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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 8.5.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 26693/2024 RG Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi, con cui elett.te domicilia (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv.
Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 parte ricorrente esponeva:
- di aver promosso innanzi al Tribunale di Napoli ricorso collettivo con altri lavoratori dipendenti della azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale CP_2 presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO, ai fini del pagamento dell'indennità integrativa FSTA (Fondo Solidarietà Trasporto Aereo) in relazione ai periodi di Cassa
Integrazione in deroga usufruiti nel 2020, ossia per il periodo dal 25/03/2020 al 31/10/2020;
- che, nelle more del giudizio, l' provvedeva al pagamento dell'indennità FSTA, CP_3 lasciando tuttavia scoperti alcuni periodi;
- che con sentenza n 4891/2023 il Tribunale statuiva “condanna l' a erogare in CP_3 favore di ciascuno dei ricorrenti indicati in epigrafe le prestazioni relative ai seguenti periodi, per i quali nessuna erogazione è intervenuta, oltre accessori come per legge: dal
01/05/2020 al 24/05/2020, dal 31/05/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al 26/07/2020, dal 01/08/2020 al 02/08/2020, dal 31/08/2020 al 31/08/2020, dal 13/09/2020 al 13/09/2020”;
- che la suddetta sentenza n. 4891/2023 non veniva appellata e dunque passava in giudicato;
- che l' ad oggi non ha ancora provveduto all'integrale pagamento delle Controparte_4 somme spettanti per i menzionati periodi.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al CP_3 pagamento in favore di parte istante della somma di € 2.580,82, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Si costituiva l' affermando che il Reparto Amministrativo, preso atto del passaggio CP_3 in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4891/2023, aveva avviato la procedura di liquidazione degli importi dovuti, maggiorati degli interessi legali, con pagamento disposto il 1 e 2 aprile 2025, come da pec inviata al difensore del ricorrente in data 2.4.25. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente confermava quanto dichiarato dall' e chiedeva dichiararsi la cessata CP_3 materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite, essendo il pagamento richiesto avvenuto solo nelle more dell'odierno giudizio. All'udienza del 8.5.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** A seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l' ha proceduto al CP_3 pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente per le causali in premessa.
Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dalle parti e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall' resistente, è pacifico il diritto della parte ricorrente CP_1 all'integrale pagamento dell'indennità FSTA stabilita con sentenza n. 4891/2023. Il pagamento, tuttavia, è avvenuto solo in data 2.4.2025, ovvero dopo il deposito del ricorso
(del 4.12.2024) e successivamente alla sua notifica.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT da quantificarsi nel 10%.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che CP_3 liquida in complessivi euro 1.030,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre IVA e CPA, spese generali e rimborso C.U., con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
Napoli 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 8.5.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 26693/2024 RG Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Pasquale Biondi, con cui elett.te domicilia (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv.
Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec: t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2024 parte ricorrente esponeva:
- di aver promosso innanzi al Tribunale di Napoli ricorso collettivo con altri lavoratori dipendenti della azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale CP_2 presso l'aeroporto di NAPOLI/CAPODICHINO, ai fini del pagamento dell'indennità integrativa FSTA (Fondo Solidarietà Trasporto Aereo) in relazione ai periodi di Cassa
Integrazione in deroga usufruiti nel 2020, ossia per il periodo dal 25/03/2020 al 31/10/2020;
- che, nelle more del giudizio, l' provvedeva al pagamento dell'indennità FSTA, CP_3 lasciando tuttavia scoperti alcuni periodi;
- che con sentenza n 4891/2023 il Tribunale statuiva “condanna l' a erogare in CP_3 favore di ciascuno dei ricorrenti indicati in epigrafe le prestazioni relative ai seguenti periodi, per i quali nessuna erogazione è intervenuta, oltre accessori come per legge: dal
01/05/2020 al 24/05/2020, dal 31/05/2020 al 28/06/2020, dal 01/07/2020 al 26/07/2020, dal 01/08/2020 al 02/08/2020, dal 31/08/2020 al 31/08/2020, dal 13/09/2020 al 13/09/2020”;
- che la suddetta sentenza n. 4891/2023 non veniva appellata e dunque passava in giudicato;
- che l' ad oggi non ha ancora provveduto all'integrale pagamento delle Controparte_4 somme spettanti per i menzionati periodi.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. al CP_3 pagamento in favore di parte istante della somma di € 2.580,82, o al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_3 di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Si costituiva l' affermando che il Reparto Amministrativo, preso atto del passaggio CP_3 in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4891/2023, aveva avviato la procedura di liquidazione degli importi dovuti, maggiorati degli interessi legali, con pagamento disposto il 1 e 2 aprile 2025, come da pec inviata al difensore del ricorrente in data 2.4.25. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente confermava quanto dichiarato dall' e chiedeva dichiararsi la cessata CP_3 materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite, essendo il pagamento richiesto avvenuto solo nelle more dell'odierno giudizio. All'udienza del 8.5.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** A seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l' ha proceduto al CP_3 pagamento di quanto ancora dovuto al ricorrente per le causali in premessa.
Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dalle parti e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall' resistente, è pacifico il diritto della parte ricorrente CP_1 all'integrale pagamento dell'indennità FSTA stabilita con sentenza n. 4891/2023. Il pagamento, tuttavia, è avvenuto solo in data 2.4.2025, ovvero dopo il deposito del ricorso
(del 4.12.2024) e successivamente alla sua notifica.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in parte dispositiva, comprensiva dell'aumento ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014 per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT da quantificarsi nel 10%.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che CP_3 liquida in complessivi euro 1.030,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre IVA e CPA, spese generali e rimborso C.U., con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
Napoli 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile