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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/03/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2107/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 2107/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] CP_2
CP_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTO/I
Oggi 28 marzo 2025 ad ore 17.19 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2107/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_1 C.F._1
MARTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MORELLI MARTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3 contumaci (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMEL Controparte_6 C.F._4
ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIACOMEL ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMEL Controparte_4 C.F._5
ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIACOMEL ALBERTO
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOMEZZOLI CP_7 C.F._6
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMEZZOLI ILARIA
TERZO CHIAMATO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDO Controparte_8 C.F._7
SOAVE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARNALDO SOAVE
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDO Controparte_9 C.F._8
SOAVE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARNALDO SOAVE
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso: “Nel merito: - per la causali di cui in atti, dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo Mapp. 175 e 47
(Foglio 3, Catasto Fabbricati Comune di Villafranca di Verona, Loc. Pozzomoretto), di proprietà esclusiva della Sig.ra , ed a carico degli adiacenti mappali 264, di proprietà dei Sig.ri Parte_1
e , e mapp. 93, di proprietà dei Sig.ri e CP_1 Controparte_5 Controparte_4 [...]
secondo il percorso indicato e/o rilevabile nell'allegata perizia di parte con relativo CP_6 elaborato grafico a firma del Geom. da considerarsi richiamato e trascritto, o secondo Persona_1
pagina 2 di 6 il diverso tracciato ritenuto idoneo dal Giudicante;
- ordinare ai convenuti di sospendere qualsiasi atto di turbativa dell'esercizio di essa e di riportare, se del caso, le condizioni dello stradello e del cortile adibito da tempo immemorabile, comunque sin dal 1969, al passaggio de quo;
- ordinarsi al
Conservatore dei relativi R.R.I. di Verona di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge con esonero da ogni responsabilità; - condannare i convenuti al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- con condanna ex art. 96 c.p.c, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati alla signora per tutti i motivi esposti in atti, secondo l'importo ritenuto Pt_1 di giustizia”.
La parte convenuta ha concluso: “NEL MERITO 1) respingersi tutte le domande e le eccezioni formulate dalla signora nei confronti dei signori e Parte_1 Controparte_6 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle CP_4 domande della signora nei confronti dei signori e Parte_1 Controparte_6 [...]
, il signor sia: in via principale: 2.1) condannato ai sensi dell'art. 1480 CP_4 CP_7 c.c., stante l'evizione parziale di cui all'art. 1484 c.c. o la possibile esistenza di un diritto reale che diminuisce il libero godimento del bene compravenduto di cui all'art. 1489 c.c., a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno a pagare, ai signori e , la Controparte_6 Controparte_4 somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio previa espletanda CTU e consistenti nella diminuzione di valore dell'area cortiva, di cui è causa, sulla quale insisterebbe la contestata servitù di passaggio pedonale e carraio rispetto a quella priva di detta servitù di passaggio pedonale e carraio, da quantificarsi, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1053 c.c. mediante il controvalore dell'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, oltre interessi dalla esigibilità al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ed oltre, a corrispondere loro le spese fatte per la denunzia della lite e quelle che dovranno eventualmente rimborsare alla signora Parte_1
in caso di eventuale accoglimento delle sue domande;
in via subordinata: 2.2) previo
[...] accertamento della violazione da parte dello stesso signor dell'obbligo di CP_7 comportarsi secondo buona fede ex art. 1337 c.c., condannato al risarcimento a favore dei signori
e dei danni dagli stessi patiti e consistenti nella diminuzione di Controparte_6 Controparte_4 valore dell'area cortiva sulla quale insisterebbe la contestata servitù di passaggio pedonale e carraio richiesta da parte attrice rispetto a quella priva di detta servitù di passaggio pedonale e carraio, da quantificarsi, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1053 c.c. mediante il controvalore dell'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, oltre interessi dalla esigibilità al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ed oltre, a corrispondere loro le spese fatte per la denunzia della lite e quelle che dovranno eventualmente rimborsare alla signora Parte_1
in caso di eventuale accoglimento delle sue domande;
3) con vittoria di spese e compensi di
[...] causa e con rimborso ai signori e della somma di €. 1.767,78.= Controparte_6 Controparte_4 da essi pagata al loro CTP geom. o quella somma maggiore o minore che sarà Controparte_10 risultata accertata in corso di causa.”.
Il terzo chiamato ha concluso: “1) nel merito accertare l'insussistenza dei diritti ex CP_7 adverso vantati e conseguentemente rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti del sig.
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) In subordine, nel merito, nel caso di CP_7 accoglimento delle domande nei confronti dei sig. condannare i signori CP_7 [...]
a tenerlo indenne da quanto sarà condannato a versare ai signori e CP_8 Controparte_4
3) in ulteriore subordine condannare i sigg. e Controparte_11 Controparte_8 Controparte_9
a rifondere al sig. tutto quanto sarà eventualmente tenuto a pagare ai convenuti CP_7
AY e 4) in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi CP_12 professionali del presente giudizio a favore del sig. ”. CP_7
I terzi chiamati e hanno concluso: “NEL MERITO: respingersi le Controparte_8 Controparte_9 domande tutte formulate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi dalla sig.ra Pt_1
pagina 3 di 6 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, respingersi le domande formulate Pt_1 dal sig. nei confronti dei sigg.ri e , con ogni CP_7 Controparte_8 Controparte_9 ulteriore provvedimento di ragione e di legge. IN OGNI CASO: rifusione di spese, compensi e spese generali 15% del presente giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla condanna della sig.ra Parte_1
per lite temeraria, ex art. 96, c.3, c.p.c. Rimborso ai sigg.ri e
[...] Controparte_8 Controparte_9 delle competenze del proprio C.T.P. Ing. pari ad € 1.498,77=”. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che l'attrice deduceva che lei stessa e i suoi ascendenti, da tempo immemore, per accedere al mappale 175 ad altro mappale di loro proprietà identificato con partita 7507, foglio3, particella 47, hanno esercitato passaggio pedonale e veicolare in modo palese, pacifico, continuo ed ininterrotto, asservendo al loro fabbricato il tratto di stradello insistente sulla proprietà e il Persona_3 tratto di cortile per accedere più comodamente al terreno di loro proprietà di Controparte_13 cui al mappale 47, oggi di proprietà dell'attrice; rilevato che si costituivano in giudizio i signori e contestando Controparte_6 Controparte_4 quanto esposto nell'atto di citazione in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedendo la chiamata in causa di il quale si costituiva in giudizio come terzo chiamato precisando di avere a CP_7 sua volta acquistato l'immobile da e , per cui anch'essi si costituivano Controparte_8 Controparte_9 come terzi chiamati da parte di contestando quanto dedotto dall'attrice; CP_7 richiamati gli atti e documenti di causa depositati dalle parti;
visti gli artt. 1158 e ss. c.c.; considerato che ai fini dell'acquisto per usucapione deve essere provata la circostanza che possesso si sia protratto per più di venti anni uti dominus, in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto;
vista la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con la sentenza 12 novembre 2024, n. 29174 ricorda che possono acquistarsi per usucapione le servitù apparenti (art. 1061 c.c.) e che la servitù di passaggio, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio. Le suddette opere devono dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma
“di preciso onere a carattere stabile”. In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati allo scopo di permettere l'accesso. Pertanto, occorre un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù; visto l'art. 1061 c.c.. e considerato che affinchè una servitù di passaggio possa essere acquistata per usucapione, deve essere apparente e, cioè, devono esistere nel fondo servente o in quello dominante segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano una funzione di strumentalità necessaria pagina 4 di 6 rispetto all'esercizio della servitù e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l'esistenza;
considerato che
per accertare l'usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente provare il solo decorso del tempo e l'esistenza di un'opera, ma è richiesto anche di provare che tale opera sin dall'inizio presentasse i requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione. Ne deriva che per dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, è necessario dimostrare l'esercizio continuato e pacifico protratto per almeno vent'anni, l'esistenza di opere permanenti e visibili e che tali opere siano dimostrazione di una servitù manifesta, in quanto oggettivamente destinate al suo esercizio, sul presupposto di una protratta acquiescenza del titolare del fondo asseritamente servente ad una situazione suscettibile di far sorgere un altrui diritto reale;
ritenuto cioè che, per tutto il periodo necessario al compimento dell'usucapione in oggetto, le opere debbano essere visibili, essendo la visibilità delle opere condizione indispensabile per porre il proprietario del fondo servente in grado di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù; che tali opere siano inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, visibili e permanenti per tutto il tempo necessario al compimento dell'usucapione, ed essere idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù ed avere, infine, una evidente ed inequivoca destinazione all'esercizio del potere corrispondente alla servitù;
considerato che
venivano sentiti i testi di parte attrice e , i testi di parte Parte_2 Testimone_1 convenuta e , quest'ultimo comune Controparte_13 Testimone_2 Testimone_3 anche alla parte;
Controparte_14 considerato che dalle prove testimoniali assunte non è stata raggiunto l'accertamento dell'usucapione richiesta dalla parte attrice, mancando la prova in ordine ai predetti requisiti richiesti e più sopra specificati, che non emergono dalla deposizione dei testi di parte attrice;
considerato altresì che l'asserito possesso dell'attrice è infraventennale poiché decorre dall'atto di donazione da parte dei genitori, sigg.ri e datato 06.11.2001 sino alla CP_15 Parte_3 proposizione della domanda giudiziale, il 14.02.2020; l'asserito possesso uti dominus dei danti causa, pur se sommato a quello dell'attrice, nel complesso non è fornito di prova sufficiente a supportare la domanda attorea in quanto non ne è provato l'animus; considerato che veniva altresì esperita consulenza tecnica d'ufficio; vista la relazione tecnica del CTU in cui è precisato: ”dalla documentazione edilizia prodotta in atti e riportata nella Tavole 03, si può riscontrare che, quantomeno fino alla data di presentazione della pratica edilizia di cui alla citata DIA del 28/05/2021 [rectius 2001], l'accesso al fondo dell'attrice, ove attualmente è presente il cancello carraio, era interessato da un muro che è stato demolito, per cui non poteva essere esercitato il passaggio rilevato oggi.”; letti i chiarimenti del CTU in cui si precisa: “Nella tavola progettuale della succitata DIA, protocollo
11743 del 28/05/2001, alla rappresentazione dello stato attuale pre-intervento viene raffigurata graficamente la presenza di un muretto in corrispondenza dell'attuale cancello carraio. La pratica prevede la demolizione di detta porzione di muretto, rappresentata graficamente con colorazione gialla come da prassi tecnica negli elaborati progettuali. Dalla lettura degli elaborati progettuali della
DIA nasce la deduzione logica che la presenza del manufatto “muretto” ostacolava il passaggio nel punto in cui oggi si rileva un cancello carraio, quantomeno fino alla data della presentazione della pratica di demolizione ossia della DIA protocollo n. 1174 del 28/05/2001”; considerato che non vi sono ragioni per discostarsi da quanto riportato dal CTU nella relazione tecnica d'ufficio;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda di parte attrice non può essere accolta;
atteso che parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese legali, nei confronti di tutte le parti costituite, in ossequio al principio della soccombenza, in quanto le successive chiamate in causa sono state la diretta conseguenza della domanda principale, ed altresì al pagamento delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio e quelle dei CTP, ove siano state documentate;
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda,
- rigetta la domanda attorea;
- condanna (C.F. , al pagamento della Parte_1 C.F._1 consulenza tecnica d'ufficio, nonché al pagamento nei confronti di CP_6
(C.F. , e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), in solido tra loro, delle spese legali del presente procedimento, C.F._5 che liquida in € 8.377,60 oltre IVA, CPA e spese generali, nonché dell'importo di €
1.767,78 per la consulenza tecnica di parte;
- condanna (C.F. , al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 legali del presente procedimento nei confronti di (C.F. CP_7
), che liquida in € 3.196,60 oltre IVA, CPA e spese generali;
C.F._6
- condanna (C.F. , al pagamento nei Parte_1 C.F._1 confronti di (C.F.: ), e Controparte_8 C.F._7 CP_9
(c.f.: ), in solido tra loro, delle spese legali del
[...] C.F._8 presente procedimento, che liquida in € 4.189,90 oltre IVA, CPA e spese generali, nonché dell'importo di € 1.498,77 per la consulenza tecnica di parte.
28 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA cd. “CARTOLARE” CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
NELLA CAUSA n. R.G. 2107/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] CP_2
CP_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTO/I
Oggi 28 marzo 2025 ad ore 17.19 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia dato atto del deposito delle note di trattazione scritta come indicato nel decreto di fissazione udienza a trattazione scritta;
letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni come precisate nelle predette note scritte e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che viene a far parte integrante del presente verbale. Preso atto dell'impossibilità di dare lettura della sentenza alle parti, la stessa si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale e viene immediatamente depositata. Dispone che venga inserita nello “storico” del fascicolo l'annotazione udienza mediante deposito di note scritte.
Si comunichi il presente verbale ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2107/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORELLI Parte_1 C.F._1
MARTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MORELLI MARTINA
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_5 C.F._3 contumaci (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMEL Controparte_6 C.F._4
ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIACOMEL ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMEL Controparte_4 C.F._5
ALBERTO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GIACOMEL ALBERTO
CONVENUTI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOMEZZOLI CP_7 C.F._6
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMEZZOLI ILARIA
TERZO CHIAMATO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDO Controparte_8 C.F._7
SOAVE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARNALDO SOAVE
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. ARNALDO Controparte_9 C.F._8
SOAVE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ARNALDO SOAVE
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso: “Nel merito: - per la causali di cui in atti, dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo Mapp. 175 e 47
(Foglio 3, Catasto Fabbricati Comune di Villafranca di Verona, Loc. Pozzomoretto), di proprietà esclusiva della Sig.ra , ed a carico degli adiacenti mappali 264, di proprietà dei Sig.ri Parte_1
e , e mapp. 93, di proprietà dei Sig.ri e CP_1 Controparte_5 Controparte_4 [...]
secondo il percorso indicato e/o rilevabile nell'allegata perizia di parte con relativo CP_6 elaborato grafico a firma del Geom. da considerarsi richiamato e trascritto, o secondo Persona_1
pagina 2 di 6 il diverso tracciato ritenuto idoneo dal Giudicante;
- ordinare ai convenuti di sospendere qualsiasi atto di turbativa dell'esercizio di essa e di riportare, se del caso, le condizioni dello stradello e del cortile adibito da tempo immemorabile, comunque sin dal 1969, al passaggio de quo;
- ordinarsi al
Conservatore dei relativi R.R.I. di Verona di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge con esonero da ogni responsabilità; - condannare i convenuti al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
- con condanna ex art. 96 c.p.c, al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati alla signora per tutti i motivi esposti in atti, secondo l'importo ritenuto Pt_1 di giustizia”.
La parte convenuta ha concluso: “NEL MERITO 1) respingersi tutte le domande e le eccezioni formulate dalla signora nei confronti dei signori e Parte_1 Controparte_6 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento delle CP_4 domande della signora nei confronti dei signori e Parte_1 Controparte_6 [...]
, il signor sia: in via principale: 2.1) condannato ai sensi dell'art. 1480 CP_4 CP_7 c.c., stante l'evizione parziale di cui all'art. 1484 c.c. o la possibile esistenza di un diritto reale che diminuisce il libero godimento del bene compravenduto di cui all'art. 1489 c.c., a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno a pagare, ai signori e , la Controparte_6 Controparte_4 somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio previa espletanda CTU e consistenti nella diminuzione di valore dell'area cortiva, di cui è causa, sulla quale insisterebbe la contestata servitù di passaggio pedonale e carraio rispetto a quella priva di detta servitù di passaggio pedonale e carraio, da quantificarsi, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1053 c.c. mediante il controvalore dell'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, oltre interessi dalla esigibilità al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ed oltre, a corrispondere loro le spese fatte per la denunzia della lite e quelle che dovranno eventualmente rimborsare alla signora Parte_1
in caso di eventuale accoglimento delle sue domande;
in via subordinata: 2.2) previo
[...] accertamento della violazione da parte dello stesso signor dell'obbligo di CP_7 comportarsi secondo buona fede ex art. 1337 c.c., condannato al risarcimento a favore dei signori
e dei danni dagli stessi patiti e consistenti nella diminuzione di Controparte_6 Controparte_4 valore dell'area cortiva sulla quale insisterebbe la contestata servitù di passaggio pedonale e carraio richiesta da parte attrice rispetto a quella priva di detta servitù di passaggio pedonale e carraio, da quantificarsi, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1053 c.c. mediante il controvalore dell'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, oltre interessi dalla esigibilità al saldo effettivo, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ed oltre, a corrispondere loro le spese fatte per la denunzia della lite e quelle che dovranno eventualmente rimborsare alla signora Parte_1
in caso di eventuale accoglimento delle sue domande;
3) con vittoria di spese e compensi di
[...] causa e con rimborso ai signori e della somma di €. 1.767,78.= Controparte_6 Controparte_4 da essi pagata al loro CTP geom. o quella somma maggiore o minore che sarà Controparte_10 risultata accertata in corso di causa.”.
Il terzo chiamato ha concluso: “1) nel merito accertare l'insussistenza dei diritti ex CP_7 adverso vantati e conseguentemente rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti del sig.
[...] in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) In subordine, nel merito, nel caso di CP_7 accoglimento delle domande nei confronti dei sig. condannare i signori CP_7 [...]
a tenerlo indenne da quanto sarà condannato a versare ai signori e CP_8 Controparte_4
3) in ulteriore subordine condannare i sigg. e Controparte_11 Controparte_8 Controparte_9
a rifondere al sig. tutto quanto sarà eventualmente tenuto a pagare ai convenuti CP_7
AY e 4) in ogni caso con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi CP_12 professionali del presente giudizio a favore del sig. ”. CP_7
I terzi chiamati e hanno concluso: “NEL MERITO: respingersi le Controparte_8 Controparte_9 domande tutte formulate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi dalla sig.ra Pt_1
pagina 3 di 6 in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, respingersi le domande formulate Pt_1 dal sig. nei confronti dei sigg.ri e , con ogni CP_7 Controparte_8 Controparte_9 ulteriore provvedimento di ragione e di legge. IN OGNI CASO: rifusione di spese, compensi e spese generali 15% del presente giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla condanna della sig.ra Parte_1
per lite temeraria, ex art. 96, c.3, c.p.c. Rimborso ai sigg.ri e
[...] Controparte_8 Controparte_9 delle competenze del proprio C.T.P. Ing. pari ad € 1.498,77=”. Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che l'attrice deduceva che lei stessa e i suoi ascendenti, da tempo immemore, per accedere al mappale 175 ad altro mappale di loro proprietà identificato con partita 7507, foglio3, particella 47, hanno esercitato passaggio pedonale e veicolare in modo palese, pacifico, continuo ed ininterrotto, asservendo al loro fabbricato il tratto di stradello insistente sulla proprietà e il Persona_3 tratto di cortile per accedere più comodamente al terreno di loro proprietà di Controparte_13 cui al mappale 47, oggi di proprietà dell'attrice; rilevato che si costituivano in giudizio i signori e contestando Controparte_6 Controparte_4 quanto esposto nell'atto di citazione in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedendo la chiamata in causa di il quale si costituiva in giudizio come terzo chiamato precisando di avere a CP_7 sua volta acquistato l'immobile da e , per cui anch'essi si costituivano Controparte_8 Controparte_9 come terzi chiamati da parte di contestando quanto dedotto dall'attrice; CP_7 richiamati gli atti e documenti di causa depositati dalle parti;
visti gli artt. 1158 e ss. c.c.; considerato che ai fini dell'acquisto per usucapione deve essere provata la circostanza che possesso si sia protratto per più di venti anni uti dominus, in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto;
vista la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con la sentenza 12 novembre 2024, n. 29174 ricorda che possono acquistarsi per usucapione le servitù apparenti (art. 1061 c.c.) e che la servitù di passaggio, ai fini dell'usucapione, deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio. Le suddette opere devono dimostrare l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere evidente che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, ma
“di preciso onere a carattere stabile”. In relazione all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati allo scopo di permettere l'accesso. Pertanto, occorre un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù; visto l'art. 1061 c.c.. e considerato che affinchè una servitù di passaggio possa essere acquistata per usucapione, deve essere apparente e, cioè, devono esistere nel fondo servente o in quello dominante segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano una funzione di strumentalità necessaria pagina 4 di 6 rispetto all'esercizio della servitù e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l'esistenza;
considerato che
per accertare l'usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente provare il solo decorso del tempo e l'esistenza di un'opera, ma è richiesto anche di provare che tale opera sin dall'inizio presentasse i requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione. Ne deriva che per dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, è necessario dimostrare l'esercizio continuato e pacifico protratto per almeno vent'anni, l'esistenza di opere permanenti e visibili e che tali opere siano dimostrazione di una servitù manifesta, in quanto oggettivamente destinate al suo esercizio, sul presupposto di una protratta acquiescenza del titolare del fondo asseritamente servente ad una situazione suscettibile di far sorgere un altrui diritto reale;
ritenuto cioè che, per tutto il periodo necessario al compimento dell'usucapione in oggetto, le opere debbano essere visibili, essendo la visibilità delle opere condizione indispensabile per porre il proprietario del fondo servente in grado di rendersi conto della possibile costituzione di una servitù; che tali opere siano inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, visibili e permanenti per tutto il tempo necessario al compimento dell'usucapione, ed essere idonee, per struttura e funzione, a rendere manifesto l'esercizio di un potere corrispondente ad una servitù ed avere, infine, una evidente ed inequivoca destinazione all'esercizio del potere corrispondente alla servitù;
considerato che
venivano sentiti i testi di parte attrice e , i testi di parte Parte_2 Testimone_1 convenuta e , quest'ultimo comune Controparte_13 Testimone_2 Testimone_3 anche alla parte;
Controparte_14 considerato che dalle prove testimoniali assunte non è stata raggiunto l'accertamento dell'usucapione richiesta dalla parte attrice, mancando la prova in ordine ai predetti requisiti richiesti e più sopra specificati, che non emergono dalla deposizione dei testi di parte attrice;
considerato altresì che l'asserito possesso dell'attrice è infraventennale poiché decorre dall'atto di donazione da parte dei genitori, sigg.ri e datato 06.11.2001 sino alla CP_15 Parte_3 proposizione della domanda giudiziale, il 14.02.2020; l'asserito possesso uti dominus dei danti causa, pur se sommato a quello dell'attrice, nel complesso non è fornito di prova sufficiente a supportare la domanda attorea in quanto non ne è provato l'animus; considerato che veniva altresì esperita consulenza tecnica d'ufficio; vista la relazione tecnica del CTU in cui è precisato: ”dalla documentazione edilizia prodotta in atti e riportata nella Tavole 03, si può riscontrare che, quantomeno fino alla data di presentazione della pratica edilizia di cui alla citata DIA del 28/05/2021 [rectius 2001], l'accesso al fondo dell'attrice, ove attualmente è presente il cancello carraio, era interessato da un muro che è stato demolito, per cui non poteva essere esercitato il passaggio rilevato oggi.”; letti i chiarimenti del CTU in cui si precisa: “Nella tavola progettuale della succitata DIA, protocollo
11743 del 28/05/2001, alla rappresentazione dello stato attuale pre-intervento viene raffigurata graficamente la presenza di un muretto in corrispondenza dell'attuale cancello carraio. La pratica prevede la demolizione di detta porzione di muretto, rappresentata graficamente con colorazione gialla come da prassi tecnica negli elaborati progettuali. Dalla lettura degli elaborati progettuali della
DIA nasce la deduzione logica che la presenza del manufatto “muretto” ostacolava il passaggio nel punto in cui oggi si rileva un cancello carraio, quantomeno fino alla data della presentazione della pratica di demolizione ossia della DIA protocollo n. 1174 del 28/05/2001”; considerato che non vi sono ragioni per discostarsi da quanto riportato dal CTU nella relazione tecnica d'ufficio;
considerato che
, pertanto, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, la domanda di parte attrice non può essere accolta;
atteso che parte attrice dovrà essere condannata al pagamento delle spese legali, nei confronti di tutte le parti costituite, in ossequio al principio della soccombenza, in quanto le successive chiamate in causa sono state la diretta conseguenza della domanda principale, ed altresì al pagamento delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio e quelle dei CTP, ove siano state documentate;
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P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda,
- rigetta la domanda attorea;
- condanna (C.F. , al pagamento della Parte_1 C.F._1 consulenza tecnica d'ufficio, nonché al pagamento nei confronti di CP_6
(C.F. , e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), in solido tra loro, delle spese legali del presente procedimento, C.F._5 che liquida in € 8.377,60 oltre IVA, CPA e spese generali, nonché dell'importo di €
1.767,78 per la consulenza tecnica di parte;
- condanna (C.F. , al pagamento delle spese Parte_1 C.F._1 legali del presente procedimento nei confronti di (C.F. CP_7
), che liquida in € 3.196,60 oltre IVA, CPA e spese generali;
C.F._6
- condanna (C.F. , al pagamento nei Parte_1 C.F._1 confronti di (C.F.: ), e Controparte_8 C.F._7 CP_9
(c.f.: ), in solido tra loro, delle spese legali del
[...] C.F._8 presente procedimento, che liquida in € 4.189,90 oltre IVA, CPA e spese generali, nonché dell'importo di € 1.498,77 per la consulenza tecnica di parte.
28 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
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