tuttavia, non dimostra la volontà di trasferirsi stabilmente a Dubai della Sig.ra come Persona_2
evidenziato dall'amministrazione resistente secondo la quale il ricorrente non ha dimostrato che sua sorella ha avviato l'iter di ricongiungimento col marito o che per altre cause avrà un titolo per soggiornare negli Emirati Arabi Uniti. Pertanto, l'imminente e stabile trasferimento della sorella non risulta riscontrato. Alla luce di tali ragioni, vista la presenza nel paese di origine di un'altra figlia, non sussistono i presupposti affinché i genitori del ricorrente possano ottenere un visto di ingresso per ricongiungimento familiare, profilo che neppure la corretta comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990 avrebbe potuto correggere.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate attesa la carenza procedimentale da parte dell'amministrazione al momento dell'emissione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Roma, 22/10/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31749/2025 del Ruolo Generale e promossa da nato a Kharian in [...] il [...], cittadinanza pakistana, C.F. Parte_1
, residente in [...] C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Piscopo, come da mandato in atti;
- ricorrente –
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, C.F. , in persona P.IVA_1 Controparte_2
dell'Ambasciatore pro tempore, domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, a chiesto di “accertare e Parte_1
dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente rispetto ai familiari da ricongiungere e il connesso diritto all'immediato rilascio del visto per motivi familiari”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 06/04/2023 otteneva dallo
Sportello Unico Immigrazione della competente Prefettura il nulla osta al ricongiungimento in favore dei genitori infra-sessantacinquenni CP_3
, nato a Gujrat in [...] il [...], e nata a [...] in
[...] Persona_1
Pakistan il 1 gennaio 1969; di aver ricevuto in data 13/06/2025 il diniego del rilascio del visto a favore dei suoi genitori emesso dall' a;
che il diniego Controparte_2 CP_2
si basa sulla carenza dei requisiti previsti dall'art 29 comma 1 lett. d) del D. lgs. 286/1998; in particolare, la domanda è stata rigettata vista la mancata prova della vivenza a carico dei suoi genitori e per la presenza di un'altra figlia in Pakistan.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 07/10/2025, nella quale ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso che le condizioni previste dal comma 1 dell'art 29 TUI per i genitori infra- sessantacinquenni e per i genitori ultrasessantacinquenni sono alternative (da ultimo, Cass.
I sez. civile, n. 28202 del 14.10.2021). Il secondo inciso dell'art. 29 d.lgs. 286/98, co. 1, lettera d, applicabile al caso di specie, prevede nella sua attuale formulazione, il ricongiungimento con: “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. La nozione di “genitore a carico”, che attiene alla capacità reddituale della persona ed alla sua possibilità di provvedere alle proprie esigenze economiche essenziali, è concettualmente distinta e non affiancabile a quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, che, invece, attiene all'età del soggetto e prescinde del tutto dal suo reddito e dalle sue sostanze. È evidente infatti che un genitore, sopraggiunta una certa età, ben può avere necessità di sostentamento a prescindere dalle condizioni economiche. In tale secondo caso, infatti, la condizione economica del genitore, non menzionata, non ha alcun rilievo, avendo il legislatore dato rilievo all'assenza di altri figli o all'impossibilità di questi di sostenere o sostentare il genitore.
Nel caso in esame, il padre del ricorrente è nato il [...], mentre la madre è nata il
01/01/1969, pertanto, trattandosi di soggetti infra-sessantacinquenni, ai fini del ricongiungimento familiare, in riferimento ad entrambi i genitori, devono ricorrere i presupposti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli nel paese di origine o provenienza. Nel merito, non risulta contestato il rapporto di maternità, né quello di paternità. Quanto al requisito della vivenza a carico, contestato dall'Amministrazione, risulta invece dimostrato dalle allegazioni di parte ricorrente. In atti, infatti, parte ricorrente ha depositato prova documentale del periodico e costante invio di denaro a favore di suo padre fin dal 2020 (si veda la documentazione in atti da cui risulta l'invio di n. 43 rimesse nel periodo dal 19/08/2020 al 25/05/2025 a favore del Sig. ). Controparte_3
Tale circostanza risulta anche dalle dichiarazioni dei redditi modello 730 del ricorrente, relative agli anni 2023, 2024 e 2025, in cui sono presenti i genitori come soggetti a carico.
Per ciò che attiene, invece, al contestato requisito dell'assenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, è pacifico che in Pakistan si trovi la sorella del ricorrente, la Sig.ra
Il ricorrente sostiene che sua sorella è impossibilitata economicamente Persona_2
a mantenere i genitori “in quanto vive separatamente con i figli minori, sola poiché il marito lavora all'estero a Dubai e, pertanto, totalmente dedita alla cura e alle prioritarie necessità della prole in tenera età”. Inoltre, viste le difficoltà che incontra nel vivere sola, senza marito, il ricorrente sostiene che la sorella “è in procinto di trasferirsi definitivamente a Dubai, dove raggiungerà il coniuge per ricostituire il proprio nucleo familiare e garantire il diritto alla genitorialità per i minori”. A sostegno di questa circostanza il ricorrente produce in atti due dichiarazioni giurate di sua sorella in cui afferma quanto riportato.
Produce anche un biglietto aereo per Dubai per la data del 30/10/2025, sostenendo che in quella data è programmato il suo trasferimento negli Emirati Arabi Uniti.
La documentazione menzionata non appare idonea a provare quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, non ha depositato in atti alcun riscontro dell'imminente trasferimento della sorella e, soprattutto, della definitività di tale scelta. Le dichiarazioni giurate in cui la sorella del ricorrente afferma di volersi trasferire a Dubai per seguire il marito non possono considerarsi, da sole, una valida prova. L'unico riscontro è la prenotazione online di un biglietto aereo per Dubai a nome della moglie. Tale prenotazione, tuttavia, non dimostra la volontà di trasferirsi stabilmente a Dubai della Sig.ra come Persona_2
evidenziato dall'amministrazione resistente secondo la quale il ricorrente non ha dimostrato che sua sorella ha avviato l'iter di ricongiungimento col marito o che per altre cause avrà un titolo per soggiornare negli Emirati Arabi Uniti. Pertanto, l'imminente e stabile trasferimento della sorella non risulta riscontrato. Alla luce di tali ragioni, vista la presenza nel paese di origine di un'altra figlia, non sussistono i presupposti affinché i genitori del ricorrente possano ottenere un visto di ingresso per ricongiungimento familiare, profilo che neppure la corretta comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990 avrebbe potuto correggere.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate attesa la carenza procedimentale da parte dell'amministrazione al momento dell'emissione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Roma, 22/10/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli