Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 28791 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 01/08/2023 e vertente
TRA
), nato a ELBES (EGITTO) in [...] Parte_1 C.F._1
25/12/1985 rappresentato e difeso dall'Avv. SANSONE AMINA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. GARAVAGLIA MARCELLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale del minore , nato il [...], Avv. BELLMAN Per_1
FRANCESCO
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 14/9/2023
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione congiunte delle conclusioni:
1. Limitare la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e confermare l'affidamento del minore Per_1 all'Ente per la durata di mesi 24 ex art. 5bis della L. 184/1983, fatte salva ogni possibilità di proroga;
2.Confermare l'incarico ai Servizi Sociali autorizzandoli a porre in essere i più ampi e opportuni interventi a favore del minore, ivi compreso il collocamento presso Comunità terapeutiche, nonché a fornire ogni supporto anche terapeutico per i genitori, con particolare riguardo alla madre;
3.Confermare il collocamento del minore presso il padre, con mantenimento ad Per_1
integrale carico di quest'ultimo e suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie indicate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Milano (Ed. Novembre 2017);
4.Fintanto che il minore continuerà a vivere presso la madre, essendo particolarmente difficoltoso dare attuazione al trasferimento del minore presso il padre, porre a carico del sig. un Pt_1 contributo mensile al mantenimento per il figlio di € 350,00, oltre il 50% delle spese Per_1
straordinarie indicate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Milano (Ed. Novembre 2017), da versarsi alla signora CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
A seguito di ricorso iscritto in data 1/8/2023, il tribunale pronunciava la sentenza di scioglimento del matrimonio in data 13/5/20204. Con ordinanza in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio per le questioni concernenti il minore Per_1
All'udienza del 22/5/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione del minore.
All'udienza dell'11 luglio 2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione di tutti gli operatori coinvolti negli interventi a sostegno del minore. All'esito, il tribunale disponeva il collocamento comunitario di Per_1
All'udienza del 30/10/2024 il Giudice delegato sentiva le parti ed il curatore speciale in ordine alle prospettive di effettivo collocamento.
All'udienza di verifica del 18/12/2024 il curatore speciale riferiva del fallimento del tentato collocamento comunitario. All'udienza del 9/1/2025 il Giudice delegato procedeva alla nuova audizione degli operatori e del responsabile del servizio di tutela minori del Comune di Magenta.
All'udienza del 22/1/2025, celebrata con il deposito di note scritte, le parti tutte rimettevano le conclusioni congiunte sopra richiamate.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 22/01/2025
La responsabilità genitoriale
Va immediatamente precisato che, tra le parti, non vi è effettivamente mai stata controversia. Il giudizio è stato svolto e mantenuto aperto per diverso tempo con l'unico scopo di adottare i possibili provvedimenti di sostegno e terapeutici per provvedimenti che le parti non avrebbero potuto Per_1
adottare senza il sostegno del tribunale. Purtroppo l'intento del tribunale non è stato raggiunto. Ma partiamo dal principio. è un ragazzo che ha già una storia di collocamento comunitario alle Per_1
spalle. Dopo questa esperienza, descritta dal ragazzo in modo negativo, stato collocato dalla Per_1
madre e dotato di una serie di supporti terapeutici ed educativi ben preso rivelatisi di impossibile attuazione. Il problema di è il palese e dichiarato ritiro sociale. non frequenta alcuna Per_1 Per_1
scuola, non ha amici “reali”, trascorre il giorno (sarebbe meglio dire “la notte”) a praticare giochi on- line, riscuotendo anche un certo successo. Il ragazzo – che è intellettivamente dotato - ha spiegato al
Giudice delegato la sua incapacità a relazionarsi con il mondo esterno. Egli sente ed è convinto di non avere bisogno di relazioni esterne e di istruzione. Il suo obiettivo è guadagnarsi (anche bene) da vivere giocando in rete. a sempre vive con la madre, che è però persona fragile e meno dotata Per_1
del figlio. La madre viene dunque sopraffatta da che di fatto decide ciò che vuole. Quando la Per_1
signora ha tentato di imporre determinate regole, si sono verificati scontri anche fisici che l'hanno vista ovviamente soccombere. Il padre di persona, invece, ben dotata e cosciente dei problemi Per_1
del figlio. Tuttavia egli svolge un ruolo sostanzialmente defilato. Il signor ha costituito Pt_1
un'altra famiglia, si reca spesso in Egitto e vede ome una figura sostanzialmente marginale Per_1
nella sua vita. Tutto questo lo si dice non per esprimere giudizi, ma per fotografare la situazione.
Il Giudice delegato ha cercato, come prima cosa e con l'ausilio importante del curatore speciale, di ottenere una nuova valutazione NPI del ragazzo al fine di definire una linea di intervento. Questo obiettivo è stato parzialmente raggiunto nel senso che a rifiutato l'ultima parte del percorso di Per_1
valutazione. Successivamente, il Giudice delegato ha esplorato la possibilità di un intervento terapeutico domiciliare, avvalendosi del servizio di psichiatria infantile territoriale. Ma anche questo passaggio è fallito stante la non adesione del minore. Il passo successivo è stato quello di collocare al padre, che è figura sicuramente in grado di imporre delle regole. Purtroppo le regole non Per_1
sono gradite da il collocamento è rimasto solo formale, nel senso che on è mai andato Per_1 Per_1 dal padre. L'ultimo tentativo è stato il collocamento in comunità terapeutica. Il collocamento è stato effettuato con grande fatica ed è fallito praticamente già il giorno dopo, con l'allontanamento del minore, spalleggiato dalla madre. Come è stato ampiamente spiegato dal dr. il collocamento Per_2
comunitario avrebbe potuto avere successo solo con la convinta adesione e collaborazione di entrambi i genitori;
cosa che non è accaduta. Il padre, come sempre, si è sostanzialmente defilato. La madre si
è allineata sulle posizioni del figlio, del tutto incapace di comprendere la situazione di pregiudizio in cui versa il minore. Oggi la madre dichiara la contrarietà ad ogni ulteriore intervento sul minore, nella convinzione – ovviamente totalmente fallace – di potere provvedere lei stessa.
In definitiva, la situazione è, oggi, senza soluzione. Le conclusioni congiunte delle parti rappresentano l'unica possibilità. L'aspetto economico, del tutto marginale nella vicenda, non ha mai rappresentato un problema.
Le spese di lite sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA il minore all'Ente Comune di Bareggio, con limitazione della Per_1
responsabilità genitoriale in ordine alle scelte sanitarie, educative e di collocamento, per la durata di anni due. Almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) DELEGA i servizi sociali dell'Ente a adottare ogni intervento ritenuto utile per il supporto e la cura del minore, ivi inclusa la prosecuzione della presa in carico presso il servizio NPI, la disciplina delle frequentazioni genitoriali, il possibile collocamento presso il padre o il collocamento in idonea comunità ove ritenuto rispondente all'interesse del minore;
3) PONE a carico del padre un assegno di euro 350,00 mensili come già rivalutato dall'epoca della separazione e con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del tribunale di Milano;
4) AUTORIZZA la madre a percepire al 100% l'assegno unico per la famiglia;
5) MANDA al Giudice Tutelare per la vigilanza;
6) DICHIARA compensate le spese di lite;
7) MANDA al Cancelliere per comunicazione all'Ente affidatario comune di Bareggio e al giudice tutelare.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/01/2025 IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni