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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 704 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1460/2019 del 29 giugno 2019, depositata il 4 luglio 2019, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via E, de Riso n. 52, presso lo studio dell'Avv. Stefano Nimpo che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede legale in Pescara, alla Via Venezia, n. 49, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: Email_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. , in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Iannoni, n. 68 –
Palazzo De Nobili, presso l'Ufficio Legale del medesimo e rappresentato e CP_2 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Save rio Molica e Annarita De Siena
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2024, l'appellante precisava le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti, atti difensivi e verbali di causa e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ritualmente notificato,
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro Parte_1 CP_1
e il , ciascuno in persona dei rispettivi legali rapp resentanti
[...] Controparte_2
p.t., al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza dell'impugnata ingiunzione di
RGAC n. 704/2020 - Pagina 1 di 14 pagamento n. 0222619 del 4 dicembre 2017 dell'importo di € 923,88, nonché
l'illegittimità e/o nullità della procedura azionata per il soddisfacimento del credito, asseritamente vantato dal e l'intervenuta prescrizione dello stesso;
Controparte_2 in subordine chiedeva la rideterminazione dell'importo in contestazione, decurtato della somma richiesta a titolo di maggiorazione ex L. 689/81.
A sostegno dell'opposizione – premesso che l'ingiunzione impugnata, Parte_1 notificata a mezzo posta in data 22 dicembre 2017 da si riferiva al Controparte_1 mancato pagamento “di una serie di verbali di contravvenzione al codice della strada” non meglio specificati relativi all'anno 2013, di cui l'opponente veniva a conoscenza solo con la notificazione dell'atto impugnato – eccepiva in via preliminare: 1)
l'inesistenza dell'ingiunzione fiscale, in quanto “corredata solo dall'indicazione del legale rappresentante dell' ” e, dunque priva sia del visto di esecutorietà che CP_3 della sottoscrizione del funzionario responsabile della riscossione, requisiti entrambi necessari per la validità della medesima;
2) la nullità/inesistenza della stessa perché notificata, in violazione del l'art. 14 L. 689/1981 e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a mezzo posta e non mediante soggetti all'uopo abilitati.
Eccepiva, altresì l'illegittimità della procedura azionata “per difetto assoluto di legittimazione all'adozione dell'atto impositivo e del conseguente potere riscossivo” in capo alla coinvolta in diverse inchieste giudiziarie per “presunti illeciti Controparte_1
e/o irregolarità posti in essere dai suoi funzionari nell'esercizio dell'attività di riscossione (….) indagati (..) per corruzione, tentata truffa e abuso d'ufficio” e condannata dal Tribunale di Taranto con sentenza del 25 marzo 2014 e, pertanto, raggiunta dal divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno, nonché sospesa dall'Albo delle società abilitate ai sensi dell'art. 53 D.lgs.
446/1997.
Deduceva, inoltre, che l'ingiunzione impugnata era nulla perché priva di motivazione;
per omessa allegazione degli atti richiamati (verbali di accertamento delle violazioni al
Codice della Strada, peraltro mai notificati) ed omessa indicazione dei termini, delle modalità e dell'autorità, giurisdizionale o amministrativa, presso la quale proporre impugnazione e per illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L.
689/81.
In ultimo, eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, in quanto afferente ad un presunto mancato pagamento di verbali di accertamento per violazioni al
Codice della Strada risalenti all'anno 2013 e l'ingiunzione impugnata non era mai s tata preceduta da atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 2 di 14 Alla luce delle argomentazioni esposte, invocava in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata;
nel merito rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare dichiarare l'inesistenza dell'ingiunzione impugnata per difetto del visto di esecutività e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo, per i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statu izione;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619, datata 04.12.2017, per difetto assoluto di legittimazione all'adozione dell'atto impositivo e del conseguente potere riscossivo, da parte della società opposta, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
3) accertare e dichiarare la nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzioni di pagamento n. Controparte_2
0222619, datata 04.12.2017, per violazione di legge, difetto assoluto di motivazione e violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché la nullità e/o illegittimità del provvedimento richiamato e di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o conseguente, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulterio re conseguente statuizione;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619, datata 04.12.2017 dei provvedimenti da essa richiamati, per intervenuta prescrizione del credito ad essa sotteso, per presunte infrazioni al codice della strada, maggiorazioni ed ogni voce accessoria, relative all'anno 2013 e - in conseguenza di ciò - dichiarare il suddetto credito estinto;
5) in estremo subordine per mero scrupolo difensivo , rideterminare la sorte creditoria operando la decurtazione dell'importo di € 327,25, richiesto a titolo di “ . 689/81, Pt_2 dalla somma complessivamente in giunta.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c. E del rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato”.
1.1. Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 aprile 2018, il chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 3 di 14 Asseriva, in particolare, la validità della procedura di riscossione coattiva dell'ingiunzione fiscale, legittimamente affidata alla concessionaria Controparte_1 società di capitali rispondente ai requisiti di legge ed iscritta al n. 152 dell'Albo dell a fiscalità locale di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97, nonché la sufficienza e l'idoneità della motivazione dell'atto impugnato e la sussistenza di tutti gli elementi necessari a consentire al destinatario di individuare con precisione il titolo azionato.
Contestava, altresì, la fondatezza della eccepita estinzione per prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute, non essendo decorso dal giorno della commessa violazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 L. 689/81.
Fatte tali premesse, il formulava le seguenti conclusioni: “voglia Controparte_2
l'On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e rigettare comunque ogni domanda proposta contro i l CP_2
; con Vittorio di spese competenze ed onorari del giudizio”.
[...]
1.2. Costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva “per tutte le contestazioni e censure riferite ad atti e comportamenti di fasi precedenti diverse, come la predisposizione di ruoli, gli accertamenti e quant'altro”, ivi compresa l'eventuale intempestività delle contestate violazioni al Codice della Strada, in relazione alle quali l'unico contraddittore era il
, quale Ente impositore. Controparte_2
Sosteneva, inoltre, l'inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. asserendo che, in base alla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 22080/2017 resa a Sezioni Unite, in materia di violazioni al Codice de lla
Strada, “le opposizioni alle pretese recuperatorie delle sanzioni irrogate, devono proporsi esclusivamente ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 1150/2011, nel termine fissato
e, peraltro, nella forma del rito del lavoro”. Di talché, nel caso di specie, l'impugnazione doveva ritenersi irrituale ed intempestiva.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, rigetto della domanda
(e della istanza di sospensione) per inammissibilità/improcedibilità dell'azione per i motivi ut sopra;
ritenuto e dichiarato in parte qua il difetto di legittimazione passiva della CP_1 rigettare in ogni caso la domanda per infondatezza in diritto ed in fatto.
Con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio”.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 6 aprile 2018, il Giudice di Pace di
Catanzaro, udite le parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni,
RGAC n. 704/2020 - Pagina 4 di 14 autorizzando le stesse al deposito di note conclusive. All'esito, tratteneva la causa in decisione.
1.4. Con sentenza n. 1460/2019 del 29 giugno 2019, depositata il 4 luglio 2019, il Giudice di prime cure rigettava la domanda dell'opponente e compensava integralmente le spese di lite.
1.5. Con atto di citazione in appello impugnava la predetta sentenza Parte_1 deducendo la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. per non aver il Giudice di Pace di
Catanzaro adempiuto all'obbligo di motivazione. Asseriva, infatti, che la sentenza non consentiva di comprendere “l'iter logico giuridico, ovvero il ragionamento giuridico seguito dal giudice di prime cure per addivenire alla decisione finale, considerato, altresì, il mancato ed insufficiente esame dei singoli motivi di ricorso, nonché delle risultanze istruttorie”, con evidente compromissione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamentava l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c., per aver il Giudice di primo grado omesso di valutare tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e non contestate dalle parti convenute, quale in primis
l'inesistenza dell'ingiunzione impugnata per mancanza del visto di esecutività e di sottoscrizione da parte del responsabile;
eccezioni che, se fossero state correttamente vagliate, “avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda”, in quanto aventi carattere preliminare ed assorbente.
Esponeva, infatti, che proprio la mancanza di tali imprescindibili requisiti (visto di esecutività e sottoscrizione del responsabile), oltre a privare il credito dei necessari presupposti della certezza, della liquidità ed esigibilità, rendevano l'ingiunzi one impugnata inesistente e, pertanto, inidonea anche a costituire un valido atto interruttivo della prescrizione.
Lamentava, altresì, che dall'apparente motivazione non era possibile comprendere quali fossero gli atti che il Giudice di Pace aveva esaminato e dai quali aveva “dedotto la regolarità delle notifiche ai fini della verifica del decorso del termine di prescrizione, non venendone richiamato alcuno”, essendosi lo stesso limitato ad affermare “del tutto acriticamente, che dal carteggio offerto in visione dal risulta Controparte_2 interrotto il termine prescrizionale previsto ex lege”.
All'opposto, deduceva che dagli atti emergeva per tabulas una “evidente erroneità delle rilevazioni effettuate”, posto che i verbali erano stati elevati tutti nella medesima giornata, alla medesima ora e nel medesimo luogo ma nei confronti di soggetti diversi,
e , che seppur residenti in luoghi diversi, risultavano Parte_1 Persona_1 essere proprietari del la medesima autovettura, tipo Wolkswagen, targata EL131NK.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 5 di 14 Evidenziava, inoltre, la mancanza di prova della regolarità delle notifiche, atteso che “le date di notifica riportate dell'ingiunzione impugnata non coincidono con nessuna di quelle riportate sugli avvisi di ricevimento, molti dei quali riportano timbri addirittura illegittimi (e che medesima notifica risulta effettuata ora ad un indirizzo or a ad un altro)”.
A sostegno della fondatezza della eccepita prescrizione del credito deduceva, altresì, che in forza della legge finanziaria del 2008, era precluso agli agenti della riscossione - a decorrere dal 1 gennaio 2008 – procedere con l'attività di riscossione fina lizzata “al recupero delle somme di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
Aprile 1992, n. 285, per i quali alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la c artella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Sulla scorta di quanto esposto, citava in giudizio la ed il Parte_1 Controparte_1
rassegnando seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Civile Controparte_2 di Catanzaro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'ingiunzione impugnata per difetto del visto di esecutività e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo, per i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente sta tuizione;
2) accertare dichiarare l'illegittimità e/o nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619, datata 04.12.2017, per difetto assoluto di legittimazione all'adozione dell'atto impositivo e del conseguente potere riscossivo, da parte della società opposta, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
3) a cercare dichiarare la nullità della procedura per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di pagamento n. 0222619, Controparte_2 datata 04.12.2017, per violazione di legge, difetto assoluto di motivazione violazione de l diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché la nullità EO illegittimità del provvedimento richiamato e di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o conseguente, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
4) in ogni caso, accertare dichiarare la nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619 datata 04.12.2017 e dei provvedimenti da essere richiamati, per
RGAC n. 704/2020 - Pagina 6 di 14 intervenuta prescrizione del credito ad essa sotteso, per presunte infrazioni al codice della strada, maggiorazioni ed ogni voce accessoria, relative all'anno 2013 e, in conseguenza di ciò, dichiarare il suddetto credito estinto;
5) in subordine per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto, voglia l'On.le Tribunale adito rideterminare le somme dovute dall'odierna appellante, al fine di quantificare correttamente l'esposizione debitoria della stessa ed agevolare un puntuale ed esatto adempimento.
Condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione delle stesse ex art. 93
c.p.c.”.
1.6. Differita la data dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., all'udienza del 9 novembre 2020 celebrata in modalità cartolare, il
Giudice allora titolare del ruolo dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello, in quanto non era stata effettuata nei confronti delle appellate presso il procuratore costituito in primo grado.
Disponeva, pertanto, la rinnovazione della stessa nel termine di trenta giorni e differiva il procedimento, nel rispetto dei termini a comparire, all'udienza cartolare del 19 aprile
2021, all'esito della quale la causa veniva rinviata all'udienza del 13 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni e l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
1.7. In data 18 gennaio 2022 il giudizio veniva assegnato alla scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo ed al fatto che lo scrivente Magistrato era l'unico assegnato sul ruolo del contenzioso civile, la causa era trattenuta in decisione all'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, del 12 dicembre 2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.8. Rimessa sul ruolo con provvedimento del 21 luglio 2024 in ragione dell'assegnazione alla scrivente di un numero rilevante di procedimenti disposta con decreto presidenziale n. 8/2024, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNNR ed allo smaltimen to dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016, nonché per la situazione di estrema criticità della
Prima Sezione Civile, all'udienza del 5 dicembre 2024 la causa era trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, stante l'espressa rinuncia manifestata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC n. 704/2020 - Pagina 7 di 14 2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia delle parti appellate, CP_1
e atteso che, nonostante la regolarità della notifica, non hanno
[...] Controparte_2 inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello: quantunque, infatti, questo sia stato promosso avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro nell'ambito di una controversia avente valore inferiore a mille euro, parte appellante propone quale primo e specifico motivo di gravame la violazione di una norma costituzionale e, nello specifico, dell'art. 111, comma 6, Cost.
3.1. Non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In esse vi rientrano, dunque, tutte quelle controversie rimesse alla cognizione del giudice di pace che, eccezion fatta per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c., non eccedono per valore la soglia di euro 1.100,00.
In altri termini, la citata norma, nell'introdurre il c.d. appello a motivi limitati, circoscrive l'appellabilità delle suddette pronunce ai soli casi indicati, che devono essere oggetto di specifici motivi di gravame, dovendo essere indicati in maniera ch iara e puntuale i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto.
Ed invero, per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito
“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli
o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronuncia te secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 33 9, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”(cfr.
Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ed ancora, “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge
RGAC n. 704/2020 - Pagina 8 di 14 che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre
2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seg uito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152).
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità (…) è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzional i comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) imputabile alla sentenza di primo grado” (Cass. Ordinanza 11 febbraio 2014,
n. 3005).
3.2. Ebbene, non v'è dubbio che nel caso di specie la controversia in oggetto sia di valore inferiore alla soglia di € 1.100,00 e, precisamente, di € 923,88 di cui all'impugnata ingiunzione di pagamento n. 0222619 del 4 dicembre 2017; ne consegue che la sentenz a n.1460/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro il 29 giugno 2019 deve intendersi necessariamente resa secondo equità e che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., l'appello deve essere circoscritto alle sol e ipotesi ivi previste dalle citate norme.
Parimenti, non v'è dubbio che nel proporre appello, lamenta la violazione Parte_1 di una norma costituzionale da parte del giudice di prime cure, per aver quest'ultimo violato l'art. 111, comma 6, Cost. che impone l'obbligo della motivazione per tut ti i provvedimenti giurisdizionali. L'appellante si duole, in particolare, dell'assenza/apparenza della motivazione, asserendo l'impossibilità di comprendere dalla sentenza impugnata l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per giungere alla decisione assunta.
3.3. Il motivo è fondato.
Si rammenta, infatti, che l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali posto dalla citata norma costituzionale impone al Giudice di rendere una motivazione che non sia solo graficamente esistente, ma che espliciti in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la propria determinazione.
La Giurisprudenza è, invero, granitica nell'affermare che “Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,
RGAC n. 704/2020 - Pagina 9 di 14 percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6758 del 01/03/2022).
Trattasi di principio di diritto ancor più recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia dell'ordinanza n.24199/2023 che, nel richiamare precedenti pronunce – tra cui la sentenza resa a Sezioni Unite n. 22232/2016 – così argomenta: «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2 006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di meri to ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità d el suo ragionamento».
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è tal punto laconica che non può che ritenersi affetta da una grave anomalia che rende la motivazione del tutto apparente - e, dunque, nulla - poiché non consente di comprendere gli elementi che sorreggono il convincimento del Giudice di prime cure e di conoscere, conseguentemente il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione dello stesso.
Ed invero il Giudice di Pace respinge la domanda attorea così motivando: “Nel merito.
l'Ufficio è orientato al rigetto della domanda, poiché l'ente impositore può recuperare coattivamente sia le entrate tributarie che extra tributarie (Cass. Sez. II n. 8460/2010); dalla documentazione in atti si evince, in maniera incontrovertib ile, la natura della sanzione, l'ente impositore e il dettaglio degli addebiti. Si evidenzia, altresì, che dal carteggio offerto in visione dal , risulta interrotto il termine Controparte_2 prescrizionale previsto ex lege, pertanto, anche per tale mot ivo la domanda va disattesa.
Ulteriori motivi non richiedono un esame per assorbimento. La natura della vicenda orienta l'Ufficio ha compensare le spese di procedura fra le parti”.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 10 di 14 Deve, inoltre, rilevarsi che “Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame , ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 13733 del 17 giugno 2014).
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Nel censurare la sentenza del Giudice di prime cure, l'odierna appellante lamenta l'omessa valutazione del motivo di opposizione inerente all'inesistenza della impugnata ingiunzione di pagamento per mancata apposizione da parte del funzionario responsabile del visto di esecutorietà.
Motivo che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta essere stato esaminato dal
Giudice di Pace di Catanzaro, in quanto ritenuto assorbito dall'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale ritiene, invece, che l'esame di tale eccezione sia, tanto sotto il profilo logico che giuridico, preliminare a tutti gli altri motivi di impugnazione, poiché dal suo accoglimento discende la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata: ed invero, per pacifica giurisprudenza di merito, la mancanza del visto di esecutorietà determina l'inesistenza dell'atto in questione.
4.1. Giova rammentare che l'art. 52, comma 5, lett. D, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 prevede testualmente che “il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.
L'uso della locuzione “in ogni caso” induce a ritenere che l'apposizione del visto sia necessaria anche nel caso di affidamento da parte dell'ente locale dell'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate a soggetti concessionari, di talché - trattandosi di un requisito essenzi ale dell'atto - la sua mancanza comporta la nullità dell'ingiunzione medesima.
In tal senso si è pronunciata la CTP di Taranto che si è così espressa: “La formazione ed emissione dell'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 non segue lo stesso procedimento amministrativo (di quello della cartella n.d.r.); infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il t ributo è divenuto certo, liquido ed esigibile (per mancata opposizione all'avviso di accertamento o per rigetto definitivo dell'opposizione ove proposta, ecc), emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso. Nella stessa ingiunzione, il fun zionario appone il cosiddetto visto
RGAC n. 704/2020 - Pagina 11 di 14 di "esecutorietà o esecutività" che altri non è che l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010” (cfr. sentenza n. 304 del 28 gennaio 2015).
In linea con tale orientamento, anche la CTP di Lecce, Sez. V, ribadisce con la Sentenza
n. 3119 del 23 settembre 2016 che "Con riferimento alla richiesta di nullità per mancanza del visto di esecutorietà dell'ingiunzione impugnata, l'eccezione appare fondata. La lett.
D dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto "in ogni caso" dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dell'atto stesso”.
Sempre la CTP di Lecce, con la sentenza n. 2329 del 04 giugno 2015, precisa che
“L'inciso in ogni caso" sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione".
Infine, più di recente, deve richiamarsi la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 352/2023 che, dopo aver ribadito che “il visto di esecutività refluisce alla necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla emissione dell'ingiunzione e quello relativo alla cartella di pagamento. Inoltre, la previsione del visto è, sul piano teleologico, rispondente a finalità garantistiche e la sua mancanza determina la nullità dell'atto per difetto di un elemento essenziale dello stesso (ex multis, cfr. Commissione Tributaria
Regionale Lecce, sentenza n. 2249/2019 del 16.07.2019)”, ha dichiarato la nullità dell'ingiunzione fiscale, mancante del suddetto requisito essenziale, ritenendola nulla per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 446/1997.
4.2. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, questo Giudice ritiene che l'ingiunzione n. 0222619 del 4 dicembre 2017, notificata il successivo 22 dicembre 2017 ed emessa dalla società concessionaria, debba essere, in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, annullata atteso che dall'esame dell'atto si evince agevolmente la mancanza del visto di esecutorietà che rende, conseguentemente, l'ingiunzione di pagamento inesistente.
A tal fine deve rilevarsi che il Giudice di Pace, ritenendo assorbita ogni ulteriore questione, non si è affatto confrontato con il suddetto motivo di opposizione proposto da quantunque il e la non abbia no Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 contestato, neppure genericamente, l'eccepita inesistenza dell'ingiunzione impugnata per mancata apposizione del visto di esecutorietà.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 12 di 14 4.3. Considerato che l'accoglimento del suddetto motivo di appello rende del tutto superfluo l'esame delle ulteriori questioni proposte dall'appellante, in virtù del principio della ragione più liquida, queste devono ritenersi conseguentemente assorbite.
5. In ultimo, in accoglimento della domanda avanzata dall'odierna appellante, la sentenza impugnata deve essere riformata anche sotto il profilo delle spese di lite, integralmente compensate dal Giudice di primo grado.
Ne discende che queste devono essere poste a carico delle parti soccombenti e devono essere liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014
(precedenti all'aggiornamento del D.M. n. 147 del 13/08/2022, essendosi il giudi zio di primo grado conclusosi anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo), applicando
– in ragione del valore della controversia – lo scaglione previsto per i giudizi dinnanzi al Giudice di Pace fino ad € 1.100 ed i valori medi per le sole fasi ef fettivamente svolte, vale a dire quella di studio, introduttiva e decisionale.
Anche le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, applicando in ragione della controversia lo scaglione previsto per le cause di valore fin o ad € 1.100 ed i valori medi per le sole fasi effettivamente svolte, vale a dire quella di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1460/2019 del 29 giugno 2019, depositata in data 4 luglio 2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e di in persona dei Controparte_2 Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla l'impugnata ingiunzione di pagamento n. 0222619 del 4 dicembre 2017;
2. dichiara assorbite le ulteriori domande proposte dall'appellante;
3. condanna il in persona dei rispettivi legali Controparte_4 Controparte_1 rappresentanti p.t., al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 265,00 per compensi, oltre rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito;
RGAC n. 704/2020 - Pagina 13 di 14
4. condanna il in persona dei rispettivi legali Controparte_4 Controparte_1 rappresentanti p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese ed € 462,00 per com pensi, oltre rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro, 1 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 704/2020 - Pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 704 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1460/2019 del 29 giugno 2019, depositata il 4 luglio 2019, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Via E, de Riso n. 52, presso lo studio dell'Avv. Stefano Nimpo che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede legale in Pescara, alla Via Venezia, n. 49, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec: Email_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. , in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Iannoni, n. 68 –
Palazzo De Nobili, presso l'Ufficio Legale del medesimo e rappresentato e CP_2 difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Save rio Molica e Annarita De Siena
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 dicembre 2024, l'appellante precisava le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli scritti, atti difensivi e verbali di causa e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ritualmente notificato,
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro Parte_1 CP_1
e il , ciascuno in persona dei rispettivi legali rapp resentanti
[...] Controparte_2
p.t., al fine di sentir accertare e dichiarare l'inesistenza dell'impugnata ingiunzione di
RGAC n. 704/2020 - Pagina 1 di 14 pagamento n. 0222619 del 4 dicembre 2017 dell'importo di € 923,88, nonché
l'illegittimità e/o nullità della procedura azionata per il soddisfacimento del credito, asseritamente vantato dal e l'intervenuta prescrizione dello stesso;
Controparte_2 in subordine chiedeva la rideterminazione dell'importo in contestazione, decurtato della somma richiesta a titolo di maggiorazione ex L. 689/81.
A sostegno dell'opposizione – premesso che l'ingiunzione impugnata, Parte_1 notificata a mezzo posta in data 22 dicembre 2017 da si riferiva al Controparte_1 mancato pagamento “di una serie di verbali di contravvenzione al codice della strada” non meglio specificati relativi all'anno 2013, di cui l'opponente veniva a conoscenza solo con la notificazione dell'atto impugnato – eccepiva in via preliminare: 1)
l'inesistenza dell'ingiunzione fiscale, in quanto “corredata solo dall'indicazione del legale rappresentante dell' ” e, dunque priva sia del visto di esecutorietà che CP_3 della sottoscrizione del funzionario responsabile della riscossione, requisiti entrambi necessari per la validità della medesima;
2) la nullità/inesistenza della stessa perché notificata, in violazione del l'art. 14 L. 689/1981 e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, a mezzo posta e non mediante soggetti all'uopo abilitati.
Eccepiva, altresì l'illegittimità della procedura azionata “per difetto assoluto di legittimazione all'adozione dell'atto impositivo e del conseguente potere riscossivo” in capo alla coinvolta in diverse inchieste giudiziarie per “presunti illeciti Controparte_1
e/o irregolarità posti in essere dai suoi funzionari nell'esercizio dell'attività di riscossione (….) indagati (..) per corruzione, tentata truffa e abuso d'ufficio” e condannata dal Tribunale di Taranto con sentenza del 25 marzo 2014 e, pertanto, raggiunta dal divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno, nonché sospesa dall'Albo delle società abilitate ai sensi dell'art. 53 D.lgs.
446/1997.
Deduceva, inoltre, che l'ingiunzione impugnata era nulla perché priva di motivazione;
per omessa allegazione degli atti richiamati (verbali di accertamento delle violazioni al
Codice della Strada, peraltro mai notificati) ed omessa indicazione dei termini, delle modalità e dell'autorità, giurisdizionale o amministrativa, presso la quale proporre impugnazione e per illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 L.
689/81.
In ultimo, eccepiva l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, in quanto afferente ad un presunto mancato pagamento di verbali di accertamento per violazioni al
Codice della Strada risalenti all'anno 2013 e l'ingiunzione impugnata non era mai s tata preceduta da atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 2 di 14 Alla luce delle argomentazioni esposte, invocava in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione impugnata;
nel merito rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare dichiarare l'inesistenza dell'ingiunzione impugnata per difetto del visto di esecutività e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo, per i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statu izione;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619, datata 04.12.2017, per difetto assoluto di legittimazione all'adozione dell'atto impositivo e del conseguente potere riscossivo, da parte della società opposta, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
3) accertare e dichiarare la nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzioni di pagamento n. Controparte_2
0222619, datata 04.12.2017, per violazione di legge, difetto assoluto di motivazione e violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché la nullità e/o illegittimità del provvedimento richiamato e di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o conseguente, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulterio re conseguente statuizione;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619, datata 04.12.2017 dei provvedimenti da essa richiamati, per intervenuta prescrizione del credito ad essa sotteso, per presunte infrazioni al codice della strada, maggiorazioni ed ogni voce accessoria, relative all'anno 2013 e - in conseguenza di ciò - dichiarare il suddetto credito estinto;
5) in estremo subordine per mero scrupolo difensivo , rideterminare la sorte creditoria operando la decurtazione dell'importo di € 327,25, richiesto a titolo di “ . 689/81, Pt_2 dalla somma complessivamente in giunta.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c. E del rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato”.
1.1. Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 aprile 2018, il chiedeva il rigetto della spiegata opposizione, in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 3 di 14 Asseriva, in particolare, la validità della procedura di riscossione coattiva dell'ingiunzione fiscale, legittimamente affidata alla concessionaria Controparte_1 società di capitali rispondente ai requisiti di legge ed iscritta al n. 152 dell'Albo dell a fiscalità locale di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97, nonché la sufficienza e l'idoneità della motivazione dell'atto impugnato e la sussistenza di tutti gli elementi necessari a consentire al destinatario di individuare con precisione il titolo azionato.
Contestava, altresì, la fondatezza della eccepita estinzione per prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute, non essendo decorso dal giorno della commessa violazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 L. 689/81.
Fatte tali premesse, il formulava le seguenti conclusioni: “voglia Controparte_2
l'On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e rigettare comunque ogni domanda proposta contro i l CP_2
; con Vittorio di spese competenze ed onorari del giudizio”.
[...]
1.2. Costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva “per tutte le contestazioni e censure riferite ad atti e comportamenti di fasi precedenti diverse, come la predisposizione di ruoli, gli accertamenti e quant'altro”, ivi compresa l'eventuale intempestività delle contestate violazioni al Codice della Strada, in relazione alle quali l'unico contraddittore era il
, quale Ente impositore. Controparte_2
Sosteneva, inoltre, l'inammissibilità/improcedibilità della spiegata opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. asserendo che, in base alla pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 22080/2017 resa a Sezioni Unite, in materia di violazioni al Codice de lla
Strada, “le opposizioni alle pretese recuperatorie delle sanzioni irrogate, devono proporsi esclusivamente ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 1150/2011, nel termine fissato
e, peraltro, nella forma del rito del lavoro”. Di talché, nel caso di specie, l'impugnazione doveva ritenersi irrituale ed intempestiva.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “in via preliminare, rigetto della domanda
(e della istanza di sospensione) per inammissibilità/improcedibilità dell'azione per i motivi ut sopra;
ritenuto e dichiarato in parte qua il difetto di legittimazione passiva della CP_1 rigettare in ogni caso la domanda per infondatezza in diritto ed in fatto.
Con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio”.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 6 aprile 2018, il Giudice di Pace di
Catanzaro, udite le parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni,
RGAC n. 704/2020 - Pagina 4 di 14 autorizzando le stesse al deposito di note conclusive. All'esito, tratteneva la causa in decisione.
1.4. Con sentenza n. 1460/2019 del 29 giugno 2019, depositata il 4 luglio 2019, il Giudice di prime cure rigettava la domanda dell'opponente e compensava integralmente le spese di lite.
1.5. Con atto di citazione in appello impugnava la predetta sentenza Parte_1 deducendo la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. per non aver il Giudice di Pace di
Catanzaro adempiuto all'obbligo di motivazione. Asseriva, infatti, che la sentenza non consentiva di comprendere “l'iter logico giuridico, ovvero il ragionamento giuridico seguito dal giudice di prime cure per addivenire alla decisione finale, considerato, altresì, il mancato ed insufficiente esame dei singoli motivi di ricorso, nonché delle risultanze istruttorie”, con evidente compromissione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamentava l'errata applicazione dell'art. 115 c.p.c., per aver il Giudice di primo grado omesso di valutare tutte le eccezioni sollevate dall'opponente e non contestate dalle parti convenute, quale in primis
l'inesistenza dell'ingiunzione impugnata per mancanza del visto di esecutività e di sottoscrizione da parte del responsabile;
eccezioni che, se fossero state correttamente vagliate, “avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda”, in quanto aventi carattere preliminare ed assorbente.
Esponeva, infatti, che proprio la mancanza di tali imprescindibili requisiti (visto di esecutività e sottoscrizione del responsabile), oltre a privare il credito dei necessari presupposti della certezza, della liquidità ed esigibilità, rendevano l'ingiunzi one impugnata inesistente e, pertanto, inidonea anche a costituire un valido atto interruttivo della prescrizione.
Lamentava, altresì, che dall'apparente motivazione non era possibile comprendere quali fossero gli atti che il Giudice di Pace aveva esaminato e dai quali aveva “dedotto la regolarità delle notifiche ai fini della verifica del decorso del termine di prescrizione, non venendone richiamato alcuno”, essendosi lo stesso limitato ad affermare “del tutto acriticamente, che dal carteggio offerto in visione dal risulta Controparte_2 interrotto il termine prescrizionale previsto ex lege”.
All'opposto, deduceva che dagli atti emergeva per tabulas una “evidente erroneità delle rilevazioni effettuate”, posto che i verbali erano stati elevati tutti nella medesima giornata, alla medesima ora e nel medesimo luogo ma nei confronti di soggetti diversi,
e , che seppur residenti in luoghi diversi, risultavano Parte_1 Persona_1 essere proprietari del la medesima autovettura, tipo Wolkswagen, targata EL131NK.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 5 di 14 Evidenziava, inoltre, la mancanza di prova della regolarità delle notifiche, atteso che “le date di notifica riportate dell'ingiunzione impugnata non coincidono con nessuna di quelle riportate sugli avvisi di ricevimento, molti dei quali riportano timbri addirittura illegittimi (e che medesima notifica risulta effettuata ora ad un indirizzo or a ad un altro)”.
A sostegno della fondatezza della eccepita prescrizione del credito deduceva, altresì, che in forza della legge finanziaria del 2008, era precluso agli agenti della riscossione - a decorrere dal 1 gennaio 2008 – procedere con l'attività di riscossione fina lizzata “al recupero delle somme di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30
Aprile 1992, n. 285, per i quali alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la c artella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Sulla scorta di quanto esposto, citava in giudizio la ed il Parte_1 Controparte_1
rassegnando seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale Civile Controparte_2 di Catanzaro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare l'inesistenza dell'ingiunzione impugnata per difetto del visto di esecutività e della relativa sottoscrizione ad opera del funzionario responsabile del tributo, per i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente sta tuizione;
2) accertare dichiarare l'illegittimità e/o nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619, datata 04.12.2017, per difetto assoluto di legittimazione all'adozione dell'atto impositivo e del conseguente potere riscossivo, da parte della società opposta, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
3) a cercare dichiarare la nullità della procedura per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di pagamento n. 0222619, Controparte_2 datata 04.12.2017, per violazione di legge, difetto assoluto di motivazione violazione de l diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché la nullità EO illegittimità del provvedimento richiamato e di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o conseguente, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
4) in ogni caso, accertare dichiarare la nullità della procedura azionata per la realizzazione del presunto credito vantato dal , con ingiunzione di Controparte_2 pagamento n. 0222619 datata 04.12.2017 e dei provvedimenti da essere richiamati, per
RGAC n. 704/2020 - Pagina 6 di 14 intervenuta prescrizione del credito ad essa sotteso, per presunte infrazioni al codice della strada, maggiorazioni ed ogni voce accessoria, relative all'anno 2013 e, in conseguenza di ciò, dichiarare il suddetto credito estinto;
5) in subordine per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello proposto, voglia l'On.le Tribunale adito rideterminare le somme dovute dall'odierna appellante, al fine di quantificare correttamente l'esposizione debitoria della stessa ed agevolare un puntuale ed esatto adempimento.
Condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione delle stesse ex art. 93
c.p.c.”.
1.6. Differita la data dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., all'udienza del 9 novembre 2020 celebrata in modalità cartolare, il
Giudice allora titolare del ruolo dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello, in quanto non era stata effettuata nei confronti delle appellate presso il procuratore costituito in primo grado.
Disponeva, pertanto, la rinnovazione della stessa nel termine di trenta giorni e differiva il procedimento, nel rispetto dei termini a comparire, all'udienza cartolare del 19 aprile
2021, all'esito della quale la causa veniva rinviata all'udienza del 13 ottobre 2022 per la precisazione delle conclusioni e l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
1.7. In data 18 gennaio 2022 il giudizio veniva assegnato alla scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice e, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo ed al fatto che lo scrivente Magistrato era l'unico assegnato sul ruolo del contenzioso civile, la causa era trattenuta in decisione all'udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, del 12 dicembre 2023, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.8. Rimessa sul ruolo con provvedimento del 21 luglio 2024 in ragione dell'assegnazione alla scrivente di un numero rilevante di procedimenti disposta con decreto presidenziale n. 8/2024, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del PNNR ed allo smaltimen to dell'arretrato civile da realizzarsi al 31 dicembre 2024 con riguardo ai giudizi iscritti fino alla data del 31 dicembre 2016, nonché per la situazione di estrema criticità della
Prima Sezione Civile, all'udienza del 5 dicembre 2024 la causa era trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, stante l'espressa rinuncia manifestata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC n. 704/2020 - Pagina 7 di 14 2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia delle parti appellate, CP_1
e atteso che, nonostante la regolarità della notifica, non hanno
[...] Controparte_2 inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello: quantunque, infatti, questo sia stato promosso avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro nell'ambito di una controversia avente valore inferiore a mille euro, parte appellante propone quale primo e specifico motivo di gravame la violazione di una norma costituzionale e, nello specifico, dell'art. 111, comma 6, Cost.
3.1. Non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In esse vi rientrano, dunque, tutte quelle controversie rimesse alla cognizione del giudice di pace che, eccezion fatta per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c., non eccedono per valore la soglia di euro 1.100,00.
In altri termini, la citata norma, nell'introdurre il c.d. appello a motivi limitati, circoscrive l'appellabilità delle suddette pronunce ai soli casi indicati, che devono essere oggetto di specifici motivi di gravame, dovendo essere indicati in maniera ch iara e puntuale i principi violati e come la regola equitativa individuata e applicata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto.
Ed invero, per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità e di merito
“Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli
o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronuncia te secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 33 9, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”(cfr.
Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 769 del 19/01/2021).
Ed ancora, “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge
RGAC n. 704/2020 - Pagina 8 di 14 che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre
2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seg uito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152).
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità (…) è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzional i comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) imputabile alla sentenza di primo grado” (Cass. Ordinanza 11 febbraio 2014,
n. 3005).
3.2. Ebbene, non v'è dubbio che nel caso di specie la controversia in oggetto sia di valore inferiore alla soglia di € 1.100,00 e, precisamente, di € 923,88 di cui all'impugnata ingiunzione di pagamento n. 0222619 del 4 dicembre 2017; ne consegue che la sentenz a n.1460/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro il 29 giugno 2019 deve intendersi necessariamente resa secondo equità e che, ai sensi del combinato disposto degli artt.
113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., l'appello deve essere circoscritto alle sol e ipotesi ivi previste dalle citate norme.
Parimenti, non v'è dubbio che nel proporre appello, lamenta la violazione Parte_1 di una norma costituzionale da parte del giudice di prime cure, per aver quest'ultimo violato l'art. 111, comma 6, Cost. che impone l'obbligo della motivazione per tut ti i provvedimenti giurisdizionali. L'appellante si duole, in particolare, dell'assenza/apparenza della motivazione, asserendo l'impossibilità di comprendere dalla sentenza impugnata l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure per giungere alla decisione assunta.
3.3. Il motivo è fondato.
Si rammenta, infatti, che l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali posto dalla citata norma costituzionale impone al Giudice di rendere una motivazione che non sia solo graficamente esistente, ma che espliciti in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la propria determinazione.
La Giurisprudenza è, invero, granitica nell'affermare che “Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,
RGAC n. 704/2020 - Pagina 9 di 14 percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (cfr. tra le più recenti Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
6758 del 01/03/2022).
Trattasi di principio di diritto ancor più recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la pronuncia dell'ordinanza n.24199/2023 che, nel richiamare precedenti pronunce – tra cui la sentenza resa a Sezioni Unite n. 22232/2016 – così argomenta: «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; Cass. n. 1756 del 2 006, Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di meri to ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità d el suo ragionamento».
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è tal punto laconica che non può che ritenersi affetta da una grave anomalia che rende la motivazione del tutto apparente - e, dunque, nulla - poiché non consente di comprendere gli elementi che sorreggono il convincimento del Giudice di prime cure e di conoscere, conseguentemente il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione dello stesso.
Ed invero il Giudice di Pace respinge la domanda attorea così motivando: “Nel merito.
l'Ufficio è orientato al rigetto della domanda, poiché l'ente impositore può recuperare coattivamente sia le entrate tributarie che extra tributarie (Cass. Sez. II n. 8460/2010); dalla documentazione in atti si evince, in maniera incontrovertib ile, la natura della sanzione, l'ente impositore e il dettaglio degli addebiti. Si evidenzia, altresì, che dal carteggio offerto in visione dal , risulta interrotto il termine Controparte_2 prescrizionale previsto ex lege, pertanto, anche per tale mot ivo la domanda va disattesa.
Ulteriori motivi non richiedono un esame per assorbimento. La natura della vicenda orienta l'Ufficio ha compensare le spese di procedura fra le parti”.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 10 di 14 Deve, inoltre, rilevarsi che “Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame , ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale” (Cassazione civile, Sez.
Lavoro, sentenza n. 13733 del 17 giugno 2014).
4. Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Nel censurare la sentenza del Giudice di prime cure, l'odierna appellante lamenta l'omessa valutazione del motivo di opposizione inerente all'inesistenza della impugnata ingiunzione di pagamento per mancata apposizione da parte del funzionario responsabile del visto di esecutorietà.
Motivo che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta essere stato esaminato dal
Giudice di Pace di Catanzaro, in quanto ritenuto assorbito dall'eccezione di prescrizione.
Il Tribunale ritiene, invece, che l'esame di tale eccezione sia, tanto sotto il profilo logico che giuridico, preliminare a tutti gli altri motivi di impugnazione, poiché dal suo accoglimento discende la nullità dell'ingiunzione di pagamento impugnata: ed invero, per pacifica giurisprudenza di merito, la mancanza del visto di esecutorietà determina l'inesistenza dell'atto in questione.
4.1. Giova rammentare che l'art. 52, comma 5, lett. D, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 prevede testualmente che “il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.
L'uso della locuzione “in ogni caso” induce a ritenere che l'apposizione del visto sia necessaria anche nel caso di affidamento da parte dell'ente locale dell'attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate a soggetti concessionari, di talché - trattandosi di un requisito essenzi ale dell'atto - la sua mancanza comporta la nullità dell'ingiunzione medesima.
In tal senso si è pronunciata la CTP di Taranto che si è così espressa: “La formazione ed emissione dell'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 non segue lo stesso procedimento amministrativo (di quello della cartella n.d.r.); infatti, il funzionario responsabile, una volta che ha verificato la morosità del contribuente e che il t ributo è divenuto certo, liquido ed esigibile (per mancata opposizione all'avviso di accertamento o per rigetto definitivo dell'opposizione ove proposta, ecc), emette la singola ingiunzione a carico del contribuente moroso. Nella stessa ingiunzione, il fun zionario appone il cosiddetto visto
RGAC n. 704/2020 - Pagina 11 di 14 di "esecutorietà o esecutività" che altri non è che l'attestazione che il credito è certo, liquido ed esigibile e sottoscrive la singola ingiunzione ed il visto. Ove tale attestazione manchi non è neppure possibile emettere l'ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010” (cfr. sentenza n. 304 del 28 gennaio 2015).
In linea con tale orientamento, anche la CTP di Lecce, Sez. V, ribadisce con la Sentenza
n. 3119 del 23 settembre 2016 che "Con riferimento alla richiesta di nullità per mancanza del visto di esecutorietà dell'ingiunzione impugnata, l'eccezione appare fondata. La lett.
D dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto "in ogni caso" dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dell'atto stesso”.
Sempre la CTP di Lecce, con la sentenza n. 2329 del 04 giugno 2015, precisa che
“L'inciso in ogni caso" sta a significare che tale visto va sempre apposto, anche per le gestioni in concessione".
Infine, più di recente, deve richiamarsi la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 352/2023 che, dopo aver ribadito che “il visto di esecutività refluisce alla necessaria distinzione tra il procedimento che sovraintende alla emissione dell'ingiunzione e quello relativo alla cartella di pagamento. Inoltre, la previsione del visto è, sul piano teleologico, rispondente a finalità garantistiche e la sua mancanza determina la nullità dell'atto per difetto di un elemento essenziale dello stesso (ex multis, cfr. Commissione Tributaria
Regionale Lecce, sentenza n. 2249/2019 del 16.07.2019)”, ha dichiarato la nullità dell'ingiunzione fiscale, mancante del suddetto requisito essenziale, ritenendola nulla per violazione dell'art. 52, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 446/1997.
4.2. Orbene, applicando tali principi al caso di specie, questo Giudice ritiene che l'ingiunzione n. 0222619 del 4 dicembre 2017, notificata il successivo 22 dicembre 2017 ed emessa dalla società concessionaria, debba essere, in riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, annullata atteso che dall'esame dell'atto si evince agevolmente la mancanza del visto di esecutorietà che rende, conseguentemente, l'ingiunzione di pagamento inesistente.
A tal fine deve rilevarsi che il Giudice di Pace, ritenendo assorbita ogni ulteriore questione, non si è affatto confrontato con il suddetto motivo di opposizione proposto da quantunque il e la non abbia no Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 contestato, neppure genericamente, l'eccepita inesistenza dell'ingiunzione impugnata per mancata apposizione del visto di esecutorietà.
RGAC n. 704/2020 - Pagina 12 di 14 4.3. Considerato che l'accoglimento del suddetto motivo di appello rende del tutto superfluo l'esame delle ulteriori questioni proposte dall'appellante, in virtù del principio della ragione più liquida, queste devono ritenersi conseguentemente assorbite.
5. In ultimo, in accoglimento della domanda avanzata dall'odierna appellante, la sentenza impugnata deve essere riformata anche sotto il profilo delle spese di lite, integralmente compensate dal Giudice di primo grado.
Ne discende che queste devono essere poste a carico delle parti soccombenti e devono essere liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014
(precedenti all'aggiornamento del D.M. n. 147 del 13/08/2022, essendosi il giudi zio di primo grado conclusosi anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo), applicando
– in ragione del valore della controversia – lo scaglione previsto per i giudizi dinnanzi al Giudice di Pace fino ad € 1.100 ed i valori medi per le sole fasi ef fettivamente svolte, vale a dire quella di studio, introduttiva e decisionale.
Anche le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, applicando in ragione della controversia lo scaglione previsto per le cause di valore fin o ad € 1.100 ed i valori medi per le sole fasi effettivamente svolte, vale a dire quella di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Elais Mellace, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 1460/2019 del 29 giugno 2019, depositata in data 4 luglio 2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia del e di in persona dei Controparte_2 Controparte_1 rispettivi legali rappresentanti p.t.;
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, annulla l'impugnata ingiunzione di pagamento n. 0222619 del 4 dicembre 2017;
2. dichiara assorbite le ulteriori domande proposte dall'appellante;
3. condanna il in persona dei rispettivi legali Controparte_4 Controparte_1 rappresentanti p.t., al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 265,00 per compensi, oltre rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito;
RGAC n. 704/2020 - Pagina 13 di 14
4. condanna il in persona dei rispettivi legali Controparte_4 Controparte_1 rappresentanti p.t., al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per spese ed € 462,00 per com pensi, oltre rimb. spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro, 1 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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